Versione
6 luglio 1989
6 luglio 1989
Art. 19. 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:
a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale; b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale; c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale. 2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'articolo 8. 3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette Amministrazioni ed enti.
a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale; b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale; c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale. 2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'articolo 8. 3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette Amministrazioni ed enti.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 22/10/2015, n. 12112Provvedimento: N. 13451/1997 REG.RIC. N. 12112/2015 REG.PROV.COLL. N. 13451/1997 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 13451 del 1997, proposto da: Curatela del fallimento NN IN Meccaniche e Cantieri Navali RL, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Raimondi, con domicilio eletto presso PA AL in Roma, viale Santa Teresa, 23; contro Ministero dei Trasporti e della Navigazione, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento …Leggi di più...
- violazione di legge·
- Curatela fallimentare·
- requisiti di iscrizione all'Albo Speciale delle Imprese di Riparazione Navale·
- art. 2, comma 6, legge 234/89·
- diniego di contributi·
- art. 19 legge 234/89·
- fallimento·
- incostituzionalità·
- art. 7 DM 280/92·
- eccesso di potere·
- tempestività dell'impugnazione