Art. 3.
Per la gestione delle mense di cui all'articolo 1 e costituito un comitato di non piu' di cinque dipendenti, eletti da tutto il personale in servizio presso l'opificio, stabilimento, deposito od ufficio presso cui la mensa e' istituita.
Il comitato di gestione di cui al comma precedente dura in carica un biennio ed i membri possono essere rieletti.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato controlla la gestione delle mense a mezzo del funzionario ai riscontri in sede o di un suo sostituto.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni del personale, saranno emanate le norme concernenti i criteri di gestione delle mense, il loro ordinamento contabile ed i controlli relativi.
Per la gestione delle mense di cui all'articolo 1 e costituito un comitato di non piu' di cinque dipendenti, eletti da tutto il personale in servizio presso l'opificio, stabilimento, deposito od ufficio presso cui la mensa e' istituita.
Il comitato di gestione di cui al comma precedente dura in carica un biennio ed i membri possono essere rieletti.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato controlla la gestione delle mense a mezzo del funzionario ai riscontri in sede o di un suo sostituto.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni del personale, saranno emanate le norme concernenti i criteri di gestione delle mense, il loro ordinamento contabile ed i controlli relativi.