Ordinanza cautelare 13 settembre 2023
Sentenza 24 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00035/2026REG.PROV.COLL.
N. 07076/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7076 del 2023, proposto da S.T.A.T. S.r.l. e Cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa denominata “Vivere Meglio”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Pasquale Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Nicola Manfredi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Di Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. 03545/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Nicola Manfredi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. EL SO e uditi per le parti gli avvocati Pasquale Salvo e Maria Vittoria Mobilia su delega dell’avvocato Mauro Di Monaco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento del 3 agosto 2022 cui il Comune di San Nicola Manfredi ha negato l’assenso all’intervento intrapreso dalla cooperativa “Vivere Meglio” e dalla società S.T.A.T. s.r.l.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono i seguenti:
- in data 5 febbraio 2020 S.T.A.T. s.r.l. presentava al Comune di una “ proposta di convenzione – art. 28/bis d.p.r. 380/01 smi – per l’esecuzione di intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell'‘ex TA AR ’ e per la realizzazione di abitazioni antisismiche, anche con destinazione sociale di cui alla L.R. Campania 19/09 ”;
- in data 18 novembre 2020, la società depositava la richiesta di convocazione di una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2, l. 241/1990, specificando che l’intervento ricade in zona di vincolata ai sensi del d.lgs 42/2004 e che per la realizzazione del progetto è prevista la demolizione e rimozione di materiali di fibra cancerogena (amianto), con necessità di acquisire, di conseguenza, gli atti di assenso della Soprintendenza MIBAC e dell’ARPAC;
-in data 20 novembre 2020 (nota prot. 6590) il Comune di San Nicola Manfredi- sportello unico per l’edilizia- indiceva la conferenza di servizi;
- con nota prot. n° 1400 del 5 marzo 2021, S.T.A.T. s.r.l. inoltrava al dirigente di settore la richiesta di definizione della conferenza con l’adozione della determinazione conclusiva, evidenziando che, in relazione al vincolo di cui all’art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs 42/2004 (che impone una fascia di rispetto di 150 metri dai corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche), tale disposizione, a seguito di un approfondimento istruttorio della società, non risultava applicabile all’intervento da realizzare;
- con nota prot. 1732 del 16 marzo 2021 la Soprintendenza comunicava che la documentazione prodotta a corredo della pratica era sprovvista di alcuni elaborati necessari per l’esercizio delle proprie competenze ai sensi dell’art. 146 d.lgs 42/2004. La medesima nota precisava che “ in attesa della ricezione della predetta integrazione, essendo la documentazione insufficiente ai fini della formulazione della valutazione dell’intervento da parte di questo Ufficio, non si intende avviato il procedimento in questione e non decorrono i termini previsti per l’espressione del parere di merito e/o per procedere in caso di silenzio di questa Amministrazione ”;
- con nota del 19 maggio 2021 S.T.A.T. s.r.l., in riscontro alle richieste documentali della Soprintendenza, affermava che “… decorsi i termini perentori di cui all’art. 14 bis della legge 241/90 smi (90 gg.) per entrambe le Pubbliche Amministrazioni coinvolte [ovvero la Soprintendenza e l’A.R.P.A.C.], senza soluzione di continuità, il loro silenzio-assenso, ope legis, è stato qualificato come parere favorevole all’intervento proposto; la scrivente ha approfondito la qualificazione e le eventuali prescrizioni disposte con il vincolo paesaggistico di cui al punto 1 sopra citato… conseguentemente la S.T.A.T. srl in data 15.03.2021, a mezzo pec, ha chiesto alla Sovrintendenza in indirizzo di conoscere, in via istruttoria, se l’intervento di demolizione e ricostruzione, dell’ex Tabacchificio AR… sia escluso dal vincolo di cui all’art. 142 comma 1 D.lgs 42/04 smi ”;
- la Soprintendenza (nota del 14 giugno 2021) ribadiva al Comune di San Nicola Manfredi di essere ancora in attesa della documentazione richiesta con le note del 16 marzo 2021 e del 13 aprile 2021 e che “ per l’esercizio delle competenze previste dall’art. 146 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 ” erano necessari “ tutte le pregresse autorizzazioni paesaggistiche a corredo delle licenze edilizie, concessioni edilizie e concessioni in sanatoria, rilasciate da codesto Comune ”. Precisava, ancora una volta, che “ in attesa della ricezione della predetta integrazione, essendo la documentazione insufficiente ai fini della formulazione della valutazione dell’intervento da parte di questo Ufficio, non si intende avviato il procedimento in questione e non decorrono i termini previsti per l’espressione del parere di merito e/o per procedere in caso di silenzio di questa Amministrazione ”;
- con comunicazione dell’11 settembre 2021, inviata anche alla Soprintendenza, S.T.A.T. s.r.l., premesso che la richiesta di integrazione documentale avanzata da quest’ultima “… risulta correlata ad un procedimento mai attivato ed estranea alla conferenza dei servizi indetta dal R.U.P. del Comune di San Nicola Manfredi ”, chiedeva “… il rilascio dell’attestazione, in via telematica, della decorrenza dei termini del procedimento, con intervenuto accoglimento della domanda ” ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, l. 241/1990, precisando, altresì, che “ decorsi ulteriori 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente… il parere assentito sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, e inserito a corredo dei pareri e degli elaborati del progetto esecutivo che sarà depositato allo Sportello Unico del Comune di San Nicola Manfredi, ai sensi dell’art. 23 bis D.P.R. 380/01, quale titolo autorizzativo urbanistico – edilizio ”;
-con successiva nota del 29 settembre 2021 la società rappresentava all’Ente che “… Con la decorrenza dei termini e con l’ulteriore approfondimento di merito sul vincolo di competenza del MIBAC, con il quale è stata accertata l’esclusione del vincolo di cui all’art. 142, co. 1 lett. c) D.Lgs 42/04, in quanto ricorrono le condizioni previste dal successivo comma 2, lett. c) del citato articolo ” erano già stati acquisiti per silenzio assenso i pareri favorevoli all’intervento di demolizione e ricostruzione dell’ex tabacchificio; precisava di aver già sottoscritto preliminare di vendita degli alloggi sociali alla cooperativa Vivere Meglio e che avrebbe proceduto all’avvio dei lavori sulla base di SCIA ai sensi dell’art. 23 d.P.R. 380/2001;
- data 1 ottobre 2021 la cooperativa “Vivere Meglio” depositava, al prot. dal n° 8494 al n° 8500, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire condizionata, ove si precisava che l’intervento non riguarda un bene sottoposto a tutela della competente Soprintendenza (cfr. relazione tecnica di asseverazione, punto 17);
- il Comune adottava, dapprima, il provvedimento di sospensione dei lavori del 25 gennaio 2022 e, successivamente, il provvedimento del 3 agosto 2022 con cui negava l’assenso all’intervento edilizio intrapreso. Il provvedimento di diniego si fondava sulle seguenti ragioni: ) la conferenza di servizi, indetta su richiesta di S.T.A.T. s.r.l., non si è mai chiusa per la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza a cui non è stata mai trasmessa la documentazione dalla stessa richiesta con diverse note; 2) contrariamente a quanto sostenuto dalla società, il sito ove ricade l’intervento è sottoposto a vincolo paesaggistico; 3) la “SCIA alternativa al permesso di costruire” successivamente presentata dalla cooperativa Vivere Meglio, non è titolo idoneo per assentire l’intervento richiesto, consistente nella demolizione e ricostruzione con diversa sagoma in area vincolata, essendo invece necessario il permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell’art. 45 delle NTC del PUC vigente. Solo a seguito della modifica dell’art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001, introdotta dal d.l. 1 marzo 2022 n. 17 conv. dalla l. 27 aprile 2022 n. 34, la SCIA alternativa al permesso di costruire costituisce titolo idoneo per l’intervento in questione; 4) la documentazione allegata alla SCIA risultava, in ogni caso, carente con conseguente mancata formazione del silenzio assenso; 5) l’intervento proposto non è da inquadrare come ristrutturazione edilizia, bensì come ristrutturazione urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f) del d.P.R. 380/2001 e, pertanto, soggetto a rilascio di permesso a costruire, in quanto volto a sostituire l’esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, (da zona F7 ad insediamento residenziale), mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Tale intervento, come ammesso dallo stesso proponente, incide in modo significativo e sostanziale sulle opere di infrastrutture primarie (quali, a titolo meramente semplificativo, rete idrica, impianto di depurazione, rete elettrica), le quali non risultano proporzionate al soddisfacimento di un nuovo insediamento abitativo composto da 98 alloggi residenziali, oltre ad attività correlate; 6), non è applicabile l’art. 7 (riqualificazione aree urbane degradate) del c.d. Piano casa in quanto: a) non si tratta di una zona degradata; b) era necessaria la stipula di un apposita convenzione urbanistica, al fine di garantire gli standard previsti dal d.m. 1444/1968 e la percentuale delle residenze di tipo “edilizia sociale”, e tale convenzione avrebbe dovuto essere approvata Consiglio comunale
3. La cooperativa Vivere Meglio e la S.T.A.T. s.r.l. impugnavano i provvedimenti sopra indicati con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti al T.a.r. per la Campania che, con sentenza n. 3545 del 8 giugno 2023:
a) dichiarava improcedibile il ricorso principale proposto avverso il provvedimento di sospensione dei lavori;
b) respingeva il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il diniego di permesso di costruire, rilevando che, non essendo andata a buon fine la conferenza di servizi, non può invocarsi alcun atto di assenso all’intervento da parte della Soprintendenza. La sussistenza del vincolo paesaggistico e la mancanza del parere espresso dall’autorità preposta alla tutela dello stesso fa sì che non possa configurarsi l’invocato assenso tacito all’intervento ai sensi dell’art. 20 l. 241/1990, mentre, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, la SCIA non costituisce titolo idoneo a intraprendere l’intervento edilizio.
4. Le originarie ricorrenti hanno interposto appello, corredato da misura cautelare, articolando i seguenti motivi di gravame.
I . ERROR IN IUDICANDO: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; violazione e falsa applicazione di legge (142 d.lgs 42/04 smi, comma 2, lett. c); violazione dell’obbligo di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. ECCESSO DI POTERE (per sviamento, travisamento, insussistenza di presupposti, illogicità manifesta).
II. ERROR IN IUDICANDO: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; violazione di legge (art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241/1990; art. 22 del TUE).
III. ERROR IN IUDICANDO (violazione di legge art. art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241/1990; art. 2, comma 8-bis, della legge 241 del 1990).
5. Si è costituito in resistenza il Comune di San Nicola Manfredi che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione di tutti i capi della sentenza di primo grado, nonché la sua infondatezza nel merito.
6. Con ordinanza n. 3750 del 13 settembre 2023 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata con condanna delle appellanti al pagamento di euro 1500 a titolo di spese della fase cautelare.
7. Nel corso del giudizio le appellanti hanno depositato documenti, tra cui la richiesta inviata alla Soprintendenza del 13 novembre 2013, la nota di riscontro della medesima prot. 24515-P del 6 dicembre 2023 e la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 8 marzo 2024.
8. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese. L’appellante ha, inoltre, formulato richiesta di risarcimento del danno consistente nella perdita dei benefici fiscali del “ sismabonus acquisti ”.
9. All’udienza di smaltimento del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato, circostanza che consente di prescindere, in applicazione della c.d. ragione più liquida, dall’eccezione di inammissibilità del medesimo formulata dal Comune appellato.
11. Con il primo e il secondo motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica, si deduce l’erroneità della sentenza che avrebbe male interpretato la tesi delle ricorrenti le quali non avrebbero mai sostenuto l’inesistenza del vincolo bensì la sua inefficacia.
L’inefficacia del vincolo sarebbe confermata, peraltro, dal PUC vigente nel 2020 che consente, nelle zone ove ricade l’intervento (zone “ES” ed “FT”), la ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico del 20% dell’esistente cubatura, incremento che non sarebbe invece consentito dall’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 380/2001 per gli immobili assoggettati a tutela ai sensi del d.lgs 42/2004.
Parimenti errato sarebbe, inoltre, il capo della sentenza che ha qualificato l’intervento in questione come ristrutturazione urbanistica e non ristrutturazione edilizia.
12. Le censure sono infondate.
13. La tesi sostenuta dalle appellanti secondo cui il vincolo paesaggistico sarebbe esistente ma inefficace è priva di giuridico fondamento ed è smentita dalla documentazione in atti.
14. Sotto il primo profilo, l’esistenza e l’efficacia del vincolo paesaggistico è condizionata unicamente dalla vigenza della previsione normativa che quel vincolo ha introdotto, nel caso di specie l’art. 142, primo comma, lett. c) d.lgs 42/2004 che impone una fascia di rispetto di 150 metri dai corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche.
15. La disposizione sopra richiamata sancisce, al comma 2, che il vincolo non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B e che ricadevano, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (art. 142, comma 2, lett. a e c).
16. Come osservato dalla sentenza impugnata- sul punto non oggetto di specifica contestazione- l’immobile oggetto dell’intervento ricadeva-non in zona A o B bensì- in zona “D industriale” del P.d.F. del 1974 e il comune non aveva, tra l’altro, provveduto alla delimitazione del centro urbano ai sensi della l. 865/1971.
17. Ne discende che il vincolo paesaggistico costituito dalla fascia di rispetto di 150 dal rivolo del torrente San Nicola è non solo esistente ma anche efficace, non potendo certo lo strumento urbanistico introdurre una deroga alla sopra citata previsione di legge, al di fuori dai casi da questa consentiti (art. 142, comma 2 d.lgs 42/2004).
18. Sotto il secondo profilo, la tesi dell’inefficacia non trova conforto nemmeno nella documentazione richiamata dalle appellanti, atteso che:
a) il certificato di destinazione urbanistica sancisce che le particelle interessate dall’intervento ricadono nella fascia di rispetto fluviale di 150 metri di cui al comma 1 lett. c) del d.lgs 42/2004;
b) la circostanza che le particelle in questione ricadano anche in zona ES ed FT per le quali il PRG consente (peraltro solo a specifiche condizioni indicate agli artt. 35 e 45 delle NTA) un incremento volumetrico del 20% non significa certo che il vincolo paesaggistico imposto dal d.lgs 42/2004 e circoscritto alla fascia di 150 metri dall’argine del fiume non debba essere rispettato. Né una siffatta deroga si rinviene nel richiamato art. 3, comma 1, lett d) d.P.R. 380/2001 (disposizione nemmeno applicabile alla fattispecie per cui è causa, come infra chiarito) che si limita ad escludere l’incremento volumetrico per le aree assoggettate a vincolo paesaggistico;
c) la nota della Soprintendenza prot. 24515-P del 6 dicembre 2023 depositata in grado di appello si limita ad attestare, in riscontro alla richiesta di S.T.A.T. s.r.l., che gli immobili non sono sottoposti alle disposizioni del d.lgs 42/2004 “ di competenza della scrivente ”, precisando, tuttavia, che per le aree tutelate per legge ex art. 142 del citato decreto (quale quella per cui è causa) l’accertamento va espletato di concerto con l’ente locale a cui “ si chiede di chiarire, nel certificato urbanistico, se le particelle in oggetto ricadono o meno in uno dei casi previsti dall’art. 142, comma 2, lett. a), b) e c) d.lgs 42/2004 ”. Come chiarito al precedente punto sub a) il certificato urbanistico attesta l’esistenza del vincolo fluviale ex art. 142 lett. c) d.lgs 42/2004.
19. Giova ricordare che con comunicazione del 18 novembre 2020, la stessa S.T.A.T. ha chiesto l’indizione della conferenza di servizi, specificando che l’intervento ricade in zona di vincolo ai sensi del d.lgs 42/2004 e che per la realizzazione del progetto era necessario acquisire l’atto di assenso della Soprintendenza MIBAC, salvo successivamente e contraddittoriamente sostenere: i) in sede procedimentale, la tesi dell’ inesistenza del vincolo con nota del 15 marzo 2021, indirizzata alla Soprintendenza e al Comune; ii) nel giudizio di primo grado, la tesi del vincolo in divenire da valutare, di volta in volta, in base allo stato di fatto attuale (pag. 15 del ricorso introduttivo e pag. 9 del ricorso per motivi aggiunti); iii) nel giudizio di appello, la tesi dell’ inefficacia del vincolo esistente (pag. 7 dell’appello) e, in sede di memoria di replica, nuovamente quella della sua inesistenza , richiamando la nota della Soprintendenza del 6 dicembre 2013 che non attesta l’asserita inesistenza, ma rinvia al certificato di destinazione urbanistica che lo indica come esistente ed efficace.
20. Sotto distinto e concorrente profilo, si osserva ancora che la disciplina urbanistica richiamata dalle appellanti consente, nelle zone ES ed ET, l’incremento volumetrico solo in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, mentre l’intervento proposto dal S.T.A.T. s.r.l., come osservato sia dal provvedimento impugnato che dal T.a.r. , ha ad oggetto una ristrutturazione urbanistica sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f) del d.P.R. 380/2001, essendo volto a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, (da zona F7 ad insediamento residenziale), mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
21. L’amministrazione ha, peraltro, evidenziato nel diniego impugnato che “ tale intervento, come ammesso dallo stesso proponente, incide in modo significativo e sostanziale sulle opere di infrastrutture primarie (quali, a titolo meramente esemplificativo rete fognaria, rete idrica, impianto di depurazione, rete elettrica), le quali sicuramente, allo stato attuale, non risultano proporzionate al soddisfacimento di un nuovo insediamento abitativo composto da 98 alloggi residenziali, oltre ad attività correlate ”.
22. Le appellanti non hanno articolato alcuna critica specifica a quanto osservato sia dall’amministrazione che dal giudice di primo grado in ordine alla qualificazione dell’intervento come ristrutturazione urbanistica, limitandosi a richiamare il certificato di destinazione urbanistica da cui nulla è dato desumere in ordine alle caratteristiche concrete dell’intervento proposto e ad affermare che l’intervento riguarda un singolo lotto (pag. 4 memoria di replica) senza nulla dedurre in ordine all’impatto del nuovo insediamento abitativo (costituito da 98 unità immobiliari e dalle attività connesse) sulle infrastrutture primarie dell’area, evidenziato dall’amministrazione
23. Quanto alla SCIA alternativa al permesso di costruire, successivamente presentata dalle ricorrenti, essa non può costituire titolo idoneo ad intraprendere l’intervento in questione in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, come correttamente osservato dal T.a.r.
24. Per altro verso e a prescindere dal profilo paesaggistico, l’intervento per cui è causa, al momento della sua presentazione (1 ottobre 2021), avrebbe dovuto comunque essere assentito con permesso di costruire convenzionato e non con SCIA.
25. Ciò in quanto non risulta applicabile ratione temporis la novella introdotta dall’art. 28, comma 5 bis, d.l. 17/2022 che, intervenendo sull’art. 3 comma 1 lett. d) d.P.R. 380/2001, include tra gli interventi di ristrutturazione edilizia assentibili con SCIA alternativa al permesso di costruire anche gli interventi demolizione e ricostruzione senza mantenimento di sagoma, caratteristiche planovolumetriche e volume realizzati sugli edifici in aree tutelate ex art. 142 d.lgs 42/2004.
26. Il primo e secondo motivo di appello devono, quindi, essere respinti.
27. Con il terzo motivo di appello si deduce che non solo il parere della Soprintendenza non era necessario ma il titolo edilizio si è comunque perfezionato per silentium .
28. Il motivo è infondato.
29. Al riguardo è sufficiente rilevare che:
a) S.T.A.T. s.r.l. ha chiesto l’indizione di una conferenza di servizi per ottenere un permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28bis del d.P.R. n. 380/2001 e il Consiglio comunale non ha mai approvato alcuna convenzione al riguardo;
b) la conferenza di servizi avviata in data 20 novembre 2020 non si è mai conclusa con l’adozione di una determinazione finale;
c) la Soprintendenza ha più volte richiesto con note del 16 marzo 2021, 13 aprile 2021 e 14 giugno 2021 l’invio della documentazione necessaria per l’espressione del parere di competenza, precisando che “ in attesa delle ricezione della predetta integrazione, essendo la documentazione insufficiente ai fini della formulazione della valutazione dell’intervento da parte di questo Ufficio, non si intende avviato il procedimento in questione e non decorrono i termini previsti per l’espressione del parere di merito e/o per procedere in caso di silenzio di questa Amministrazione ”. 30. Per altro verso, non può nemmeno sostenersi che la mancata risposta da parte della Soprintendenza al quesito posto (in forma dubitativa) dall’istante in data 15 marzo 2021 (e reiterato in data 19 maggio 2021) in ordine all’esclusione del vincolo paesaggistico equivalga ad un’implicita attestazione della sua inesistenza o inefficacia. Anche dopo tale nota, peraltro, la Soprintendenza ha sollecitato l’invio documentazione necessaria per esprimere il proprio parere confermandone implicitamente la necessità;
31. La sussistenza del vincolo paesaggistico e la mancanza del parere espresso dall’autorità preposta alla tutela dello stesso determinano l’inconfigurabilità dell’invocato assenso tacito all’intervento ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990.
32. I sopra richiamati profili, puntualmente evidenziati dalla sentenza impugnata, non sono stati oggetto di critica specifica da parte delle appellanti che si sono limitate a reiterare genericamente l’assunto difensivo relativo all’intervenuta formazione del silenzio assenso, già efficacemente smentito dal T.a.r.
33. Per tali ragioni, anche il terzo motivo di appello deve essere respinto, con conseguente reiezione integrale dell’appello.
34. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, inammissibilmente proposta solo in grado di appello e solo in memoria di replica (punto d della memoria del 11 novembre 2025), l’infondatezza della medesima costituisce naturale corollario della reiezione della domanda di annullamento del provvedimento gravato.
35. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna S.T.A.T. s.r.l. e la cooperativa “Vivere Meglio” alla rifusione, a favore del Comune di San Nicola Manfredi, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco AR, Presidente
EL SO, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SO | Marco AR |
IL SEGRETARIO