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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/12/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 594/24 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
FA CA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 594/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...] rappresentati e difesi,
[...] C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Gerardo Russo, con il quale elettivamente domiciliano in Sant'Antonio
Abate (NA), Via Paludicella n°51;
- APPELLANTI
E
(Codice fiscale: con sede legale in Singapore Airline Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
House, 25 Airline Road 819829 e sede secondaria in Milano, Viale Lancetti Vincenzo, 43, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele
CC e PA Croci, con elezione di domicilio presso la PEC dell'Avv. Gabriele CC,
, con studio (Pirola Pennuto ZE & Associati) in Milano, Via Vittor Email_1
Pisani, 20, giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado e valevole anche per il grado di appello;
- APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' (C.F. e P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore Sig. con sede legale in Milano (MI) alla Via Mario Pagano n. 40, rappresentata e CP_3 difesa dall'Avv. Rosanna Comito, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Vico
Tutti i Santi n. 3, in virtù di procura allegata in atti;
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni;
appello avverso la sentenza n. 6408/2023, resa in data 2 novembre 2023
e depositata in data 21 novembre 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e convenivano Parte_1 Parte_2 innanzi al Giudice di Pace di Gragnano la società , quale tour operator, e la Controparte_2
, quale vettore aereo, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali subiti a causa del ritardo di oltre cinque ore del volo aereo Singapore – Roma, schedulato con n. SQ366, programmato per il 03 luglio 2022 e con partenza prevista alle ore 00:30, da quantificarsi nella somma di euro 1.000,00.
La sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva mente Controparte_2 la , si costituiva ritualmente in giudizio eccependo, in primo luogo, la Controparte_1 incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il giudice di pace di Civitavecchia, luogo di atterraggio del volo, o di Milano, quale foro del convenuto;
nel merito deduceva la insussistenza di un inadempimento imputabile al vettore per il ritardo del volo, determinato da problemi tecnici straordinari ed improvvisi, integranti causa di forza maggiore e che, in ogni caso, avevano prodotto un ritardo modesto di sole tre ore ed otto minuti rispetto all'orario previsto per l'arrivo, essendosi il vettore prontamente adoperato per garantire la partenza dei passeggeri, mettendo a disposizione altro velivolo e chiedendo le opportune autorizzazioni per il decollo;
in via subordinata deduceva in ogni caso la infondatezza della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, non avendo gli attori fornito alcuna prova dei seri pregiudizi subiti in conseguenza della cancellazione del volo.
Con sentenza n. 6408/2023 pubblicata il 21 novembre 2023, mai notificata, il giudice di pace di
Gragnano, ritenuta la competenza del giudice adito sulla scorta del domicilio dell'attore – consumatore, rigettava la domanda ritenendo che il vettore aereo avesse dato prova di una circostanza eccezionale a lui non imputabile all'origine del ritardo lamentato dagli attori, condannando gli stessi alla refusione delle spese e compensi di lite.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 deducendo l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l'art 1681 c.c. in materia di trasporto, laddove la fattispecie concreta trovava la propria disciplina nel codice del turismo, trattandosi di un pacchetto di viaggio tutto compreso con conseguente responsabilità del tour operator anche per inadempimenti imputabili al vettore areo, e nella convenzione di Montreal, venendo in rilievo il ritardo di un volo internazionale con un vettore extracomunitario. L'appellante, sulla scorta della normativa correttamente applicabile, deduceva l'errore in cui era incorso il giudice di prime cure laddove aveva ritenuto la sussistenza di un evento eccezionale tale da esonerare il vettore da ogni responsabilità, dovendosi viceversa ritenere alla luce della giurisprudenza comunitaria, che il guasto tecnico non rientrasse fra le circostanze eccezionali in grado di esonerare il predetto vettore.
Tanto premesso gli appellanti instavano per la riforma della sentenza di primo grado, con condanna delle società convenute, in solido fra loro, al risarcimento del danno subito per il ritardo del volo aereo, da quantificarsi nella misura di € 1.000,00.
La società si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata Controparte_1 in data 16.04.2024 eccependo la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 e 348 bis c.p.c., non avendo l'appellante impugnato il capo della sentenza relativo all'accertamento della sussistenza di un guasto tecnico al volo che aveva originato il ritardo e, di conseguenza, non avendo il gravame ragionevole probabilità di accoglimento;
deduceva altresì la infondatezza delle avverse doglianze non trovando applicazione nei conforti del vettore aereo la normativa del codice del turismo ex adverso invocata, relativa alla sola responsabilità del tour operator il quale, non costituendosi tempestivamente in primo grado;
non aveva esercitato il regresso nei confronti della L'appellata Controparte_1 evidenziava altresì la inapplicabilità al caso di specie della giurisprudenza comunitaria relativa alla diversa disciplina del Regolamento CE n. 261/04 che si fonda su un principio indennitario e si applica solo al vettore aereo operativo comunitario, laddove correttamente il giudice di prime cure, in applicazione della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, aveva ritenuto integrata l'esimente di cui all'art 19 costituita dal guasto tecnico, evento imprevisto ed eccezionale. Da ultimo l'appellante, in ipotesi di accoglimento dell'appello, reiterava tutte le eccezioni già svolte in primo grado, eccependo ancora una volta la mancanza di prova dei pregiudizi asseritamente subiti da parte degli attori, odierni appellanti.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ed, in subordine, per il suo rigetto in quanto infondato. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva ritualmente in giudizio anche la
[...]
la quale in primo luogo evidenziava che gli attori avevano agito per il ristoro di un Controparte_2 pregiudizio asseritamente subito per il ritardo aereo e rispetto al quale correttamente avevano evocato in lite il vettore, la cui responsabilità non poteva ritenersi esclusa per il sol fatto che il biglietto di viaggio fosse stato acquistato nell'ambito di un pacchetto tutto compreso, limitandosi il codice del turismo a configurare una legittimazione passiva concorrente, salvo rivalsa, anche del tour operator anche a fini di maggior tutela del contraente. Nel merito, deduceva poi che tanto il cd. danno da vacanza rovinata disciplinato dal codice del turismo, quanto il danno da ritardo aereo di cui alla convenzione di Montrel, unica normativa applicabile al caso de quo, secondo il richiamo ai principi della normativa nazionale, escludevano la configurabilità di un danno in re ipsa, richiedendo la rigorosa prova dell'an e del quantum dell'invocato risarcimento. In ogni caso, l'appellata società evidenziava che alcuna responsabilità potesse configurarsi a carico del vettore, giacchè quest'ultimo aveva adeguatamente provato, nel corso del giudizio di primo grado, la sussistenza di un impedimento tecnico di carattere eccezionale e di aver fatto tutto il possibile al fine di porre rimedio allo stesso.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi di lite;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello e condanna della società Controparte_2 riservava l'esercizio di separata azione di rivalsa nei conforti della Controparte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza del 13 ottobre 2025 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2025, la causa veniva rimessa in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato in ragione delle motivazioni che seguono.
Preliminarmente, va ritenuta la tempestività dell'appello, siccome proposto nel termine lungo di sei mesi (al netto del periodo di sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza gravata
(sentenza del 21 novembre 2023 ed appello notificato in data 31.01.2024)
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta nell'interesse degli appellati.
Invero dal tenore dell'atto di citazione si evincono con sufficiente specificità sia le parti del provvedimento di cui si chiede la riforma, sia le ragioni delle doglianze mosse sia, da ultimo, il tenore delle statuizioni che si chiede di adottare in riforma della sentenza gravata.
Per quanto concerne l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 c.p.c., infatti, nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., di recente, Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9244; sulla necessità di una parte argomentativa cfr.: Cass. 31 maggio 2006 n. 12984; Cass. 14 marzo 2006 n.
5445).
Nella fattispecie in esame, come osservato, il gravame è sufficientemente argomentato. Infatti gli appellanti si sono doluti dell'erronea valutazione del giudice di prime cure, il quale avrebbe ritenuto che il guasto tecnico allegato da parte del vettore aereo costituisse causa eccezionale, come tale idonea ad esonerare lo stesso da responsabilità; ciò sulla scorta dell'erroneo richiamo ad una normativa non applicabile al caso di specie, essendo la fattispecie disciplinata dal codice del turismo e dalla convenzione di Montreal.
Parimenti, sotto questo profilo, la circostanza - dedotta dalla - che non sia Controparte_1 stato oggetto di impugnazione il capo di sentenza relativo all'accertamento di un guasto tecnico, non importa ai sensi dell'art 348 bis c.p.c. a manifesta infondatezza dell'appello proposta, atteso che gli appellanti hanno contestato la motivazione del giudice di prime cure che ha ritenuto tale guasto alla stregua di un evento eccezionale, tale da esimere il vettore da responsabilità per il ritardo.
Venendo al merito, il primo motivo di appello, relativo all'erronea applicazione alla fattispecie per cui è causa della disciplina di cui all'art 1681 c.c. e del Reg. UE 261 del 2004 da parte del giudice di prime cure, appare fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero la materia è disciplinata dal regolamento Cee 261/2004 che ha istituito una vera e propria “carta dei diritti del passeggero”, attraverso una disciplina uniforme in ambito europeo, volta a ristorare i passeggeri vittime di ritardi o cancellazioni dei voli aerei, mediante corresponsione di indennizzi automatici e senza necessità di esperire azioni giudiziarie.
In particolare, tale normativa speciale trova applicazione relativamente ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno
Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; al di fuori di tale ipotesi, qualora si tratti di volo internazionale, troverà applicazione la convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, sottoscritta dall'Italia.
Gli appellanti hanno altresì invocato le norme del codice del turismo, evocando in lite anche il tour operator ai sensi dell'art 43 del D.Lgs. n. 79/2011, assumendo la responsabilità solidale di quest'ultimo per il ritardo verificatosi, integrando lo stesso un cd. danno da vacanza rovinata.
Anche tale doglianza appare fondata, atteso che ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 79/2011
“delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno ed ancora che l'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.
Tanto premesso, e venendo all'esame del secondo motivo di appello, va osservato che il giudice di prime cure ha ritenuto che la compagnia area avesse adeguatamente provato la sussistenza di una causa eccezionale, tale da esonerare il vettore da responsabilità, integrata dalla ricorrenza di un guasto tecnico che aveva impedito il decollo del volo programmato per ragioni di sicurezza.
A tal riguardo occorre far riferimento all'art 19 della Convenzione di Montreal che prevede una inversione dell'onere della prova a carico del vettore aereo il quale può andare esente da responsabilità soltanto qualora provi di aver fatto tutto quanto era possibile per evitare il danno. La giurisprudenza di legittimità, invero, ha ben chiarito che “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004”
(cfr. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 1584 del 23/01/2018, conf. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 17644 del
30.06.2025)
Si tratta di una disciplina peculiare ed in parte derogatoria, ispirata ad un particolare favor per il viaggiatore;
in caso di ritardo o inadempimento del vettore nell'esecuzione del trasporto sussiste una presunzione di responsabilità a suo carico, per liberarsi dalla quale egli è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota mentre il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei alla organizzazione del trasporto, costituiscono causa non imputabile ex art. 1218 cod.civ. e portano ad escludere la responsabilità del vettore se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.
Senz'altro non rientrano in tale novero i guasti tecnici, come quello occorso nel caso concreto all'aereo che doveva effettuare il volo per cui è causa. Infatti il guasto tecnico non rappresenta una evenienza posta al di fuori della sfera di controllo del vettore e ad essa estranea sol che si pensi che incombe su quest'ultimo l'obbligo della periodica revisione e manutenzione dei velivoli al fine di assicurarsi che gli stessi siano sempre in perfetto stato di efficienza e funzionalità al fine di garantire il viaggio secondo i dovuti standard di sicurezza per i viaggiatori e per l'equipaggio di bordo. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Corte di Giustizia, sebbene con riferimento alla diversa disciplina di cui all'art. 5, par. 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004 che, tuttavia, al pari della convenzione di Montreal prevede una presunzione di responsabilità in capo al vettore superabile soltanto con la prova da parte di costui della ricorrenza di circostanze eccezionali, ossia del fortuito ( sul punto si veda, ex multis, causa C-549/07 del 22 dicembre 2008)
Fondata, quindi deve ritenersi la doglianza sul punto da parte dell'appellante, avendo errato il giudice di prime cure nel ritenere che il guasto tecnico allegato dalla compagnia aerea
[...]
abbia soddisfatto la prova liberatoria sulla stessa incombente esonerandola da CP_1 responsabilità.
Tanto premesso e ritenuta la responsabilità del vettore aereo per il ritardo subito dal volo di ritorno Singapore -Roma, giunto presso l'aeroporto di destinazione alle ore 11,06 in luogo dell'orario previsto delle 8,05 (cfr. schermata della fligthradar 24 allegata alla produzione di parte attrice), ossia con un ritardo di tre ore ed un minuto, va osservato che non trovando applicazione il Regolamento
CE n. 261/2004, il quale prevede un sistema automatico di indennizzi, incombeva sugli attori l'onere della prova del danno subito in dipendenza del ritardo, eventualmente da assolvere anche a mezzo di presunzioni.
Ed invero, “in tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio.” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 20941 del 26/07/2024)
Tale danno, quindi, per poter essere riconosciuto deve pur sempre essere adeguatamente dedotto e provato (cass. 20.02.2019 n. 4962) e va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale previsti dal diritto nazionale (italiano) e fissati dalle c.d. Sentenze di s. AR (cass.
S.u. 26972/2008).
Orbene, nel caso che ne occupa gli odierni appellanti, non hanno né allegato né provato alcun serio pregiudizio agli stessi derivante dal ritardo in arrivo del volo aereo, né hanno allegato pregiudizi di carattere patrimoniale ( quali spese o costi aggiuntivi) sostenuti in dipendenza di tale ritardo.
Del resto deve ritenersi che un ritardo di entità così contenuta ben possa essere dequotato a mero disagio, non assurgendo a quel grado minimo di lesività richiesto per la configurabilità di un pregiudizio ristorabile, secondo i dettami della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Va poi considerato che il ritardo subito si è protratto per poco più di tre ore e l'arrivo a destinazione è avvenuto nello stesso giorno programmato e non ha inciso in alcun modo sul viaggio. Infatti non può neppure sostenersi che il predetto ritardo abbia compromesso la finalità vacanziera e di svago che le parti intendevano perseguire con l'acquisto del pacchetto turistico in cui era ricompreso il volo, atteso che il ritardo ha riguardato il volo di rientro, quando oramai il periodo di vacanza era stato già integralmente trascorso di talchè non può aver in alcun modo pregiudicato il godimento della viaggio di nozze. Ne consegue, anche sotto tale aspetto, che alcun danno risarcibile può essere configurato nel caso di specie, con conseguente rigetto della domanda sia nei confronti del tour operator che nei riguardi del vettore CP_2 Controparte_1
L'appello proposto, pertanto, va rigettato con conferma della sentenza gravata sebbene con diversa motivazione.
Venendo alla regolazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano secondo le tariffe minime dello scaglione di valore (cause di valore fino ad € 1.100,00) tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività svolta stante il carattere meramente documentale della controversia.
Il rigetto dell'appello, poi, comporta la condanna degli appellanti al pagamento del doppio del contributo unificato.
L'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, infatti, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a mente del quale “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 6408/2023 emessa in data 2 novembre 2023 e depositata in data 21.11.2023 dal Giudice di Pace di Gragnano, proposto da Pt_1
e nei confronti di e
[...] Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata sebbene con diversa motivazione;
2) condanna la e alla refusione, in favore degli appellati, Parte_1 Parte_2 [...]
e , delle spese del presente grado di giudizio che liquida CP_2 Controparte_1 per ciascun appellato in complessivi € 332,00 per compensi (di cui € 66,00 per fase di studio,
€ 66,00 per fase introduttiva, € 100,00 per fase di trattazione ed € 100,00 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge;
3) Dispone che la somma, come liquidata al capo che precede in favore della
[...]
venga corrisposta direttamente in favore dell'avv. Rosanna Comito per CP_2 dichiarato anticipo;
4) Condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Torre Annunziata, li 12.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa FA CA)
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
FA CA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 594/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...] rappresentati e difesi,
[...] C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Gerardo Russo, con il quale elettivamente domiciliano in Sant'Antonio
Abate (NA), Via Paludicella n°51;
- APPELLANTI
E
(Codice fiscale: con sede legale in Singapore Airline Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
House, 25 Airline Road 819829 e sede secondaria in Milano, Viale Lancetti Vincenzo, 43, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele
CC e PA Croci, con elezione di domicilio presso la PEC dell'Avv. Gabriele CC,
, con studio (Pirola Pennuto ZE & Associati) in Milano, Via Vittor Email_1
Pisani, 20, giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado e valevole anche per il grado di appello;
- APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' (C.F. e P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore Sig. con sede legale in Milano (MI) alla Via Mario Pagano n. 40, rappresentata e CP_3 difesa dall'Avv. Rosanna Comito, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Vico
Tutti i Santi n. 3, in virtù di procura allegata in atti;
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni;
appello avverso la sentenza n. 6408/2023, resa in data 2 novembre 2023
e depositata in data 21 novembre 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e convenivano Parte_1 Parte_2 innanzi al Giudice di Pace di Gragnano la società , quale tour operator, e la Controparte_2
, quale vettore aereo, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali subiti a causa del ritardo di oltre cinque ore del volo aereo Singapore – Roma, schedulato con n. SQ366, programmato per il 03 luglio 2022 e con partenza prevista alle ore 00:30, da quantificarsi nella somma di euro 1.000,00.
La sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva mente Controparte_2 la , si costituiva ritualmente in giudizio eccependo, in primo luogo, la Controparte_1 incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il giudice di pace di Civitavecchia, luogo di atterraggio del volo, o di Milano, quale foro del convenuto;
nel merito deduceva la insussistenza di un inadempimento imputabile al vettore per il ritardo del volo, determinato da problemi tecnici straordinari ed improvvisi, integranti causa di forza maggiore e che, in ogni caso, avevano prodotto un ritardo modesto di sole tre ore ed otto minuti rispetto all'orario previsto per l'arrivo, essendosi il vettore prontamente adoperato per garantire la partenza dei passeggeri, mettendo a disposizione altro velivolo e chiedendo le opportune autorizzazioni per il decollo;
in via subordinata deduceva in ogni caso la infondatezza della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, non avendo gli attori fornito alcuna prova dei seri pregiudizi subiti in conseguenza della cancellazione del volo.
Con sentenza n. 6408/2023 pubblicata il 21 novembre 2023, mai notificata, il giudice di pace di
Gragnano, ritenuta la competenza del giudice adito sulla scorta del domicilio dell'attore – consumatore, rigettava la domanda ritenendo che il vettore aereo avesse dato prova di una circostanza eccezionale a lui non imputabile all'origine del ritardo lamentato dagli attori, condannando gli stessi alla refusione delle spese e compensi di lite.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 deducendo l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l'art 1681 c.c. in materia di trasporto, laddove la fattispecie concreta trovava la propria disciplina nel codice del turismo, trattandosi di un pacchetto di viaggio tutto compreso con conseguente responsabilità del tour operator anche per inadempimenti imputabili al vettore areo, e nella convenzione di Montreal, venendo in rilievo il ritardo di un volo internazionale con un vettore extracomunitario. L'appellante, sulla scorta della normativa correttamente applicabile, deduceva l'errore in cui era incorso il giudice di prime cure laddove aveva ritenuto la sussistenza di un evento eccezionale tale da esonerare il vettore da ogni responsabilità, dovendosi viceversa ritenere alla luce della giurisprudenza comunitaria, che il guasto tecnico non rientrasse fra le circostanze eccezionali in grado di esonerare il predetto vettore.
Tanto premesso gli appellanti instavano per la riforma della sentenza di primo grado, con condanna delle società convenute, in solido fra loro, al risarcimento del danno subito per il ritardo del volo aereo, da quantificarsi nella misura di € 1.000,00.
La società si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata Controparte_1 in data 16.04.2024 eccependo la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 e 348 bis c.p.c., non avendo l'appellante impugnato il capo della sentenza relativo all'accertamento della sussistenza di un guasto tecnico al volo che aveva originato il ritardo e, di conseguenza, non avendo il gravame ragionevole probabilità di accoglimento;
deduceva altresì la infondatezza delle avverse doglianze non trovando applicazione nei conforti del vettore aereo la normativa del codice del turismo ex adverso invocata, relativa alla sola responsabilità del tour operator il quale, non costituendosi tempestivamente in primo grado;
non aveva esercitato il regresso nei confronti della L'appellata Controparte_1 evidenziava altresì la inapplicabilità al caso di specie della giurisprudenza comunitaria relativa alla diversa disciplina del Regolamento CE n. 261/04 che si fonda su un principio indennitario e si applica solo al vettore aereo operativo comunitario, laddove correttamente il giudice di prime cure, in applicazione della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, aveva ritenuto integrata l'esimente di cui all'art 19 costituita dal guasto tecnico, evento imprevisto ed eccezionale. Da ultimo l'appellante, in ipotesi di accoglimento dell'appello, reiterava tutte le eccezioni già svolte in primo grado, eccependo ancora una volta la mancanza di prova dei pregiudizi asseritamente subiti da parte degli attori, odierni appellanti.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ed, in subordine, per il suo rigetto in quanto infondato. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva ritualmente in giudizio anche la
[...]
la quale in primo luogo evidenziava che gli attori avevano agito per il ristoro di un Controparte_2 pregiudizio asseritamente subito per il ritardo aereo e rispetto al quale correttamente avevano evocato in lite il vettore, la cui responsabilità non poteva ritenersi esclusa per il sol fatto che il biglietto di viaggio fosse stato acquistato nell'ambito di un pacchetto tutto compreso, limitandosi il codice del turismo a configurare una legittimazione passiva concorrente, salvo rivalsa, anche del tour operator anche a fini di maggior tutela del contraente. Nel merito, deduceva poi che tanto il cd. danno da vacanza rovinata disciplinato dal codice del turismo, quanto il danno da ritardo aereo di cui alla convenzione di Montrel, unica normativa applicabile al caso de quo, secondo il richiamo ai principi della normativa nazionale, escludevano la configurabilità di un danno in re ipsa, richiedendo la rigorosa prova dell'an e del quantum dell'invocato risarcimento. In ogni caso, l'appellata società evidenziava che alcuna responsabilità potesse configurarsi a carico del vettore, giacchè quest'ultimo aveva adeguatamente provato, nel corso del giudizio di primo grado, la sussistenza di un impedimento tecnico di carattere eccezionale e di aver fatto tutto il possibile al fine di porre rimedio allo stesso.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi di lite;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello e condanna della società Controparte_2 riservava l'esercizio di separata azione di rivalsa nei conforti della Controparte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza del 13 ottobre 2025 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2025, la causa veniva rimessa in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato in ragione delle motivazioni che seguono.
Preliminarmente, va ritenuta la tempestività dell'appello, siccome proposto nel termine lungo di sei mesi (al netto del periodo di sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza gravata
(sentenza del 21 novembre 2023 ed appello notificato in data 31.01.2024)
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta nell'interesse degli appellati.
Invero dal tenore dell'atto di citazione si evincono con sufficiente specificità sia le parti del provvedimento di cui si chiede la riforma, sia le ragioni delle doglianze mosse sia, da ultimo, il tenore delle statuizioni che si chiede di adottare in riforma della sentenza gravata.
Per quanto concerne l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 c.p.c., infatti, nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., di recente, Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9244; sulla necessità di una parte argomentativa cfr.: Cass. 31 maggio 2006 n. 12984; Cass. 14 marzo 2006 n.
5445).
Nella fattispecie in esame, come osservato, il gravame è sufficientemente argomentato. Infatti gli appellanti si sono doluti dell'erronea valutazione del giudice di prime cure, il quale avrebbe ritenuto che il guasto tecnico allegato da parte del vettore aereo costituisse causa eccezionale, come tale idonea ad esonerare lo stesso da responsabilità; ciò sulla scorta dell'erroneo richiamo ad una normativa non applicabile al caso di specie, essendo la fattispecie disciplinata dal codice del turismo e dalla convenzione di Montreal.
Parimenti, sotto questo profilo, la circostanza - dedotta dalla - che non sia Controparte_1 stato oggetto di impugnazione il capo di sentenza relativo all'accertamento di un guasto tecnico, non importa ai sensi dell'art 348 bis c.p.c. a manifesta infondatezza dell'appello proposta, atteso che gli appellanti hanno contestato la motivazione del giudice di prime cure che ha ritenuto tale guasto alla stregua di un evento eccezionale, tale da esimere il vettore da responsabilità per il ritardo.
Venendo al merito, il primo motivo di appello, relativo all'erronea applicazione alla fattispecie per cui è causa della disciplina di cui all'art 1681 c.c. e del Reg. UE 261 del 2004 da parte del giudice di prime cure, appare fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero la materia è disciplinata dal regolamento Cee 261/2004 che ha istituito una vera e propria “carta dei diritti del passeggero”, attraverso una disciplina uniforme in ambito europeo, volta a ristorare i passeggeri vittime di ritardi o cancellazioni dei voli aerei, mediante corresponsione di indennizzi automatici e senza necessità di esperire azioni giudiziarie.
In particolare, tale normativa speciale trova applicazione relativamente ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno
Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; al di fuori di tale ipotesi, qualora si tratti di volo internazionale, troverà applicazione la convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, sottoscritta dall'Italia.
Gli appellanti hanno altresì invocato le norme del codice del turismo, evocando in lite anche il tour operator ai sensi dell'art 43 del D.Lgs. n. 79/2011, assumendo la responsabilità solidale di quest'ultimo per il ritardo verificatosi, integrando lo stesso un cd. danno da vacanza rovinata.
Anche tale doglianza appare fondata, atteso che ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 79/2011
“delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno ed ancora che l'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.
Tanto premesso, e venendo all'esame del secondo motivo di appello, va osservato che il giudice di prime cure ha ritenuto che la compagnia area avesse adeguatamente provato la sussistenza di una causa eccezionale, tale da esonerare il vettore da responsabilità, integrata dalla ricorrenza di un guasto tecnico che aveva impedito il decollo del volo programmato per ragioni di sicurezza.
A tal riguardo occorre far riferimento all'art 19 della Convenzione di Montreal che prevede una inversione dell'onere della prova a carico del vettore aereo il quale può andare esente da responsabilità soltanto qualora provi di aver fatto tutto quanto era possibile per evitare il danno. La giurisprudenza di legittimità, invero, ha ben chiarito che “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004”
(cfr. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 1584 del 23/01/2018, conf. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 17644 del
30.06.2025)
Si tratta di una disciplina peculiare ed in parte derogatoria, ispirata ad un particolare favor per il viaggiatore;
in caso di ritardo o inadempimento del vettore nell'esecuzione del trasporto sussiste una presunzione di responsabilità a suo carico, per liberarsi dalla quale egli è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota mentre il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei alla organizzazione del trasporto, costituiscono causa non imputabile ex art. 1218 cod.civ. e portano ad escludere la responsabilità del vettore se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.
Senz'altro non rientrano in tale novero i guasti tecnici, come quello occorso nel caso concreto all'aereo che doveva effettuare il volo per cui è causa. Infatti il guasto tecnico non rappresenta una evenienza posta al di fuori della sfera di controllo del vettore e ad essa estranea sol che si pensi che incombe su quest'ultimo l'obbligo della periodica revisione e manutenzione dei velivoli al fine di assicurarsi che gli stessi siano sempre in perfetto stato di efficienza e funzionalità al fine di garantire il viaggio secondo i dovuti standard di sicurezza per i viaggiatori e per l'equipaggio di bordo. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Corte di Giustizia, sebbene con riferimento alla diversa disciplina di cui all'art. 5, par. 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004 che, tuttavia, al pari della convenzione di Montreal prevede una presunzione di responsabilità in capo al vettore superabile soltanto con la prova da parte di costui della ricorrenza di circostanze eccezionali, ossia del fortuito ( sul punto si veda, ex multis, causa C-549/07 del 22 dicembre 2008)
Fondata, quindi deve ritenersi la doglianza sul punto da parte dell'appellante, avendo errato il giudice di prime cure nel ritenere che il guasto tecnico allegato dalla compagnia aerea
[...]
abbia soddisfatto la prova liberatoria sulla stessa incombente esonerandola da CP_1 responsabilità.
