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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1097/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.2.2025, assunto in decisione in data 10.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Giuseppe Maio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bresso, Via Vittorio
Veneto n. 107;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con l'Avvocato Marcello Parte_2 C.F._2
Francesco Naddei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Sidoli n. 22;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre, in Cogliate via Piave n. 100. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia con riferimento alle questioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute e disgiuntamente nei periodi di permanenza della minore presso l'uno o l'altro genitore con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione.
2) Il padre che lavora su turni potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità qui di seguito indicate, e ciò salvo diversi accordi tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della minore e del più ampio diritto di visita del padre:
a) Inizialmente senza pernotto (per un graduale accompagnamento a trascorrere la notte fuori dalla propria abitazione), per due giorni alla settimana secondo turnazioni che verranno stabilite settimanalmente e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, dalle ore 16.30 dall'uscita della scuola primaria Giovanni Rodari sita in Limbiate alle ore 20.00 quando il padre la riporterà presso la casa materna;
b) dal mese di settembre 2025, sempre per due giorni alla settimana da concordarsi settimanalmente secondo i turni lavorativi ma con pernotto, pertanto dalle ore 16.30 dall'uscita della scuola primaria
Giovanni Rodari sita in Limbiate alla mattina seguente quando il papà la riaccompagnerà a scuola;
c) normalmente le turnazioni di cui sopra si svolgeranno sempre durante i giorni infrasettimanali in quanto il Signor attualmente, lavora sempre nei fine settimana, tuttavia se in via straordinaria o per Pt_2 una modifica dei turni si dovesse presentare la possibilità di vederla nel week end, i genitori si accorderanno di volta in volta tenendo conto del preminente interesse della figlia;
d) durante le vacanze estive dell'anno 2025 (come da calendario scolastico) una settimana consecutiva
(con pernotto) da concordare entro il mese di Maggio;
dall'estate 2026 in poi, due settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di Maggio di ogni anno;
e) per le festività di Natale, per il primo anno dal deposito del presente ricorso, trascorrerà con R_ il padre il giorno di Natale dalle ore 11.00 alle ore 17:00quando la riaccompagnerà a casa della mamma mentre il giorno di Santo Stefano e il capodanno starà con la mamma. Per l'anno successivo R_
(anno 2026), la minore starà con la madre per la giornata del Natale mentre il papà terrà con sè R_ il giorno del 26.12.26 dalle ore 10.00 alle ore 21.00 ed il 31.12.26dalle ore 21.00 alle ore 21.00 del 01.01.27.
Per gli anni successivi (dal 2027 in avanti) secondo il principio dell'alternanza, per cui starà con R_ un genitore il giorno di Natale sino alle ore 21:00 e con l'altro genitore la giornata di Santo Stefano ed il capodanno (dalle ore 21:00 del 31/12 alle ore 21:00 del gionro 01/01) e così di seguito per gli anni a venire;
f) il giorno dell'Epifania lo trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni, quanto al 2026 con R_ la madre;
g) per le festività pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua dalle ore 11.00 alle ore 21.00 con un R_ genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro, l'anno seguente viceversa, sempre secondo il principio dell'alternanza;
h) inoltre, ciascun genitore trascorrerà il proprio compleanno con la figlia, compatibilmente con i turni di lavoro, mentre trascorrerà il proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni. Il primo R_ anno con il padre e il secondo con la madre e così di seguito per gli anni a venire;
i) le frequentazioni ordinarie papà-figlia saranno sospese solo nel corso dei periodi di vacanza estiva che ciascun genitore trascorrerà con R_
j) le comunicazioni relative alle indicazioni di cui sopra avverranno telefonicamente mentre eventuali richieste di modifica dei giorni e degli orari di permanenza presso ciascun genitore dovranno essere specificate via mail con un preavviso di almeno una settimana, salva l'urgenza e/o impossibilità dovuta a malattia o gravi imprevisti;
k) in occasione dei periodi di vacanza e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con la minore e ad assicurare la reperibilità telefonica;
l) in caso di malattia e/o infortunio di quando la minore si trovi con il padre, quest'ultimo R_
s'impegna ad accompagnare nell'immediatezza dalla madre per accudirla. R_
3) La casa familiare in comproprietà al 50% tra i genitori, sita in Cogliate, via Piave n. 100, viene assegnata alla GN nell'esclusivo interesse della figlia minore e pertanto fino a quando Parte_1 R_ continuerà a convivere con la mamma e non sarà economicamente autosufficiente. Le spese condominiali ordinarie, riscaldamento e utenze saranno ad esclusivo carico della GN mentre le spese Pt_1 condominiali straordinarie resteranno a carico dei comproprietari al 50%. Le parti danno atto che il Sig. ha lasciato detta abitazione dal giorno 14.12.2023, asportando dalla stessa i propri effetti Parte_2 personali e trasferendo il proprio domicilio a Limbiate in via Berchet n.
3. Il sig. s'impegna ed Pt_2 obbliga al trasferimento immediato della propria residenza dall'abitazione di Cogliate via Piave n. 100, non appena depositato il presente ricorso congiunto.
4) Il Sig. continuerà a corrispondere, mediante bonifico, alla GN , a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia entro il giorno 15 di ogni mese, in via R_ anticipata, per dodici mensilità, l'importo mensile di Euro 300,00, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di ratifica del presente ricorso da parte del Tribunale.
5) La GN inoltre usufruirà e godrà in via definitiva, su accordo delle parti, Parte_1 dell'assegno unico universale al 100% e di tutti i benefici fiscali connessi.
6) I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese extra assegno relative alla figlia secondo R_ le indicazioni, modalità e tempistiche delle “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza (prot. 1377/18) in data 7 maggio 2018 (all. 5) dichiarando di conoscere ed accettare tutti gli articoli ivi contenuti.
7) Entrambi i ricorrenti s'impegnano ed obbligano reciprocamente ad onorare il mutuo cointestato gravante sulla casa di Cogliate via Piave n. 100 tra di loro in comproprietà, in misura pari al 50% ciascuno
(secondo le rispettive quote di comproprietà), provvedendo a versare, in occasione di ogni singola scadenza e sino ad estinzione del mutuo medesimo contratto con il corrispettivo Controparte_1 economico del rateo di mutuo secondo le quote di competenza.
8) I signori e esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali Pt_2 Pt_1 validi per l'espatrio e per l'iscrizione della figlia sui documenti di ciascuno.
9) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere più nulla reciprocamene a pretendere per alcun titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile, e di avere già definitivamente regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro pendente, che dovrà considerarsi in ogni caso definitivamente risolto e, se del caso, transatto con piena soddisfazione di entrambi.
10) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nata Parte_1 Parte_2 in data 27.8.2018. R_
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 27.8.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un R_ quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 18.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.2.2025, assunto in decisione in data 10.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Giuseppe Maio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bresso, Via Vittorio
Veneto n. 107;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con l'Avvocato Marcello Parte_2 C.F._2
Francesco Naddei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Sidoli n. 22;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre, in Cogliate via Piave n. 100. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia con riferimento alle questioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute e disgiuntamente nei periodi di permanenza della minore presso l'uno o l'altro genitore con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione.
2) Il padre che lavora su turni potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità qui di seguito indicate, e ciò salvo diversi accordi tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della minore e del più ampio diritto di visita del padre:
a) Inizialmente senza pernotto (per un graduale accompagnamento a trascorrere la notte fuori dalla propria abitazione), per due giorni alla settimana secondo turnazioni che verranno stabilite settimanalmente e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, dalle ore 16.30 dall'uscita della scuola primaria Giovanni Rodari sita in Limbiate alle ore 20.00 quando il padre la riporterà presso la casa materna;
b) dal mese di settembre 2025, sempre per due giorni alla settimana da concordarsi settimanalmente secondo i turni lavorativi ma con pernotto, pertanto dalle ore 16.30 dall'uscita della scuola primaria
Giovanni Rodari sita in Limbiate alla mattina seguente quando il papà la riaccompagnerà a scuola;
c) normalmente le turnazioni di cui sopra si svolgeranno sempre durante i giorni infrasettimanali in quanto il Signor attualmente, lavora sempre nei fine settimana, tuttavia se in via straordinaria o per Pt_2 una modifica dei turni si dovesse presentare la possibilità di vederla nel week end, i genitori si accorderanno di volta in volta tenendo conto del preminente interesse della figlia;
d) durante le vacanze estive dell'anno 2025 (come da calendario scolastico) una settimana consecutiva
(con pernotto) da concordare entro il mese di Maggio;
dall'estate 2026 in poi, due settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di Maggio di ogni anno;
e) per le festività di Natale, per il primo anno dal deposito del presente ricorso, trascorrerà con R_ il padre il giorno di Natale dalle ore 11.00 alle ore 17:00quando la riaccompagnerà a casa della mamma mentre il giorno di Santo Stefano e il capodanno starà con la mamma. Per l'anno successivo R_
(anno 2026), la minore starà con la madre per la giornata del Natale mentre il papà terrà con sè R_ il giorno del 26.12.26 dalle ore 10.00 alle ore 21.00 ed il 31.12.26dalle ore 21.00 alle ore 21.00 del 01.01.27.
Per gli anni successivi (dal 2027 in avanti) secondo il principio dell'alternanza, per cui starà con R_ un genitore il giorno di Natale sino alle ore 21:00 e con l'altro genitore la giornata di Santo Stefano ed il capodanno (dalle ore 21:00 del 31/12 alle ore 21:00 del gionro 01/01) e così di seguito per gli anni a venire;
f) il giorno dell'Epifania lo trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni, quanto al 2026 con R_ la madre;
g) per le festività pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua dalle ore 11.00 alle ore 21.00 con un R_ genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro, l'anno seguente viceversa, sempre secondo il principio dell'alternanza;
h) inoltre, ciascun genitore trascorrerà il proprio compleanno con la figlia, compatibilmente con i turni di lavoro, mentre trascorrerà il proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni. Il primo R_ anno con il padre e il secondo con la madre e così di seguito per gli anni a venire;
i) le frequentazioni ordinarie papà-figlia saranno sospese solo nel corso dei periodi di vacanza estiva che ciascun genitore trascorrerà con R_
j) le comunicazioni relative alle indicazioni di cui sopra avverranno telefonicamente mentre eventuali richieste di modifica dei giorni e degli orari di permanenza presso ciascun genitore dovranno essere specificate via mail con un preavviso di almeno una settimana, salva l'urgenza e/o impossibilità dovuta a malattia o gravi imprevisti;
k) in occasione dei periodi di vacanza e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con la minore e ad assicurare la reperibilità telefonica;
l) in caso di malattia e/o infortunio di quando la minore si trovi con il padre, quest'ultimo R_
s'impegna ad accompagnare nell'immediatezza dalla madre per accudirla. R_
3) La casa familiare in comproprietà al 50% tra i genitori, sita in Cogliate, via Piave n. 100, viene assegnata alla GN nell'esclusivo interesse della figlia minore e pertanto fino a quando Parte_1 R_ continuerà a convivere con la mamma e non sarà economicamente autosufficiente. Le spese condominiali ordinarie, riscaldamento e utenze saranno ad esclusivo carico della GN mentre le spese Pt_1 condominiali straordinarie resteranno a carico dei comproprietari al 50%. Le parti danno atto che il Sig. ha lasciato detta abitazione dal giorno 14.12.2023, asportando dalla stessa i propri effetti Parte_2 personali e trasferendo il proprio domicilio a Limbiate in via Berchet n.
3. Il sig. s'impegna ed Pt_2 obbliga al trasferimento immediato della propria residenza dall'abitazione di Cogliate via Piave n. 100, non appena depositato il presente ricorso congiunto.
4) Il Sig. continuerà a corrispondere, mediante bonifico, alla GN , a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia entro il giorno 15 di ogni mese, in via R_ anticipata, per dodici mensilità, l'importo mensile di Euro 300,00, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di ratifica del presente ricorso da parte del Tribunale.
5) La GN inoltre usufruirà e godrà in via definitiva, su accordo delle parti, Parte_1 dell'assegno unico universale al 100% e di tutti i benefici fiscali connessi.
6) I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese extra assegno relative alla figlia secondo R_ le indicazioni, modalità e tempistiche delle “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza (prot. 1377/18) in data 7 maggio 2018 (all. 5) dichiarando di conoscere ed accettare tutti gli articoli ivi contenuti.
7) Entrambi i ricorrenti s'impegnano ed obbligano reciprocamente ad onorare il mutuo cointestato gravante sulla casa di Cogliate via Piave n. 100 tra di loro in comproprietà, in misura pari al 50% ciascuno
(secondo le rispettive quote di comproprietà), provvedendo a versare, in occasione di ogni singola scadenza e sino ad estinzione del mutuo medesimo contratto con il corrispettivo Controparte_1 economico del rateo di mutuo secondo le quote di competenza.
8) I signori e esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali Pt_2 Pt_1 validi per l'espatrio e per l'iscrizione della figlia sui documenti di ciascuno.
9) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere più nulla reciprocamene a pretendere per alcun titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile, e di avere già definitivamente regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro pendente, che dovrà considerarsi in ogni caso definitivamente risolto e, se del caso, transatto con piena soddisfazione di entrambi.
10) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nata Parte_1 Parte_2 in data 27.8.2018. R_
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 27.8.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un R_ quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 18.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi