TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1667 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2
rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Massimiliano Zitti (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cappelle dei Marsi, alla C.F._3
via Napoli 2
- ATTORI -
e c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Roberto Di Pietro (c.f. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Avezzano, alla via Gramsci 41
- CONVENUTA -
1 Conclusioni: per gli attori, come da note di precisazione delle conclusioni del 18.12.2025; per la convenuta, come da note di precisazione delle conclusioni del 27.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 30.10.2019 e Parte_1 Parte_2
premesso che il primo ha stipulato con la un contratto Controparte_1
di mutuo fondiario in data 1.6.2005 corrispondendo quanto a tale titolo richiesto alla data del
31.12.2018 e premesso altresì che la seconda ha prestato garanzia fideiussoria in relazione agli obblighi assunti con tale contratto, hanno dedotto:
- l'usurarietà del tasso di interesse moratorio convenuto nella misura del 6,54% a fronte di un tasso soglia che, nel periodo e per l'operazione in esame, era pari al 5,80%, dovendosi allo scopo ritenere gli interessi di mora come pienamente rientranti nella verifica di eventuale usurarietà e senza peraltro potersi operare, in relazione a tali interessi, la maggiorazione nella misura del 2,1% risultante dai decreti ministeriali di riferimento;
- l'usurarietà dei tassi di interesse convenuti anche per mancato computo nel T.A.E.G. della c.d. commissione di estinzione anticipata;
- la conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815 comma secondo c.c. e, per l'effetto, la sussistenza del diritto alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi corrispettivi e moratori (o, subordinatamente, la debenza dei soli interessi al tasso legale, con conseguente sussistenza del diritto alla restituzione di quanto comunque corrisposto in eccesso);
- l'indicazione in contratto di un I.S.C./T.A.E.G. del 4,22%, diverso ed inferiore rispetto al costo effettivo del finanziamento per non essere stati allo scopo considerati tutti gli oneri rilevanti e, in particolare il costo dell'assicurazione obbligatoria;
- la conseguente nullità delle clausole determinative degli interessi con necessaria applicazione del tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (o comunque, stante la qualifica di consumatori degli attori, con necessaria applicazione degli artt. 124 - 125 bis T.U.B.);
- la nullità derivata della garanzia fideiussoria prestata stante la nullità delle sopra richiamate clausole del contratto principale.
Conseguentemente gli attori hanno chiesto di accertare la nullità delle sopra indicate clausole del contratto di mutuo determinative degli interessi e la nullità della fideiussione per i motivi sopra meglio
2 descritti, con conseguente rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti e con condanna della banca alla restituzione di quanto percepito in eccesso, oltre rivalutazione ed interessi.
In sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. gli attori hanno altresì dedotto e contestualmente chiesto di accertare la nullità della fideiussione prestata per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/90 in quanto il capitolato contrattuale riprodurrebbe le clausole nn. 2, 6 ed 8 del formulario ABI dichiarate nulle con provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia contestualmente prodotto (sulla scorta di principi ritenuti dagli attori applicabili non solo alle fideiussioni omnibus, ma anche alle fideiussioni specifiche quale quella intervenuta nel caso in esame).
All'esito dell'espletata C.T.U. gli attori hanno concluso chiedendo, preliminarmente, la rimessione della causa in istruttoria per emendare i calcoli erroneamente elaborati dal consulente senza tenere conto dei costi dell'assicurazione obbligatoria e senza procedere al ricalcolo del dovuto applicando il tasso di sostituzione come richiesto nel quesito formulato, nonché nel merito ed in via principale:
- di accertare la divergenza tra il T.A.E.G. indicato nel contratto e quello effettivo includendo in quest'ultimo anche il costo dell'assicurazione obbligatoria erroneamente non computato e, per l'effetto, di dichiarare la nullità della relativa clausola applicando il tasso di sostituzione previsto dal
T.U.B., giusta la qualifica di consumatori degli attori, con rideterminazione dei rapporti dare ed avere tra le parti;
- di accertare la nullità del tasso di interesse moratorio pattuito ed applicato in concreto in quanto superiore al tasso soglia e, per l'effetto, di dichiarare la non debenza di quanto in eccesso versato dagli attori;
- di accertare la usurarietà del mutuo per superamento del tasso soglia vigente al momento della stipula tenendo conto anche degli oneri derivanti dalla commissione di estinzione anticipata e, per l'effetto, di dichiarare la non debenza di quanto versato in eccesso dagli attori oltre agli interessi legali;
- di accertare la nullità derivata ex art. 1418 c.c. della garanzia fideiussoria prestata da Parte_2
a fronte della nullità del contratto principale ovvero per violazione dell'art. 2 della L. 287/90, nonché di accertare in ogni caso l'inefficacia delle clausole contenute nella fideiussione per essere le stesse vessatorie ai sensi dell'art 1469 bis c.c.;
- di condannare la banca convenuta alla restituzione ovvero alla compensazione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla refusione delle spese sostenute per la C.T.P.
3 In via subordinata gli attori hanno chiesto la compensazione delle spese di lite dovendosi tenere conto del sopravvenuto mutamento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in relazione agli interessi di mora.
2. Si è costituito l'istituto di credito convenuto, chiedendo il rigetto delle domande ed in particolare deducendo: i) che alcun superamento dei c.d. tassi soglia è configurabile, non potendosi sommare nel
TEGM i tassi corrispettivi e moratori, nonché non ricorrendo alcun superamento laddove si tenga conto, per gli interessi moratori, della maggiorazione del T.E.G.M. di 2,1 punti percentuali in accordo con le indicazioni della Banca d'Italia; ii) che comunque in ogni caso gli attori hanno allegato e documentato di aver provveduto al regolare pagamento di tutte le rate, sicché non è dato evincere il loro interesse ad agire con riguardo alla nullità di clausole determinative di interessi moratori mai applicati;
iii) che peraltro, anche a voler ritenere sussistente un superamento dei c.d. tassi soglia con riferimento agli interessi moratori, la conseguenza non sarebbe la non debenza di interessi o la debenza dei soli interessi legali, ma la debenza degli interessi corrispettivi validamente pattuiti e non eccedenti la c.d. soglia usuraria;
iv) che il mutuo fondiario per cui è causa è stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del codice del consumo, che in ogni caso non rientra nella disciplina di cui agli artt. 124 e ss. T.U.B. e che comunque l'I.S.C. (invero avente finalità solo informative) è stato correttamente riportato in contratto, non potendosi tenere conto di oneri assicurativi non documentati e, peraltro, anche relativi a rischi garantiti per cui non è comunque prevista l'inclusione nel calcolo del T.A.E.G.; v) che nella verifica dell'eventuale superamento dei tassi soglia non può tenersi conto della commissione pattuita per l'estinzione anticipata del mutuo, che non costituisce un costo di erogazione del credito e che peraltro nella specie non risulta essere stata applicata;
vi) che conseguentemente, stante la piena validità delle clausole del contratto di mutuo, non è possibile configurare alcuna invalidità derivata della fideiussione.
Con riguardo all'ulteriore domanda di accertamento della nullità della fideiussione articolata dagli attori con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. la banca convenuta ha dedotto la tardività della relativa formulazione, con conseguente inammissibilità della domanda medesima da ritenersi comunque infondata nel merito.
3. Acquisiti gli atti prodotti, con ordinanza del 6.2.2022 la causa è stata ritenuta matura per la decisione non ravvisandosi, per i motivi ivi esposti, l'opportunità di disporre C.T.U. contabile.
Con successiva ordinanza del 28.9.2023 è stata invece disposta una C.T.U. contabile, consulenza depositata in data 6.5.2024.
4 Quindi, con ordinanza del 7.3.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c. per il 6.3.2025, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. Preliminarmente deve rilevarsi come sussista in capo agli attori l'interesse ad agire.
Come noto, tale interesse è infatti configurabile nel caso, come quello di specie, in cui il rapporto sia ancora in corso al momento dell'introduzione del giudizio, anche se, a tale epoca, non si sia già verificato un inadempimento della parte mutuataria (Cass., SS.UU., sent. n. 19597/20).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti sottolineato che tale pattuizione genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione ai rischi correlati all'eventuale futura inadempienza e che peraltro la nullità insorge immediatamente quando la clausola viene concordata, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi (cfr., Cass., ord. n. 4911/23).
Ebbene nel caso di specie il mutuo fondiario a tasso variabile in atti è stato concluso in data 1.6.2005
e prevedeva il rimborso in quindici anni mediante il pagamento di 30 rate composte semestrali, sicché al momento dell'introduzione del giudizio non poteva ritenersi insussistente l'interesse ad agire (cfr.,
Cass., ord. n. 1818/21 con riguardo alla diversa ipotesi di azione coltivata dopo il pagamento di tutti i ratei).
Né peraltro può ritenersi dirimente nel caso in esame l'eventuale sopravvenuta carenza di interesse nel corso del giudizio, tenuto conto, da un lato, di quanto prospettato dagli attori con riguardo alla pretesa gratuità del mutuo per effetto della pattuizione degli interessi moratori usurari (profilo, questo, che coinvolgerebbe all'evidenza anche gli interessi corrispettivi già versati) e, dall'altro lato, delle ulteriori doglianze articolate dagli attori con riferimento anche ad altri profili sia del contratto di mutuo intervenuto tra le parti sia della fideiussione.
5. Nel merito, non possono in primo luogo trovare accoglimento le doglianze articolate con riferimento alla prospettata pattuizione di interessi – corrispettivi o moratori - usurari.
5.1 Dalla C.T.U. contabile espletata emerge infatti ed in primo luogo il mancato superamento del tasso soglia con riguardo agli interessi corrispettivi pattuiti.
Segnatamente, secondo la consulenza, a fronte di un tasso soglia del periodo pari al 3,87% per i mutui con garanzia reale a tasso variabile, sono stati convenuti interessi corrispettivi pari al 3,67%, percentuale determinata seguendo le indicazioni per il calcolo del T.A.E.G. di cui alla Circolare della
Banca d'Italia del marzo 2004, tenendo altresì conto di tutti gli oneri sostenuti per come ricavabili
5 dagli atti prodotti (ossia commissione istruttoria, spese perizia, rimborso spese stipula fuori sede, spese accertamenti peritali, commissioni incasso rata, spese invio avviso scadenza e quietanza).
Dalla consulenza emerge peraltro che, anche applicando la diversa formula del tasso interno di rendimento, il tasso risulterebbe pari al 3,76% e, dunque, inferiore al tasso soglia.
Venendo quindi agli interessi moratori dalla consulenza emerge che gli interessi moratori risultano convenuti nella misura del 6,54%, percentuale pari alla somma tra il tasso nominale del finanziamento del 3,54% e la maggiorazione di ulteriori tre punti percentuali contrattualmente prevista.
Il C.T.U. ha conseguentemente escluso il superamento del tasso soglia applicabile agli interessi moratori, tasso pari all'8,955% e risultante dalla maggiorazione del T.E.G.M. medio rilevante (pari, come detto, al 3,87%) con la mora media rilevata del 2,1% e con successiva maggiorazione dell'importo così ottenuto nella misura del 50%.
5.2 Tali conclusioni, congruamente ed analiticamente esplicate anche con riguardo ai criteri utilizzati, possono essere condivise in quanto in linea con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr., Cass., ord. n. 16526/24, Cass., SS.UU., sent. n. 19597/20) secondo cui nel caso, come quello di specie, in cui il decreto ministeriale rilevante di cui all'art. 2, comma 1, della L. n. 108/96 contenga la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali (statisticamente rilevato in modo oggettivo ed unitario) il tasso soglia per gli interessi moratori sarà dato dal incrementato Pt_3
prima della maggiorazione media degli interessi moratori e, quindi, applicando al tutto la maggiorazione prevista dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato (ossia, per il contratto per cui è causa, con aumento della metà avuto riguardo al testo della norma vigente all'epoca della relativa stipula, epoca anteriore rispetto alla previsione di una maggiorazione di un quarto e con l'aggiunta di ulteriori quattro punti percentuali quale ulteriore margine di tolleranza).
Giova peraltro sottolineare che, avuto riguardo alla sopra riportata quantificazione del tasso effettivamente applicato, le suesposte conclusioni non varierebbero neanche ove si interpretasse il riferimento al saggio di interesse praticato contenuto nell'art. 9 del contratto come relativo al saggio effettivo e non a quello nominale.
