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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/09/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
2532 /2025
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda Sezione CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott. Elisabetta Trimani Giudice
Dott. Francesca Aratari Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulla domanda ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, iscritta al VG 2532 proposta da C.F. con l'avv. Parte_1 C.F._1
ESPOSITO PAMELA e da C.F. con l'avv. Parte_2 C.F._2
ESPOSITO PAMELA con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note in sostituzione di udienza depositate nei termini assegnati;
rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“ 1) Dichiarazione della separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare la figlia minore , sopra identificata, Persona_1 ad entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre SI.ra , nell'attuale residenza di Lariano Via Valle Blasi n. 1, in cui Parte_2 si è trasferita da tempo insieme alla figlia e alla nuova famiglia (Doc. 4) 3. La casa familiare, di proprietà del SI. sita in Via Castel D'Ariano, 140 int. 2, resta assegnata al Parte_3 padre SI. medesimo che, invece, ha continuato a viverci, con riserva di Parte_3 depositare idonea visura catastale che identifichi l'immobile (Doc. 3);
4. Riconoscere al padre, il diritto di vedere la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi Persona_1 della minore. In particolare, in osservanza del piano genitoriale, che qui si deposita (Doc. 2) e a cui si rinvia espressamente e che forma parte integrante del presente ricorso, i coniugi si accordano come segue: a) la figlia passerà i weekend con i genitori a settimane alterne tra padre e madre: ossia dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, dopo la cena, un weekend con la madre e uno con il padre.
b) Inoltre, sia durante l'anno scolastico, che nel corso delle ferie estive, dalla fine della scuola e sino all'inizio dell'anno scolastico, i genitori si ripartiranno i giorni come segue: Lunedi/mercoledì padre, martedì/giovedì madre. In particolare, durante il mese di vacanze estive e relative festività la minore passerà due settimane consecutive con ciascun genitore da comunicarsi entro il 30.05.2024. Il Natale, la Pasqua e festività e ponti infra annuali verrà ripartito al 50% tra i due genitori, in accordo da tenersi di volta in volta. In particolare, salvo diverso accordo, il Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania) dalla madre e anche la Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività). Invece, i ponti primaverili, il 2 giugno e altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno al 50%, in accordo. c) Porre a carico del SI. il versamento in favore della figlia Parte_3 minore , della somma pari ad Euro 100,00 (cento/euro) mensili a titolo di concorso Persona_1 per il mantenimento, (viste le precarie condizioni economiche attuali del padre), da corrispondersi entro il giorno 20 (venti), di ogni mese Resteranno in capo ai coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche, scolastiche, ludiche e sportive per la figlia minore, purché preventivamente concordate I ricorrenti confermano reciprocamente che qualsivoglia questione sorta nelle more del perento rapporto di coniugio è stata bonariamente tacitata e per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia al piano genitoriale, allegato (Doc. 2)” ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, coniugati in _ Comune di Lariano in data 11.09.2011 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di dell'anno _2011__ Parte 2 __, Serie A n. 16 , alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 11/09/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda Sezione CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott. Elisabetta Trimani Giudice
Dott. Francesca Aratari Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulla domanda ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, iscritta al VG 2532 proposta da C.F. con l'avv. Parte_1 C.F._1
ESPOSITO PAMELA e da C.F. con l'avv. Parte_2 C.F._2
ESPOSITO PAMELA con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note in sostituzione di udienza depositate nei termini assegnati;
rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“ 1) Dichiarazione della separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare la figlia minore , sopra identificata, Persona_1 ad entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre SI.ra , nell'attuale residenza di Lariano Via Valle Blasi n. 1, in cui Parte_2 si è trasferita da tempo insieme alla figlia e alla nuova famiglia (Doc. 4) 3. La casa familiare, di proprietà del SI. sita in Via Castel D'Ariano, 140 int. 2, resta assegnata al Parte_3 padre SI. medesimo che, invece, ha continuato a viverci, con riserva di Parte_3 depositare idonea visura catastale che identifichi l'immobile (Doc. 3);
4. Riconoscere al padre, il diritto di vedere la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi Persona_1 della minore. In particolare, in osservanza del piano genitoriale, che qui si deposita (Doc. 2) e a cui si rinvia espressamente e che forma parte integrante del presente ricorso, i coniugi si accordano come segue: a) la figlia passerà i weekend con i genitori a settimane alterne tra padre e madre: ossia dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, dopo la cena, un weekend con la madre e uno con il padre.
b) Inoltre, sia durante l'anno scolastico, che nel corso delle ferie estive, dalla fine della scuola e sino all'inizio dell'anno scolastico, i genitori si ripartiranno i giorni come segue: Lunedi/mercoledì padre, martedì/giovedì madre. In particolare, durante il mese di vacanze estive e relative festività la minore passerà due settimane consecutive con ciascun genitore da comunicarsi entro il 30.05.2024. Il Natale, la Pasqua e festività e ponti infra annuali verrà ripartito al 50% tra i due genitori, in accordo da tenersi di volta in volta. In particolare, salvo diverso accordo, il Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania) dalla madre e anche la Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività). Invece, i ponti primaverili, il 2 giugno e altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno al 50%, in accordo. c) Porre a carico del SI. il versamento in favore della figlia Parte_3 minore , della somma pari ad Euro 100,00 (cento/euro) mensili a titolo di concorso Persona_1 per il mantenimento, (viste le precarie condizioni economiche attuali del padre), da corrispondersi entro il giorno 20 (venti), di ogni mese Resteranno in capo ai coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche, scolastiche, ludiche e sportive per la figlia minore, purché preventivamente concordate I ricorrenti confermano reciprocamente che qualsivoglia questione sorta nelle more del perento rapporto di coniugio è stata bonariamente tacitata e per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia al piano genitoriale, allegato (Doc. 2)” ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, coniugati in _ Comune di Lariano in data 11.09.2011 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di dell'anno _2011__ Parte 2 __, Serie A n. 16 , alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 11/09/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE