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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 4164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4164 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2571/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 1788/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli il
21.2.2022 e pendente
TRA
, Parte_1 P.IVA_1 costituitasi in persona del Direttore Generale Ing. , rappresentata e difesa, CP_1 in virtù di procura generale alle liti per notaio del 5/9/2019 (rep. 42728, Persona_1 racc. 16316) dagli Avv.ti Annalisa Intorcia (c.f. e Francesco C.F._1
Lembo (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
Controparte_2
(c.f. ), costituitasi in persona del dr. dichiaratosi
[...] P.IVA_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa, in virtù di procura allegata e
N. 2571/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 1 a 13 Controparte_4 Controparte_2CP_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Nicola Zammiello
(c.f. ; C.F._3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8/1/2018, il Controparte_2 evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l'
[...] CP_4
chiedendone la condanna al pagamento di € 62.967,24 quale saldo delle fatture
[...] relative alle prestazioni rese nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2017 rientranti nella cd. “branca a visita” di odontostomatologia, appartenenti alla macroarea di Cont
“specialistica ambulatoriale”, rese in favore degli assistiti della predetta con cui aveva sottoscritto, in data 24/11/2016, in qualità di centro accreditato, specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 volto a regolare il rapporto per gli anni 2016 -
2017.
In via subordinata, chiedeva il pagamento del medesimo importo ai sensi dell'art. 2043 o dell'art. 2041 c.c.. Cont Si costituiva l' (si riporta di seguito la ricostruzione della vicenda processuale contenuta nella sentenza impugnata) “eccependo in via preliminare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e deducendo che: - spettava alla controparte l'onere di provare la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni eseguite, nonché la loro corrispondenza a quelle previste in contratto;
- la CP_2 doveva provare anche il di aver rispettato i limiti imposti dalla capacità operativa massima e dai tetti di spesa;
- oltre ai pagamenti allegati da parte attrice in atto di citazione, aveva eseguito altri pagamenti;
- in particolare, aveva pagato ulteriori €
5.268,96 in relazione alla fattura 5/17 (relativa alle prestazioni erogate in aprile), ulteriori € 5.405,90 in relazione alla fattura 6/17 (relativa alle prestazioni erogate in maggio), ulteriori € 3.872,73 in relazione alla fattura 7/17 (relativa alle prestazioni erogate in giugno); - il saldo residuo non era dovuto per via del superamento del tetto di spesa trimestrale;
- con nota prot. n. 53883 del 31.07.2017, il direttore generale aveva comunicato la data di superamento del tetto di spesa del primo trimestre dell'anno in relazione alla branca a visita, individuandola nel 03 marzo 2017; - pertanto, in considerazione della tolleranza del 10% prevista nel decreto n. 89/2016, tutte le
N. 2571/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 2 a 13 CP_4 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) prestazioni erogate a partire dal 9 marzo erano state escluse dalla liquidazione;
- con nota prot. n. 53906 del 31.07.2017, il direttore generale aveva comunicato la data di superamento del tetto di spesa del secondo trimestre dell'anno in relazione alla branca
a visita, individuandola nel 14 giugno 2017; - pertanto, in considerazione della tolleranza del 10% prevista nel decreto n. 89/2016, tutte le prestazioni erogate a partire dal 23 giugno erano state escluse dalla liquidazione;
- il mancato pagamento scaturiva dall'applicazione del Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario n. 89 del 08.08.2016; - in base al detto decreto la regressione tariffaria doveva essere applicata in via trimestrale;
- il monitoraggio era stato eseguito costantemente ed era stato comunicato ai centri mensilmente mediante apposita p.e.c.; - in ogni caso, nel sottoscrivere il contratto, la aveva CP_2 approvato la clausola di salvaguardia (art. 11), accettando il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del tetto di spesa, in quanto atti determinanti il contenuto del contratto, e impegnandosi a non istaurare contenziosi contro i provvedimenti già adottati e conoscibili;
- le richieste di emissione di note di credito erano state portate a conoscenza del legale rappresentante del centro prima della sottoscrizione del contratto;
- non vi erano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2041 cod. civ. atteso che non era stata consapevole dell'arricchimento, né lo aveva voluto. Ciò dedotto, ha concluso, per il rigetto della domanda.
Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c., depositata in data Con 26.09.2018, l'attrice ha ammesso di aver ricevuto gli ulteriori pagamenti eccepiti dall' ed ha quindi ridotto la propria domanda a € 48.419,65, oltre accessori, di cui €
29.658,28, quale saldo del corrispettivo relativo alle prestazioni rese nel marzo 2017, ed
€ 18.761,37, quale saldo del corrispettivo delle prestazioni rese nel giugno 2017.
Con riferimento alla tematica inerente al tetto di spesa, l'attrice ha ribadito che Con l'onere della prova del superamento era a carico dell' ed ha evidenziato che: a) le avverse contestazioni si fondavano “su documentazione di provenienza unilaterale (se non su contegni meramente fattuali), avente peraltro valenza meramente interna, in quanto adottata da organi privi di rappresentanza legale alcuna”; b) allo stato, non sussisteva “alcun formale provvedimento (ancorché procedimentalmente opinabile – cfr. quanto appresso) tale da integrare quell'elemento ostativo/estintivo della pretesa creditizia azionata in via giudiziale” (cfr. p. 3)”.
N. 2571/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 3 a 13 Controparte_4 Controparte_2CP_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Con sentenza n. 1788/2022 il Tribunale condannava l' al Controparte_4 pagamento di € 48.419,65 oltre interessi “al tasso previsto dall'art. 7, comma 4, del contratto in atti e con decorrenza dal 31 maggio 2017 quanto ad € 24.575,14, dal 1° agosto 2017 quanto a € 5.083,14, dal 31.08.2017 quanto a € 13.012,51 e dal 1° novembre
2017 quanto a € 5.748,86”, nonché al pagamento delle spese di lite.
Osservava, in particolare, che:
- sussisteva la giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto la vicenda aveva ad oggetto esclusivamente il pagamento delle prestazioni rese;
- il centro aveva dato dimostrazione dell'accreditamento, del contratto e dell'esecuzione delle prestazioni di cui chiedeva la remunerazione;
Cont
- gravava sull' l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento del tetto di spesa, che costituiva circostanza impeditiva del pagamento;
- tale prova non era stata fornita “in quanto le note n. 53883/2017 e n. 53906/2017, entrambe del 31.07.2017, non sono altro che mere comunicazioni delle date in cui sarebbe avvenuto il superamento del tetto di spesa trimestrale (3 marzo e 14 giugno), che, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende usarle a fini istruttori e in quanto sprovviste di riscontri documentali, non sono dotate di adeguata forza probatoria.
Peraltro, nelle due note si precisa che la decisione di non pagare le prestazioni rese oltre la data di sforamento del tetto viene assunta “nelle more delle determinazioni del tavolo tecnico”, cui è evidentemente demandato il controllo definitivo circa i “dati estrapolati dai sistemi informativi aziendali”. Anche le due notifiche di addebito sono atti Con provenienti dalla stessa come tali inidonee a provare il superamento del tetto. I dati consuntivi relativi al consumo del tetto di spesa nel primo e secondo trimestre dell'anno non emergono neanche dalla lettura dei verbali di riunione del tavolo tecnico previsto dall'art. 6 del contratto. Infine, non risulta prodotto l'unico atto in grado di dirimere in Con via definitiva la questione, ossia una delibera del direttore generale dell' che, preso atto dei dati a consuntivo e dei lavori del tavolo tecnico, e quindi previa apposita istruttoria, attesti lo sforamento del tetto e la data in cui si sarebbe verificato e indichi la parte di fatturato di ciascun centro che non può essere remunerata perché resa ultra budget”.
- in ogni caso, in base alla disciplina contenuta nell'art. 5 del contratto, anche qualora si fosse ritenuto dimostrato il superamento del tetto di spesa nelle date indicate,
N. 2571/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 4 a 13 Controparte_4 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) la pretesa avrebbe dovuto essere accolta;
ed infatti il comma 3 di tale articolo prevedeva che “ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora
l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista Cont nell'ultima comunicazione effettuata dalla nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella ASL / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora
l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla Cont
nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”; pertanto, nel caso in cui non viene correttamente eseguito il monitoraggio e non vengono comunicate in via preventiva le date presunte di esaurimento del tetto di Cont spesa, l' non può rifiutarsi di pagare sic et simpliciter le somme richieste, ma deve applicare la regressione tariffaria (con riduzione della remunerazione in proporzione al contributo fornito da ciascun centro al superamento del tetto di branca) a quanto dovuto per le prestazioni rese;
- applicando tali principi alla fattispecie in esame, la pretesa del centro andava accolta, in quanto “dall'analisi della documentazione prodotta dalla convenuta emerge che la data previsionale di sforamento del tetto del primo trimestre del 2017 è stata comunicata ai centri, a mezzo p.e.c., soltanto in data 03.05.2017, quando il trimestre era ampiamente spirato. Rispetto al primo trimestre, mancando una comunicazione Con tempestiva della data previsionale di superamento del budget, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri
e riportare la spesa nell'ambito del tetto trimestrale. Il provvedimento applicativo della regressione non risulta ancora adottato, con la conseguenza che non sussistono fatti modificativi/estintivi del diritto di credito dell'attrice. Essendo ormai scaduti i termini di Cont pagamento previsti in contratto, l' è tenuta a pagare il saldo della fattura relativa al
N. 2571/2022 R.G.A.C.C. Pag. 5 a 13 Controparte_5 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) Con mese di marzo 2017, pari a € 29.658,28. Quanto al secondo trimestre, l' ha prodotto:
- una p.e.c. consegnata in data 08.06.2017, in cui non risulta indicata una data presuntiva di sforamento del tetto, bensì la percentuale di consumo dello stesso al 30.04.2017, pari all'87,33%; - una p.e.c. consegnata in data 19.06.2017, in cui non risulta indicata una data presuntiva di sforamento del tetto, bensì la percentuale di consumo dello stesso al
30.05.2017, pari al 109,49%. Le suddette comunicazioni non consentivano a parte attrice di individuare la data presuntiva di sforamento del tetto trimestrale, ma, a seguito della comunicazione del 19.06.2017, il Centro avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione delle prestazioni, atteso che il tetto risultava esaurito, quanto meno in via previsionale, già in data 30.05.2017. Tuttavia, mancando la prova della data effettiva di superamento del Con tetto (e in mancanza di un provvedimento applicativo della RTU), l' deve pagare anche il residuo di giugno 2017, pari a € 18.761,37”;
- irrilevante era la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 11 del contratto che limitava esclusivamente le azioni rivolte avverso i provvedimenti che determinano il contenuto del contratto, come quelli contenenti la determinazione del tetto di spesa, non anche le azioni relative alla fase esecutiva del contratto;
- erano dovuti gli interessi al tasso e con le decorrenze stabilite dall'art. 7 del contratto. Cont Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 13/6/2022, deducendo che:
- ricorreva la giurisdizione del G.A. in quanto per le prestazioni rese extra budget il Tribunale aveva dovuto compiere valutazioni in ordine alla determinazione del tetto di spesa e della regressione tariffaria, espressione del potere autoritativo della P.A.; inoltre, si trattava comunque di rapporti assimilabili a concessioni di pubblici servizi;
Cont
- andava disatteso l'orientamento giurisprudenziale che poneva a carico dell'
l'onere della prova del superamento del tetto di spesa;
Cont
- la documentazione depositata (note del dirigente dell' del 31/7/2017) era comunque idonea a dimostrare lo sforamento del limite di spesa;
di tali comunicazioni si dava atto anche nel verbale del Tavolo Tecnico del 9/8/2017;
- le prestazioni rese extra budget non potevano essere remunerate - indipendentemente dall'applicazione della RTU – in considerazione della natura di limite invalicabile del tetto di spesa;
era irrilevante sotto tale profilo anche il ritardo nella
Co N. 2571/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 6 a 13 CP_4 Controparte_2CP_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) Cont comunicazione dello sforamento, comunque non addebitabile all' ma al Pt_2
;
[...]
- era errata l'interpretazione data dal Tribunale alla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 11 del contratto che, di fatto, la svuotava di contenuto;
- non potevano trovare applicazione gli interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, nonostante la previsione dell'art. 7 del contratto, trattandosi di un rapporto assimilabile ad una concessione di pubblico servizio.
Ha pertanto concluso per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario
a favore del Giudice Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente il ricorso proposto dal;
Parte_3
-condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
Abbiansi qui per ripetute e trascritte ed elevate a singole e specifiche conclusioni del presente atto, le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, in una alla comparsa conclusionale e riprodotti tutti gli atti e documenti dello stesso giudizio”.
Si è costituito, con comparsa depositata il 2/11/2022, il
[...]
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, l'infondatezza nel merito dello stesso ed ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 6/5/2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, l'appello è ammissibile. Benché lo stesso sia eccessivamente prolisso, è comunque possibile individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
N. 2571/2022 R.G.A.C.C. 1 Centro c. Pag. 7 a 13 CP_4 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
2. Passando all'esame dei motivi di appello, va rilevato che è infondato il primo motivo, relativo alla giurisdizione.
L'affermazione da parte del primo giudice della giurisdizione ordinaria è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, «[i]n tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in Cont condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, Cont qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato)
l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il
"petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte
"replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento Cont dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (così
Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge.
Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non
è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del
Co Controparte N. 2571/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 8 a 13 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa.
3.1 Quanto al motivo di appello relativo allo sforamento del tetto di spesa, dopo Cont aver contestato l'orientamento che pone a carico dell' il relativo onere della prova,
l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto che non fosse stato dimostrato lo sforamento del budget e che, comunque, nonostante tale sforamento, abbia ritenuto dovuta la remunerazione.
Anche questo motivo è infondato.
Il Tribunale sul punto ha deciso correttamente, tuttavia vanno compiute alcune precisazioni.
Va premesso, innanzi tutto, che è ormai assolutamente consolidato l'orientamento Cont che pone a carico dell' l'onere di dimostrare il superamento del tetto di spesa, costituendo lo stesso non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria, sicché ogni contestazione al riguardo appare ormai inutile (cfr., ex multis, Cass.
17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018; Cass. 26234/2019; Cass. 5661/2021).
Va quindi osservato che – come correttamente ritenuto dal Tribunale - le due comunicazioni del 31/7/2017 (prott. nn. 53883 e 53906), non costituiscono dei provvedimenti autoritativi – i soli idonei a provare senza alcun dubbio il superamento del tetto di spesa - bensì dei meri atti di natura informativa che non consentono di ritenere dimostrato che, effettivamente, nelle date indicate (3 marzo per il primo trimestre e 14 giugno per il secondo) sia stato accertato, a consuntivo, l'esaurimento del tetto di spesa trimestrale.
3.2 In ogni caso, quand'anche così fosse, ciò non sarebbe sufficiente ad escludere la remunerabilità in toto delle prestazioni.
Infatti, l'assoluta inderogabilità del tetto di spesa contrattualmente previsto sussiste quando si è in presenza di contratti in cui viene assegnato un tetto specifico alla singola struttura. Nel caso in cui il tetto di spesa, come nel caso di specie, si riferisce alla macroarea, la programmazione sanitaria regionale non può prescindere da quanto stabilito nel contratto.
Ciò posto, si osserva che, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2017, è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), Cont che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale
N. 2571/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 9 a 13 Controparte_4 Controparte_2 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data Cont prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato, a consuntivo, in una data successiva Cont rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' i esaurimento del limite di spesa, nulla
è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto – o, il che è lo stesso, l'omessa comunicazione preventiva della data presunta di Cont sforamento del budget - comporta per l' il diritto e l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, fino a quando il relativo potere non viene esercitato attraverso l'adozione di un provvedimento che contenga l'indicazione della regressione tariffaria da applicare ai singoli centri, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
L'esclusione del meccanismo della regressione tariffaria infine neppure può dedursi dall'art. 5 bis che prevede in relazione ai tetti di spesa trimestrali un meccanismo di compensazione;
tale norma, anzi, nel prevedere che la regressione tariffaria va applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali, presuppone proprio l'operatività di tale meccanismo come si evince dal richiamo alla stessa contenuto nel primo comma.
Orbene, nel caso di specie i trimestri considerati sono due, il primo ed il secondo del 2017.
Con riguardo al primo, l'unica comunicazione riguardante l'esaurimento del tetto di spesa relativo alla macroarea di “branca a visita” - che sarebbe avvenuto il 4 marzo
2017 - è stato trasmesso il 3 maggio 2017. Dunque, in base al menzionato art. 5 del contratto, doveva farsi luogo alla regressione tariffaria che non è mai stata compiuta.
N. 2571/2022 R.G.A.C.C. 1 Centro c. Pag. 10 a 13 CP_4 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Com'è evidente, quindi, non si tratta neppure di un problema di prova, che sarebbe Cont solo successivo, bensì di allegazione, non avendo l' neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria da applicare al Centro. Essendo stato fissato il tetto per la macroarea “branca a visita”, infatti, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute, in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso. Cont Sarebbe dunque stato onere dell' – persino ove si volesse prescindere dalla questione dell'onere probatorio – quanto meno allegare tali elementi. Nulla di tutto ciò è stato fatto, Cont sicché le doglianze dell' risultano infondate.
Per le prestazioni rese nel mese di giugno 2017, invece, vi è una comunicazione del 19/6/2017 dalla quale risulta che il budget per la macroarea di branca a visita si era esaurito alla data del 31/5/2027. Si potrebbe quindi porre il problema dell'applicabilità della lettera b) dell'art. 5 del contratto per le prestazioni rese successivamente a tale Cont comunicazione. Tuttavia, l' non ha indicato se ed eventualmente quali tra le prestazioni di cui è stato richiesto il pagamento sono state erogate dopo il 19/6/2017; sicché sotto tale profilo l'appello dell'ente è generico. A ciò può aggiungersi – e tale considerazione è assorbente - che, per l'applicazione della lettera b), occorre comunque la verifica a consuntivo che lo sforamento sia avvenuto effettivamente in una data successiva rispetto a quella comunicata, verifica che, nel caso di specie, manca.
Va infine osservato che del tutto irrilevanti sono anche le due recenti pronunce della S.C. (Cass. 25184/2024 e Cass. 31364/2024) allegate dall'appellante alla propria comparsa conclusionale. In entrambi i casi, infatti, come si rileva dalla descrizione della vicenda nelle stesse contenuta, era intervenuto il provvedimento applicativo della regressione tariffaria, sicché si afferma solo che tale provvedimento, di natura autoritativa, produce effetti anche qualora nel corso dell'anno non sia stato regolarmente svolto il monitoraggio o qualora la fissazione dei limiti di spesa sia intervenuta successivamente all'inizio dell'anno. Pertanto, non appare condivisibile la soluzione adottata (sulla base di tali pronunce) nella sentenza n. 2790/2025 del Tribunale di Napoli
(pure allegata alla comparsa conclusionale), secondo la quale in ogni caso il superamento del tetto di spesa determinerebbe la non remunerabilità delle prestazioni, salva la possibilità per il creditore di ottenere il risarcimento del danno qualora dimostri che, con
N. 2571/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 11 a 13 Controparte_4 Controparte_2CP_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
l'applicazione della RTU, avrebbe ottenuto una remunerazione maggiore. Ed infatti, in tal modo si attribuisce alle menzionate sentenze della S.C. un contenuto che non hanno, essendo intervenute con riguardo a casi in cui la regressione tariffaria era stata fissata, e si giunge al sostanziale svuotamento di significato della pattuizione contenuta nel contratto. Cont Pertanto, non avendo l' provveduto ad applicare la regressione tariffaria, sono dovuti i compensi richiesti dal Centro.
4. Il motivo di appello, relativo alla violazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto, è parimenti infondato, in quanto tale clausola – come correttamente osservato dal Tribunale - riguarda quei provvedimenti che incidono sul contenuto del contratto (“… in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso, ma non incide, invece, sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
5. Infine, anche il motivo di impugnazione riguardante gli interessi moratori è infondato.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d. lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi è stata ormai definitivamente riconosciuta anche dalla S.C. a SS.UU. (Cass. SS.UU. 35092/2023).
Pertanto, non può ravvisarsi l'invocata nullità dell'art. 7 del contratto che ne prevede espressamente l'applicazione - sia pure in misura ridotta, almeno per i primi sei Cont mesi di ritardo – nei confronti dell' Anzi, potrebbe porsi il problema della validità di tale riduzione per violazione dell'art. 7 del d.lgs. 231/2002 che non consente deroghe in favore della P.A. debitrice;
tuttavia, la sentenza di primo grado che ha escluso la nullità
N. 2571/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 12 a 13 Controparte_4 Controparte_2CP_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) della stessa – in considerazione delle finalità solidaristiche che caratterizzano il sistema sanitario - non è stata impugnata dal centro. Cont
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell' al pagamento, in favore della struttura sanitaria appellata, delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi
- in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 26.000,01 e €
52.000,00 - in € 5.100,00 (fase di studio € 1.050,00, fase introduttiva € 750,00, fase istruttoria € 1.550,00, fase decisoria € 1.750,00).
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1788/2022, pronunziata il 21.2.2022:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' al pagamento, in favore del Controparte_4 [...]
delle spese del presente Parte_3 grado di giudizio che liquida in € 5.100,00 per compenso professionale ed € 765,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, Avv. Nicola
Zammiello;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, l'8 settembre 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
N. 2571/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 13 a 13 CP_4 Controparte_2CP_