Tanto premesso e ritenuta la responsabilità del vettore aereo per il ritardo subito dal volo di ritorno Singapore -Roma, giunto presso l'aeroporto di destinazione alle ore 11,06 in luogo dell'orario previsto delle 8,05 (cfr. schermata della fligthradar 24 allegata alla produzione di parte attrice), ossia con un ritardo di tre ore ed un minuto, va osservato che non trovando applicazione il Regolamento
CE n. 261/2004, il quale prevede un sistema automatico di indennizzi, incombeva sugli attori l'onere della prova del danno subito in dipendenza del ritardo, eventualmente da assolvere anche a mezzo di presunzioni.
Ed invero, “in tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio.” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 20941 del 26/07/2024)
Tale danno, quindi, per poter essere riconosciuto deve pur sempre essere adeguatamente dedotto e provato (cass. 20.02.2019 n. 4962) e va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale previsti dal diritto nazionale (italiano) e fissati dalle c.d. Sentenze di s. AR (cass.
S.u. 26972/2008).
Orbene, nel caso che ne occupa gli odierni appellanti, non hanno né allegato né provato alcun serio pregiudizio agli stessi derivante dal ritardo in arrivo del volo aereo, né hanno allegato pregiudizi di carattere patrimoniale ( quali spese o costi aggiuntivi) sostenuti in dipendenza di tale ritardo.
Del resto deve ritenersi che un ritardo di entità così contenuta ben possa essere dequotato a mero disagio, non assurgendo a quel grado minimo di lesività richiesto per la configurabilità di un pregiudizio ristorabile, secondo i dettami della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Va poi considerato che il ritardo subito si è protratto per poco più di tre ore e l'arrivo a destinazione è avvenuto nello stesso giorno programmato e non ha inciso in alcun modo sul viaggio. Infatti non può neppure sostenersi che il predetto ritardo abbia compromesso la finalità vacanziera e di svago che le parti intendevano perseguire con l'acquisto del pacchetto turistico in cui era ricompreso il volo, atteso che il ritardo ha riguardato il volo di rientro, quando oramai il periodo di vacanza era stato già integralmente trascorso di talchè non può aver in alcun modo pregiudicato il godimento della viaggio di nozze. Ne consegue, anche sotto tale aspetto, che alcun danno risarcibile può essere configurato nel caso di specie, con conseguente rigetto della domanda sia nei confronti del tour operator che nei riguardi del vettore CP_2 Controparte_1
L'appello proposto, pertanto, va rigettato con conferma della sentenza gravata sebbene con diversa motivazione.
Venendo alla regolazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano secondo le tariffe minime dello scaglione di valore (cause di valore fino ad € 1.100,00) tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività svolta stante il carattere meramente documentale della controversia.
Il rigetto dell'appello, poi, comporta la condanna degli appellanti al pagamento del doppio del contributo unificato.
L'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, infatti, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a mente del quale “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 6408/2023 emessa in data 2 novembre 2023 e depositata in data 21.11.2023 dal Giudice di Pace di Gragnano, proposto da Pt_1
e nei confronti di e
[...] Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata sebbene con diversa motivazione;
2) condanna la e alla refusione, in favore degli appellati, Parte_1 Parte_2 [...]
e , delle spese del presente grado di giudizio che liquida CP_2 Controparte_1 per ciascun appellato in complessivi € 332,00 per compensi (di cui € 66,00 per fase di studio,
€ 66,00 per fase introduttiva, € 100,00 per fase di trattazione ed € 100,00 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge;
3) Dispone che la somma, come liquidata al capo che precede in favore della
[...]
venga corrisposta direttamente in favore dell'avv. Rosanna Comito per CP_2 dichiarato anticipo;
4) Condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Torre Annunziata, li 12.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa FA CA)