Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/05/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7523/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonietta Parte_1
Sorrentino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sant'Anastasia, via G. Marconi
n. 33;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1 CP_2
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: a) Accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella misura del tempo pieno relativamente al periodo dedotto in premessa, ovvero dal 01/09/2016 al 23/12/2022; b) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del livello 4° del CCNL Commercio, o al diverso livello di inquadramento, inferiore o superiore eventualmente ritenuto spettante per tutto il periodo rivendicato in ricorso, e il diritto del ricorrente di percepire la retribuzione adeguata alla quantità
e qualità del lavoro svolto, con maturazione del diritto, anche ex art. 36 della Costituzione e 2099
c.c., al relativo trattamento economico e normativo;
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire le differenze retributive, così come dovute e ricalcolate su tutti gli istituti contrattuali, con applicazione delle tariffe retributive di cui al citato CCNL di categoria, nonché il diritto di percepire la retribuzione relativa ai mesi di settembre/ottobre/novembre/dicembre/13^/14^ del 2022, ferie non godute, ratei permessi R.O.L. non goduti, l'indennità sostitutiva del preavviso e il TFR così come innanzi quantificato;
d) accertare e dichiarare che le dimissioni del ricorrente sono state rassegnate per giusta causa per i motivi innanzi esplicitati e il diritto del ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso;
e) per l'effetto, condannare la resistente società Con
. , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_2 di € 105.917,86, per i titoli e le causali dinanzi precisati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo, e/o alle diverse somme eventualmente risultanti dovute in corso di causa;
f) emettere ordinanza di pagamento a titolo provvisorio, a norma dell'art.
423, 2° comma cpc, per l'importo di € 8.397,58, di cui € 5.167,14 per retribuzioni non percepite da settembre a dicembre 2022 come da prospetti paga ed € 3.230,44 per TFR come da mod.CU 2023, fatta salva la rivendicazione dell'ulteriore somma a titolo di differenze retributive e TFR, fondate su Con prova documentale;
g) condannare la società . in persona del legale rapp.te p.t. al CP_2 pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre oneri accessori, da disporre in favore del procuratore costituito in quanto antistatario.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione depositato, tempestivamente, in data 29.12.2023, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta - esercente attività di consulenza, assistenza e svolgimento di tutte le pratiche amministrative nel settore automobilistico, motociclistico, nautico e autotrasporto - dal 01.09.2016, allorquando era stato assunto dall'allora legale rappresentante, sig. continuativamente sino al 23.12.2022; Parte_2
- che, tuttavia, il rapporto di lavoro era stato formalizzato solo a decorrere dal 09.02.2018, con contratto di tirocinio a tempo pieno, sino al 07.02.2019, e dal 14.05.2019, con contratto di apprendistato professionalizzante, a tempo parziale (60%) ed indeterminato, con qualifica di apprendista 4° livello CCNL Commercio, con mansioni di impiegato;
- di essere stato adibito presso gli uffici di Sant'Anastasia; - di aver sempre svolto le mansioni di impiegato amministrativo – riconducibile al 4° livello
CCNL Commercio - addetto al disbrigo delle pratiche inerenti i passaggi di proprietà di tutti i tipi di veicoli, immatricolazione dei veicoli, pratiche assicurative, stipula dei contratti di RCA;
inoltre, riceveva i clienti e forniva loro consulenza in materia di pratiche auto allo sportello;
- di essere stato assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del sig. Parte_2
o, il quale, oltre ad avergli impartito le direttive, in ordine alle mansioni da espletare e
[...] alle relative modalità, era colui al quale aveva dovuto chiedere l'autorizzazione per eventuali permessi, ferie o giustificare le proprie eventuali assenze, e che gli aveva corrisposto la retribuzione;
- che, ad onta del formale inquadramento, di fatto, su richiesta del datore di lavoro, la prestazione lavorativa era stata resa dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 20:00;
- di aver usufruito dei giorni di ferie e permessi r.o.l. risultanti dai prospetti paga mentre, relativamente al periodo a nero, aveva osservato un periodo di ferie di due settimane ad agosto di ogni anno;
- di aver percepito le somme indicate nei prospetti paga, mentre relativamente al periodo di mancato inquadramento, aveva percepito una retribuzione mensile di circa € 700,00;
- di non aver percepito la retribuzione relativa ai mesi di settembre, ottobre, novembre 2022;
- di non aver mai percepito la quattordicesima mensilità nè la retribuzione per le ore di lavoro eccedenti quelle previste da contratto espletate;
- che, a causa dell'inadempimento datoriale protratto per lungo termine, aveva rassegnato le proprie dimissioni in data 23.12.2022;
- che, all'atto della cessazione del rapporto, non gli era stato corrisposto il TFR e le altre spettanze di fine rapporto, quali l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
Rivendicando il proprio diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, in omaggio alle disposizioni del contratto collettivo applicabile nonché degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Con Giudice del lavoro, la . in persona del legale rappresentante p.t., chiedendone la CP_2 condanna al pagamento della somma di € 105.917,86 (di cui € 11.953,75 per TFR ed €
93.964,41 a titolo di differenze retributive meglio specificate in atti e indennità sostitutiva del preavviso).
Nonostante la rituale rinnovazione della notifica, nessuno si costituiva per la convenuta che va, pertanto, dichiarata contumace.
All'udienza del 10.04.2025, il sig. dichiarava “di voler limitare la domanda giudiziale Pt_1 ai soli crediti di lavoro fondati sulla prova documentale che risulta dai prospetti paga e dal modello C.U. allegati al ricorso come elaborati dalla società datrice di lavoro;
segnatamente mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022 e TFR come da certificazione uniche;
rinuncia pertanto alle ulteriori differenze retributive rivendicate non fondate su prova documentale. Insiste tuttavia nell'accertamento della giusta causa delle dimissioni rassegnate” ai fini della Naspi.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odiena udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. Parte ricorrente – stante parziale rinuncia della domanda giudiziale originariamente proposta – si limita a rivendicare il pagamento delle mensilità non corrisposte, delle competenze di fine rapporto e del TFR, così come risultanti dalla documentazione prodotta, maturati in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta nel periodo dal 14.05.2019 al
23.12.2023.
Così definito il thema decidendum, si rammenti che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche, l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
In particolare, va rilevato che le singole voci della retribuzione sono soggette ad un onere probatorio diversificato e segnatamente: sono assoggettate al suddetto vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e quattordicesima mensilità, al TFR e a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Diversamente, sono invece assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
In applicazione delle suindicate regole probatorie, deve affermarsi che costituendo la tredicesima e la mensilità e il TFR elementi della retribuzione il cui pagamento viene soltanto differito, il lavoratore ha l'onere di provare solo l'esistenza e la durata del rapporto di lavorativo;
invece, gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili al lavoro supplementare/straordinario, lavoro festivo, e alle ferie e permessi non goduti, che costituiscono voci distinte del salario, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario.
3. Fatta tale generale premessa in ordine al riparto dell'onere della prova, si osserva che, avendo la parte limitato la propria domanda alle spettanze maturate nel periodo “in chiaro”, la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro, l'inquadramento e il CCNL applicato – come dedotto dalla parte in ricorso – trovano riscontro nella produzione documentale di parte ricorrente
(cfr. lettera di assunzione e dimissioni, modello C2 storico, buste paga, certificazione unica, estratto contributivo).
Pertanto, in ordine alla domanda concernente il pagamento delle mensilità non corrisposte (da settembre 2022 al recesso), le competenze di fine rapporto ed il TFR, spetterebbe al convenuto in virtù di una generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva sorta nei confronti del lavoratore.
Tuttavia, la società convenuta preferiva rimanere contumace, per cui non può che farsi riferimento a quanto sostenuto dal ricorrente e asseverato dalla prova documentale.
4. Venendo al quantum, il credito retributivo, per i titoli indicati, può essere agevolmente calcolato sulla scorta delle emergenze documentali.
In particolare, sono agli atti le buste paga delle mensilità non corrisposte, ad eccezione di quella di settembre 2022, e la certificazione unica afferente all'anno di imposta 2022; nel dettaglio: dalla busta paga di ottobre 2022 emerge un credito di € 1.109,67 (lordi), dal cedolino di novembre 2022 risulta un credito di € 1.224,12 (lordi), dal prospetto di dicembre 2022 si desume un credito di € 1.880,03 (lordi), comprensivo dei ratei di tredicesima mensilità; infine il TFR ammonta ad € 3.230,44 come comprovato dalla certificazione unica 2023.
Quanto alla mensilità di settembre 2022, di cui difetta il cedolino paga, per il relativo calcolo può, tuttavia, farsi riferimento alle ore previste da contratto (100,80 h) e alla retribuzione oraria indicata in busta paga (€ 9,75839), per complessivi € 983,65.
In conclusione, al ricorrente spetta per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2022 e per TFR la somma complessiva di € 8.428,18, al lordo delle trattenute;
sono, inoltre, dovuti, ex art. 429 comma 3° c.p.c., gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo.
5. Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di mero accertamento della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal lavoratore tenuto conto che, da un lato, si è rinunciato alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e, dall'altro, la
è stata già riconosciuta dall' , come si evince dall'estratto contributivo versato in atti. CP_3 CP_4
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della natura documentale della causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società al pagamento in CP_1 CP_2 favore di della somma complessiva pari a € 8.428,18 (al lordo delle trattenute Parte_1 fiscali e contributive), per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al soddisfo;
2. Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.109,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 08/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno