Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 35
CS
Ordinanza cautelare 13 settembre 2023
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TAR
Sentenza 24 novembre 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; violazione e falsa applicazione di legge (142 d.lgs 42/04 smi, comma 2, lett. c); violazione dell’obbligo di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Eccesso di potere (per sviamento, travisamento, insussistenza di presupposti, illogicità manifesta)

    La Corte ha ritenuto che il vincolo paesaggistico fosse esistente ed efficace, non potendo essere derogato dallo strumento urbanistico. Ha inoltre confermato la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione urbanistica, in quanto volto a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, con impatto significativo sulle infrastrutture primarie. Le appellanti non hanno fornito critiche specifiche a tali osservazioni.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; violazione di legge (art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241/1990; art. 22 del TUE)

    Le censure sono infondate. La Corte ha ritenuto che il vincolo paesaggistico fosse esistente ed efficace e che la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione urbanistica fosse corretta. Di conseguenza, la SCIA non poteva costituire titolo idoneo in assenza di autorizzazione paesaggistica e, per ragioni temporali, era necessario un permesso di costruire convenzionato.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza (violazione di legge art. art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241/1990; art. 2, comma 8-bis, della legge 241 del 1990)

    Il motivo è infondato. La conferenza di servizi non si è mai conclusa con una determinazione finale, la Soprintendenza ha richiesto documentazione integrativa più volte senza riceverla, e il silenzio assenso non può configurarsi in presenza del vincolo paesaggistico e della mancata espressione del parere da parte dell'autorità preposta alla tutela.

  • Inammissibile
    Domanda di risarcimento del danno per perdita dei benefici fiscali del “sismabonus acquisti”

    La domanda di risarcimento del danno è inammissibile in quanto proposta solo in grado di appello e solo in memoria di replica. Inoltre, l'infondatezza della domanda di annullamento del provvedimento gravato costituisce naturale corollario della reiezione della stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 35
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 35
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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