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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 1172/2022
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1172 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza di primo grado n. 1635/2021 emessa dal Giudice di Pace di Casoria, proposto con citazione da:
(c.f. ), con sede in Milano alla Via Marco Ulpio Parte_1 P.IVA_1
Traiano, 18, in persona del suo legale rappresentante, procuratore speciale Avv. Filippo Manassero, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Gargano (CF ), con studio in Napoli C.F._1 alla Via Giovanni Paisiello, presso il quale è elettivamente domiciliata: posta elettronica certificata (PEC) Email_1
-Appellante;
NEI CONFRONTI DI
, (C.F. ), nato il [...] in [...] e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), nata il [...] a [...], residenti in [...](Na) alla Via Dante,
[...] C.F._2
24, rappresentati e difesi dall'Avv. Gennaro Lallo ( , elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio in Napoli, al Corso Secondigliano, n.230 C;
Indirizzo Pec: Email_2
- Appellati;
C.F. P.IVA del Gruppo Iva ), con sede in Milano alla Piazza CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3
Tre Torri n.3, in persona del suo Procuratore p.t. Dott. elettivamente domiciliata in Napoli CP_4
1 alla via dei Mille n.40, presso lo studio dell'avv. Rosaria Ortiero (C.F. ) dalla CodiceFiscale_4 quale è rappresentata e difesa, indirizzo Pec: Email_3
-Appellata -
C.F. , con sede legale in Via S. Carlo nn. 8-20, Modena, in persona Controparte_5 P.IVA_4 del suo procuratore speciale rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Volino (C.F. CP_6
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, via Casale n. 5, C.F._5 indirizzo Pec: Email_4
Appellante incidentale-
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti all'udienza del 11 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata in data 25 gennaio 2022 e tempestivamente iscritta a ruolo il 1° febbraio 2022, la proponeva appello avverso la sentenza n. 1635/2021 Parte_1 del Giudice di Pace di Casoria (nel procedimento R.G. n. 2072/2016), resa in data 12 aprile 2021 e pubblicata il 25 giugno 2021.
Con tale sentenza l'appellante e la venivano condannate a pagare, in solido, in favore degli CP_5 attori in primo grado, e odierni appellati, l'importo di euro 1.359,57 Controparte_1 CP_2
(importo determinato al netto dell'acconto ricevuto e incassato di euro 663,51), oltre interessi legali dalla domanda, per somme indebitamente percepite nell'ambito del contratto di mutuo stipulato dai CP_1
e con (poi confluita in ) in data 29 luglio 2005 ed estinto dai mutuatari (ed CP_2 CP_7 CP_5 odierni appellati) anticipatamente, alla rata n. 24 di 300, il successivo 27 novembre 2007.
Il 27 novembre 2007 il provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento versando in CP_1 un'unica rata il restante importo dovuto e chiedeva all'istituto di credito il rimborso a titolo di spese e premi assicurativi non maturati per un importo totale di euro 2.023,08.
Gli odierni appellati avviavano pertanto giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Casoria per vedersi riconoscere il rimborso da corrispondersi a titolo di equo indennizzo per l'estinzione anticipata del contratto di mutuo.
2 Il giudizio si concludeva con la sentenza impugnata, che, come precedentemente indicato, accoglieva la domanda proposta da e e per l'effetto condannava, in solido, la Controparte_1 CP_2
e la al pagamento dell'importo di euro 1.359,57 CP_5 Parte_1
(importo determinato dal giudice di prime cure detraendo, dalla domanda formulata dagli attori, l'acconto ricevuto e incassato da questi di euro 663,51), oltre interessi e spese di lite.
L'importo, così determinato, rappresentava il ricalcolo pro rata temporis delle quote delle spese e dei premi assicurativi corrisposti dai consumatori nell'ambito del contratto di mutuo stipulato in data 29 luglio 2005.
Avverso la sentenza n. 1635/2021 del Giudice di Casoria, la Parte_1 proponeva i seguenti motivi di appello:
- dichiarare improponibili ed improcedibili e/o inammissibili le domande proposte sia dai sig.ri e , sia dalla stante l'irrituale e tardivo esperimento della CP_1 CP_2 Controparte_5 soluzione alternativa di definizione tramite l'istituto della mediazione;
- dare atto dell'offerta formulata e della effettiva corresponsione dell'importo di euro 663,51 da parte di in favore dei sig.ri e tramite Parte_2 Controparte_1 CP_2 assegno circolare del 3/04/2017, n. 5109221537-04, e di conseguenza rigettare ogni maggior pretesa, richiesta e domanda, proveniente sia dagli appellanti che dalla Controparte_5
***
Con comparsa del 22 giugno 2022 si costituivano nel presente giudizio di appello i sig.ri CP_1
e insistendo per il rigetto dell'appello e chiedendo, in subordine, di procedere
[...] CP_2 alla riforma della sentenza appellata solo per ciò che concerne il vincolo di solidarietà relativo alla condanna in solido delle Società e , escludendo la prima dalla statuizione di condanna e CP_3 CP_5 lasciandola, per il resto, integra nei confronti di (“…visto l'errore effettuato dal Giudice di Prime Cure…, CP_5 atteso che la stessa effettuava il pagamento ed andava quindi esclusa dalla condanna in Controparte_8 solido…”, così in comparsa).
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Con comparsa del 22 giugno 2022 si costituiva nel presente giudizio di appello chiedendo CP_3 di dichiararsi inammissibile l'appello per mancato rispetto delle forme ex art. 342 c.pc.; in ogni caso concludeva per il rigetto dell'appello e, quindi, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
***
Con comparsa del 13 maggio 2022 si costituiva nel presente giudizio la hiedendo il rigetto CP_5 dell'appello proposto da perché inammissibile e comunque infondato. Parte_1
3 Proponeva poi appello incidentale chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dai sig. ri CP_1
e in primo grado. CP_2
In subordine faceva rilevare che il Giudice di Pace avrebbe errato nel calcolo del rimborso, in quanto l'importo complessivo da restituire ai sig.ri e corrisponderebbe al Controparte_1 CP_2 minor importo di euro 1.200,00.
Inoltre, lamentava la carenza di legittimazione passiva della er le somme da restituire Controparte_5 inerenti ai premi assicurativi maturati per il muuto de quo. Tali somme, infatti, non sarebbero state effettivamente incamerate dall'istituto di credito ma dalle compagnie assicurative e, pertanto, al più, il cliente avrebbe dovuto pretenderne la restituzione da parte di quest'ultime.
***
Acquisito il fascicolo di primo grado e verificata la procedibilità e l'ammissibilità dell'appello, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 novembre 2024, all'esito della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini per il deposito di comparse e repliche.
Le parti depositavano le comparse conclusionali e le rispettive memorie di replica. La causa veniva rimessa sul ruolo per verificare la disponibilità delle parti a conciliare la controversia. Il procedimento veniva trattenuto nuovamente in decisione all'udienza del 11 settembre 2025. Le parti precisavano le proprie conclusioni e si riportavano alle comparse e alle repliche già depositate in atti.
***
1. Va preliminarmente esaminata, da un punto di vista logico, l'eccezione pregiudiziale di rito, formulata dagli appellati, di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all' art. 342 c.p.c.
L' eccezione è infondata.
Le doglianze dell'appellante principale, infatti, sono sufficientemente specifiche e consistenti, come precisato in precedenza, nella erroneità della statuizione del giudice di prime cure, che non avrebbe tenuto nella giusta considerazione la circostanza che la compagnia assicurativa avrebbe, banco judicis, in pendenza di giudizio, già provveduto a soddisfare, per la parte di propria competenza, le pretese restitutorie dei mutuatari, derivanti dall'estinzione anticipata del rapporto di mutuo originariamente stipulato con nel 2005. CP_7
2. Va a questo punto esaminato il primo motivo d'appello, consistente nella improcedibilità della domanda proposta in primo grado dagli appellati. Secondo la prospettiva della società appellante, infatti, la mediazione sarebbe stata esperita tardivamente dagli attori in primo grado (in quanto
4 effettuata oltre il termine di 15 giorni assegnato dal giudice di prime cure per l'introduzione del procedimento di mediazione). Il motivo non può essere accolto, in quanto per ritenersi integrata la condizione di procedibilità è sufficiente che il relativo incontro in mediazione sia avvenuto prima della successiva udienza fissata per verificare l'esito della mediazione stessa, essendo indifferente che la mediazione sia stata, o meno, avviata nel termine di giorni 15 assegnato dal giudice per l'introduzione del relativo procedimento. Ciò in quanto è sufficiente che dopo l'assegnazione del termine, il mancato rispetto di esso non si traduca in un aggravio procedimentale. Il termine assegnato dal giudice, quindi, non deve intendersi come perentorio. Nel caso di specie dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado, emerge che l'odierna appellante principale, ha partecipato regolarmente al procedimento di mediazione (cfr. verbale di mediazione) conclusosi in data 26.06.2017, e che la mediazione si è conclusa con esito negativo prima della successiva udienza fissata per verificare la sussistenza della condizione di procedibilità. La domanda proposta in primo grado, dunque, è stata correttamente ritenuta procedibile dal giudice di prime cure.
3. Passando al merito della controversia, va invece rilevata la fondatezza del secondo motivo di appello.
Si osserva innanzitutto che parte appellante ha censurato la sentenza oggetto di impugnazione, in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto dare atto dell'offerta formulata e della effettiva corresponsione dell'importo di euro 663,51 da parte di in favore dei sig.ri e Parte_2 Controparte_1
tramite assegno circolare del 3/04/2017, n. 5109221537-04, e di conseguenza rigettare CP_2 ogni maggior pretesa, richiesta e domanda, proveniente sia dagli appellanti che dalla nei CP_5 confronti di Parte_2
Occorre sottolineare che il contratto di mutuo, stipulato fra le parti in data 29 luglio 2005 ed estinto anticipatamente dagli odierni appellati in data 27 novembre 2007, era assistito da due polizze assicurative: una polizza infortuni, il cui premio ammontava ad euro 750,00 emessa dalla , Controparte_9
e l'altra emessa da a garanzia dei danni da incendio per l'immobile per il quale era stato CP_3 contratto il mutuo, il cui premio ammontava invece ad euro 450,00. Ne deriva che l'ammontare complessivo delle due polizze risulta pari a euro 1.200,00.
Per stessa ammissione degli appellati, e come comprovato dalla documentazione prodotta, la Società CP_ ha già provveduto, nel corso del giudizio di primo grado, a versare la somma di Parte_1 euro 663,51.
5 L'errore commesso dal giudice di primo grado si sostanzia: nell'aver omesso di considerare che la
[...]
anche in caso di fondatezza della domanda principale proposta dagli attori, Parte_1 aveva già ottemperato, per la quota ad essa spettante, alla restituzione pro quota degli importi da essa percepiti.
Nonostante emergesse dagli atti, infatti, il pagamento in via stragiudiziale di un indennizzo corrispondente alla restituzione pro rata temporis del premio assicurativo conseguito da e non Parte_1 maturato nell'ambito dell'operazione di mutuo, il giudice di prime cure ha detratto tali importi già corrisposti dal totale dell'indennizzo richiesto dagli attori ed ha comunque condannato tutti i soggetti convenuti nel giudizio di primo grado (sia l'istituto di credito con cui gli attori si erano interfacciati;
sia le compagnie assicurative che materialmente avevano incamerato le somme dei premi assicurativi collegati all'operazione di mutuo), ivi compresa l'appellante principale (che aveva già provveduto a retrocedere parte del premio da essa percepito).
Per effetto di ciò l'appellante, dunque, si è ritrovata condannata, in via solidale con gli altri convenuti, alla corresponsione di un indennizzo ulteriore, parametrato, tra l'altro, a somme mai effettivamente incamerate nell'ambito di detta operazione (vale a dire alle spese ed ai premi materialmente incassati da e dalle altre compagnie assicurative coinvolte, vale a dire . CP_5 CP_3
Anche in caso di fondatezza della domanda proposta in primo grado dagli attori, quindi, in ogni caso il giudice di prime cure avrebbe dovuto prendere atto del pagamento effettuato da
[...] ed escludere la compagnia assicurativa dalla statuizione di condanna (configurando Parte_1 per i restanti importi, al più, un vincolo di solidarietà tra le compagnie assicurative che effettivamente avevano incassato i premi e l'istituto di credito con cui materialmente gli attori si erano interfacciati per la conclusioni del principale contratto di mutuo, cui le polizze in questione, di fatto, accedevano).
L'appello principale, quindi, va accolto e per l'effetto va riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna la società appellante, in solido con alla corresponsione delle somme ivi CP_5 indicate.
4. Occorre esaminare, a questo punto, l'appello incidentale proposto dall'istituto di credito
[...]
CP_5
Con l'appello incidentale l'istituto di credito ha mosso diverse censure alla sentenza gravata. Ha dapprima sostenuto che l'importo indicato dal giudice di prime cure andrebbe in ogni caso rideterminato al ribasso in complessivi euro 1.200,00. Ha inoltre rilevato che sarebbe sprovvista di legittimazione CP_5
6 passiva con riferimento alle somme materialmente incassate dalle compagnie assicurative. Infine, ha concluso, in ogni caso, per il rigetto delle domande proposte dagli attori in primo grado, in quanto infondate nel merito.
Tale ultimo motivo di appello appare fondato, come si andrà ad esplicare di qui a breve, ed assorbe, sul piano logico, gli altri motivi pure proposti.
Va infatti innanzitutto rilevato che l'art. 125 sexies, secondo comma, TUB, che prevede la possibilità per il soggetto finanziato di ricevere un equo indennizzo in caso di estinzione anticipata, non trova applicazione al caso di specie. La disposizione in oggetto, infatti, trova applicazione con esclusivo riferimento alle operazioni di “credito al consumo”. Il mutuo da cui originano le pretese degli attori in primo grado, però, secondo i criteri selettivi individuati dall'art. 122 TUB, non può essere classificato come una operazione di credito al consumo.
Ciò non tanto per l'aspetto soggettivo (non è in discussione la qualità di consumatori degli attori), quanto piuttosto per l'aspetto oggettivo dell'operazione, che si concreta in un mutuo ipotecario, di carattere fondiario, concesso per un importo di euro 120.000,00 (come si apprende dalla documentazione allegata dalle parti in primo grado). Il mutuo concluso dagli attori in primo grado con (poi divenuta CP_7
, infatti rientra pacificamente tra le ipotesi di esclusione dal regime delle “operazioni di CP_5 credito al consumo” previste dall'art. 122, primo comma, TUB lett. A) (importo superiore a 75.000,00 euro) e lett. F) (mutuo garantito da ipoteca).
Esclusa l'applicabilità dell'art. 125 sexies, secondo comma, T.U.B., occorre individuare la disciplina applicabile al caso di specie, in caso di estinzione anticipata.
L'art. 40, primo comma, T.U.B., in tema di mutuo fondiario, prevede che i debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo contrattualmente stabilito.
Pertanto, la determinazione di tale compenso, non essendo prevista da norme imperative, è rimessa all'autonomia contrattuale delle parti, le quali devono indicare nel contratto le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR, al fine di garantire la trasparenza delle condizioni.
Nel caso di specie, agli atti risulta allegato esclusivamente il documento di sintesi, il quale non contiene alcuna indicazione circa i criteri di calcolo o le modalità di determinazione di somme eventualmente
7 dovute in ipotesi di estinzione anticipata. Né sono stati prodotti: il contratto integrale o altri documenti dai quali, al pari di questo, sia possibile evincere un'effettiva pattuizione tra le parti su tale aspetto.
La domanda proposta dagli attori in primo grado, quindi, è sprovvista di adeguato supporto probatorio, in quanto non viene fornita prova di una specifica previsione contrattuale che configuri, con le modalità
e la quantificazione indicate dagli attori, un diritto al rimborso di parte delle somme corrisposte a titolo di spese e premi assicurativi, in caso di estinzione anticipata del rapporto.
Pertanto, deve ritenersi fondato anche l'appello incidentale proposto dalla banca appellata, con conseguente riforma della decisione di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto ai mutuatari il diritto alla restituzione di somme a titolo di spese e costi assicurativi non integralmente maturati.
La fondatezza di tale motivo d'appello, poi, come è agevole intuire, comporta l'assorbimento degli altri motivi pure proposti dall'appellante incidentale.
Inoltre dalla fondatezza dell'appello incidentale deriva altresì il venir meno della statuizione del giudice di prime cure in ordine alle spese del primo grado di giudizio.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento (attesa la non particolare complessità delle questioni trattate), con le modalità analiticamente indicate di seguito (e con esclusione, per entrambi i giudizi, della fase istruttoria e di trattazione, trattandosi di controversia dal carattere meramente documentale, che non ha richiesto il compimento di attività istruttoria di alcun tipo).
Le spese sostenute dall'appellante principale, per il presente grado di appello, verranno poste Parte_3
a carico degli appellati in solido. Le spese del primo grado di giudizio possono essere compensate nei rapporti fra e la rispettiva controparte in primo grado, vale a dire gli originari attori, Parte_3 CP_1
e
[...] CP_2
Le spese del doppio grado di giudizio sostenute dall'appellante incidentale, vengono poste CP_5
a carico degli attori in primo grado, e in questa sede appellati, nei Controparte_1 CP_2 cui confronti è stato proposto l'appello incidentale (in relazione all'appello incidentale, le spese vanno regolate nei soli rapporti tra e gli attori in primo grado, e , in quanto il CP_5 CP_1 CP_2 motivo accolto si atteggia a domanda trasversale proposta esclusivamente nei confronti di e CP_1
e non anche di . CP_2 Parte_3
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Napoli nord, sull'appello iscritto al n. 1172/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- accoglie l'appello principale proposto avverso la sentenza n. 1635/2021 emessa dal Giudice di
Pace di Casoria in data 12 aprile 2021 e pubblicata il 25 giugno 2021 e per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, rigetta la domanda proposta dagli attori in primo grado nei confronti di per importi ulteriori e maggiori rispetto a quelli già corrisposti con Parte_1 assegno del 3 aprile 2017;
- accoglie l'appello incidentale proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza CP_5 appellata, rigetta le domande di condanna proposte dagli appellanti in primo grado ed accolte dal giudice di prime cure;
- condanna gli appellati in solido, , Controparte_5 Controparte_1 CP_2 CP_3
alle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante principale,
[...] [...]
che si liquidano in euro 147,00, per spese, ed euro 1.350,00, per compensi, Parte_1 oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute;
- Compensa le spese del primo grado di giudizio, nei rapporti fra e gli attori in primo Parte_3 grado, e Controparte_1 CP_2
- Condanna gli appellati e al pagamento delle spese del Controparte_1 CP_2 doppio grado di giudizio sostenute dall'appellante incidentale, che si liquidano in CP_5 euro 633,00, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute, per il primo grado di giudizio, ed in euro 1.000,00, per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute, per il presente grado.
Aversa, 11 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara
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