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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/12/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2110 / 2024 V.G.
REPU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2110 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte_1 nata a [...] il [...] ( Codice Fiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. GRILLO MICHELINA ( Codice Fiscale_2
e
C.F. 3 ) con Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F. il patrocinio dell'Avv. GRILLO MICHELINA (C.F. C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/12/2024 con il quale Parte_1 e CP_1
[...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 6.11.2021, a Misano Adriatico
(RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 18.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento di matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Misano Adriatico (RN)
2. Confermare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da a) Parte_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Controparte_1
trascritte; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Misano Adriatico (RN) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 17 Parte I Anno 2021 ); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2110 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte_1 nata a [...] il [...] ( Codice Fiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. GRILLO MICHELINA ( Codice Fiscale_2
e
C.F. 3 ) con Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F. il patrocinio dell'Avv. GRILLO MICHELINA (C.F. C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/12/2024 con il quale Parte_1 e CP_1
[...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 6.11.2021, a Misano Adriatico
(RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 18.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento di matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Misano Adriatico (RN)
2. Confermare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da a) Parte_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Controparte_1
trascritte; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Misano Adriatico (RN) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 17 Parte I Anno 2021 ); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi