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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 20/01/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 757/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
EL ZO, AT
FAVARA ETTORE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14345/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210081855841501 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220028375362501 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972023002748585501 IRPEF-ALTRO proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
ME Di CI Di Roma - 80099790588
elettivamente domiciliato presso ME Di CI Di Roma
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230020864076501 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210081855942501 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220028375463501 DIRITTO ANNUALE CCIAA
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190264443482501 REGISTRO
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230128184056501 TARI
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972021011661863501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230088424839501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230137586053501 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
ME Di CI Di Roma - 80099790588
elettivamente domiciliato presso ME Di CI Di Roma
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200093141311501 DIRITTO ANNUALE CCIAA
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200093141210501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230197251823501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200190772711501 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9838/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, ha impugnato, con un unico ricorso, 15 cartelle di pagamento, tutte notificate il 17/05/2024 ed aventi ad oggetto vari crediti tributari, per il complessivo importo di € 34.291,96, fatti valere nei suoi confronti quale erede del defunto Nominativo_1 (deceduto il Data morte) e relativamente al quale la ricorrente dichiarava di avere accettato l'eredità con beneficio d'inventario.
Trattasi in particolare delle seguenti cartelle:
1)- n. 09720210081855841501 emessa all'esito di controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 per il complessivo importo di € 90,06 a titolo di Irap per l'anno 2017;
2)- n. 09720220028375362501 emessa per il complessivo importo di € 382,94 a titolo di imposta di registro su contratto di locazione per l'anno 2016;
3)- n. 0972023002748585501 emessa, all'esito di controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 sulla dichiarazione mod. 770/2018, per il complessivo importo di € 232,29 a titolo di omesso versamento ritenute Irpef per l'anno
2017;
4)- n. 09720230020864076501 emessa per il complessivo importo di € 59,66 a titolo di diritto annuale ME di CI per l'anno 2020;
5)- n. 09720210081855942501 emessa per il complessivo importo di € 88,32 a titolo di diritto annuale ME di CI per l'anno 2018; 6)- n. 09720220028375463501 emessa per il complessivo importo di € 72,38 a titolo di diritto annuale ME di CI per l'anno 2019;
7)- n. 09720190264443482501 emessa per il complessivo importo di € 401,19 a titolo di imposta di registro su contratto di locazione per l'anno 2014 (somme dovute a seguito di mancato pagamento nei termini dell'avviso di liquidazione n. 12/3/002770/000/001/2014 notificato il 13/06/2019 e relativo ad annualità successiva alla prima);
8)- n. 09720230128184056501 emessa per il complessivo importo di € 8.028,88 a titolo di ES per l'anno
2013 (€ 3.965,00) e Ta.Ri.-TEFA per l'anno 2014 (€ 4.058,00);
9)- n. 0972021011661863501 emessa, all'esito di controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973, per il complessivo importo di € 4.890,29 a titolo di Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, per l'anno 2017;
10)- n. 09720230088424839501 emessa, all'esito di controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 sulla dichiarazione mod. 770/2019, per il complessivo importo di € 467,68 a titolo di omesso o carente versamento di ritenute
Irpef per l'anno 2018;
11)- n. 09720230137586053501 emessa, all'esito del controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 sulla dichiarazione reddituale dell'anno 2019, per il complessivo importo di € 4.401,21 a titolo di Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, per l'anno 2018;
12)- n. 09720200093141311501 emessa per il complessivo importo di € 88,44 a titolo di diritto annuale
ME di CI per l'anno 2017;
13)- n. 09720200093141210501 emessa, all'esito di controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 sulla dichiarazione reddituale dell'anno 2017, per il complessivo importo di € 14.457,45 a titolo di Irpef, addizionale regionale e comunale, per l'anno 2016;
14)- n. 09720230197251823501 emessa, all'esito di controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 sulla dichiarazione mod. 770/2020, per il complessivo importo di € 230,79 a titolo di omesso/carente versamento di ritenute
Irpef per l'anno 2019;
15)- n. 09720200190772711501 emessa per il complessivo importo di € 400,38 a titolo di imposta di registro su contratto di locazione per l'anno 2015.
Contestava le cartelle impugnate per:
1)- illegittimità e/o nullità e/o inesistenza per mancata ed omessa notifica (tanto alla ricorrente che al de cuius) del prodromico avviso di accertamento;
2)- estinzione per prescrizione dei crediti per ES (per l'anno 2013) e Ta.Ri. (per l'anno 2014) oggetto della cartella di cui al punto 8) della esposizione che precede e per diritti annuali ME di CI (per gli anni 2017 e 2018) oggetto delle cartelle 5 (2018) e 12 (2017) della esposizione che precede;
3)- carente ed insufficiente motivazione, in violazione dell'art. 3, comma 1, della l. n. 241/1990, dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, nonché dell'art. 25 del d.p.r. 602/1973 e dell'art. 1 del d.m. 28.6.1999.
4)- nullità della cartella di pagamento impugnata per mancata indicazione del saggio d'interessi annuo applicato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma e il Comune di Fiumicino si costituivano in giudizio resistendo all'accoglimento del ricorso.
La ME di CI di Roma non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, preliminarmente, che non può darsi seguito all'eccezione di invalidità delle cartelle impugnate per non avere considerato la limitazione della responsabilità della ricorrente derivante, ex art. 490 n. 2 c.c., dalla sua accettazione con beneficio di inventario, trattandosi di profilo di contestazione degli atti impugnati sollevato, contrariamente a quanto sarebbe stato necessario, non nel ricorso introduttivo del giudizio (ove la ricorrente si era limitata a dedurre genericamente la sua accettazione con beneficio d'inventario senza contestare compiutamente, però, sotto tale profilo, la validità delle cartelle impugnate) solo in sede di note ex art. 32 d.lgs. 546/1992.
Trattasi di contestazione qualificabile, quindi, come motivo aggiunto senza che lo stesso possa ritenersi in qualche modo necessitato a seguito dei documenti depositati dalla controparte o, comunque, dall'avverarsi dei presupposti previsti dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992 (cfr. in ordine all'inammissibilità, in forza della preclusione processuale posta dall'art. 24, comma 2, dal d.lgs. n. 546/1992, dei motivi di contestazione sollevati in una memoria successiva al ricorso introduttivo della lite, Cass. n. 1327 del 22/01/2007, Cass. n.
12442 del 08/06/2011 e Cass. 16803 del 07/07/2017).
Tanto premesso il ricorso risulta meritevole di solo parziale accoglimento nei termini che verranno evidenziati.
Non può trovare accoglimento, innanzitutto, il primo motivo di contestazione attinente alla omessa previa notifica del prodromico avviso di accertamento.
Trattasi infatti, in tutti i casi, di adempimento che non può (tanto più, con specifico riferimento ai crediti riconducibili all'amministrazione finanziaria, in assenza di specifiche allegazioni in ordine alla sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l. 212/2000) ritenersi necessario, nel presente caso di specie, ai fini della validità dell'iscrizione a ruolo della conseguente notifica della cartella esattoriale.
Tale necessità deve a maggior ragione essere esclusa, in tale contesto, nei confronti di tutti i crediti emessi all'esito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 (cartelle di cui ai punti 1, 3, 9, 10, 11,13 e
14 della esposizione che precede).
Si richiamano a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal comma 3 dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e dal comma 3 dell'art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, sia perché le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in temini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento (in tal senso Cass. n. 14851 del 2008, Cass.
n. 26361 del 29/12/2010 e Cass. n. 20431 del 26/09/2014).
Risulta meritevole di parziale accoglimento nei termini che seguono l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente limitatamente ai crediti per ES, Ta.Ri. e diritto annuale ME di CI di cui alle cartelle 5, 8 e 12 della esposizione che precede.
L'eccezione risulta fondata con riferimento ai crediti oggetto delle cartelle di cui ai punti 8) e 12) della esposizione che precede.
A fronte di un credito riferibile agli anni 2013 e 2014 (crediti per ES e Tefa di cui alla cartella 8) e 2017
(crediti per diritto annuale ME di CI di cui alla cartella 12) non può che ritenersi tardiva rispetto al termine quinquennale applicabile (cfr. per l'applicabilità di tale termine al diritto annuale ME di
CI Cass. n. 22897 del 21/07/2022), in assenza di prova idonea dell'effettuazione tempestiva di ulteriori atti interruttivi, la notifica di tali atti avvenuta pacificamente il 17/05/2024.
Si osserva a tale proposito che, in relazione ai crediti per ES o Ta.Ri. di cui alla cartella 8), non risulta essere stata fornita idonea prova della notifica al defunto dante causa della ricorrente, degli avvisi di accertamento menzionati dal Comune di Fiumicino (che quest'ultimo sostiene essere avvenuta rispettivamente in data 27/12/2018-03/01/2019 per i crediti a titolo di ES e in data 17/12/2019-23/12/2019 per i crediti a titolo di Ta.Ri.) stante la non riconducibilità delle cartoline di avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale prodotte all'uopo dal Comune di Fiumicino rispetto agli atti di accertamento menzionati nella propria comparsa di costituzione.
L'eccezione di prescrizione risulta invece infondata quanto riguarda il credito a titolo di diritto annuale ME di CI per l'anno 2018 oggetto della cartella di cui al punto 5) della esposizione che precede, dovendo reputarsi tempestiva in questo caso la notifica in data 17/03/2024 della cartelle in questione.
Ciò se si considera la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie, in scadenza per il periodo dal 8/3/2020 al 31/8/2021 (per un totale di 542 giorni) dall'art. 68, comma 1, dl 18/2020 conv. in l.
110/2020 e successive proroghe (da ultimo quella disposta dall'art. 9, comma 1, dl 73/2021 conv. in l.
176/2021) e dall'art. 12 d.lgs. 159/2015 (disposizione espressamente richiamata da tale norma e che prevede, al comma 1, che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi comportino altresi', per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori).
Trattasi di disposizione che si ritiene applicabile a tutti i versamenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel suddetto periodo, ivi compresi quelli a tale data già scaduti e non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della norma quali quello oggetto della cartella impugnata, e per i quali pertanto permaneva l'obbligo di versamento.
Non possono trovare accoglimento le ulteriori contestazioni della ricorrente.
Infondata innanzitutto la contestazione attinente alla carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Gli atti impugnati, redatti in conformità al relativo modello ministeriale, ove indicano, in particolare, la natura del credito con il relativo importo (anche con riferimento alla sua componente costituita da interessi e sanzioni), la tipologia del controllo al cui esito è stata effettuata l'iscrizione a ruolo (nel caso di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973) gli estremi dell'iscrizione a ruolo ed il periodo temporale di riferimento devono infatti reputarsi idonei a fornire all'opponente una motivazione della pretesa creditoria sintetica ma tale da consentirgli di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti e di esercitare il suo diritto di difesa.
Non può infine trovare accoglimento la contestazione relativa alla omessa indicazione, nei provvedimenti impugnati, del tasso di interesse applicato.
Premesso che, con riferimento alle cartelle di cui ai punti 8) e 12) della esposizione che precede l'esame di tale profilo di contestazione risulta assorbito dalla estinzione per prescrizione dei crediti portati da tali atti, si osserva che anche nei casi in cui la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass. SU
n. 22281 del 14/07/2022 e Cass. n. 28742 del 16/10/2023).
Nel presente caso di specie l'indicazione del tasso di interesse applicato non può ritenersi necessaria essendo lo stesso predeterminato su base legislativa e quindi desumibile dalla norma di riferimento (tasso di interesse legale o normativa specifica di settore), ove in particolare è espressamente previsto dall'art. 20, comma 1, del d.p.r. 602/1973 (nella sua formulazione applicabile pro tempore agli anni oggetto di imposizione) nell'ipotesi di ritardata iscrizione a ruolo, l'applicabilità sino alla data di consegna al concessionario dei ruoli, di un interesse dal 5 per cento annuo (norma quest'ultima, del resto, espressamente menzionata nelle cartelle aventi ad oggetto crediti erariali, cfr. paragrafo “dettaglio degli importi dovuti forniti dall'ente che ha emesso il ruolo”).
Il ricorso dovrà pertanto essere parzialmente accolto solo con riferimento alle cartelle di cui ai punti 8) e 12) dell'esposizione che precede ed essere respinto nel resto.
L'esito complessivo del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Coprte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Il AT
NZ SE
Il Presidente
DO EC
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
EL ZO, AT
FAVARA ETTORE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14345/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210081855841501 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220028375362501 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972023002748585501 IRPEF-ALTRO proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
ME Di CI Di Roma - 80099790588
elettivamente domiciliato presso ME Di CI Di Roma
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230020864076501 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210081855942501 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220028375463501 DIRITTO ANNUALE CCIAA
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190264443482501 REGISTRO
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230128184056501 TARI
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972021011661863501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230088424839501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230137586053501 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
ME Di CI Di Roma - 80099790588
elettivamente domiciliato presso ME Di CI Di Roma
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200093141311501 DIRITTO ANNUALE CCIAA
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200093141210501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230197251823501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200190772711501 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9838/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, ha impugnato, con un unico ricorso, 15 cartelle di pagamento, tutte notificate il 17/05/2024 ed aventi ad oggetto vari crediti tributari, per il complessivo importo di € 34.291,96, fatti valere nei suoi confronti quale erede del defunto Nominativo_1 (deceduto il Data morte) e relativamente al quale la ricorrente dichiarava di avere accettato l'eredità con beneficio d'inventario.
Trattasi in particolare delle seguenti cartelle:
1)- n. 09720210081855841501 emessa all'esito di controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 per il complessivo importo di € 90,06 a titolo di Irap per l'anno 2017;
2)- n. 09720220028375362501 emessa per il complessivo importo di € 382,94 a titolo di imposta di registro su contratto di locazione per l'anno 2016;
3)- n. 0972023002748585501 emessa, all'esito di controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 sulla dichiarazione mod. 770/2018, per il complessivo importo di € 232,29 a titolo di omesso versamento ritenute Irpef per l'anno
2017;
4)- n. 09720230020864076501 emessa per il complessivo importo di € 59,66 a titolo di diritto annuale ME di CI per l'anno 2020;
5)- n. 09720210081855942501 emessa per il complessivo importo di € 88,32 a titolo di diritto annuale ME di CI per l'anno 2018; 6)- n. 09720220028375463501 emessa per il complessivo importo di € 72,38 a titolo di diritto annuale ME di CI per l'anno 2019;
7)- n. 09720190264443482501 emessa per il complessivo importo di € 401,19 a titolo di imposta di registro su contratto di locazione per l'anno 2014 (somme dovute a seguito di mancato pagamento nei termini dell'avviso di liquidazione n. 12/3/002770/000/001/2014 notificato il 13/06/2019 e relativo ad annualità successiva alla prima);
8)- n. 09720230128184056501 emessa per il complessivo importo di € 8.028,88 a titolo di ES per l'anno
2013 (€ 3.965,00) e Ta.Ri.-TEFA per l'anno 2014 (€ 4.058,00);
9)- n. 0972021011661863501 emessa, all'esito di controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973, per il complessivo importo di € 4.890,29 a titolo di Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, per l'anno 2017;
10)- n. 09720230088424839501 emessa, all'esito di controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 sulla dichiarazione mod. 770/2019, per il complessivo importo di € 467,68 a titolo di omesso o carente versamento di ritenute
Irpef per l'anno 2018;
11)- n. 09720230137586053501 emessa, all'esito del controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 sulla dichiarazione reddituale dell'anno 2019, per il complessivo importo di € 4.401,21 a titolo di Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, per l'anno 2018;
12)- n. 09720200093141311501 emessa per il complessivo importo di € 88,44 a titolo di diritto annuale
ME di CI per l'anno 2017;
13)- n. 09720200093141210501 emessa, all'esito di controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 sulla dichiarazione reddituale dell'anno 2017, per il complessivo importo di € 14.457,45 a titolo di Irpef, addizionale regionale e comunale, per l'anno 2016;
14)- n. 09720230197251823501 emessa, all'esito di controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 sulla dichiarazione mod. 770/2020, per il complessivo importo di € 230,79 a titolo di omesso/carente versamento di ritenute
Irpef per l'anno 2019;
15)- n. 09720200190772711501 emessa per il complessivo importo di € 400,38 a titolo di imposta di registro su contratto di locazione per l'anno 2015.
Contestava le cartelle impugnate per:
1)- illegittimità e/o nullità e/o inesistenza per mancata ed omessa notifica (tanto alla ricorrente che al de cuius) del prodromico avviso di accertamento;
2)- estinzione per prescrizione dei crediti per ES (per l'anno 2013) e Ta.Ri. (per l'anno 2014) oggetto della cartella di cui al punto 8) della esposizione che precede e per diritti annuali ME di CI (per gli anni 2017 e 2018) oggetto delle cartelle 5 (2018) e 12 (2017) della esposizione che precede;
3)- carente ed insufficiente motivazione, in violazione dell'art. 3, comma 1, della l. n. 241/1990, dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, nonché dell'art. 25 del d.p.r. 602/1973 e dell'art. 1 del d.m. 28.6.1999.
4)- nullità della cartella di pagamento impugnata per mancata indicazione del saggio d'interessi annuo applicato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma e il Comune di Fiumicino si costituivano in giudizio resistendo all'accoglimento del ricorso.
La ME di CI di Roma non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, preliminarmente, che non può darsi seguito all'eccezione di invalidità delle cartelle impugnate per non avere considerato la limitazione della responsabilità della ricorrente derivante, ex art. 490 n. 2 c.c., dalla sua accettazione con beneficio di inventario, trattandosi di profilo di contestazione degli atti impugnati sollevato, contrariamente a quanto sarebbe stato necessario, non nel ricorso introduttivo del giudizio (ove la ricorrente si era limitata a dedurre genericamente la sua accettazione con beneficio d'inventario senza contestare compiutamente, però, sotto tale profilo, la validità delle cartelle impugnate) solo in sede di note ex art. 32 d.lgs. 546/1992.
Trattasi di contestazione qualificabile, quindi, come motivo aggiunto senza che lo stesso possa ritenersi in qualche modo necessitato a seguito dei documenti depositati dalla controparte o, comunque, dall'avverarsi dei presupposti previsti dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992 (cfr. in ordine all'inammissibilità, in forza della preclusione processuale posta dall'art. 24, comma 2, dal d.lgs. n. 546/1992, dei motivi di contestazione sollevati in una memoria successiva al ricorso introduttivo della lite, Cass. n. 1327 del 22/01/2007, Cass. n.
12442 del 08/06/2011 e Cass. 16803 del 07/07/2017).
Tanto premesso il ricorso risulta meritevole di solo parziale accoglimento nei termini che verranno evidenziati.
Non può trovare accoglimento, innanzitutto, il primo motivo di contestazione attinente alla omessa previa notifica del prodromico avviso di accertamento.
Trattasi infatti, in tutti i casi, di adempimento che non può (tanto più, con specifico riferimento ai crediti riconducibili all'amministrazione finanziaria, in assenza di specifiche allegazioni in ordine alla sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l. 212/2000) ritenersi necessario, nel presente caso di specie, ai fini della validità dell'iscrizione a ruolo della conseguente notifica della cartella esattoriale.
Tale necessità deve a maggior ragione essere esclusa, in tale contesto, nei confronti di tutti i crediti emessi all'esito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 (cartelle di cui ai punti 1, 3, 9, 10, 11,13 e
14 della esposizione che precede).
Si richiamano a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal comma 3 dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e dal comma 3 dell'art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, sia perché le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in temini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento (in tal senso Cass. n. 14851 del 2008, Cass.
n. 26361 del 29/12/2010 e Cass. n. 20431 del 26/09/2014).
Risulta meritevole di parziale accoglimento nei termini che seguono l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente limitatamente ai crediti per ES, Ta.Ri. e diritto annuale ME di CI di cui alle cartelle 5, 8 e 12 della esposizione che precede.
L'eccezione risulta fondata con riferimento ai crediti oggetto delle cartelle di cui ai punti 8) e 12) della esposizione che precede.
A fronte di un credito riferibile agli anni 2013 e 2014 (crediti per ES e Tefa di cui alla cartella 8) e 2017
(crediti per diritto annuale ME di CI di cui alla cartella 12) non può che ritenersi tardiva rispetto al termine quinquennale applicabile (cfr. per l'applicabilità di tale termine al diritto annuale ME di
CI Cass. n. 22897 del 21/07/2022), in assenza di prova idonea dell'effettuazione tempestiva di ulteriori atti interruttivi, la notifica di tali atti avvenuta pacificamente il 17/05/2024.
Si osserva a tale proposito che, in relazione ai crediti per ES o Ta.Ri. di cui alla cartella 8), non risulta essere stata fornita idonea prova della notifica al defunto dante causa della ricorrente, degli avvisi di accertamento menzionati dal Comune di Fiumicino (che quest'ultimo sostiene essere avvenuta rispettivamente in data 27/12/2018-03/01/2019 per i crediti a titolo di ES e in data 17/12/2019-23/12/2019 per i crediti a titolo di Ta.Ri.) stante la non riconducibilità delle cartoline di avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale prodotte all'uopo dal Comune di Fiumicino rispetto agli atti di accertamento menzionati nella propria comparsa di costituzione.
L'eccezione di prescrizione risulta invece infondata quanto riguarda il credito a titolo di diritto annuale ME di CI per l'anno 2018 oggetto della cartella di cui al punto 5) della esposizione che precede, dovendo reputarsi tempestiva in questo caso la notifica in data 17/03/2024 della cartelle in questione.
Ciò se si considera la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie, in scadenza per il periodo dal 8/3/2020 al 31/8/2021 (per un totale di 542 giorni) dall'art. 68, comma 1, dl 18/2020 conv. in l.
110/2020 e successive proroghe (da ultimo quella disposta dall'art. 9, comma 1, dl 73/2021 conv. in l.
176/2021) e dall'art. 12 d.lgs. 159/2015 (disposizione espressamente richiamata da tale norma e che prevede, al comma 1, che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi comportino altresi', per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori).
Trattasi di disposizione che si ritiene applicabile a tutti i versamenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel suddetto periodo, ivi compresi quelli a tale data già scaduti e non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della norma quali quello oggetto della cartella impugnata, e per i quali pertanto permaneva l'obbligo di versamento.
Non possono trovare accoglimento le ulteriori contestazioni della ricorrente.
Infondata innanzitutto la contestazione attinente alla carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Gli atti impugnati, redatti in conformità al relativo modello ministeriale, ove indicano, in particolare, la natura del credito con il relativo importo (anche con riferimento alla sua componente costituita da interessi e sanzioni), la tipologia del controllo al cui esito è stata effettuata l'iscrizione a ruolo (nel caso di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973) gli estremi dell'iscrizione a ruolo ed il periodo temporale di riferimento devono infatti reputarsi idonei a fornire all'opponente una motivazione della pretesa creditoria sintetica ma tale da consentirgli di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti e di esercitare il suo diritto di difesa.
Non può infine trovare accoglimento la contestazione relativa alla omessa indicazione, nei provvedimenti impugnati, del tasso di interesse applicato.
Premesso che, con riferimento alle cartelle di cui ai punti 8) e 12) della esposizione che precede l'esame di tale profilo di contestazione risulta assorbito dalla estinzione per prescrizione dei crediti portati da tali atti, si osserva che anche nei casi in cui la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass. SU
n. 22281 del 14/07/2022 e Cass. n. 28742 del 16/10/2023).
Nel presente caso di specie l'indicazione del tasso di interesse applicato non può ritenersi necessaria essendo lo stesso predeterminato su base legislativa e quindi desumibile dalla norma di riferimento (tasso di interesse legale o normativa specifica di settore), ove in particolare è espressamente previsto dall'art. 20, comma 1, del d.p.r. 602/1973 (nella sua formulazione applicabile pro tempore agli anni oggetto di imposizione) nell'ipotesi di ritardata iscrizione a ruolo, l'applicabilità sino alla data di consegna al concessionario dei ruoli, di un interesse dal 5 per cento annuo (norma quest'ultima, del resto, espressamente menzionata nelle cartelle aventi ad oggetto crediti erariali, cfr. paragrafo “dettaglio degli importi dovuti forniti dall'ente che ha emesso il ruolo”).
Il ricorso dovrà pertanto essere parzialmente accolto solo con riferimento alle cartelle di cui ai punti 8) e 12) dell'esposizione che precede ed essere respinto nel resto.
L'esito complessivo del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Coprte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Rigetta nel resto. Spese compensate.
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