Art. 19. 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:
a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale; b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale; c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale. 2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'articolo 8. 3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette Amministrazioni ed enti.
a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale; b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale; c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale. 2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'articolo 8. 3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette Amministrazioni ed enti.