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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 493/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cisterna Di Latina - Via Giacomo Zanella, 2 04012 Cisterna Di Latina LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: ---------
Resistente: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento per vizi formali dell'atto, in via subordinata per illegitimità delle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi, in ogni caso la non dovutezza degli importi per essersi prescritto il credito tributario.
Si costituva l'Ente impositore che ribadendo la correttezza del prorpio operato chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie precisava che altro ricorso del medesimo contribuente e attinente agli stessi motivi ma relativo per l'immobile in questione alla Tasi per il 2019 era stato rigettato e depositava la relativa sentenza.
All'odierna udienza la causa era decisa dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso è del tutto infondato . Il contribuente eccepisce la mancanza della delega al funzionario per la sottoscrizione dell'atto impugnato: orbene è appena il caso di rilevare come nella specie la sottoscrizione sia del capo ufficio titolare del tributo, ossia della dott. ssa Nominativo_1, sicchè di nessuna delega abbisoganva per la firma del documento .
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato . Invero in tema di interessi la Suprema Corte con sentenza pienamente condivisibile ha affermato che “in tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo”(cfr. Cass., sez. V, n. 28742, 16/10/2023, Rv
669249-01) .
Ebbene l'avviso impugnato indica correttamente sia l'importo monetario richiesto, sia la sua base normativa, sia il saggio periodicamente applicato pertanto in tal modo il contribuente è stato posto nella condizione di comprendere come è stata determinata la somma richiesta.
Con riferimento alle spese e alle sanzioni si deve rilevare da un lato la genericità dell'eccezione, non essendo state indicate le ragioni della loro asserita illegittimità, e dall'altro, comunque, come l'avviso contenga l'indicazione delle modalità del calcolo sia delle sanzioni che delle spese con il relativo riferimento normativo
(per le sanzioni, art. 13 d.lgs. 471/97 che le indica nel 30% dell'imposta dovuta, per le spese D.M. dell'Economia e delle Finanze del 14.04.2023).
Infine anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato e privo di ogni pregio giuridico. Infatti è in discussione la legittimità di un avviso di accertamento quindi nessuna pretesa erariale si è consolidata e nessuna prescrizione potrebbe mai essersi verificata, al più il contribuente avrebbe potuto dolersi che l'ente locale era decaduto dalla potestà di effettuare l'accertamento. Comunque ad abbundantiam nessuna decadenza si era verificaca perchè la norma di cui al comma 161 dell'art. l. 296/06 stabilisce, per i tributi locali, che l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e quindi, nella specie, entro il 31/12/2024. Come è noto però, per effetto della normativa emergenziale dettata dall'articolo 67 del Dl 18/2020, il termine è stato prorogato di 85 giorni (cfr. sul punto Cass., ord. 15/1/2025 n. 960) e quindi la scadenza diviene 26 marzo
2025. Conseguentemente in nessuna decadenza è incorso il comune perché l'avviso in questione è stato notificato l'11/3/2025.
Stante la particolarità e novità delle questioni sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 493/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cisterna Di Latina - Via Giacomo Zanella, 2 04012 Cisterna Di Latina LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: ---------
Resistente: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento per vizi formali dell'atto, in via subordinata per illegitimità delle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi, in ogni caso la non dovutezza degli importi per essersi prescritto il credito tributario.
Si costituva l'Ente impositore che ribadendo la correttezza del prorpio operato chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie precisava che altro ricorso del medesimo contribuente e attinente agli stessi motivi ma relativo per l'immobile in questione alla Tasi per il 2019 era stato rigettato e depositava la relativa sentenza.
All'odierna udienza la causa era decisa dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso è del tutto infondato . Il contribuente eccepisce la mancanza della delega al funzionario per la sottoscrizione dell'atto impugnato: orbene è appena il caso di rilevare come nella specie la sottoscrizione sia del capo ufficio titolare del tributo, ossia della dott. ssa Nominativo_1, sicchè di nessuna delega abbisoganva per la firma del documento .
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato . Invero in tema di interessi la Suprema Corte con sentenza pienamente condivisibile ha affermato che “in tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo”(cfr. Cass., sez. V, n. 28742, 16/10/2023, Rv
669249-01) .
Ebbene l'avviso impugnato indica correttamente sia l'importo monetario richiesto, sia la sua base normativa, sia il saggio periodicamente applicato pertanto in tal modo il contribuente è stato posto nella condizione di comprendere come è stata determinata la somma richiesta.
Con riferimento alle spese e alle sanzioni si deve rilevare da un lato la genericità dell'eccezione, non essendo state indicate le ragioni della loro asserita illegittimità, e dall'altro, comunque, come l'avviso contenga l'indicazione delle modalità del calcolo sia delle sanzioni che delle spese con il relativo riferimento normativo
(per le sanzioni, art. 13 d.lgs. 471/97 che le indica nel 30% dell'imposta dovuta, per le spese D.M. dell'Economia e delle Finanze del 14.04.2023).
Infine anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato e privo di ogni pregio giuridico. Infatti è in discussione la legittimità di un avviso di accertamento quindi nessuna pretesa erariale si è consolidata e nessuna prescrizione potrebbe mai essersi verificata, al più il contribuente avrebbe potuto dolersi che l'ente locale era decaduto dalla potestà di effettuare l'accertamento. Comunque ad abbundantiam nessuna decadenza si era verificaca perchè la norma di cui al comma 161 dell'art. l. 296/06 stabilisce, per i tributi locali, che l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e quindi, nella specie, entro il 31/12/2024. Come è noto però, per effetto della normativa emergenziale dettata dall'articolo 67 del Dl 18/2020, il termine è stato prorogato di 85 giorni (cfr. sul punto Cass., ord. 15/1/2025 n. 960) e quindi la scadenza diviene 26 marzo
2025. Conseguentemente in nessuna decadenza è incorso il comune perché l'avviso in questione è stato notificato l'11/3/2025.
Stante la particolarità e novità delle questioni sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese