TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/09/2025, n. 7006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7006 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
RG 10113/2024
N. R.G. 10113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10113/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MILANO, VIA Parte_1 C.F._1
MARIO PAGANO n°63, presso lo studio del difensore avvocato PAPA LAURA che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE contro
(C.F. ) in proprio e quale legale rappresentante CP_1 C.F._2 della ditta individuale (P.IVA Controparte_2
) P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
§§§
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: la difesa della parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato nel fascicolo telematico unitamente alle note conclusive, conclusioni confermate all'udienza del 15 settembre 2025 e da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1 RG 10113/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato via PEC il giorno 8 marzo 2024, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio il sig. in proprio e quale legale rappresentante della ditta CP_1 individuale , affinché, previo accertamento del grave Controparte_2 inadempimento di quest'ultimo, venisse dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura inter partes, con conseguente condanna alla restituzione della somma di euro 9.877#, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
evidenziava, altresì, come avrebbe dovuto sostenere un costo ben maggiore rispetto a quello preventivato per acquistare i serramenti mancanti, pari rispettivamente ad euro 15.157,77# per le finestre ed euro 4.597# per le porte interne e concludeva, quindi, per la condanna della parte convenuta al pagamento di dette somme a titolo di risarcimento dei danni.
L'attore deduceva che
- in data 19.10.2020 aveva acquistato da 8 avvolgibili Controparte_2 in PVC (preventivo accettato n°153/2020 - doc 3 attoreo), 2 porte blindate (preventivo accettato n°152/2020 - doc 3 attoreo), 9 porte interne (preventivo accettato n°150/2020 - doc 3 attoreo) e 19 serramenti (preventivo accettato n°110/2020 - doc 2 attoreo) per l'importo complessivo di euro 29.000#;
- le parti avevano concordato il pagamento del prezzo in modo dilazionato ovvero 30% a titolo di acconto, 50% quando la merce sarebbe stata pronta ed il saldo a fine lavori;
- le parti avevano stabilito per la consegna il termine di 50 giorni lavorativi dall'acquisto;
- come concordato, l'attore aveva provveduto a versare acconti per un totale di euro 14.677#
(cfr. doc 4, 5 e 6);
- l'impresa individuale convenuta aveva provveduto alla pronta consegna degli 8 avvolgibili in
PVC e della porta blindata, mentre con grande ritardo (oltre 150 giorni) alla fornitura di sole 6 finestre sulle 19 acquistate;
in ogni caso, ometteva di consegnare le restanti 13 finestre e le 9 porte interne;
- nonostante i continui solleciti, il sig. si sottraeva ai propri obblighi e l'attore si CP_2 rivolgeva all'autorità giudiziaria per ottenere la restituzione di quanto pagato ed il risarcimento di tutti i danni patiti.
2. Con decreto datato 7/06/2024 il giudice originariamente assegnatario della causa, svolte le verifiche preliminari, dava atto della regolare citazione del convenuto nel rispetto dei termini
2 RG 10113/2024
liberi a comparire e della mancata costituzione in giudizio dello stesso, per cui ne dichiarava la contumacia;
disponeva, altresì, il differimento della prima udienza al giorno 22 gennaio 2025, assegnando i termini di legge a ritroso per il deposito delle memorie per le finalità di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Nelle more e precisamente in data 9 dicembre 2024 la presente causa è stata assegnata alla sottoscritta per la sua trattazione e decisione.
Alla prima udienza di comparizione, celebratasi il 3 febbraio 2025, il procuratore di parte attrice insisteva per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie. Con ordinanza riservata del
16/02/2025 venivano ammesse le prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e si procedeva all'assunzione delle stesse nel corso delle udienze del 31/03/2025 e 13/05/2025. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. al giorno 15/09/2025, previa assegnazione del termine sino al 5/09/2025 per il deposito di sintetiche note conclusive. La difesa della parte attrice depositava le note conclusive con allegata nota spese.
3. La domanda di parte attrice merita di essere accolta nei termini che seguono.
3.1. Parte attrice agisce in giudizio per ottenere la dichiarazione di risoluzione parziale del contratto stipulato con la parte convenuta avente ad oggetto la fornitura e posa di infissi e porte interne presso il proprio immobile sito in Milano Piazza della Repubblica n° 30, oltre alla restituzione della somma versata a titolo di acconto ed al risarcimento del danno.
Preliminarmente si ritiene di qualificare il contratto concluso tra le parti come fornitura di beni mobili e non quale appalto.
Oggetto dell'appalto è il risultato di un facere (anche se comprensivo di un dare) che può concretarsi sia nel compimento di un'opera sia nello svolgimento di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo.
Oggetto del contratto di vendita è il trasferimento di un bene a cui può essere connessa un'obbligazione di fare ossia l'obbligazione di mettere in opera il bene venduto. Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita e non di appalto i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera di beni, qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi.
Nel caso di specie, attenendo l'accordo negoziale alla fornitura di serramenti, porte interne, avvolgibili e porte blindate è certa la qualificazione del contratto come compravendita, avuto
3 RG 10113/2024
riguardo alla prevalenza del materiale sulla mano d'opera in termini di valore della prestazione cui si è obbligata la parte convenuta (dall'esame dei preventivi la posa ha un valore residuale rispetto alla fornitura ed è compresa nel prezzo).
Va, inoltre, precisato che in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
(cfr., per tutte, Cass. civ. sez. un., n. 13533/2001) il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 cod. civ., provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In altri termini, il creditore è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Ai fini della decisione risulta accertato e documentato (cfr. doc 2, 3 e 4 fascicolo attoreo) che nel mese di ottobre 2020 tra le parti è intervenuto un rapporto commerciale per la fornitura e posa in opera di serramenti, porte interne, porta blindata ed avvolgibili destinati all'appartamento dell'attore sito in Milano, Piazza della Repubblica n°30, per l'importo complessivo di euro 29.000#. In particolare, era stato convenuto dalle parti il pagamento di euro 18.000# Iva compresa per i serramenti, mentre per il resto della fornitura i prezzi indicati nei preventivi prevedevano l'aggiunta dell'Iva al 22%.
Risulta ugualmente documentato (doc. 5 e 6 attorei) il pagamento da parte dell'attore, nel rispetto dei termini di pagamento concordati, di più acconti per un importo complessivo di euro 14.677# e precisamente l'importo di euro 5.307# (Iva compresa) portato dalla fattura quietanziata n°26/2020 del 22/10/2020, l'importo di euro 7320# (Iva compresa) portato dalla fattura quietanziata n°05/2021 del 10/02/2021 nonché la ricevuta n°5/2021 del giorno
8/02/2021 per euro 950# e la ricevuta n°6/2021 del 10/02/2021 per euro 1.100#, rilasciate dal convenuto.
Orbene, sono circostanze pacifiche in causa, oltre che riconosciute dall'attore, la consegna della porta blindata e degli avvolgibili, così come il pagamento di tali beni per un totale di euro 5.856# (4.800#+ IVA al 22%); atteso quindi l'adempimento parziale al contratto di
4 RG 10113/2024
fornitura per cui è causa - che prevedeva tempi di consegna diversi per i diversi beni da fornire -, gli effetti restitutori conseguenti alla dichiarazione di risoluzione del contratto invocata dalla difesa attorea non può riguardare le prestazioni già eseguite e per le quali non sono state sollevate contestazioni, ma solamente quella parte della fornitura che non è stata adempiuta dalla parte convenuta nei termini contrattuali ossia i serramenti e le porte interne.
In ogni caso, ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione, l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza e nella fattispecie in esame risultano provati sia l'inadempimento che la sua gravità.
Ed, infatti, la consegna parziale e tardiva delle finestre (6 sulle 19 concordate) e l'omessa consegna delle porte interne risultano provate non solo dallo scambio dei messaggi WhatsApp intervenuti nell'arco di tempo compreso tra il mese di aprile 2021 sino al mese di ottobre
2022 tra la moglie del sig. , ed il sig. (si vedano i Pt_1 Persona_1 CP_1 documenti 7 ed 8 attorei), ma anche dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla stessa Per_1 all'udienza del 31 marzo 2025, laddove la teste, moglie dell'attore in separazione di
[...] beni, ha pienamente confermato che le 9 porte interne non sono state consegnate (capitolo 9 dedotto nella seconda memoria integrativa 171 ter c.p.c.) così come solo 6 serramenti sui 19 commissionati sono stati forniti e posati nell'appartamento di Piazza della Repubblica (capitoli
12 e 13 della seconda memoria integrativa 171 ter c.p.c.).
Ora, da quanto suesposto è dunque provato il grave inadempimento della parte convenuta che, a fronte di un contratto concluso nel mese di ottobre 2020, - che stabiliva tra l'altro quale termine per la consegna 50 giorni lavorativi dal 19/10/2020 - ad ottobre 2022 non aveva provveduto a consegnare le porte interne e solo parzialmente i serramenti, per i quali aveva pacificamente ricevuto diversi acconti.
E', infatti, grave quell'inadempimento che, se previsto, avrebbe indotto la parte adempiente a non concludere il contratto.
Tra l'altro, la mancata consegna dei beni commissionati alla parte convenuta integra un inadempimento certamente grave, in quanto costituisce inadempimento alla principale obbligazione della parte venditrice e giustifica la risoluzione del contratto con i conseguenti effetti restitutori ex art. 1493 cod. civ..
L'attore ha quindi diritto alla restituzione della somma di euro 8.821# (12.627# euro Iva compresa – 5.856# Iva compresa [prezzo porta blindata e 8 avvolgibili]= 6.771# Iva
5 RG 10113/2024
compresa, alla quale vanno aggiunti euro 2.050# delle ricevute) pagata a titolo di acconto, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n°231/2002 dal pagamento sino al saldo effettivo.
Nulla può essere liquidato a titolo di rivalutazione monetaria. Poiché la pronuncia di risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento del venditore priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti, l'obbligo restitutorio all'originaria prestazione pecuniaria, nella misura accertata, anche in favore della parte non adempiente, ha natura di debito di valuta e come tale non soggetto a rivalutazione monetaria.
3.2 La domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore può essere accolta nei seguenti termini.
Accertata, quindi, la mancata consegna delle finestre e delle porte interne da parte del convenuto e vista la comprensibile esigenza dell'attore di concludere la ristrutturazione della propria abitazione, quest'ultimo ha dovuto adoperarsi per trovare un altro fornitore di serramenti e porte, dovendo purtroppo constatare come a distanza di quasi 3 anni dalla conclusione del contratto con la parte convenuta non fosse possibile rinvenire lo stesso identico prodotto oramai uscito di produzione e come i prezzi fossero aumentati.
Sul punto la teste ha riferito “confermo che la Leon Gmbh alla data del 19 febbraio Per_1
2024 non produceva più le finestre con la medesima fornitura di quelle consegnate, per salvare la fornitura parziale abbiamo tentato di contattare direttamente il produttore” e che le
6 finestre installate dovranno essere rimosse per essere sostituite con quelle della
[...]
, la cui consegna è prevista dopo l'estate 2025. Controparte_3
La teste ha, altresì, dichiarato come le 9 porte interne acquistate dall'impresa Per_1
Cavenaghi sono molto simili per materiale, colore, struttura e fattura a quelle CP_4 dell'impresa convenuta (si veda risposta alla circostanza 22 dedotta nella seconda memoria integrativa ex art. 171 c.p.c.).
Il teste , titolare della ha confermato il preventivo relativo ai Testimone_1 CP_3 serramenti e gli importi ivi indicati nonché le caratteristiche degli stessi, tanto da essere analoghi per materiale, colore, struttura e fattura a quelle originariamente ordinate alla parte convenuta.
Atteso che le porte interne risultano fornite ed integralmente pagate, alla luce del preventivo relativo alle porte sottoscritto dall'attore per accettazione (doc 11 attoreo) e dalla quietanza rilasciata dall'impresa Cavenaghi Group a conferma dell'integrale pagamento della fornitura
6 RG 10113/2024
(doc 12 attoreo), tenuto conto dell'importo concordato con il convenuto per la fornitura delle porte (preventivo n°150/2020), deve essere riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento danni la somma di euro 3.233# Iva compresa (euro 8.850+Iva – euro 6.200+Iva= euro
2650+Iva al 22%= 3.233#) quale maggior esborso sostenuto per la fornitura delle 9 porte.
Con riguardo ai serramenti, attesa la conferma resa dal teste sia in relazione al tipo di Tes_1 serramenti, analoghi e molto simili a quelli originariamente commissionati alla parte convenuta sia in relazione alla spesa che dovrà essere sostenuta dall'attore (doc 10-14), tenuto conto dell'importo concordato con il convenuto per la fornitura dei serramenti
(preventivo n°110/2020) appare congruo riconoscere all'attore a titolo di risarcimento danni la somma di euro 15.157,77# Iva compresa (euro 33.157,77+Iva al 22%=33.157,77 –
18.000 Iva compresa).
In definitiva, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno conseguente alla dichiarazione di risoluzione del contratto inter partes la ditta individuale
[...]
va condannata al pagamento in favore della parte attrice Controparte_2 della complessiva somma di euro 18.390,77# (euro 15.157,77 per i serramenti ed euro 3.233 per le porte), oltre rivalutazione monetaria dal pagamento ed interessi legali rivalutati anno per anno fino al soddisfo.
D'altra parte, , non costituendosi nel presente Controparte_2 giudizio né presentandosi a rendere l'interpello deferitogli, non ha fornito prova alcuna dell'esistenza di fatti impeditivi o modificativi tali da far presumere l'insussistenza del diritto vantato da parte attrice.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al DM n°55/2014, come recentemente aggiornato, avuto riguardo al valore della causa e all'attività effettivamente svolta, con riduzione del 50% degli importi relativi alla fase decisionale, attesa la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
7 RG 10113/2024
- accerta e dichiara il grave inadempimento della parte convenuta al contratto di fornitura inter partes e pronuncia la risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ. e, per l'effetto, condanna la ditta , in persona di legale Controparte_2 rappresentante alla restituzione in favore della parte attrice dell'importo di euro CP_1
8.821#, oltre interessi moratori ex d.lgs. n°231/2002 dalla data del pagamento al saldo;
- in accoglimento della domanda di risarcimento svolta da parte attrice, condanna la ditta convenuta contumace al pagamento in favore dell'attore di complessivi euro 18.390,77#, oltre rivalutazione monetaria dal pagamento ed interessi legali rivalutati anno per anno fino al soddisfo;
- condanna, altresì, la parte convenuta contumace al pagamento delle spese processuali che liquida nella somma di euro 545# per anticipazioni ed euro 5.300# per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, il 19/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Caiazzo
8
N. R.G. 10113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10113/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MILANO, VIA Parte_1 C.F._1
MARIO PAGANO n°63, presso lo studio del difensore avvocato PAPA LAURA che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE contro
(C.F. ) in proprio e quale legale rappresentante CP_1 C.F._2 della ditta individuale (P.IVA Controparte_2
) P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
§§§
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: la difesa della parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato nel fascicolo telematico unitamente alle note conclusive, conclusioni confermate all'udienza del 15 settembre 2025 e da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1 RG 10113/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato via PEC il giorno 8 marzo 2024, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio il sig. in proprio e quale legale rappresentante della ditta CP_1 individuale , affinché, previo accertamento del grave Controparte_2 inadempimento di quest'ultimo, venisse dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura inter partes, con conseguente condanna alla restituzione della somma di euro 9.877#, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
evidenziava, altresì, come avrebbe dovuto sostenere un costo ben maggiore rispetto a quello preventivato per acquistare i serramenti mancanti, pari rispettivamente ad euro 15.157,77# per le finestre ed euro 4.597# per le porte interne e concludeva, quindi, per la condanna della parte convenuta al pagamento di dette somme a titolo di risarcimento dei danni.
L'attore deduceva che
- in data 19.10.2020 aveva acquistato da 8 avvolgibili Controparte_2 in PVC (preventivo accettato n°153/2020 - doc 3 attoreo), 2 porte blindate (preventivo accettato n°152/2020 - doc 3 attoreo), 9 porte interne (preventivo accettato n°150/2020 - doc 3 attoreo) e 19 serramenti (preventivo accettato n°110/2020 - doc 2 attoreo) per l'importo complessivo di euro 29.000#;
- le parti avevano concordato il pagamento del prezzo in modo dilazionato ovvero 30% a titolo di acconto, 50% quando la merce sarebbe stata pronta ed il saldo a fine lavori;
- le parti avevano stabilito per la consegna il termine di 50 giorni lavorativi dall'acquisto;
- come concordato, l'attore aveva provveduto a versare acconti per un totale di euro 14.677#
(cfr. doc 4, 5 e 6);
- l'impresa individuale convenuta aveva provveduto alla pronta consegna degli 8 avvolgibili in
PVC e della porta blindata, mentre con grande ritardo (oltre 150 giorni) alla fornitura di sole 6 finestre sulle 19 acquistate;
in ogni caso, ometteva di consegnare le restanti 13 finestre e le 9 porte interne;
- nonostante i continui solleciti, il sig. si sottraeva ai propri obblighi e l'attore si CP_2 rivolgeva all'autorità giudiziaria per ottenere la restituzione di quanto pagato ed il risarcimento di tutti i danni patiti.
2. Con decreto datato 7/06/2024 il giudice originariamente assegnatario della causa, svolte le verifiche preliminari, dava atto della regolare citazione del convenuto nel rispetto dei termini
2 RG 10113/2024
liberi a comparire e della mancata costituzione in giudizio dello stesso, per cui ne dichiarava la contumacia;
disponeva, altresì, il differimento della prima udienza al giorno 22 gennaio 2025, assegnando i termini di legge a ritroso per il deposito delle memorie per le finalità di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Nelle more e precisamente in data 9 dicembre 2024 la presente causa è stata assegnata alla sottoscritta per la sua trattazione e decisione.
Alla prima udienza di comparizione, celebratasi il 3 febbraio 2025, il procuratore di parte attrice insisteva per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie. Con ordinanza riservata del
16/02/2025 venivano ammesse le prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e si procedeva all'assunzione delle stesse nel corso delle udienze del 31/03/2025 e 13/05/2025. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. al giorno 15/09/2025, previa assegnazione del termine sino al 5/09/2025 per il deposito di sintetiche note conclusive. La difesa della parte attrice depositava le note conclusive con allegata nota spese.
3. La domanda di parte attrice merita di essere accolta nei termini che seguono.
3.1. Parte attrice agisce in giudizio per ottenere la dichiarazione di risoluzione parziale del contratto stipulato con la parte convenuta avente ad oggetto la fornitura e posa di infissi e porte interne presso il proprio immobile sito in Milano Piazza della Repubblica n° 30, oltre alla restituzione della somma versata a titolo di acconto ed al risarcimento del danno.
Preliminarmente si ritiene di qualificare il contratto concluso tra le parti come fornitura di beni mobili e non quale appalto.
Oggetto dell'appalto è il risultato di un facere (anche se comprensivo di un dare) che può concretarsi sia nel compimento di un'opera sia nello svolgimento di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo.
Oggetto del contratto di vendita è il trasferimento di un bene a cui può essere connessa un'obbligazione di fare ossia l'obbligazione di mettere in opera il bene venduto. Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita e non di appalto i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera di beni, qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi.
Nel caso di specie, attenendo l'accordo negoziale alla fornitura di serramenti, porte interne, avvolgibili e porte blindate è certa la qualificazione del contratto come compravendita, avuto
3 RG 10113/2024
riguardo alla prevalenza del materiale sulla mano d'opera in termini di valore della prestazione cui si è obbligata la parte convenuta (dall'esame dei preventivi la posa ha un valore residuale rispetto alla fornitura ed è compresa nel prezzo).
Va, inoltre, precisato che in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
(cfr., per tutte, Cass. civ. sez. un., n. 13533/2001) il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 cod. civ., provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In altri termini, il creditore è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Ai fini della decisione risulta accertato e documentato (cfr. doc 2, 3 e 4 fascicolo attoreo) che nel mese di ottobre 2020 tra le parti è intervenuto un rapporto commerciale per la fornitura e posa in opera di serramenti, porte interne, porta blindata ed avvolgibili destinati all'appartamento dell'attore sito in Milano, Piazza della Repubblica n°30, per l'importo complessivo di euro 29.000#. In particolare, era stato convenuto dalle parti il pagamento di euro 18.000# Iva compresa per i serramenti, mentre per il resto della fornitura i prezzi indicati nei preventivi prevedevano l'aggiunta dell'Iva al 22%.
Risulta ugualmente documentato (doc. 5 e 6 attorei) il pagamento da parte dell'attore, nel rispetto dei termini di pagamento concordati, di più acconti per un importo complessivo di euro 14.677# e precisamente l'importo di euro 5.307# (Iva compresa) portato dalla fattura quietanziata n°26/2020 del 22/10/2020, l'importo di euro 7320# (Iva compresa) portato dalla fattura quietanziata n°05/2021 del 10/02/2021 nonché la ricevuta n°5/2021 del giorno
8/02/2021 per euro 950# e la ricevuta n°6/2021 del 10/02/2021 per euro 1.100#, rilasciate dal convenuto.
Orbene, sono circostanze pacifiche in causa, oltre che riconosciute dall'attore, la consegna della porta blindata e degli avvolgibili, così come il pagamento di tali beni per un totale di euro 5.856# (4.800#+ IVA al 22%); atteso quindi l'adempimento parziale al contratto di
4 RG 10113/2024
fornitura per cui è causa - che prevedeva tempi di consegna diversi per i diversi beni da fornire -, gli effetti restitutori conseguenti alla dichiarazione di risoluzione del contratto invocata dalla difesa attorea non può riguardare le prestazioni già eseguite e per le quali non sono state sollevate contestazioni, ma solamente quella parte della fornitura che non è stata adempiuta dalla parte convenuta nei termini contrattuali ossia i serramenti e le porte interne.
In ogni caso, ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione, l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza e nella fattispecie in esame risultano provati sia l'inadempimento che la sua gravità.
Ed, infatti, la consegna parziale e tardiva delle finestre (6 sulle 19 concordate) e l'omessa consegna delle porte interne risultano provate non solo dallo scambio dei messaggi WhatsApp intervenuti nell'arco di tempo compreso tra il mese di aprile 2021 sino al mese di ottobre
2022 tra la moglie del sig. , ed il sig. (si vedano i Pt_1 Persona_1 CP_1 documenti 7 ed 8 attorei), ma anche dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla stessa Per_1 all'udienza del 31 marzo 2025, laddove la teste, moglie dell'attore in separazione di
[...] beni, ha pienamente confermato che le 9 porte interne non sono state consegnate (capitolo 9 dedotto nella seconda memoria integrativa 171 ter c.p.c.) così come solo 6 serramenti sui 19 commissionati sono stati forniti e posati nell'appartamento di Piazza della Repubblica (capitoli
12 e 13 della seconda memoria integrativa 171 ter c.p.c.).
Ora, da quanto suesposto è dunque provato il grave inadempimento della parte convenuta che, a fronte di un contratto concluso nel mese di ottobre 2020, - che stabiliva tra l'altro quale termine per la consegna 50 giorni lavorativi dal 19/10/2020 - ad ottobre 2022 non aveva provveduto a consegnare le porte interne e solo parzialmente i serramenti, per i quali aveva pacificamente ricevuto diversi acconti.
E', infatti, grave quell'inadempimento che, se previsto, avrebbe indotto la parte adempiente a non concludere il contratto.
Tra l'altro, la mancata consegna dei beni commissionati alla parte convenuta integra un inadempimento certamente grave, in quanto costituisce inadempimento alla principale obbligazione della parte venditrice e giustifica la risoluzione del contratto con i conseguenti effetti restitutori ex art. 1493 cod. civ..
L'attore ha quindi diritto alla restituzione della somma di euro 8.821# (12.627# euro Iva compresa – 5.856# Iva compresa [prezzo porta blindata e 8 avvolgibili]= 6.771# Iva
5 RG 10113/2024
compresa, alla quale vanno aggiunti euro 2.050# delle ricevute) pagata a titolo di acconto, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n°231/2002 dal pagamento sino al saldo effettivo.
Nulla può essere liquidato a titolo di rivalutazione monetaria. Poiché la pronuncia di risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento del venditore priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti, l'obbligo restitutorio all'originaria prestazione pecuniaria, nella misura accertata, anche in favore della parte non adempiente, ha natura di debito di valuta e come tale non soggetto a rivalutazione monetaria.
3.2 La domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore può essere accolta nei seguenti termini.
Accertata, quindi, la mancata consegna delle finestre e delle porte interne da parte del convenuto e vista la comprensibile esigenza dell'attore di concludere la ristrutturazione della propria abitazione, quest'ultimo ha dovuto adoperarsi per trovare un altro fornitore di serramenti e porte, dovendo purtroppo constatare come a distanza di quasi 3 anni dalla conclusione del contratto con la parte convenuta non fosse possibile rinvenire lo stesso identico prodotto oramai uscito di produzione e come i prezzi fossero aumentati.
Sul punto la teste ha riferito “confermo che la Leon Gmbh alla data del 19 febbraio Per_1
2024 non produceva più le finestre con la medesima fornitura di quelle consegnate, per salvare la fornitura parziale abbiamo tentato di contattare direttamente il produttore” e che le
6 finestre installate dovranno essere rimosse per essere sostituite con quelle della
[...]
, la cui consegna è prevista dopo l'estate 2025. Controparte_3
La teste ha, altresì, dichiarato come le 9 porte interne acquistate dall'impresa Per_1
Cavenaghi sono molto simili per materiale, colore, struttura e fattura a quelle CP_4 dell'impresa convenuta (si veda risposta alla circostanza 22 dedotta nella seconda memoria integrativa ex art. 171 c.p.c.).
Il teste , titolare della ha confermato il preventivo relativo ai Testimone_1 CP_3 serramenti e gli importi ivi indicati nonché le caratteristiche degli stessi, tanto da essere analoghi per materiale, colore, struttura e fattura a quelle originariamente ordinate alla parte convenuta.
Atteso che le porte interne risultano fornite ed integralmente pagate, alla luce del preventivo relativo alle porte sottoscritto dall'attore per accettazione (doc 11 attoreo) e dalla quietanza rilasciata dall'impresa Cavenaghi Group a conferma dell'integrale pagamento della fornitura
6 RG 10113/2024
(doc 12 attoreo), tenuto conto dell'importo concordato con il convenuto per la fornitura delle porte (preventivo n°150/2020), deve essere riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento danni la somma di euro 3.233# Iva compresa (euro 8.850+Iva – euro 6.200+Iva= euro
2650+Iva al 22%= 3.233#) quale maggior esborso sostenuto per la fornitura delle 9 porte.
Con riguardo ai serramenti, attesa la conferma resa dal teste sia in relazione al tipo di Tes_1 serramenti, analoghi e molto simili a quelli originariamente commissionati alla parte convenuta sia in relazione alla spesa che dovrà essere sostenuta dall'attore (doc 10-14), tenuto conto dell'importo concordato con il convenuto per la fornitura dei serramenti
(preventivo n°110/2020) appare congruo riconoscere all'attore a titolo di risarcimento danni la somma di euro 15.157,77# Iva compresa (euro 33.157,77+Iva al 22%=33.157,77 –
18.000 Iva compresa).
In definitiva, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno conseguente alla dichiarazione di risoluzione del contratto inter partes la ditta individuale
[...]
va condannata al pagamento in favore della parte attrice Controparte_2 della complessiva somma di euro 18.390,77# (euro 15.157,77 per i serramenti ed euro 3.233 per le porte), oltre rivalutazione monetaria dal pagamento ed interessi legali rivalutati anno per anno fino al soddisfo.
D'altra parte, , non costituendosi nel presente Controparte_2 giudizio né presentandosi a rendere l'interpello deferitogli, non ha fornito prova alcuna dell'esistenza di fatti impeditivi o modificativi tali da far presumere l'insussistenza del diritto vantato da parte attrice.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al DM n°55/2014, come recentemente aggiornato, avuto riguardo al valore della causa e all'attività effettivamente svolta, con riduzione del 50% degli importi relativi alla fase decisionale, attesa la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
7 RG 10113/2024
- accerta e dichiara il grave inadempimento della parte convenuta al contratto di fornitura inter partes e pronuncia la risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ. e, per l'effetto, condanna la ditta , in persona di legale Controparte_2 rappresentante alla restituzione in favore della parte attrice dell'importo di euro CP_1
8.821#, oltre interessi moratori ex d.lgs. n°231/2002 dalla data del pagamento al saldo;
- in accoglimento della domanda di risarcimento svolta da parte attrice, condanna la ditta convenuta contumace al pagamento in favore dell'attore di complessivi euro 18.390,77#, oltre rivalutazione monetaria dal pagamento ed interessi legali rivalutati anno per anno fino al soddisfo;
- condanna, altresì, la parte convenuta contumace al pagamento delle spese processuali che liquida nella somma di euro 545# per anticipazioni ed euro 5.300# per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, il 19/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Caiazzo
8