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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/07/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2653/2022
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio instaurato da:
, nata a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. Chiara Sattin ricorrente contro
, nato a [...] il [...], (C.F. ), con CP_1 C.F._2
l'avv. Anna Maria Fabris convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 26 marzo 2025.
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE:
Nel merito
1)- affidare le figlie minori , e congiuntamente ad entrambi Persona_1 Per_2 Persona_3
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e fissazione della residenza presso di lei;
2) quanto alle visite padre-figlie stabilire che:
- Le bambine potranno trascorrere con il padre fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo scuola, alla domenica sera alle ore 18,00, o, come stabilito in sede presidenziale, dal sabato
1 mattina in orario compreso tra le 9,30 e le 10 al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
- Il pomeriggio infrasettimanale del mercoledì, da fine scuola al mattino successivo, con pernottamento (ad ore 8 in estate o con accompagnamento alla colonia), curando di accompagnarle e riprenderle in eventuali attività extrascolastiche, oltre che assicurando lo svolgimento dei compiti nella settimana successiva al week-end con il padre e nella settimana che segue il week-end di spettanza della madre dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina, con contatto telefonico con le figlie tra le 19,30 e le 20 quando sono con la madre e viceversa;
- durante le vacanze due settimane con ciascun genitore da comunicare entro il 30.04 di ogni anno per permettere alle parti di prendere le ferie sul lavoro, la metà delle vacanze natalizie, trascorrendo ad anni con un genitore la settimana che include il Natale e con l'altra quella del
Capodanno e la settimana di Pasqua ad anni alterno con l'uno e con l'altro (o metà per ciascuno,
i ponti scolastici in modo alternato con l'uno e con l'altro genitore secondo un calendario da stabilirsi ad inizio anno scolastico.
3)- condannare il signor a versare alla moglie, quale contributo al mantenimento CP_1 delle figlie minori la somma mensile di €.750,00 (250,00 ciascuna) e/o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia a seguito della presentazione dei redditi da parte del resistente, da versarsi il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità, con decorrenza da ottobre 2023 compreso,
e da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT al 1° ottobre di ogni anno e dunque con prima rivalutazione fissata al 1° ottobre 2023 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del CNF da concordarsi se l'importo è superiore a €. 150,00. Nell'assegno sopra richiesto si ritengono inclusi ovviamente i buoni mensa, il vestiario e le spese per i farmaci da banco;
4) stabilire espressamente che la signora percepirà l'assegno unico provinciale e gli Pt_1 assegni tutti previsti ivi comprese eventuali indennità di sostegno al reddito, nonché i rimborsi per spese sostenute per le figlie ove previsti e ogni forma di sostegno al nucleo o elargizione pubblica (ad esempio canone affitto o altro) sia per essere le bambine collocate presso di lei sia per aver a suo tempo rinunciato alla casa familiare avvantaggiando così in questi anni il signor
e in un'ottica di riequilibrio della situazione economico reddituale delle parti. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre accessori”.
PER LA PARTE CONVENUTA:
“Nel merito, rigettarsi le richieste di parte ricorrente e per l'effetto:
2 - Disporsi l'affidamento condiviso delle figlie , e ad Persona_1 Per_2 Persona_3 entrambi i genitori e con tempi paritari di collocamento presso ciascun genitore;
- I genitori potranno vedere e tenere con sé le figlie in tempi paritari secondo lo schema seguente:
A fine settimana alternati la madre porterà le figlie a casa del padre il sabato pomeriggio verso le ore 15:00 ed il padre le riporterà a scuola il lunedì mattina;
nella settimana che segue il padre prenderà le figlie a scuola il giorno di mercoledì, con accompagnamento delle figlie ad eventuali attività extrascolastiche, e le terrà con sé fino al venerdì mattina quando le riporterà a scuola;
Dopo il fine settimana passato con la madre (che quindi starà con le figlie venerdì, sabato, domenica e lunedì quando le accompagnerà a scuola) il padre prenderà le figlie il lunedì all'uscita da scuola e le terrà con sé fino al riaccompagnamento a scuola il mercoledì. Le bambine staranno quindi con la madre mercoledì, giovedì, venerdì e sabato fino alle 15:00, quando la madre le accompagnerà dal padre.
Ciascun genitore potrà sentire le gemelle al telefono ogni sera quando stanno con l'altro genitore: a tal proposito il genitore con il quale stan-no in quella sera le figlie provvederà a chiamare al telefono l'altro genitore. potrà chiamare il padre direttamente, avendo un Per_1 proprio cellulare. La fascia oraria per tali comunicazioni è tra le 19:30 -20:00.
La madre si impegna a non intervenire durante i colloqui telefonici del-le bambine con il padre.”
In ogni caso, ciascun genitore si recherà a prendere le figlie all'uscita da scuola e le riporterà a scuola o a casa dell'altro genitore nel periodo delle vacanze scolastiche o estive o festività quando staranno con l'altro genitore;
ciascun genitore starà con le figlie per sette giorni durante le festività natalizie e per tre giorni durante le festività AL, alternando il giorno di Natale
e quello di Capodanno e il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
d) per almeno quindici giorni, se possibile consecutivi, durante le ferie estive da concordarsi entro il 30 maggio di anno.
3. Ciascun genitore contribuirà al mantenimento delle figlie in via diretta durante il periodo in cui le minori stanno con lo stesso mentre le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno come da protocollo del CNF da concordarsi se l'importo supera €
100,00.
4. L'AUF così come tutte le provvidenze pubbliche spetteranno a ciascun genitore al 50%.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa.
In ogni caso rigettarsi le istanze istruttorie avversarie”.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della
Repubblica di data 14 marzo 2023;
3 FATTO E DIRITTO
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con a Bressanone il 2/8/2008 e che dalla loro unione CP_1 sono nate le figlie il 10/8/2012 e le gemelle e il 22/6/2017; Persona_1 Per_2 Persona_3 che la loro separazione personale è stata omologata da questo Tribunale con decreto del
21/6/2021 alle condizioni di seguito riassunte: assegnazione della casa coniugale al marito;
la moglie si sarebbe trasferita con le figlie in un appartamento in locazione;
affidamento congiunto delle figlie ad entrambi i genitori;
ampia flessibilità per la gestione dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre, prevedendo comunque dei tempi minimi di permanenza con quest'ultimo; onere di versamento a carico del padre di un assegno di mantenimento ordinario, con importo “a scalare” (euro 800 mensili per l'anno 2021, euro 700 mensili per l'anno 2022 ed euro 500 mensili per l'anno 2023 e seguenti); spese straordinarie ripartite al 50% tra i genitori.
Ciò premesso, la ricorrente rappresentava che la convivenza non è più ripresa e che ella vive in un appartamento in affitto, sostenendo il canone di euro 650 mensili.
Quindi, adiva questo Tribunale con ricorso depositato in data 3/112022 per chiedere la pronunzia di scioglimento del matrimonio con l'ordine di annotazione della sentenza negli atti degli uffici di stato civile competenti, chiedendo l'accoglimento delle condizioni precisate in ricorso per la regolamentazione dell'affido e mantenimento delle figlie e per gli aspetti patrimoniali.
Il convenuto si costituiva sin dalla fase presidenziale aderendo alla domanda di divorzio e proponendo proprie condizioni e, in particolare, che i genitori terranno le figlie in modo paritario, con consequenziale mantenimento diretto.
All'esito della comparizione delle parti in sede presidenziale in data 02/02/2023, il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori. In particolare disponeva che: il padre preleverà le figlie a fine settimana alternati di sabato mattina dalla casa materna in orario compreso tra le
9,30 e le 10,00, le terrà con sé fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
nella settimana successiva a tali fine-settimana col padre, lo stesso prenderà nuovamente con sé le figlie all'uscita da scuola del mercoledì, per tenerle con sé fino al riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina e curando di accompagnarle e riprenderle in eventuali attività extrascolastiche, oltre che assicurando lo svolgimento dei compiti scolastici;
la settimana che segue il week-end di spettanza della madre, il padre prenderà le figlie con sé il lunedì all'uscita da scuola e le terrà con sé fino al mercoledì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
quando le figlie stanno con la madre va assicurato il contatto telefonico padre-figlie tra le h 19,30 e le h
20,00, mentre , dotata di telefono, contatterà il padre in autonomia;
parimenti deve Per_1
4 avvenire in senso opposto quando le figlie stanno col padre;
le figlie trascorreranno le vacanze estive con ciascuno dei genitori per 15 giorni, in periodi da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno, nonché la metà delle vacanze di Natale e la metà delle vacanze di Pasqua, comprendenti ad anni alterni una volta Natale una volta Capodanno, una volta Pasqua, una volta Lunedì in Albis.
Quanto al mantenimento ed alle spese straordinarie, il giudice confermava il vigente regolamento di cui alla separazione personale.
Alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore entrambe le parti chiedevano la pronunzia parziale di scioglimento del matrimonio con rimessione della causa in istruttoria per le rimanenti questioni. Il Giudice, quindi, assegnava i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.; mandava al Servizio sociale territorialmente competente di relazionare sulle condizioni di vita delle figlie, sui rapporti con i genitori e su eventuali criticità e per fornire ai genitori un adeguato supporto per facilitare le comunicazioni;
tratteneva la causa in decisione sullo status e il Tribunale provvedeva in conformità, pronunciando sentenza non definitiva di divorzio del 26/04/2023.
Con ordinanza del 1/07/2023, il Giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti ed ordinava alle stesse l'aggiornamento della documentazione reddituale;
richiedeva ad INPS e all'Agenzia per la pubblica assistenza PAT di riferire in merito alle provvidenze pubbliche erogate in favore del nucleo familiare. Disponeva, infine, data l'elevata conflittualità delle parti la presa in carico delle stesse presso il Consultorio per l'attuazione del progetto ”. Per_4 Parte_2
Dopo alcune udienze di rinvio per lo svolgimento del predetto progetto, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 05/11/2024 (sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
A successiva udienza di precisazione delle conclusioni, svolta ex art. 127 ter c.p.c. in data
26/03/2025 dinanzi al nuovo giudice istruttore, le parti si riportavano alle conclusioni già precisate e rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Quindi, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
***
Lo scioglimento del matrimonio è già stato pronunciato con sentenza parziale del 26 aprile
2023.
Occorre in questa sede pronunciarsi, quindi, sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulle figlie minori, sul loro collocamento e sul regime di frequentazione delle stesse con ciascun genitore e, infine, sulle questioni di mantenimento economico delle stesse.
5 È opportuno premettere ed osservare che non vi è divergenza tra le domande formulate dalle parti in punto di affidamento delle figlie minori, né tra quelle inerenti alla ripartizione delle spese straordinarie (al 50% tra i due genitori). Non differiscono, neppure, le domande per la regolamentazione del regime di visite per il calendario estivo e per le altre vacanze natalizie e AL (in quanto le conclusioni delle parti si adeguano, sostanzialmente, a quanto disposto dal provvedimento presidenziale).
Sui predetti aspetti non oggetto, di fatto, di contestazione, potrà quindi provvedersi in conformità a quanto già in vigore. Si deve, quindi, confermare l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, non essendo emersi – nel corso del mandato conferito al Servizio sociale – elementi di criticità che suggeriscano una deroga a tale ordinario regime di regolamentazione della responsabilità genitoriale. Anzi, nelle relazioni di cui al Progetto
si legge che tutte e tre le bambine hanno rappresentato un legame sicuro con i propri Parte_2 genitori, mostrando vivacità e spontaneità nelle narrazioni ed apertura nei confronti dei compagni di padre e madre. I genitori sono risultati entrambi capaci di relazionarsi con le figlie e di instaurare con loro un buon legame, essendo invece evidente che le criticità riguardano la conflittualità tra i genitori stessi, elemento di per sé solo irrilevante ai fini della deroga all'affidamento condiviso dei minori.
Osserva il Collegio, quindi, che residua una divergenza tra le domande precisate dalle parti solo per ciò che concerne il collocamento delle figlie ed il regime di visite genitoriali, nonché per ciò che concerne il mantenimento ordinario.
La madre, infatti, insiste per il collocamento delle figlie presso di lei e per un protocollo fisso e predeterminato di permanenza presso il padre (al più con conferma di quello disposto in sede presidenziale), chiedendo – sotto il lato economico – la somma di euro 250,00 mensili per ciascuna figlia (tot. € 750,00 mensili).
Il padre sostiene, invece, potersi addivenire ad un collocamento paritario presso ciascun genitore, con conseguente mantenimento economico diretto.
Ciò chiarito, quanto al collocamento della prole, il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti presidenziali, nulla essendo mutato rispetto all'epoca in cui i medesimi sono stati adottati. Gli stessi, infatti, vengono ormai applicati di fatto da più di due anni e l'intero nucleo, ivi comprese le minori, si è adattato ed abituato al vigente protocollo, che ha – altresì – ridotto la conflittualità genitoriale, avendo dato maggiore certezza alle bambine, con risvolto positivo sul loro benessere (cfr. relazione depositata in data 13/07/2023).
Il Collegio ritiene, inoltre, di dover svolgere un'ulteriore osservazione a supporto della decisione. Infatti, sebbene il padre chieda un regime di collocamento paritario delle figlie presso
6 ciascun genitore (con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico), propone a sua volta un protocollo, basato sull'alternanza dei weekend presso i genitori con alcuni pernotti infrasettimanali. Orbene, si osserva che – rispetto al protocollo presidenziale attualmente in vigore – quello proposto dal convenuto prevede, all'interno delle due settimane comprendenti i weekend alternati, un solo giorno di permanenza in più presso il padre rispetto a quelli attualmente previsti. Ne consegue che, di fatto, non si tratta di un vero e proprio “collocamento paritario”, tale da giustificare anche il venire meno dell'obbligo di versamento di un assegno per il mantenimento ordinario, in favore della madre, presso la quale le bambine resterebbero comunque collocate per la maggior parte del tempo.
Quindi, alla luce delle lievi modifiche che il protocollo richiesto dal padre sarebbe in grado di apportare (in termini di permanenza presso di lui), non si ritiene opportuno modificare la routine quotidiana, alla quale oramai le minori sono abituate da ormai più di due anni. Ciò anche in assenza di elementi di criticità emersi rispetto al protocollo attualmente in vigore.
La conferma delle modalità di collocamento delle minori impone – altresì – la conferma dell'obbligo, a carico del padre, di versare un assegno per il mantenimento ordinario delle figlie, da versare a favore della madre collocataria.
Per ciò che concerne il quantum dell'assegno, si osserva quanto segue. Le parti avevano concordato, in sede di separazione, un mantenimento a scalare, fino al valore di euro 500,00 mensili per ciascuna figlia a far data dal gennaio 2023. Detta somma è stata poi confermata con i provvedimenti presidenziali.
La madre ricorrente chiede che il marito sia obbligato al versamento della somma complessiva di euro 750,00 (250,00 euro per ciascuna figlia).
All'esito dell'istruttoria è emerso che la madre percepisce in media circa 1.400 euro mensili
(reddito 2023 dichiarato pari ad euro 18.816 circa); paga inoltre un canone di locazione abitativa pari ad euro 650,00 mensili.
Il sig. vive nella casa di proprietà e gode di un reddito maggiore, per un dichiarato CP_1 per l'anno 2023 pari a circa 32.431 euro.
Il Collegio ritiene che la somma di euro 500,00 mensili totali, che era stata già oggetto di accordo tra le parti ed attualmente in vigore, in quanto confermata in sede presidenziale, debba essere adeguata alla crescita delle figlie e meglio precisata nel suo ammontare per ciascuna di esse. Si osserva, infatti, che detta somma era stata concordata dai genitori nel 2021, quando le figlie avevano rispettivamente nove e quattro anni. La figlia è oramai a ridosso Persona_1 dell'età adolescenziale e le gemelle e hanno appena compiuto otto anni. Per_2 Persona_3
Ciò posto, è noto che in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze
7 economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1
c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. (Cass. Sez. 1, 29/04/2022, n. 13664, Rv. 664764 - 01).
Il Tribunale ritiene, quindi, congruo che il padre sia tenuto al versamento della somma di euro 200,00 mensili per ciascuna figlia (600,00 euro mensili totali), da versare in favore di entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e con Parte_3 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Come sopra anticipato, in tale sede deve essere confermata la ripartizione delle spese straordinarie al 50% come attualmente in vigore.
Infine, la ricorrente chiede che le siano riconosciuti integralmente gli assegni statali e provinciali a sostegno alla famiglia. Sul punto, il Collegio ritiene che gli stessi debbano essere riconosciuti ai genitori in conformità alla disciplina vigente (se ed in quanto dovuti). Non vi è motivo, infatti, per derogare alla stessa, in mancanza dell'adozione di un regime di affidamento esclusivo o super-esclusivo in favore di uno dei genitori.
Venendo alle spese del procedimento, tenuto conto dell'esito complessivo dello stesso (della soccombenza del resistente sulla domanda relativa al collocamento delle figlie, oltre che della circostanza che la ricorrente aveva manifestato la propria disponibilità rispetto al protocollo formulato in sede presidenziale qui confermato;
tenuto conto che le domande di parte attrice sul mantenimento ordinario e sull'attribuzione degli assegni pubblici sono state solo parzialmente accolte;
tenuto conto altresì della convergenza in punto di affidamento congiunto e di protocollo per le vacanze), le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate tra le parti nella misura di 1/2 e poste a carico del resistente per la restante metà. Le spese di lite vanno, inoltre, liquidate sulla base del D.M. 55/2014 con applicazione dello scaglione 26.000 – 52.000 euro, considerando tutte le fasi del giudizio e con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) AFFIDA le figlie minori , e congiuntamente ad entrambi Persona_1 Per_2 Persona_3
i genitori;
8 B) DISPONE la loro prevalente collocazione e residenza presso la madre Parte_1
[...]
C) CONFERMA, quanto al protocollo di visite e permanenza presso il padre, i provvedimenti emessi con provvedimento presidenziale dd 06/02/2023, valevole anche per le vacanze estive, natalizie e AL;
D) ONERA il resistente di versare alla ricorrente a titolo CP_1 Parte_1 di mantenimento delle figlie minori, la complessiva somma di euro 600,00 mensili (pari ad €
200,00 per ciascuna figlia), con decorrenza dalla domanda, entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT-FOI;
E) ONERA il resistente di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alle figlie minori, confermandosi sul punto quanto già attualmente in vigore;
F) Assegna le contribuzioni pubbliche in favore del nucleo familiare ai coniugi, se ed in quanto a loro dovute come per legge;
G) COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2, condannando il resistente alla refusione in favore della ricorrente per la restante metà, liquidata in euro 3.808,00 per compensi, oltre oneri e accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 09 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Laura Di Bernardi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2653/2022
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio instaurato da:
, nata a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. Chiara Sattin ricorrente contro
, nato a [...] il [...], (C.F. ), con CP_1 C.F._2
l'avv. Anna Maria Fabris convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 26 marzo 2025.
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE:
Nel merito
1)- affidare le figlie minori , e congiuntamente ad entrambi Persona_1 Per_2 Persona_3
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e fissazione della residenza presso di lei;
2) quanto alle visite padre-figlie stabilire che:
- Le bambine potranno trascorrere con il padre fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo scuola, alla domenica sera alle ore 18,00, o, come stabilito in sede presidenziale, dal sabato
1 mattina in orario compreso tra le 9,30 e le 10 al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
- Il pomeriggio infrasettimanale del mercoledì, da fine scuola al mattino successivo, con pernottamento (ad ore 8 in estate o con accompagnamento alla colonia), curando di accompagnarle e riprenderle in eventuali attività extrascolastiche, oltre che assicurando lo svolgimento dei compiti nella settimana successiva al week-end con il padre e nella settimana che segue il week-end di spettanza della madre dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina, con contatto telefonico con le figlie tra le 19,30 e le 20 quando sono con la madre e viceversa;
- durante le vacanze due settimane con ciascun genitore da comunicare entro il 30.04 di ogni anno per permettere alle parti di prendere le ferie sul lavoro, la metà delle vacanze natalizie, trascorrendo ad anni con un genitore la settimana che include il Natale e con l'altra quella del
Capodanno e la settimana di Pasqua ad anni alterno con l'uno e con l'altro (o metà per ciascuno,
i ponti scolastici in modo alternato con l'uno e con l'altro genitore secondo un calendario da stabilirsi ad inizio anno scolastico.
3)- condannare il signor a versare alla moglie, quale contributo al mantenimento CP_1 delle figlie minori la somma mensile di €.750,00 (250,00 ciascuna) e/o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia a seguito della presentazione dei redditi da parte del resistente, da versarsi il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità, con decorrenza da ottobre 2023 compreso,
e da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT al 1° ottobre di ogni anno e dunque con prima rivalutazione fissata al 1° ottobre 2023 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del CNF da concordarsi se l'importo è superiore a €. 150,00. Nell'assegno sopra richiesto si ritengono inclusi ovviamente i buoni mensa, il vestiario e le spese per i farmaci da banco;
4) stabilire espressamente che la signora percepirà l'assegno unico provinciale e gli Pt_1 assegni tutti previsti ivi comprese eventuali indennità di sostegno al reddito, nonché i rimborsi per spese sostenute per le figlie ove previsti e ogni forma di sostegno al nucleo o elargizione pubblica (ad esempio canone affitto o altro) sia per essere le bambine collocate presso di lei sia per aver a suo tempo rinunciato alla casa familiare avvantaggiando così in questi anni il signor
e in un'ottica di riequilibrio della situazione economico reddituale delle parti. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre accessori”.
PER LA PARTE CONVENUTA:
“Nel merito, rigettarsi le richieste di parte ricorrente e per l'effetto:
2 - Disporsi l'affidamento condiviso delle figlie , e ad Persona_1 Per_2 Persona_3 entrambi i genitori e con tempi paritari di collocamento presso ciascun genitore;
- I genitori potranno vedere e tenere con sé le figlie in tempi paritari secondo lo schema seguente:
A fine settimana alternati la madre porterà le figlie a casa del padre il sabato pomeriggio verso le ore 15:00 ed il padre le riporterà a scuola il lunedì mattina;
nella settimana che segue il padre prenderà le figlie a scuola il giorno di mercoledì, con accompagnamento delle figlie ad eventuali attività extrascolastiche, e le terrà con sé fino al venerdì mattina quando le riporterà a scuola;
Dopo il fine settimana passato con la madre (che quindi starà con le figlie venerdì, sabato, domenica e lunedì quando le accompagnerà a scuola) il padre prenderà le figlie il lunedì all'uscita da scuola e le terrà con sé fino al riaccompagnamento a scuola il mercoledì. Le bambine staranno quindi con la madre mercoledì, giovedì, venerdì e sabato fino alle 15:00, quando la madre le accompagnerà dal padre.
Ciascun genitore potrà sentire le gemelle al telefono ogni sera quando stanno con l'altro genitore: a tal proposito il genitore con il quale stan-no in quella sera le figlie provvederà a chiamare al telefono l'altro genitore. potrà chiamare il padre direttamente, avendo un Per_1 proprio cellulare. La fascia oraria per tali comunicazioni è tra le 19:30 -20:00.
La madre si impegna a non intervenire durante i colloqui telefonici del-le bambine con il padre.”
In ogni caso, ciascun genitore si recherà a prendere le figlie all'uscita da scuola e le riporterà a scuola o a casa dell'altro genitore nel periodo delle vacanze scolastiche o estive o festività quando staranno con l'altro genitore;
ciascun genitore starà con le figlie per sette giorni durante le festività natalizie e per tre giorni durante le festività AL, alternando il giorno di Natale
e quello di Capodanno e il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
d) per almeno quindici giorni, se possibile consecutivi, durante le ferie estive da concordarsi entro il 30 maggio di anno.
3. Ciascun genitore contribuirà al mantenimento delle figlie in via diretta durante il periodo in cui le minori stanno con lo stesso mentre le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno come da protocollo del CNF da concordarsi se l'importo supera €
100,00.
4. L'AUF così come tutte le provvidenze pubbliche spetteranno a ciascun genitore al 50%.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa.
In ogni caso rigettarsi le istanze istruttorie avversarie”.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della
Repubblica di data 14 marzo 2023;
3 FATTO E DIRITTO
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con a Bressanone il 2/8/2008 e che dalla loro unione CP_1 sono nate le figlie il 10/8/2012 e le gemelle e il 22/6/2017; Persona_1 Per_2 Persona_3 che la loro separazione personale è stata omologata da questo Tribunale con decreto del
21/6/2021 alle condizioni di seguito riassunte: assegnazione della casa coniugale al marito;
la moglie si sarebbe trasferita con le figlie in un appartamento in locazione;
affidamento congiunto delle figlie ad entrambi i genitori;
ampia flessibilità per la gestione dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre, prevedendo comunque dei tempi minimi di permanenza con quest'ultimo; onere di versamento a carico del padre di un assegno di mantenimento ordinario, con importo “a scalare” (euro 800 mensili per l'anno 2021, euro 700 mensili per l'anno 2022 ed euro 500 mensili per l'anno 2023 e seguenti); spese straordinarie ripartite al 50% tra i genitori.
Ciò premesso, la ricorrente rappresentava che la convivenza non è più ripresa e che ella vive in un appartamento in affitto, sostenendo il canone di euro 650 mensili.
Quindi, adiva questo Tribunale con ricorso depositato in data 3/112022 per chiedere la pronunzia di scioglimento del matrimonio con l'ordine di annotazione della sentenza negli atti degli uffici di stato civile competenti, chiedendo l'accoglimento delle condizioni precisate in ricorso per la regolamentazione dell'affido e mantenimento delle figlie e per gli aspetti patrimoniali.
Il convenuto si costituiva sin dalla fase presidenziale aderendo alla domanda di divorzio e proponendo proprie condizioni e, in particolare, che i genitori terranno le figlie in modo paritario, con consequenziale mantenimento diretto.
All'esito della comparizione delle parti in sede presidenziale in data 02/02/2023, il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori. In particolare disponeva che: il padre preleverà le figlie a fine settimana alternati di sabato mattina dalla casa materna in orario compreso tra le
9,30 e le 10,00, le terrà con sé fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
nella settimana successiva a tali fine-settimana col padre, lo stesso prenderà nuovamente con sé le figlie all'uscita da scuola del mercoledì, per tenerle con sé fino al riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina e curando di accompagnarle e riprenderle in eventuali attività extrascolastiche, oltre che assicurando lo svolgimento dei compiti scolastici;
la settimana che segue il week-end di spettanza della madre, il padre prenderà le figlie con sé il lunedì all'uscita da scuola e le terrà con sé fino al mercoledì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
quando le figlie stanno con la madre va assicurato il contatto telefonico padre-figlie tra le h 19,30 e le h
20,00, mentre , dotata di telefono, contatterà il padre in autonomia;
parimenti deve Per_1
4 avvenire in senso opposto quando le figlie stanno col padre;
le figlie trascorreranno le vacanze estive con ciascuno dei genitori per 15 giorni, in periodi da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno, nonché la metà delle vacanze di Natale e la metà delle vacanze di Pasqua, comprendenti ad anni alterni una volta Natale una volta Capodanno, una volta Pasqua, una volta Lunedì in Albis.
Quanto al mantenimento ed alle spese straordinarie, il giudice confermava il vigente regolamento di cui alla separazione personale.
Alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore entrambe le parti chiedevano la pronunzia parziale di scioglimento del matrimonio con rimessione della causa in istruttoria per le rimanenti questioni. Il Giudice, quindi, assegnava i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.; mandava al Servizio sociale territorialmente competente di relazionare sulle condizioni di vita delle figlie, sui rapporti con i genitori e su eventuali criticità e per fornire ai genitori un adeguato supporto per facilitare le comunicazioni;
tratteneva la causa in decisione sullo status e il Tribunale provvedeva in conformità, pronunciando sentenza non definitiva di divorzio del 26/04/2023.
Con ordinanza del 1/07/2023, il Giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti ed ordinava alle stesse l'aggiornamento della documentazione reddituale;
richiedeva ad INPS e all'Agenzia per la pubblica assistenza PAT di riferire in merito alle provvidenze pubbliche erogate in favore del nucleo familiare. Disponeva, infine, data l'elevata conflittualità delle parti la presa in carico delle stesse presso il Consultorio per l'attuazione del progetto ”. Per_4 Parte_2
Dopo alcune udienze di rinvio per lo svolgimento del predetto progetto, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 05/11/2024 (sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
A successiva udienza di precisazione delle conclusioni, svolta ex art. 127 ter c.p.c. in data
26/03/2025 dinanzi al nuovo giudice istruttore, le parti si riportavano alle conclusioni già precisate e rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Quindi, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
***
Lo scioglimento del matrimonio è già stato pronunciato con sentenza parziale del 26 aprile
2023.
Occorre in questa sede pronunciarsi, quindi, sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulle figlie minori, sul loro collocamento e sul regime di frequentazione delle stesse con ciascun genitore e, infine, sulle questioni di mantenimento economico delle stesse.
5 È opportuno premettere ed osservare che non vi è divergenza tra le domande formulate dalle parti in punto di affidamento delle figlie minori, né tra quelle inerenti alla ripartizione delle spese straordinarie (al 50% tra i due genitori). Non differiscono, neppure, le domande per la regolamentazione del regime di visite per il calendario estivo e per le altre vacanze natalizie e AL (in quanto le conclusioni delle parti si adeguano, sostanzialmente, a quanto disposto dal provvedimento presidenziale).
Sui predetti aspetti non oggetto, di fatto, di contestazione, potrà quindi provvedersi in conformità a quanto già in vigore. Si deve, quindi, confermare l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, non essendo emersi – nel corso del mandato conferito al Servizio sociale – elementi di criticità che suggeriscano una deroga a tale ordinario regime di regolamentazione della responsabilità genitoriale. Anzi, nelle relazioni di cui al Progetto
si legge che tutte e tre le bambine hanno rappresentato un legame sicuro con i propri Parte_2 genitori, mostrando vivacità e spontaneità nelle narrazioni ed apertura nei confronti dei compagni di padre e madre. I genitori sono risultati entrambi capaci di relazionarsi con le figlie e di instaurare con loro un buon legame, essendo invece evidente che le criticità riguardano la conflittualità tra i genitori stessi, elemento di per sé solo irrilevante ai fini della deroga all'affidamento condiviso dei minori.
Osserva il Collegio, quindi, che residua una divergenza tra le domande precisate dalle parti solo per ciò che concerne il collocamento delle figlie ed il regime di visite genitoriali, nonché per ciò che concerne il mantenimento ordinario.
La madre, infatti, insiste per il collocamento delle figlie presso di lei e per un protocollo fisso e predeterminato di permanenza presso il padre (al più con conferma di quello disposto in sede presidenziale), chiedendo – sotto il lato economico – la somma di euro 250,00 mensili per ciascuna figlia (tot. € 750,00 mensili).
Il padre sostiene, invece, potersi addivenire ad un collocamento paritario presso ciascun genitore, con conseguente mantenimento economico diretto.
Ciò chiarito, quanto al collocamento della prole, il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti presidenziali, nulla essendo mutato rispetto all'epoca in cui i medesimi sono stati adottati. Gli stessi, infatti, vengono ormai applicati di fatto da più di due anni e l'intero nucleo, ivi comprese le minori, si è adattato ed abituato al vigente protocollo, che ha – altresì – ridotto la conflittualità genitoriale, avendo dato maggiore certezza alle bambine, con risvolto positivo sul loro benessere (cfr. relazione depositata in data 13/07/2023).
Il Collegio ritiene, inoltre, di dover svolgere un'ulteriore osservazione a supporto della decisione. Infatti, sebbene il padre chieda un regime di collocamento paritario delle figlie presso
6 ciascun genitore (con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico), propone a sua volta un protocollo, basato sull'alternanza dei weekend presso i genitori con alcuni pernotti infrasettimanali. Orbene, si osserva che – rispetto al protocollo presidenziale attualmente in vigore – quello proposto dal convenuto prevede, all'interno delle due settimane comprendenti i weekend alternati, un solo giorno di permanenza in più presso il padre rispetto a quelli attualmente previsti. Ne consegue che, di fatto, non si tratta di un vero e proprio “collocamento paritario”, tale da giustificare anche il venire meno dell'obbligo di versamento di un assegno per il mantenimento ordinario, in favore della madre, presso la quale le bambine resterebbero comunque collocate per la maggior parte del tempo.
Quindi, alla luce delle lievi modifiche che il protocollo richiesto dal padre sarebbe in grado di apportare (in termini di permanenza presso di lui), non si ritiene opportuno modificare la routine quotidiana, alla quale oramai le minori sono abituate da ormai più di due anni. Ciò anche in assenza di elementi di criticità emersi rispetto al protocollo attualmente in vigore.
La conferma delle modalità di collocamento delle minori impone – altresì – la conferma dell'obbligo, a carico del padre, di versare un assegno per il mantenimento ordinario delle figlie, da versare a favore della madre collocataria.
Per ciò che concerne il quantum dell'assegno, si osserva quanto segue. Le parti avevano concordato, in sede di separazione, un mantenimento a scalare, fino al valore di euro 500,00 mensili per ciascuna figlia a far data dal gennaio 2023. Detta somma è stata poi confermata con i provvedimenti presidenziali.
La madre ricorrente chiede che il marito sia obbligato al versamento della somma complessiva di euro 750,00 (250,00 euro per ciascuna figlia).
All'esito dell'istruttoria è emerso che la madre percepisce in media circa 1.400 euro mensili
(reddito 2023 dichiarato pari ad euro 18.816 circa); paga inoltre un canone di locazione abitativa pari ad euro 650,00 mensili.
Il sig. vive nella casa di proprietà e gode di un reddito maggiore, per un dichiarato CP_1 per l'anno 2023 pari a circa 32.431 euro.
Il Collegio ritiene che la somma di euro 500,00 mensili totali, che era stata già oggetto di accordo tra le parti ed attualmente in vigore, in quanto confermata in sede presidenziale, debba essere adeguata alla crescita delle figlie e meglio precisata nel suo ammontare per ciascuna di esse. Si osserva, infatti, che detta somma era stata concordata dai genitori nel 2021, quando le figlie avevano rispettivamente nove e quattro anni. La figlia è oramai a ridosso Persona_1 dell'età adolescenziale e le gemelle e hanno appena compiuto otto anni. Per_2 Persona_3
Ciò posto, è noto che in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze
7 economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1
c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. (Cass. Sez. 1, 29/04/2022, n. 13664, Rv. 664764 - 01).
Il Tribunale ritiene, quindi, congruo che il padre sia tenuto al versamento della somma di euro 200,00 mensili per ciascuna figlia (600,00 euro mensili totali), da versare in favore di entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e con Parte_3 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Come sopra anticipato, in tale sede deve essere confermata la ripartizione delle spese straordinarie al 50% come attualmente in vigore.
Infine, la ricorrente chiede che le siano riconosciuti integralmente gli assegni statali e provinciali a sostegno alla famiglia. Sul punto, il Collegio ritiene che gli stessi debbano essere riconosciuti ai genitori in conformità alla disciplina vigente (se ed in quanto dovuti). Non vi è motivo, infatti, per derogare alla stessa, in mancanza dell'adozione di un regime di affidamento esclusivo o super-esclusivo in favore di uno dei genitori.
Venendo alle spese del procedimento, tenuto conto dell'esito complessivo dello stesso (della soccombenza del resistente sulla domanda relativa al collocamento delle figlie, oltre che della circostanza che la ricorrente aveva manifestato la propria disponibilità rispetto al protocollo formulato in sede presidenziale qui confermato;
tenuto conto che le domande di parte attrice sul mantenimento ordinario e sull'attribuzione degli assegni pubblici sono state solo parzialmente accolte;
tenuto conto altresì della convergenza in punto di affidamento congiunto e di protocollo per le vacanze), le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate tra le parti nella misura di 1/2 e poste a carico del resistente per la restante metà. Le spese di lite vanno, inoltre, liquidate sulla base del D.M. 55/2014 con applicazione dello scaglione 26.000 – 52.000 euro, considerando tutte le fasi del giudizio e con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) AFFIDA le figlie minori , e congiuntamente ad entrambi Persona_1 Per_2 Persona_3
i genitori;
8 B) DISPONE la loro prevalente collocazione e residenza presso la madre Parte_1
[...]
C) CONFERMA, quanto al protocollo di visite e permanenza presso il padre, i provvedimenti emessi con provvedimento presidenziale dd 06/02/2023, valevole anche per le vacanze estive, natalizie e AL;
D) ONERA il resistente di versare alla ricorrente a titolo CP_1 Parte_1 di mantenimento delle figlie minori, la complessiva somma di euro 600,00 mensili (pari ad €
200,00 per ciascuna figlia), con decorrenza dalla domanda, entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT-FOI;
E) ONERA il resistente di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alle figlie minori, confermandosi sul punto quanto già attualmente in vigore;
F) Assegna le contribuzioni pubbliche in favore del nucleo familiare ai coniugi, se ed in quanto a loro dovute come per legge;
G) COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2, condannando il resistente alla refusione in favore della ricorrente per la restante metà, liquidata in euro 3.808,00 per compensi, oltre oneri e accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 09 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Laura Di Bernardi
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