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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1661/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2498/2023 depositato il 05/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2504/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
1 e pubblicata il 04/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0044938320000000007 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0044938520000000009 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0044938520000000009 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0044938520000000009 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0044938520000000009 TARI 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7184 TARI 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 010001800268887806 TARES 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 010001800268887806 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/3/2022 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento delle intimazioni di pagamento nn. 0044938320000000007 e 0044938520000000009 notificata in data 29/9/2021 emesse dall'agente della riscossione Creset per conto del comune di Patti per l'importo, rispettivamente, di € 339,34 ed € 846,36 a titolo di tares 2013 e tari dal 2014 al 2017, nonché un sollecito di pagamento n.
010001800268887806 notificato in data 9/11/2021 per l'importo di € 250,93.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 2504/2022 del 4/11/2022 mediante la quale si riteneva legittima la sottoscrizione, l'adeguatezza della motivazione, inammissibilità delle eccezioni di merito.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1 eccependo prescrizione della pretesa relativa all'anno 2013 ed eccessività della condanna alle spese.
Si costituiva Creset assumendo insussistenza della prescrizione.
L'appellante depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va premesso che il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, atteso che con un unico ricorso sono stati impugnati tre diversi autonomi atti.
Comunque, l'appello è proposto unicamente con riferimento alla pretesa del 2013, evidentemente con riferimento all'intimazione n. 0044938320000000007. Consegue che con riferimento agli altri atti ed alle altre pretese vi è acquiescenza.
Tanto posto, l'intimazione in parola è emessa per l'importo di € 339,34 a titolo di tares 2013, sul presupposto di avviso n. 6711 del 10/12/2018, notificato in data 31/1/2019.
Come osservato in sentenza, l'appellante non contesta l'avvenuta notifica di detto avviso. Consegue
l'infondatezza della eccepita prescrizione, dal momento che dalla data di notifica dell'avviso presupposto alla data di notifica dell'intimazione impugnata, ovviamente, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Eventuale contestazioni relative a vicende anteriori all'avviso notificato in data 31/1/2019 sono inammissibili in questa sede, dal momento che avrebbero dovuto essere proposte mediante tempestiva impugnazione dell'avviso in questione.
Quanto alla condanna alle spese di lite queste appaiono correttamente determinate con la sentenza appellata nella misura di € 600,00, entro i limiti corrispondenti al valore complessivo della controversia.
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2498/2023 depositato il 05/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2504/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
1 e pubblicata il 04/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0044938320000000007 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0044938520000000009 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0044938520000000009 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0044938520000000009 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0044938520000000009 TARI 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7184 TARI 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 010001800268887806 TARES 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 010001800268887806 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/3/2022 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento delle intimazioni di pagamento nn. 0044938320000000007 e 0044938520000000009 notificata in data 29/9/2021 emesse dall'agente della riscossione Creset per conto del comune di Patti per l'importo, rispettivamente, di € 339,34 ed € 846,36 a titolo di tares 2013 e tari dal 2014 al 2017, nonché un sollecito di pagamento n.
010001800268887806 notificato in data 9/11/2021 per l'importo di € 250,93.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 2504/2022 del 4/11/2022 mediante la quale si riteneva legittima la sottoscrizione, l'adeguatezza della motivazione, inammissibilità delle eccezioni di merito.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1 eccependo prescrizione della pretesa relativa all'anno 2013 ed eccessività della condanna alle spese.
Si costituiva Creset assumendo insussistenza della prescrizione.
L'appellante depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va premesso che il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, atteso che con un unico ricorso sono stati impugnati tre diversi autonomi atti.
Comunque, l'appello è proposto unicamente con riferimento alla pretesa del 2013, evidentemente con riferimento all'intimazione n. 0044938320000000007. Consegue che con riferimento agli altri atti ed alle altre pretese vi è acquiescenza.
Tanto posto, l'intimazione in parola è emessa per l'importo di € 339,34 a titolo di tares 2013, sul presupposto di avviso n. 6711 del 10/12/2018, notificato in data 31/1/2019.
Come osservato in sentenza, l'appellante non contesta l'avvenuta notifica di detto avviso. Consegue
l'infondatezza della eccepita prescrizione, dal momento che dalla data di notifica dell'avviso presupposto alla data di notifica dell'intimazione impugnata, ovviamente, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Eventuale contestazioni relative a vicende anteriori all'avviso notificato in data 31/1/2019 sono inammissibili in questa sede, dal momento che avrebbero dovuto essere proposte mediante tempestiva impugnazione dell'avviso in questione.
Quanto alla condanna alle spese di lite queste appaiono correttamente determinate con la sentenza appellata nella misura di € 600,00, entro i limiti corrispondenti al valore complessivo della controversia.
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00 oltre accessori di legge.