Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03114/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3114 del 2022, proposto dal sig. ON CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Marcallo con Casone, non costituito in giudizio;
nei confronti
EP BI, ST BI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Marcallo con Casone - Area Tecnica Lavori Pubblici, Ambiente Urbanistica, Edilizia privata Manutenzione SUAP - prot. par. 10429 del 7 settembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione depositata il 16.01.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. RI EP SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 7 novembre 2022, il sig. ON CO chiedeva a questo T.A.R. di disporre l’annullamento del provvedimento del Comune di Marcallo con Casone - Area Tecnica Lavori Pubblici, Ambiente Urbanistica, Edilizia privata Manutenzione SUAP - prot. par. 10429 del 7 settembre 2022, avente a oggetto “richiesta di accesso agli atti prot. 8917 del 26.07.2022”, con il quale rappresentava la insussistenza di “ pratiche edilizie inerenti l'installazione di pali di metallo ” posti nella proprietà confinante a quella di proprietà dell’istante, nonché segnalava che “ la normativa edilizia non prevede la presentazione di richieste per titoli abilitativi nel caso specifico ”;
- seppur regolarmente intimate, né il Comune né le parti controinteressate si costituivano in giudizio;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con atti notificati rispettivamente il 13.01.2026 nei confronti del Comune e il 16.01.2026 ai controinteressati, la parte ricorrente rappresentava al Collegio la rinunzia alla prosecuzione del giudizio, essendo venuta meno la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; depositava, a tal fine, copia delle notifiche;
- giunta, infine, l’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto, alla luce della suddetta esplicita rinuncia e sussistendone i presupposti, di dover dichiarare conseguentemente estinto il presente giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) del cod.proc.amm.;
la mancata costituzione delle parti intimate giustifica il mancato riconoscimento delle spese di lite nel presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT Di IO, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
RI EP SO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI EP SO | RT Di IO |
IL SEGRETARIO