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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 776/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 776/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Curinga alla Via Parte_1 C.F._1
Dante Alighieri n. 25 presso lo studio dell'Avv. Natalino Pileggi, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_1
Opposto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 03020170001381706000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8.07.2022 proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 03020170001381706000, notificato il 27.06.2022, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 3.945,69, a titolo di contributi IVS riferiti all'anno 2016, eccependo la decadenza dall'iscrizione a ruolo perché effettuata oltre i termini di cui all'art. 25 del D.
Lgs. n. 46/1999, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti o, in subordine, dei ratei effettivamente estinti;
eccepiva, infine, l'erroneità delle somme richieste per mancata indicazione dei criteri di calcolo applicati ai fini della loro quantificazione.
pagina 1 di 5 2. Nel costituirsi in giudizio l' , premettendo che l'AVA opposto aveva ad oggetto i contributi fissi CP_1 dovuti alla gestione commercianti per le quattro rate trimestrali del 2016, con scadenza 16.05.2016 (I rata), 22.08.2016 (II rata), 16.11.2016 (III rata) e 16.02.2017 (IV rata), e di essere riuscito a notificarlo soltanto nel 2022 in quanto i precedenti tentativi di notifica all'indirizzo risultante dall'anagrafe non erano andati a buon fine, eccepiva che ai fini del computo del termine di prescrizione occorreva tenere conto delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale e, in particolare, dell'art. 68, comma
4bis, del D.L. n. 18/2020, che ha esteso di due anni il termine prescrizionale;
quanto all'eccezione di decadenza, evidenziava che l'AVA opposto era stato “infasato” nei termini e che la notifica era stata effettuata entro il termine di prescrizione, non essendo previsti termini decadenziali per la notifica dei crediti contributivi;
eccepiva, inoltre, l'irrilevanza di eventuali vizi formali ai fini dell'accertamento del credito, potendo l'ente previdenziale chiedere, oltre al rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo;
nel merito, eccepiva che l'AVA opposto aveva ad oggetto i contributi fissi, ossia dovuti a prescindere dal reddito, che gli stessi erano stati correttamente calcolati e che gli interessi di mora applicati sono determinati ex lege; concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, chiedendo, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento dei contributi accertati come dovuti in corso di causa.
3. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n.
46/1999.
La disposizione citata prevede che “
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive per omesso versamento calcolate ai sensi dell'art. 116, comma
8, lett. a) della L. n. 388/2000, dovuti alla gestione commercianti dell' per l'anno 2016. CP_1
Come evidenziato nella memoria di costituzione, le scadenze previste per il versamento di tali contributi erano fissate al 16.05.2016 per la I rata, al 22.08.2026 per la II rata, al 16.11.2016 per la III rata ed al 16.02.2017 per la IV.
Alcuna decadenza può dirsi maturata, posto che l'avviso di addebito è stato formato in data 9.09.2017
e, dunque, entro il termine previsto dall'art. 25, comma 1 del D. Lgs. n. 46/1999 (ovvero, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento della contribuzione omessa), non assumendo alcun rilievo la data in cui l'avviso è stato notificato. pagina 2 di 5 Peraltro, il primo tentativo di notifica documentato dall' non è andato a buon fine perché il CP_1 destinatario dell'atto è risultato irreperibile all'indirizzo dichiarato.
Sul punto giova richiamare, inoltre, l'art. 30, comma 14 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n.
122/2010, secondo cui “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.”.
Se ne evince, quindi, che il riferimento all'iscrizione a ruolo contenuto nell'art. 25, comma 1 del D.
Lgs. n. 46/1999 deve intendersi effettuato alla formazione del titolo esecutivo, costituito, appunto, a decorrere dall'1.01.2011 dall'avviso di addebito, e non già alla sua notificazione.
Va, infine, osservato che il comma 4 del citato art. 30 non prevede alcun termine per la notifica dell'avviso di addebito eseguita direttamente dall' tramite posta elettronica certificata ovvero CP_1 mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Per quel che attiene, poi, all'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995, occorre tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Nella Circolare n. 126 del 10.08.2021 è stato precisato che, nel caso in cui il termine CP_1 quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31.12.2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'art. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e la sospensione di cui all'art. 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 (129 + 182 giorni) e, quindi, aggiungendo all'originario termine di maturazione della prescrizione l'ulteriore periodo di 311 giorni. pagina 3 di 5 Nel caso di specie, posto che il termine di prescrizione va computato a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento dei contributi e tenuto conto del periodo di sospensione complessivamente pari a 311 giorni (sospensione applicabile in quanto il termine quinquennale era ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legislazione emergenziale e sarebbe scaduto successivamente al 30.12.2020), deve essere dichiarata l'estinzione del credito avente ad oggetto la I rata dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive, atteso che il termine quinquennale maggiorato degli ulteriori 311 giorni è spirato il 23.03.2022 e, quindi, in epoca antecedente alla notifica dell'avviso di addebito, che risale al 27.06.2022.
Alcuna prescrizione è, invece, maturata per la II rata con scadenza 22.08.2016 in quanto il termine quinquennale maggiorato di 311 giorni sarebbe scaduto il 29.06.2022; la notifica dell'avviso di addebito ha, quindi, validamente interrotto il corso della prescrizione non ancora maturata;
le medesime conclusioni valgono, a maggior ragione, per le ultime due rate con scadenza 16.11.2016 e
16.02.2017.
Per completezza si osserva che l' non può beneficiare della sospensione contemplata dall'art. 68, CP_1 comma 4-bis del D.L. n. 18/2020, che si applica solo in caso di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione e, dunque, dopo l'8.03.2020 (ipotesi che non ricorre nel caso di specie, trattandosi di opposizione ad avviso di addebito).
6. Deve essere, infine, respinta l'eccezione di presunta erroneità delle somme richieste a titolo di sanzioni, atteso che il criterio di determinazione delle sanzioni applicate è previsto dalla legge (cfr. art. 116, comma 8 lett. a) della L. n. 388/2000, il quale, nella formulazione ratione temporis vigente, stabilisce che “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
).
Il comma 9 della citata disposizione prevede, poi, che “Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”.
7. L'opposizione può essere, pertanto, solo parzialmente accolta, dichiarando l'estinzione per intervenuta prescrizione dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive riferiti al I trimestre dell'anno 2016 ed annullando, in parte qua, l'avviso di addebito opposto.
8. Le spese del giudizio si compensano integralmente in ragione del parziale accoglimento della domanda e dell'esiguità dell'importo prescritto rispetto a quello ancora dovuto.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti per contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive riferiti al I trimestre dell'anno 2016, annullando in parte qua l'avviso di addebito n. 03020170001381706000;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 13.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 776/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Curinga alla Via Parte_1 C.F._1
Dante Alighieri n. 25 presso lo studio dell'Avv. Natalino Pileggi, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_1
Opposto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 03020170001381706000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8.07.2022 proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 03020170001381706000, notificato il 27.06.2022, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 3.945,69, a titolo di contributi IVS riferiti all'anno 2016, eccependo la decadenza dall'iscrizione a ruolo perché effettuata oltre i termini di cui all'art. 25 del D.
Lgs. n. 46/1999, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti o, in subordine, dei ratei effettivamente estinti;
eccepiva, infine, l'erroneità delle somme richieste per mancata indicazione dei criteri di calcolo applicati ai fini della loro quantificazione.
pagina 1 di 5 2. Nel costituirsi in giudizio l' , premettendo che l'AVA opposto aveva ad oggetto i contributi fissi CP_1 dovuti alla gestione commercianti per le quattro rate trimestrali del 2016, con scadenza 16.05.2016 (I rata), 22.08.2016 (II rata), 16.11.2016 (III rata) e 16.02.2017 (IV rata), e di essere riuscito a notificarlo soltanto nel 2022 in quanto i precedenti tentativi di notifica all'indirizzo risultante dall'anagrafe non erano andati a buon fine, eccepiva che ai fini del computo del termine di prescrizione occorreva tenere conto delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale e, in particolare, dell'art. 68, comma
4bis, del D.L. n. 18/2020, che ha esteso di due anni il termine prescrizionale;
quanto all'eccezione di decadenza, evidenziava che l'AVA opposto era stato “infasato” nei termini e che la notifica era stata effettuata entro il termine di prescrizione, non essendo previsti termini decadenziali per la notifica dei crediti contributivi;
eccepiva, inoltre, l'irrilevanza di eventuali vizi formali ai fini dell'accertamento del credito, potendo l'ente previdenziale chiedere, oltre al rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo;
nel merito, eccepiva che l'AVA opposto aveva ad oggetto i contributi fissi, ossia dovuti a prescindere dal reddito, che gli stessi erano stati correttamente calcolati e che gli interessi di mora applicati sono determinati ex lege; concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, chiedendo, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento dei contributi accertati come dovuti in corso di causa.
3. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n.
46/1999.
La disposizione citata prevede che “
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive per omesso versamento calcolate ai sensi dell'art. 116, comma
8, lett. a) della L. n. 388/2000, dovuti alla gestione commercianti dell' per l'anno 2016. CP_1
Come evidenziato nella memoria di costituzione, le scadenze previste per il versamento di tali contributi erano fissate al 16.05.2016 per la I rata, al 22.08.2026 per la II rata, al 16.11.2016 per la III rata ed al 16.02.2017 per la IV.
Alcuna decadenza può dirsi maturata, posto che l'avviso di addebito è stato formato in data 9.09.2017
e, dunque, entro il termine previsto dall'art. 25, comma 1 del D. Lgs. n. 46/1999 (ovvero, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento della contribuzione omessa), non assumendo alcun rilievo la data in cui l'avviso è stato notificato. pagina 2 di 5 Peraltro, il primo tentativo di notifica documentato dall' non è andato a buon fine perché il CP_1 destinatario dell'atto è risultato irreperibile all'indirizzo dichiarato.
Sul punto giova richiamare, inoltre, l'art. 30, comma 14 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n.
122/2010, secondo cui “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.”.
Se ne evince, quindi, che il riferimento all'iscrizione a ruolo contenuto nell'art. 25, comma 1 del D.
Lgs. n. 46/1999 deve intendersi effettuato alla formazione del titolo esecutivo, costituito, appunto, a decorrere dall'1.01.2011 dall'avviso di addebito, e non già alla sua notificazione.
Va, infine, osservato che il comma 4 del citato art. 30 non prevede alcun termine per la notifica dell'avviso di addebito eseguita direttamente dall' tramite posta elettronica certificata ovvero CP_1 mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Per quel che attiene, poi, all'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995, occorre tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Nella Circolare n. 126 del 10.08.2021 è stato precisato che, nel caso in cui il termine CP_1 quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31.12.2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'art. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e la sospensione di cui all'art. 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 (129 + 182 giorni) e, quindi, aggiungendo all'originario termine di maturazione della prescrizione l'ulteriore periodo di 311 giorni. pagina 3 di 5 Nel caso di specie, posto che il termine di prescrizione va computato a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento dei contributi e tenuto conto del periodo di sospensione complessivamente pari a 311 giorni (sospensione applicabile in quanto il termine quinquennale era ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legislazione emergenziale e sarebbe scaduto successivamente al 30.12.2020), deve essere dichiarata l'estinzione del credito avente ad oggetto la I rata dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive, atteso che il termine quinquennale maggiorato degli ulteriori 311 giorni è spirato il 23.03.2022 e, quindi, in epoca antecedente alla notifica dell'avviso di addebito, che risale al 27.06.2022.
Alcuna prescrizione è, invece, maturata per la II rata con scadenza 22.08.2016 in quanto il termine quinquennale maggiorato di 311 giorni sarebbe scaduto il 29.06.2022; la notifica dell'avviso di addebito ha, quindi, validamente interrotto il corso della prescrizione non ancora maturata;
le medesime conclusioni valgono, a maggior ragione, per le ultime due rate con scadenza 16.11.2016 e
16.02.2017.
Per completezza si osserva che l' non può beneficiare della sospensione contemplata dall'art. 68, CP_1 comma 4-bis del D.L. n. 18/2020, che si applica solo in caso di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione e, dunque, dopo l'8.03.2020 (ipotesi che non ricorre nel caso di specie, trattandosi di opposizione ad avviso di addebito).
6. Deve essere, infine, respinta l'eccezione di presunta erroneità delle somme richieste a titolo di sanzioni, atteso che il criterio di determinazione delle sanzioni applicate è previsto dalla legge (cfr. art. 116, comma 8 lett. a) della L. n. 388/2000, il quale, nella formulazione ratione temporis vigente, stabilisce che “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
).
Il comma 9 della citata disposizione prevede, poi, che “Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”.
7. L'opposizione può essere, pertanto, solo parzialmente accolta, dichiarando l'estinzione per intervenuta prescrizione dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive riferiti al I trimestre dell'anno 2016 ed annullando, in parte qua, l'avviso di addebito opposto.
8. Le spese del giudizio si compensano integralmente in ragione del parziale accoglimento della domanda e dell'esiguità dell'importo prescritto rispetto a quello ancora dovuto.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti per contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive riferiti al I trimestre dell'anno 2016, annullando in parte qua l'avviso di addebito n. 03020170001381706000;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 13.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
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