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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, il 3.3.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 352/2023 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato in Biancavilla, via Ingiulla, n. 3, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Daniela Rubino, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio in Roma il 16.02.2012, Repertorio n. 77882, Rogito n. Persona_1
19525, dall'Avv. Francesco Velardi e dall'avv. Alessandra Vetri, domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Catania, sita in Piazza della Repubblica n. 26, Catania.
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura Controparte_2
rilasciata da a Vincenzo Pavone, in qualità di Responsabile Controparte_3
Atti Introduttivi del Giudizio, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
– Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, elettivamente Persona_2 domiciliata in Grosseto Piazza Caduti sul Lavoro n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessandra
Paolini, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Resistente
e
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
Convenuto
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
1 Conclusioni: come da ricorso, da memorie difensive, da note autorizzate e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il giorno 11.1.2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229012414980/000, notificatagli il 2.12.2022 dall Controparte_3
, per il mancato pagamento dei contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive per
[...]
le annualità dal 2005 al 2017, incorporate nei seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento:
1) n. 29320110019125850000, 2) n. 29320110028783391000, 3) n. 59320120003207052000, 4)
n. 59320120006008978000, 5) n. 59320130000379936000, 6) n. 59320130007090286000, 7) n.
59320140002072014000, 8) n. 59320160002561943000, 9) n. 59320160006690133000, 10) n.
59320170004971939000 e 11) n. 59320180002370144000.
A fondamento dell'opposizione parte opponente ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa o invalida notifica degli avvisi di addebito presupposto, ha eccepito la prescrizione anche successiva dei crediti e la decadenza dell'Ente impositore dal potere di iscrizione a ruolo delle somme, nonché il difetto di legittimazione passiva.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione, di « nel merito, fissata una udienza per la comparizione delle parti e termine per la notifica del presente ricorso e relativo decreto, in accoglimento della spiegata opposizione ove, per i motivi esposti, previa sospensione dell'atto oggi opposto, dichiarare la nullità, l'inefficacia o comunque l'illegittimità dell'Intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati ivi indicati, ritenendo e dichiarando per i suesposti motivi l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata con gli atti oggi impugnati;
- ritenere e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento oggi opposta e degli atti in essa indicati per omessa notifica dei relativi avvisi di addebito;
- ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme richieste con gli atti impugnati. - ritenere e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento oggi opposta e degli atti in essa indicati per inesistenza della pretesa creditoria stante il difetto di legittimazione passiva del ricorrente. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.». CP_ Con memoria depositata il 13.9.2023 si è costituito l' eccependo il difetto di legittimazione passiva della eccependo l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avente ad Controparte_4
CP_ oggetto vizi di forma degli atti, il difetto di legittimazione passiva dell' l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire del ricorrente, l'interruzione del termine di prescrizione, invocando la normativa emergenziale di sospensione del termine di prescrizione.
2 L'Ente ha poi ampiamente argomentato in ordine all'infondatezza della domanda attorea e ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle somme incorporate negli avvisi di addebito e nelle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta al netto degli sgravi operati. Quindi, CP_ l' ha rassegnato le seguenti conclusioni «Estromettere la Società di Cartolarizzazione dei CP_ Crediti dall'odierno procedimento.
Ritenere e dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per i motivi esposti in narrativa;
Ritenere e dichiarare la tardività dell'azione spiegata da Controparte con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio.
In via principale, Nel merito, ritenere e dichiarare infondato l'odierno ricorso e, per l'effetto, rigettarlo;
In subordine, ritenere e dichiarare comunque dovute le somme di cui agli atti opposti al netto degli sgravi medio tempore intervenuti;
In subordine, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' . Controparte_5
In via gradata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito di competenza ivi citati, ovvero nella somma che sarà stabilita dal CP_1
Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
In via subordinata, Accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di accertamento opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per
l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
Spese, competenze ed onorari come per legge».
Svoltasi l'udienza del 9.10.2024, è stata ordinata a parte ricorrente la produzione della prova della notificazione del ricorso ad e all'udienza dell'8.1.2024 è stata ordinata la CP_6
rinnovazione della notificazione nei confronti di CP_6
Con memoria depositata il 5.3.2024 si è costituita eccependo l'inammissibilità per CP_6
tardività della spiegata opposizione e il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni relative alla formazione del ruolo e al merito del credito. ha quindi eccepito CP_6
l'interruzione della prescrizione e, argomentato comunque in ordine all'infondatezza delle difese attoree, ha chiesto il rigetto del ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni: « l'Ill.mo Giudice adito ogni contraria eccezione disattesa e/o respinta: in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva perché proposta oltre i termini di legge, nel merito ed in via principale respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando la piena correttezza giuridica dell'operato dell che si è Controparte_7
attenuto alle disposizioni di legge. Con vittoria di spese ed onorari».
3 Svoltasi l'udienza di discussione del 22.4.2024, la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 3.3.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla avessero osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da tutte le parti costituite, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320229012414980/000, notificata a parte ricorrente il 2.12.2022 dall' Controparte_3
, per il mancato pagamento dei contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive per
[...]
le annualità dal 2005 al 2017, incorporati nei seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento:
1) n. 29320110019125850000, 2) n. 29320110028783391000, 3) n. 59320120003207052000, 4)
n. 59320120006008978000, 5) n. 59320130000379936000, 6) n. 59320130007090286000, 7) n.
59320140002072014000, 8) n. 59320160002561943000, 9) n. 59320160006690133000, 10) n.
59320170004971939000 e 11) n. 59320180002370144000.
3. Va anzitutto dato atto della tempestività del ricorso introduttivo, depositato in data 11.1.2023, dunque entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta il 2.12.2022.
Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento per tardività avanzata da CP_6
4. Va in secondo luogo esaminata e accolta l'eccezione di difetto di titolarità dal lato passiva della società in quanto già sulla base della prospettazione attorea e alla luce di Controparte_4 quanto previsto dall'art. 13 l. n. 448/1998 si evince che i crediti portati negli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta non rientrano nell'operazione di cartolarizzazione citata.
5. Ciò posto, giova rammentare che parte ricorrente a fondamento dell'opposizione ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa o invalida notifica degli avvisi di addebito presupposto, il decorso della prescrizione anche successiva dei crediti, la decadenza dell'Ente impositore dal potere di iscrizione a ruolo delle somme, nonché il difetto di legittimazione passiva.
6. Per procedere all'esame della domanda attorea e delle eccezioni proposte dalle resistenti occorre in primo luogo inquadrare sistematicamente la natura della spiegata opposizione.
Al riguardo giova premettere che nella materia che ci occupa possono essere proposte, anche con un unico atto (v. Cass. 15116/2015): a) sia l'opposizione per motivi che attengono al merito della pretesa contributiva – come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46 – quali
4 sono le contestazioni relative all'an e al quantum di detta pretesa, l'allegazione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, come ad esempio la prescrizione, le riduzioni per sgravi e le agevolazioni in genere;
b) sia l'opposizione agli atti esecutivi, che si configura allorquando il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata come la nullità della cartella o dell'intimazione di pagamento per omessa motivazione, l'omessa notificazione degli atti prodromici, la nullità della notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento;
c) sia anche l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata (v. per una ricostruzione sistematica e completa del ventaglio di opposizioni proponibili avverso avvisi di addebito e cartelle di pagamento Cass. n. 18256/2020).
Nell'ambito di tale sistema di tutele, è ammessa senza limiti di tempo l'impugnazione dell'estratto di ruolo esclusivamente quando la cartella o l'avviso di addebito non sono stati mai notificati e il contribuente ne è venuto a conoscenza esclusivamente attraverso lo stesso (Cass., n.
19704/2015).
Al di fuori di questa ipotesi, il contribuente deve far valere le sue ragioni nei termini perentori stabiliti dalla legge e quindi, nel termine di giorni 20 per l'opposizione agli atti esecutivi, sì come disposto dall'art. 617 cp.c. (cui rinvia l'art. 29 d.lgs. n. 26/1999), oppure nel termine di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n.46/1999.
L'ammissibilità dell'opposizione deve peraltro essere esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto dall'art. 24, comma 5,
d.lgs. n. 46/1999 per l'impugnazione della cartella di pagamento ha carattere perentorio ed è fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass.
4506/2007). Analogo discorso deve essere fatto con riferimento alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
(v. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
7. Ciò premesso sul piano generale e calando i suesposti principi di diritto nel caso di specie, va rilevato che parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione agli atti esecutivi, sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e ancora un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione recuperatoria ex art. 29. d.lgs. n. 46/1999.
Invero, l'istante ha, in primo luogo, contestato l'intrinseca validità dell'intimazione di pagamento in ragione dell'omessa notificazione degli atti presupposti sottesi e richiamati in seno all'intimazione di pagamento opposta, di tal guisa censurando la conformità dell'atto formato
5 dall' al modello legale. Con tali doglianze l'istante non nega il Controparte_2 fondamento delle pretese creditorie, ma sostiene che l'atto con il quale l' Controparte_3
ha inteso minacciare l'esecuzione forzata non sarebbe corrispondente al modello
[...]
legale.
In secondo luogo, l'istante ha promosso un'opposizione all'esecuzione, là dove ha eccepito la prescrizione successiva dei contributi.
In terzo luogo, la parte ricorrente, nel contestare appunto l'omessa notificazione degli atti presupposto, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e il difetto di legittimazione passiva, sollevando così una contestazione di merito sui crediti portati negli atti presupposto. Si tratta di un'opposizione di merito ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 recuperatoria.
In quarto luogo, il ricorrente ha dedotto una censura di natura formale avverso le cartelle di pagamento gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento avversata, in quanto sarebbero stati emessi pur a fronte della decadenza dal potere di iscrizione a ruolo. Pertanto, il ricorrente ha proposto un'azione cd. recuperatoria di opposizione agli atti esecutivi. L'istante non ha contestato infatti la spettanza di interessi, sanzioni ed altri oneri, ma la conformità degli
CP_ atti emessi da e dall' al modello legale. CP_6
8. Così inquadrate le opposizioni proposte da parte ricorrente e venendo anzitutto a vagliare la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'intimazione di pagamento, la stessa risulta tardivamente proposta, in quanto parte ricorrente ha allegato di avere ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento il 2.12.2022 e il ricorso è stato depositato l'11.1.2023, oltre il termine decadenziale di venti giorni previsto dal citato art. 617 c.p.c., cui rimanda anche l'art. 29 D.lgs. 46/1999.
Ed invero, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c., occorre fare riferimento alla data di deposito del ricorso introduttivo (Cass. n. 25308/2015, che in tema di opposizione agli atti esecutivi ha affermato che « l'opposizione agli atti esecutivi, pure se il ricorso sia stato tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c., è improcedibile ove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sia mancata del tutto ovvero sia giuridicamente inesistente, essendo invece consentito al giudice dell'esecuzione di concedere un termine per rinnovare la notificazione qualora quest'ultima sia affetta da vizi che ne comportino la nullità»). CP_ Va quindi accolta l'eccezione di inammissibilità avanzata dall' in relazione all'opposizione agli atti esecutivi proposta da parte ricorrente, risultando pertanto precluso l'esame dell'eccezione di nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata da soggetto asseritamente non abilitato.
6 CP_ 9. Va poi respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall' tenuto conto che il ricorso introduttivo si appunta sì avverso l'intimazione di pagamento notificata dall'agente per la riscossione, ma altresì avverso gli avvisi di addebito in essa contenute ed aventi ad oggetto crediti contributivi previdenziali . CP_1
Al riguardo la Corte di cassazione ha affermato il principio di diritto per cui con riferimento alle azioni volte a contestare la sussistenza dei crediti contributivi, «la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio» (Cass., S.U., n. 7514/2022). CP_ Va quindi affermata la titolarità in capo all' del rapporto giuridico controverso, ossia di quello contributivo incorporato negli avvisi di addebito opposti e contenuti nell'intimazione di pagamento, considerato che, indipendentemente dal soggetto che ha proceduto alla iscrizione a ruolo, il predetto Ente è comunque il soggetto creditore – di parte – dei contributi e somme aggiuntive pretesi con gli atti opposti (cfr. intimazione di pagamento prodotta da parte ricorrente).
10. Per ragioni sostanzialmente analoghe va invece accolta l'eccezione di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio avanzata da con riferimento CP_6 all'eccezione di prescrizione, all'eccezione di prescrizione cd. successiva e di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo, giacché alla luce del principio affermato da Cass., S.U., n.
7514/2022 e tenuto conto che l'opposizione in esame mira a far accertare l'inesistenza del credito portato nell'avviso di addebito e nella cartella di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento opposta per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
11. Non può invece trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire, giacché nel caso a mano l'opposizione è stata proposta a seguito di notificazione di un'intimazione di pagamento da parte dell' , atto quest'ultimo prodromico Controparte_3 all'azione esecutiva.
Nel caso di azione esecutiva intrapresa dall'Agente della Riscossione, la prescrizione sopravvenuta può, infatti, essere fatta valere anche in via di azione alla stregua dei principi affermati in materia dalla più recente giurisprudenza della suprema Corte, applicabili anche alla fattispecie in esame, secondo cui:
a) «in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal
7 caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con
l'intervento del giudice» (Cass.12.11.2019, n. 29294, che ravvisato l'interesse ad agire nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella);
b) «in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio» (v. Cass. 29.11.2019, n. 31282).
12. Ritenuto, quindi, sussistente l'interesse ad agire della parte ricorrente e tenuto conto che quest'ultima ha lamentato l'omessa notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, la prescrizione della pretesa ed ha eccepito la nullità degli stessi per decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei contributi, è per ragioni di ordine logico opportuno trattare preliminarmente la questione relativa alla regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito opposti in via recuperatoria ex artt. 24 e 29 d.lgs. n.
46/1999 e contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata.
12.1. Al fine di esaminare la dedotta omessa notificazione, è necessario altresì verificare la tempestività dell'opposizione recuperatoria spiegata avverso gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento avversata.
In relazione al termine per proporre opposizione di merito avverso la pretesa contributiva, come accennato l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 stabilisce che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore».
Diversamente, quanto al termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29, comma
2, d.lgs. 46/1999 stabilisce che «le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie», con la conseguenza che, come accennato, trova applicazione l'art. 617, comma 1, c.p.c., secondo cui «le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto».
CP_ 12.2. Ora, dalla documentazione prodotta in atti da e da unitamente alla costituzione CP_6
in giudizio emerge che gli atti prodromici in esame e di seguito indicati sono stati regolarmente notificati a parte ricorrente e non sono stati opposti entro il termine di 40 giorni, stabilito ex art. 8 24 D.lgs. 46/1999 a pena di inammissibilità, né a monte entro il termine di 20 giorni, stabilito ex art. 29 D.lgs. 46/1999 a pena di inammissibilità.
12.3. Le suesposte considerazioni non valgono tuttavia per l'avviso di addebito n.
59320130007090286000, che è stato notificato ai sensi dell'art. 8 l. n. 890/1982, senza la produzione in atti della raccomandata informativa;
12.4. Più precisamente, dalla predetta documentazione si evince che le cartelle di pagamento e l'avviso di addebito:
- n. 29320110019125850000 è stato notificato il 18.6.2011 a mani del figlio;
- n. 29320110028783391000 è stato notificato il 18.6.2011 a mani del figlio;
- n. 59320120003207052000 è stato notificato il 12.10.2012 a mani proprie;
- n. 59320120006008978000 è stato notificato il 7.12.2012 a mani proprie;
- n. 59320130000379936000 è stato notificato il 9.4.2013 a mani proprie;
- n. 59320140002072014000 è stato notificato il 16.6.2014 a mani del figlio;
- n. 59320160002561943000 è stato notificato il 13.5.2016 a mani del figlio;
- n. 59320160006690133000 è stato notificato il 2.12.2016 a mani proprie;
- n. 59320170004971939000 è stato notificato il 3.10.2017 a mani proprie;
- n. 59320180002370144000 è stato notificato il 28.6.2018 a mani del figlio;
12.5. Deve, infatti, essere respinta l'eccezione di nullità della notificazione delle cartelle di pagamento n.ri 29320110019125850000 e 29320110028783391000, consegnate al figlio dell'opponente, per mancato invio della raccomandata informativa, giacché tali atti sono stati validamente notificati a parte ricorrente ai sensi dell'art. 7 l. n. 890/1982.
Ed invero, nelle ipotesi in cui la notificazione tramite il servizio postale viene eseguita ai sensi dell'art. 7 l. n. 890/1982 non occorre, ai fini della prova del valido perfezionamento della notificazione, la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata Parte informativa, rectius della .
Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 10012/2021 – e nella sostanza invocato da parte ricorrente a fondamento dell'eccezione in esame – concerne i casi in cui l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo ossia le ipotesi in cui la notificazione è eseguita ai sensi dell'art. 8 l. 890/1982.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha infatti affermato che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del
1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre
9 persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima» (Cassazione civile sez. un., 15/04/2021, n.10012).
La Corte di cassazione ha tuttavia precisato anche che «come giustamente sottolineato nella pronuncia "capofila" del nuovo indirizzo interpretativo, tale disciplina adeguatrice - su questo specifico segmento della procedura notificatoria - si differenzia nettamente da quella dell'art.
139 c.p.c., comma 4, ovvero della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo.
Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata» (v. Cass. n. 10012/2021, in motivazione, punto n. 7).
Il raffronto tra la fattispecie notificatoria disciplinata dall'art. 8 l. n. 890/1992 e quella regolata dall'art. 7 l. n. 890/1992, che viene in rilievo in questa sede, mette in luce che il legislatore «in base ad una scelta operata nell'ambito della discrezionalità legislativa, ha ritenuto sufficiente che la notizia di una avvenuta notificazione fosse data a mezzo di raccomandata semplice, ha disposto in tal senso (v. art. 139 c.p.c., comma 3, in caso di consegna della copia a mani del portiere o del vicino di casa, che è formalità ben più affidabile dell'affissione di un avviso alla porta, onde si spiega il minor rigore della modalità di trasmissione della "notizia", nonché della
L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 3, anche come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 813, lett. c))» (così Cass. n. 5077/2019).
La scelta del legislatore di richiedere, nelle ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 7 l.
n. 890/1992, la sola raccomanda semplice comporta che, ai fini della prova del perfezionamento dell'iter notificatorio, non è necessaria la produzione in giudizio anche dell'avviso di ricevimento Parte relativo alla raccomandata contenente la cd. .
Tale è la soluzione accolta da Cass. n. 34824/2923, che, procedendo al confronto tra la disciplina dettata dall'art. 7 e quella dettata dall'art. 8 l. n. 890/1992, ha affermato che «
2.11 la scelta di
10 maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con l'avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'ufficiale giudiziario, dall'art. 140 c.p.c. e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (cfr. Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass. 20 luglio 2021, n. 20736; Cass. 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392;
Cass. 5 gennaio 2022, n. 201);
2.12. è opportuno evidenziare, peraltro, anche che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la "ricezione" della raccomandata c.d. informativa, come, invece, previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex artt. 140 c.p.c. e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli 14 interventi additivi richiesti dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 14 gennaio 2010, n. 3), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui agli art. 140 c.p.c. e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass. 7 giugno 2018, n. 14722; Cass. 20 luglio 2021, n. 20736);
11
2.13. ciò comporta che, essendo stata eseguita, nella specie, la consegna del plico a mani di persone di famiglia, nessun obbligo aveva il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo, essendo a tal fine sufficiente l'invio di una raccomandata
"semplice", come nei fatti accaduto, ed attestato nella sentenza impugnata, laddove si dà atto dell'invio, al destinatario della notifica, in data 7/4/2008, della suddetta raccomandata».
In questa prospettiva, con riguardo alla notifica di un atto impositivo (o processuale) eseguita tramite servizio postale ai sensi della legge n. 890/1992, è necessario distinguere tra l'ipotesi regolata dagli artt. 8 l. n. 890/1992 e 140 c.p.c., che è caratterizzata dalla mancata consegna al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo e dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale (oppure presso la casa comunale nel caso di atto processuale), e l'ipotesi disciplinata dagli artt. 139, comma 4, c.p.c.., e 7, comma 6, l. n. 890/1992, in cui la consegna dell'atto notificando avviene a mani di persona diversa dal destinatario, ma allo stesso ricollegabile.
Da tale distinzione consegue che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.) soltanto nel primo caso (notificazione eseguita ai sensi dell'art. 8 l. n. 890/1982
o 140 c.p.c.), stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima, e non anche nel secondo.
L'applicazione dei suesposti principi di diritto al caso di specie conduce, quindi, a ritenere che gli atti n.ri 29320110019125850000 e 29320110028783391000 sono stati notificati validamente a parte ricorrente, per essere stati gli stessi consegnati al figlio dell'opponente.
12.6. Correlativamente, come accennato e in applicazione dei medesimi principi di diritto, non può essere considerata valida la notificazione dell'avviso di addebito n.
59320130007090286000, eseguita ai sensi dell'art. 8 l. n. 890/1982, in quanto manca in atti la prova della trasmissione della raccomandata informativa.
12.7. Ora, la regolare notificazione dei restanti atti presupposto (ossia da 1 a 5 e da 7 a 11) determina peraltro la decorrenza del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., richiamato ex art. 29 d.lgs. 46/1999, e del termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 per la proposizione dell'opposizione attraverso cui censurare tanto i vizi formali degli avvisi quanto il merito del credito.
12.8. Il decorso del detto termine produce dal canto suo l'effetto di rendere incontrovertibile il credito portato negli avvisi di addebito e nelle cartelle di pagamento (cfr. per tutte Cass., sez. un.,
17.11.2016, n. 23397), con la conseguente decadenza del contribuente dal potere di impugnare la
12 cartella esattoriale e di dedurre tanto vizi di forma della cartella quanto fatti estintivi del credito verificatisi anteriormente al momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo per effetto della mancata tempestiva impugnazione ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, quanto ancora vizi legati alla titolarità dal lato passivo dell'obbligazione contributiva ivi incorporata.
12.9. In proposito, è invero consolidato l'orientamento secondo cui «la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore» (v. Cass. 12.11.2019, n. 29294).
12.10. Deve, quindi, ritenersi precluso anche l'esame delle doglianze del ricorrente relative ai vizi formali dell'avviso di addebito e delle cartelle di pagamento opposti in questa sede, inclusa quindi l'eccepita decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei contributi.
13. Deve essere invece preso in considerazione – in applicazione del principio processuale della ragione più liquida – il profilo relativo alla dedotta sopravvenuta prescrizione del credito previdenziale inerente alla contribuzione degli anni di iscrizione a ruolo (ossia la censura posta a base dell'opposizione all'esecuzione), per quanto concerne gli atti presupposto da 1 a 5 e da 7 a
11, e il profilo relativo alla prescrizione del credito sic et simpliciter fatta ammissibilmente valere in via recuperatoria in relazione all'avviso di addebito di cui al punto n. 6.
13.1. Occorre al riguardo tenere in considerazione la circostanza per cui il decorso del termine ordinario quinquennale di prescrizione ha subìto sospensioni a seguito della legislazione emergenziale emanata per l'emergenza epidemiologica ed in particolare in virtù di quanto previsto dalle seguenti disposizione:
- l'art. 37 del d.l. 18/2020, conv. dalla l. 27/2020, che al secondo comma dispone che: «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo»;
- l'art. 11 del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. dalla 21/2021, che al comma nono dispone che: «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine
13 del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Sono stati, quindi, previsti due periodi di sospensione del decorso dei termini di prescrizione dei contributi: il primo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 della durata di 129 giorni e il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 della durata di 182 giorni.
Pertanto, nei casi in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi – come nel caso di specie
– a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 (ossia sommando 129 giorni a 182 giorni).
13.2. La sospensione dei termini di prescrizione è dunque regolata dalle norme richiamate al §
13.1.
Diversamente, l'art. 68 d.l. n. 18/2020 cit. e l'art. 12 d.lgs. n. 159/2015 regolano il diverso profilo della sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento (in questo senso v. Trib. Roma sentenza emessa nel procedimento n. 15081/2022
R.G. prima sezione lavoro, dott. A.M. Luna).
Ora, l'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 cit. prevede che: «Con riferimento alle entrate tributarie
e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
Il richiamato art. 12 d.lgs. n. 159/2015 dispone dal canto suo che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
Alla luce della lettera delle richiamate disposizioni legislative, va condiviso quanto affermato dal
Tribunale di Roma che, nel fare leva sulla dipendenza della sospensione del termine di prescrizione dalla sospensione del termine per il versamento dei contributi, evidenzia che non di sospensione in senso proprio si tratta, ma di un differimento del dies a quo di decorrenza del
14 termine di prescrizione, non tendo quest'ultimo iniziare a decorrere laddove il credito non sia ancora esigibile per sospensione del termine di versamento (in questo senso v. Trib. Roma sentenza emessa nel procedimento n. 15081/2022 R.G. prima sezione lavoro, dott. A.M. Luna).
Ora, appare chiaro che dette norme non trovano applicazione con riferimento al termine per il versamento dei contributi incorporati nelle cartelle e avvisi di addebito opposti, essendo quest'ultimo scaduto ben prima del periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021.
13.3. Ciò chiarito in ordine alla normativa emergenziale disciplinante la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, va rilevato che ha fornito la prova della CP_6
notificazione:
- in data 23.3.2017 dell'intimazione di pagamento n. 293201690011785728000 relativa alle cartelle esattoriali n. 2932011001912585000, 29320110028783391000 (notificate, rispettivamente, il 18.6.2011 e il 18.6.2011) e agli avvisi di addebito n. 59320120003207052000,
59320120006008978000 (notificati, rispettivamente, il 12.10.2012 e il 7.12.2012);
- in data 10.3.2018 dell'intimazione di pagamento 29320179039585532, relativa agli avvisi di addebito n. 593201300000379936000 (notificato il 9.4.2013), n. 59320130007090286000 (non notificato e relativo all'annualità 2012) e n. 59320140002072014000 (notificato il 16.6.2014).
13.4. Sulla scorta delle superiori emergenze documentali, deve, quindi, essere accolta l'eccezione di prescrizione successiva con riferimento alle cartelle di pagamento n.
2932011001912585000 e n. 29320110028783391000 e deve essere accolta l'eccezione di prescrizione fatta valere in via recuperatoria in relazione all'avviso di addebito n.
59320130007090286000 non notificato e relativo all'annualità 2012.
14. Diversamente, alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, ossia il
2.12.2022, anche non applicando la sospensione di cui alla normativa emergenziale:
- non risultavano prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito n. 593201300000379936000
(notificato il 9.4.2013) e n. 59320140002072014000 (notificato il 16.6.2014), oggetto dell'intimazione di pagamento 29320179039585532, notificata in data in data 10.3.2018;
- non risultavano prescritti i crediti portati nell'avviso di addebito n. 59320180002370144000, notificato il 28.6.2018 a mani del figlio.
14.1. Risulta, infatti, infondata l'eccezione di nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento 29320179039585532 per essere stata la stessa notificata da un soggetto privato diverso da , alla luce dell'avvenuta liberalizzazione dei servizi postali e alla luce di CP_8
quanto affermato – per tutte – da Cass. n. 15360/2020, Cass. n. 25521/2020 e Cass. n.
1357/2022, in ordine alla validità delle notifiche degli atti amministrativi effettuata tramite operatore postale privato.
15 15. Inoltre, alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, ossia il 2.12.2022, applicando la sospensione di cui alla normativa emergenziale:
- non risultavano prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito n. 59320120003207052000,
59320120006008978000 (notificati, rispettivamente, il 12.10.2012 e il 7.12.2012) e oggetto dell'intimazione di pagamento n. 293201690011785728000 notificata il 23.3.2017;
- non risultavano prescritti i crediti portati nell'avviso di addebito n. 59320170004971939000, notificato il 3.10.2017 a mani proprie;
Ed invero la prescrizione, che sarebbe maturata – in assenza dei menzionati periodi di sospensione di cui alla richiamata normativa emergenziale – rispettivamente il 23.3.2022, il e il
3.10.2022, non è invece maturata, dovendosi il detto termine rideterminare sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 e dovendosi quindi computare 311 giorni oltre le date del 28.1.2023 e del 10.8.2023, con scadenza quindi del termine di prescrizione il 19.11.2022 e il
27.11.2022. Ne deriva che il termine di prescrizione non era decorso al 2.12.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede.
16. Diversamente, alla data del 2.12.2022, pur computando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, d.l.
n. 183/2020, risultavano prescritti i crediti portati nell'avviso di addebito n.
59320160002561943000, notificato il 13.5.2016, e nell'avviso di addebito n.
59320160006690133000, notificato il 2.12.2016.
17. Il ricorso deve pertanto essere accolto limitatamente alla parte in cui l'intimazione di pagamento opposta incorpora le cartelle di pagamento n. 2932011001912585000 e n.
29320110028783391000 e gli avvisi di addebito n. 59320130007090286000 n.
59320160002561943000, n. 59320160006690133000. CP_ 18. Le spese di lite, nei rapporti tra parte ricorrente e l' devono essere compensate per metà, essendo risultata prescritta la pretesa creditoria incorporata nelle cartelle di pagamento n.
2932011001912585000 e n. 29320110028783391000 e negli avvisi di addebito n.
59320130007090286000 n. 59320160002561943000, n. 59320160006690133000.
CP_ La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza e deve essere posta a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
16 Nei rapporti tra parte ricorrente e le spese di lite devono essere compensate, in ragione CP_6
della in ragione della natura preliminare della questione sulla base della quale è stata esclusa la titolarità dal lato passivo del rapporto.
Nei rapporti tra le parti e la le spese di lite devono essere compensate, in ragione Controparte_4
della in ragione della natura preliminare della questione sulla base della quale è stata esclusa la titolarità dal lato passivo del rapporto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione, così provvede:
A. dichiara il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio di
Controparte_4
B. dichiara il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio di
CP_6
C. in accoglimento parziale del ricorso annulla l'intimazione di pagamento n.
29320229012414980/000, nella parte in cui incorpora le cartelle di pagamento n.
2932011001912585000 e n. 29320110028783391000 e gli avvisi di addebito n.
59320130007090286000 n. 59320160002561943000 e n. 59320160006690133000, e dichiara estinti per prescrizione i crediti ivi incorporati;
A. rigetta per il resto il ricorso;
CP_ B. condanna l' alla refusione in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi euro 4.200,50 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, avv. Daniela Rubino, dichiaratosi antistatario;
compensa la restante metà delle spese di lite;
C. compensa le spese di lite nei rapporti tra le parti e Controparte_4
D. compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e CP_6
Così deciso in Catania, il 3.3.2025
La giudice
Federica Porcelli
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