Articolo 19 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
Articolo 18Articolo 20
Versione
6 luglio 1989
Art. 19. 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:
a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale; b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale; c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale. 2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'articolo 8. 3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette Amministrazioni ed enti.
Entrata in vigore il 6 luglio 1989
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