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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 649/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LI AN ZO EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2169/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni
elettivamente domiciliato presso Comune Di Villa San Giovanni Comune 89018 Villa San Giovanni
RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO TARI n. 1152 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento del sollecito di pagamento n. 1152 del 06/12/2024 protocollo n° 37087 del 06/12/2024, notificatole dal Comune di Villa San Giovanni, in relazione alla TARI dovuta per l'anno di imposta 2019. A sostegno delle sue ragioni, lamenta il difetto di motivazione dell'atto.
Il Comune di Villa San Giovanni, ritualmente citato, restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Effettivamente, dalla lettura dell'atto impugnato non si intende quale sia l'immobile a cui fa riferimento la pretesa, nè vi è un riferimento alla precedente notifica di un atto in cui la stessa pretesa era meglio dettagliata.
In tal modo, la contribuente non è messa in condizione di esercitare i suoi diritti, sicché l'atto è nullo, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le competenze di lite, liquidate in
€ 200,00, oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LI AN ZO EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2169/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni
elettivamente domiciliato presso Comune Di Villa San Giovanni Comune 89018 Villa San Giovanni
RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO TARI n. 1152 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento del sollecito di pagamento n. 1152 del 06/12/2024 protocollo n° 37087 del 06/12/2024, notificatole dal Comune di Villa San Giovanni, in relazione alla TARI dovuta per l'anno di imposta 2019. A sostegno delle sue ragioni, lamenta il difetto di motivazione dell'atto.
Il Comune di Villa San Giovanni, ritualmente citato, restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Effettivamente, dalla lettura dell'atto impugnato non si intende quale sia l'immobile a cui fa riferimento la pretesa, nè vi è un riferimento alla precedente notifica di un atto in cui la stessa pretesa era meglio dettagliata.
In tal modo, la contribuente non è messa in condizione di esercitare i suoi diritti, sicché l'atto è nullo, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le competenze di lite, liquidate in
€ 200,00, oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.