Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/04/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13520/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario di pace dott.ssa Roberta Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies , co.3, c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g 13520/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv.Matteo Russo Parte_1 C.F._1 nello studio del quale in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 54 è elettivamente domiciliata come da procura alle liti agli atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.Mariella Controparte_1 C.F._2
D'Amico nello studio della quale in Firenze, via E.Ripetti n. 19 è elettivamente domiciliata come da procura alle liti agli atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione tardiva a decreto ex art. 611 c.p.c.
Conclusioni rese all'udienza del 8/4/2025
Per parte attrice opponente: “ nel merito, in tesi, alla luce dei motivi dedotti, accertare e dichiarare che l'esecuzione nell'ambito della quale è stato emesso il decreto ex art. 611 c.p.c. è infondata e illegittima e conseguentemente che la SI.ra non è debitrice della somma richiesta dalla Parte_1 convenuta opposta con il suddetto decreto e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto ex art. 611 c.p.c. stesso;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese avversarie, accertare e dichiarare la minor somma dovuta dalla SI.ra ; in via riconvenzionale, condannare la SI.ra a) Parte_1 CP_1 alla restituzione del deposito cauzionale in favore della SI.ra pari ad euro 1.621,08, già Parte_1 al netto del residuo della indennità di occupazione del mese di giugno 2023, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sul deposito dalla data di acquisto dell'immobile da parte della SI.ra
(29.3.2023) fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
b) al risarcimento del danno per abuso CP_1 del diritto e al risarcimento del danno per pignoramento incauto, ex art. 96, comma 2, c.p.c., da
liquidarsi anche in via equitativa. in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi e condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa, nonché rifusione del contributo unificato”.
Per parte convenuta opposta: “in via preliminare e di rito: - accertato che l'opposizione al decreto ex art. 611 c.p.c. emesso dal Tribunale di Firenze il 27/7/2023 nel procedimento iscritto al R.G.E. n. 1812/2023, è stata promossa dalla SI.ra tardivamente, voglia dichiararne Parte_1
l'inammissibilità; - nel merito: - rigettare l'opposizione promossa dalla SI.ra in Parte_1 quanto totalmente infondata in fatto e diritto per tutti motivi già indicati;
- rigettare le domande riconvenzionali avanzate dalla SI.ra , in quanto inammissibili e/o totalmente Parte_1 infondate in fatto e diritto per tutti i motivi già indicati;
- condannare la SI.ra , per le Parte_1 ragioni meglio esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato tramite PEC il 18/11/2023 ha promosso opposizione Parte_1 al decreto emesso ai sensi dell'art. 611 c.p.c. dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze nel proc. R.G.E. n. 1812/2023 di liquidazione delle spese dell'esecuzione quantificate in €231,53 per esborsi ed € 1.403,00 per compensi oltre spese generali 15% I.V.A..
A fondamento dell'opposizione l'attrice ha eccepito:
di essere venuta a conoscenza solo in data 10 ottobre 2023 dell'atto di precetto con il quale
[...]
la intimava di pagare la somma di € 835,51, notificato contestualmente al titolo esecutivo CP_1 costituito dal decreto di liquidazione ex art. 611 c.p.c. emesso il 27 luglio 2023 dal GE del Tribunale di Firenze;
di aver detenuto in locazione, fin dall'anno 2012, l'appartamento sito in via Santelli di proprietà del
Cassa di Risparmio , di aver ricevuto l'ordinanza di sfratto per Controparte_2 CP_3 finita locazione nell'anno 2019 in quanto l'Ente proprietario intendeva mettere in vendita l'immobile e di aver continuato ad occupare l'appartamento con il consenso della proprietà per ulteriori quattro anni, corrispondendo l'indennità di occupazione;
di aver ricevuto la notificati degli atti relativi all'esecuzione forzata per il rilascio dell'immobile da parte della nuova proprietaria nel mese di aprile 2023; di aver comunicato a che avrebbe liberato l'appartamento entro il mese di giugno, Controparte_1 avendo già preso in affitto un nuovo appartamento;
che erano intercorse trattative tra le parti in merito al pagamento delle spese legali ed alla restituzione del deposito cauzione non andate a buon fine;
la nullità del procedimento esecutivo in relazione al quale era stato emesso il decreto ex art. 611 c.p.c. per abuso del processo, stante il preannunciato rilascio dell'immobile e non essendo stato consentito alla debitrice il pagamento spontaneo;
N.R.G. 13520/2023
Sulla base di quanto sopra, l'attrice ha chiesto, previa sospensione, la revoca del decreto ex art. 611 c.p.c., per l'illegittimità della procedura esecutiva per il rilascio sulla base del quale lo stesso decreto era stato emanato, la violazione del DM 55/2014 e, in via riconvenzionale, la restituzione del deposito cauzionale illegittimamente trattenuto dalla convenuta.
si è costituita in giudizio, deducendo: Controparte_1
la tardività dell'opposizione, promossa oltre il termine di scadenza del 10 ottobre 2023, essendosi perfezionata la notifica del precetto e del titolo eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 21 agosto 2023; la regolarità della notifica eseguita presso la residenza anagrafica dell'opponente; la conoscenza del decreto ex art. 611 c.p.c. da parte dei legali della fin dal 29 luglio 2023, Parte_1 ai quali l'atto era stato inviato tramite mail;
l'indisponibilità della a riconsegnare spontaneamente l'immobile anche successivamente Parte_1 alla stipula del contratto preliminare per la vendita dell'appartamento, nell'ottobre 2022 e il fallimento di tutti i tentativi di composizione bonaria della controversia e, in ogni caso, l'insussistenza di un obbligo di legge che impedisse di dare esecuzione all'ordinanza di convalida di sfratto in mancanza di ulteriori avvisi;
la legittimità del decreto emesso ex art. 611 c.p. e la richiesta, nell'atto di precetto, del minor importo di € 628,31, essendo state decurtate dal credito vantato per le spese dell'esecuzione, le somme dovute a titolo di residuo del deposito cauzionale
Tutto quanto sopra dedotto, l'opposta insisteva per il rigetto dell'opposizione promossa da
[...]
e la conferma del decreto del Giudice dell'esecuzione. Parte_1
Con decreto del 19/3/2024 è stata delegata la trattazione e decisione della causa ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.116/2017 e del D.P. 21/2023 alla scrivente Giudice onoraria di pace. Rigettata con ordinanza del 15/9/2024 l'istanza di sospensione del decreto ex art. 611 c.p.c. emesso dal Tribunale di Firenze il 27/7/2023, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co.3, c.p.c., all'udienza del 8 aprile 2025.
1.L'opposizione tardiva, pur dovendosi ritenere ammissibile, è, nel merito, infondata.
Occorre premettere, in via generale, che la liquidazione delle spese dell'esecuzione per consegna e rilascio è disciplinata dal procedimento di cui all'art. 611 c.p.c.; tale potere liquidatorio del giudice dell'esecuzione si estende alle spese del procedimento a norma dell'art. 91 e ss. c.p.c. ed il relativo decreto, che costituisce titolo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c..
Inoltre, secondo l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è proponibile qualora l'opponente dimostri l'irregolarità del procedimento di notificazione e la sussistenza di un nesso causale tra l'irregolarità e l'intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, fatta salva la possibilità per la parte opposta di fornire prova contraria dell'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto. “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente N.R.G. 13520/2023
l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile. (Cass. SU 14572/2007; Cass. Civ. 26155/2021; Cass. Civ. 7560/2022; Cass. Civ. Civ.)
Alla luce di tali principi, nel caso in esame, sussitono sia l'irregolarità della notifica che il nesso causale tra tale irregolarità e l'intempestiva conoscenza del decreto da parte dell'opponente.
Invero, deve ritenersi irregolare la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e ( doc. 2 comparsa di costituzione) in quanto l' opposta era consapevole del fatto che l'opponente non abitasse più l'appartamento di via Santelli, che le era stato restituito, completamente libero da cose, il 5 luglio 2023, non potendo assumere valore, in merito all'effettiva residenza, neppure in via presuntiva, il certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Firenze. Per tale motivo, è anche inconferente l' attestazione dell'addetto postale della mancata consegna dell'atto “per temporanea assenza del destinatario”. Invero, risultando sconosciuta la residenza effettiva dell'opponente, era onere dell'opposta assumere informazioni, anche eventualmente presso i suoi legali, circa il nuovo indirizzo dell'abitazione e, solo successivamente, procedere alla notifica degli atti secondo la procedura corretta, sulla base delle informazioni ottenute.
L'opponente ha allegato di non aver avuto conoscenza tempestiva del decreto notificato presso l'abitazione di via Santelli, di essere stata avvertita dagli ex vicini che la corrispondenza si stava accumulando nella cassetta della posta, sulla quale era rimasto il suo nominativo, di aver mandato il figlio a ritirare la posta tra cui aveva rinvenuto l'avviso di giacenza dell'atto di precetto e del titolo esecutivo. In merito, parte opposta non ha fornito argomenti sulla base dei quali l'opponente avrebbe potuto avere tempestiva conoscenza del decreto ex art. 611 c.p.c. e del precetto, non rilevando, in questo senso, l'irrituale invio degli atti ai suoi difensori, tramite mail.
L'irregolarità della notifica, per quanto sopra rilevato, è riconducibile all'ipotesi della nullità, alla luce del principio per cui “ nel caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo- diversamente dall'ipotesi di inesistenza che sussiste solo quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario poiché a lui totalmente estranei
– è esperibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod.proc.civ.. La notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi d quelli indicati dalla legge (art. 139 cod. proc. civ) abbiano comunque con il destinatario un collegamento” (Cass.Civ. 25737/2008) N.R.G. 13520/2023
Occorre anche rilevare che, vertendosi, in ipotesi di nullità - e non di inesistenza della notifica – non è applicabile al caso in esame il disposto di cui all'art. 644 c.p.c. che prevede l'inefficacia del decreto ingiuntivo fondata sulla presunzione di abbandono de titolo, in conformità all'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte per cui “ poiché non può essere pronunciata l'inefficacia del decreto ingiuntivo se non è inesistente la notifica di esso perché se la notifica è eseguita nel termine di cui all'art. 644 cod. proc. civ., la nullità può essere fatta valere con opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. e poiché detta notificazione, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso (Cass. Civ. 18791/2009) conseguentemente va esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 cod. proc. civ.” (Cass civ. n. 17478/2011; Cass civ. 3552/2014)
Sulla base di quanto sopra, deve ritenersi ammissibile l'opposizione tardiva prommossa da
[...]
. Parte_1
Nel merito, tuttavia, l'opposizione è infondata.
Con l'opposizione promossa l'attrice denuncia l'illegittimità della procedura esecutiva sulla base della quale è stato emesso decreto di liquidazione delle spese ex art. 611 c.p.c in quanto in contraddizione con la possibilità dell'esecuzione spontanea da parte del debitore e, come tale, integrante l'ipotesi di abuso del processo ed ha contestato l'entità dei compensi indicati nello stesso decreto che ha liquidato anche l'attività per la fase di trattazione, non effettivamente svolta.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ricorre l'ipotesi di abuso del processo “quando lo strumento processuale viene usato per fini diversi e ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi. Non dunque per tutelare diritti conculcati ma per crearne nuovi (ed ingiustificati) ad arte ovvero per nuocere con intenti emulativi la controparte.” (Cass. Civ. n. 7409/2021).
Alla luce di tali principi, nel caso in esame, l'opposta non ha fatto uso dello strumento processuale in maniera distorta né al fine di conseguire un profitto ingiusto bensì per le finalità previste dall'ordinamento, al fine di tutelare il proprio diritto ad entrare quanto prima nella piena disponibilità dell'immobile acquistato. Invero, ha allegato: di aver stipulato, nel mese di Controparte_1 ottobre 2022, il contratto preliminare di compravendita dell' immobile sito in Firenze, via Santelli n. 31 con il della Cassa di Risparmio di Firenze e, dovendo eseguire lavori di Controparte_2 ristrutturazione per andare ad abitarvi con la sua famiglia, di aver avuto diversi contatti informali con l'opponente che, non aveva manifestato la disponibilità a rilasciare l'immobile; di aver notificato all'opponente, nel mese di aprile 2023 l'atto di precetto unitamente al titolo costituito dall'ordinanza di convalida dello sfratto risalente al 2 aprile 2019, quindi, il preavviso di rilascio il 12 maggio 2023.
E' provato documentalmente che il rilascio dell'immobile da parte di sia avvenuto il Parte_1
5 luglio 2025 (data fissata per il primo accesso dell'ufficiale giudiziario) come risulta dall verbale sottoscritto da ( doc. 10 atto di citazione), non disconosciuto, nel quale si dà atto Controparte_1 della restituzione delle chiavi da parte di nipote di . Successivamente Persona_1 Parte_1 N.R.G. 13520/2023
all'effettivo rilascio, con l'istanza depositata il 26 luglio 2023, l'opposta ha, quindi, dichiarato di rinunciare all'esecuzione intrapresa.
L'opponente ha allegato di aver inviato all'opposta, prima del rilascio dell'immobile, un messaggio tramite whats app con il quale le comunicava che sarebbe andata via il 30 di giugno ( atto di citazione) al quale aveva immediatamente risposto invitandola a contattare direttamente il Controparte_1 suo legale, incaricato della procedura esecutiva intrapresa. Tuttavia, nessuna comunicazione è stata inviata dai legali dell'opponente in merito all'effettiva data della riconsegna dell'immobile né era stato reso noto il contratto di locazione dell'immobile in via delle Panche stipulato dall'opponente, documentato solo nel presente giudizio. Sono anche rimasti privi di riscontro gli inviti rivolti dal difensore della opposta all'Avv. nipote dell'opponente, per regolare, in via bonaria, le Persona_1 spese della procedura ( doc. 5, 6 e 7 ) e, infine, la comunicazione con la quale lo stesso difensore avvisava i legali di aver ottenuto dal Giudice dell'esecuzione il decreto ex art. 611 c.p.c. (doc. 5 mail del 28 luglio 2023). Sulla base di tale documentazione, non disconosciuti dall'opponente, non si ritengono violati i doveri di correttezza e buona fede incombenti sulla creditrice opposta la quale ha previamente avvisato la controparte circa l'intenzione di far valere il titolo esecutivo ottenuto, in mancanza di un accordo in via stragiudiziale, senza ricevere risposta in merito.
Quanto alle spese liquidate con il decreto ex art. 611 c.p.c. l'opponente ne ha contestato l'entità per non essere state espletate le attività relative alla fase di trattazione. Invero, l'opposta ha documentato le attività svolte, non rientranti nella fase introduttiva del giudizio, in relazione alla notifica del preavviso di rilascio, ( doc. 15) alla presentazione dell'istanza per la fissazione della forza pubblica ( doc. 16) alla richiesta di accesso all'immobile da parte dell'Ufficiale Giudiziario (doc. 17) ed alla dichiarazione di rinuncia al Giudice dell'esecuzione ( doc. 18), per le quali si devono ritenere dovuti i compensi nella misura liquidata dal Giudice dell'esecuzione con il decreto opposto.
3. La domanda riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale deve essere rigetta in quanto con il precetto notificato unitamente al decreto exa art. 611 c.p.c., che non è oggetto di opposizione, l'opposta ha dichiarato di voler compensare le relative somme con l'importo liquidato con il decreto emesso dal Giudice dell'esecuzione ex art. 611 c.p.c.. Nel caso in esame i reciproci crediti sono entrambi certi liquidi ed esigibili e pertanto deve ritenersi pienamente operante la compensazione ex lege.
Sulla base di quanto sopra detto, l'opposizione è infondata e deve essere confermato il decreto ex art. 611 c.p.c. notificato unitamente all'atto di precetto.
4. Non sussistono i presupposti per la condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c., non essendo provato l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave, che non è desumibile dal mero accertamento della infondatezza della domanda.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte attrice con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione Co sulla base del tenuto conto dei valori minimi in relazione all'attività in concreto svolta ed alla N.R.G. 13520/2023
decisione assunta con sentenza resa in forma semplificata, a seguito di discussione orale e con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto della natura esclusivamente documentale della causa .
PQM
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta così provvede:
A) RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto, CONFERMA e Parte_1
DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto emesso dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Firenze il 27/7/2023 nel procedimento iscritto al R.G.E. n. 1812/2023;
B) RIGETTA la domanda riconvenzionale promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
C) RIGETTA la domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
D) CONDANNA alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 852,00 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze,27/4/2025
Il Giudice Onorario di Pace dott.ssa Roberta Giordano