Ed ancora non è superfluo precisare che le pronunzie sopra richiamate hanno anche chiarito che dall'accertamento della eventuale usurarietà non sarebbe comunque derivata la gratuità del mutuo, in quanto gli interessi moratori, se non dovuti nella pattuita misura usuraria, sarebbero dovuti nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.
6 (cfr., anche Cass., ord. n. 8103/23 con cui è stato appunto affermato che la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto).
Inoltre non si ritiene che, pure a voler ritenere provata la qualità di consumatori in capo agli attori, ricorrano i presupposti per accordare la tutela prevista dalla relativa disciplina di tutela del consumatore ratione temporis applicabile, non emergendo né dagli elementi acquisiti né da quanto invero genericamente dedotto sul punto dagli attori i concreti parametri sulla cui scorta ritenere che le clausole in questione abbiano effettivamente imposto, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di oneri manifestamente eccessivi e, a titolo esemplificativo, del tutto avulsi dalla media di mercato.
Da ultimo deve escludersi la rilevabilità di ulteriori profili di possibile invalidità con riguardo alla determinazione del tasso di interesse, nella sua parte variabile, parametrata all'euribor (si veda l'art. 3 del contratto), atteso che, oltre a richiamarsi le argomentazioni spese nell'ordinanza della Corte di legittimità n. 19900/24 in punto di effettiva configurabilità di un collegamento funzionale tra l'intesa vietata ed il mutuo concluso e di inquadramento delle conseguenze dell'alterazione dell'euribor sul contratto concluso, la banca odierna mutuante non rientra tra gli intermediari segnalanti e non risulta quindi parte di una possibile intesa manipolativa, non emergendo per altro verso elementi sulla cui scorta ritenere che tale banca fosse a conoscenza dell'esistenza di una simile intesa ed abbia inteso conformare ad essa il regolamento contrattuale (cfr., Cass., sent. n. 12007/24).
5.3 Deve inoltre escludersi la possibilità di pervenire a diverse conclusioni rispetto a quelle sopra evidenziate argomentando, vuoi con riguardo agli interessi corrispettivi vuoi con riguardo agli interessi moratori, da quanto dedotto dagli attori circa la necessità di tenere conto nella verifica dell'usurarietà anche del costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito.
Ed infatti se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che tale costo sostenuto dal debitore deve essere considerato se collegato alla concessione del credito (cfr., Cass., ord. n.
29501/23, Cass., ord. n. 3025/22), è parimenti vero che tali pronunzie hanno fatto riferimento a costi effettivamente sostenuti.
Nella specie non vi è prova, invece, dell'effettività dell'esborso e del suo importo.
In particolare gli attori, dopo essersi inizialmente riservati di documentare nel corso del giudizio la spesa a tale titolo sostenuta, hanno poi in buona sostanza dedotto che trattasi di costo effettivamente
7 sostenuto perché obbligatoriamente previsto in contratto anche quale condizione sospensiva dell'erogazione del mutuo.
Al riguardo risulta tuttavia dirimente evidenziare che altro è l'assunzione di un'obbligazione altro è la prova dell'adempimento dell'obbligazione altro ancora, per quanto qui rileva, è la prova dell'entità della spesa effettivamente sostenuta in sede di adempimento.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base del contratto (il cui art. 7 prevede infatti un obbligo di assicurare l'immobile contro i danni derivanti da incendio, caduta di fulmini, scoppio od esplosione per il periodo dall'erogazione all'estinzione del mutuo) o del capitolato (il cui art. 10 prevede appunto che la parte mutuataria stipulerà, a sua cura e spese, presso primaria compagnia di gradimento della banca una polizza assicurativa a proprio nome, fermo restando che, previo accordo tra le parti, la banca potrà provvedere a suo nome all'assicurazione contro gli incendi ed i rischi accessori con rimborso del premio pagato da parte della parte mutuataria).
Giova da ultimo sottolineare, sempre con riguardo al tema dei costi di assicurazione qui in esame, che le considerazioni sopra svolte rendono superflua la disamina delle doglianze svolte con riguardo al mancato computo di tali costi anche nell'indicazione dell'I.S.C. (appunto perché non vi è idonea prova dell'effettività della spesa asseritamente sostenuta).
5.4. Deve infine escludersi che sia possibile considerare e, in buona sostanza, sommare ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anche la commissione di estinzione anticipata del finanziamento contrattualmente prevista, come invece dedotto dagli attori.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale commissione non costituisce una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato del contratto (cfr.,
Cass., sent. n. 7352/22).
6. Esclusa per i suesposti motivi la ricorrenza delle dedotte nullità delle clausole determinative degli interessi, devono esaminarsi le doglianze relative all'avvenuta applicazione in concreto di un I.S.C. diverso da quello indicato in contratto.
Al riguardo giova premettere che, stando alle condivisibili e sopra esaminate risultanze della C.T.U. ed ai documenti in atti, è stato in concreto applicato un tasso inferiore rispetto all'I.S.C. indicato.
8 In ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con orientamento cui si ritiene di aderire, che l'I.S.C. è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta
è sanzionata con la nullità e con la conseguente sostituzione automatica ex art. 117 del D.Lgs. n.
385/93, atteso che tale indicatore di per sé solo non determina una maggiore onerosità in concreto del finanziamento, potendo semmai dare luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca
(cfr., Cass., ord. n. 4597/23, Cass., sent. n. 39169/21).
Al riguardo risulta però dirimente osservare che, nei termini perentori previsti per le preclusioni assertive, non sono state formulate domande risarcitorie né invero è stato adeguatamente prospettato il concreto danno eventualmente subito (viepiù avuto riguardo a quanto sopra esposto in ordine al tasso effettivamente applicato).
Né può ritenersi che l'applicabilità del tasso di sostituzione invocato dagli attori possa discendere dagli artt. 124 e 125 bis T.U.B., trattandosi di disposizioni inapplicabili alla specie tenuto conto della tipologia del contratto concluso e dell'importo mutuato ai sensi dell'art. 122 T.U.B. nel testo ratione temporis applicabile.
Da quanto precede deriva, dunque, l'inapplicabilità alla specie dei tassi di sostituzione e, conseguentemente, l'irrilevanza dei rilievi articolati rispetto alla consulenza per la mancata effettuazione del ricalcolo del dovuto in base a tali tassi.
7. Venendo, da ultimo, ad esaminare le doglianze relative alla fideiussione prestata da Parte_2
deve in primo luogo rilevarsi che non possono ritenersi sussistenti, alla luce delle medesime argomentazioni già sopra esposte, né la prospettata nullità derivata della fideiussione quale conseguenza delle dedotte nullità del contratto di mutuo né la dedotta vessatorietà.
Per quanto concerne invece la prospettata nullità della fideiussione per essere stipulata a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione della L. n. 287/90 deve rilevarsi in primo luogo che la relativa domanda, formulata in via di azione da parte degli attori solo in sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., risulta tardivamente articolata come eccepito dalla convenuta, il che rende superflua la disamina del tema della competenza del Tribunale adito.
Né peraltro si ritiene che il tema sollevato possa assumere comunque rilievo in questa sede come eccezione o, comunque, come questione rilevabile d'ufficio, atteso che nella specie non viene in rilievo una fideiussione omnibus (come chiaramente evincibile dall'art. 6 del contratto di mutuo).
9 La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia ha esaminato la clausola di reviviscenza, la clausola di sopravvivenza e la clausola derogatoria degli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale ex art. 1957 c.c. con specifico riguardo alla fideiussione omnibus e non anche con riguardo alla fideiussione specifica, con ciò affermando principi non trasponibili e non estendibili a quest'ultima tenuto conto delle difformità esistenti tra i due istituti e degli effetti anticoncorrenziali derivanti, solo per la fideiussione omnibus, dall'adozione di tali clausole in modelli di uso corrente per una serie indefinita di rapporti anche futuri
(cfr., Cass., sent. n. 21841/24).
Giova peraltro e da ultimo osservare che, in ogni caso, l'invalidità potrebbe concernere solo singole clausole riproduttive lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata e potrebbe comportare un eventuale risarcimento del danno, sempre se tale domanda sia proposta ed il pregiudizio sia provato
(cfr., Cass., ord. n. 26957/23, Cass., SS.UU., sent. n. 41994/21).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico degli attori, tenuto conto dei numerosi profili da costoro prospettati oltre al tema delle modalità di verifica dell'usurarietà degli interessi moratori;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00, tenuto conto degli importi quantificati come richiesti in restituzione nelle conclusioni formulate).
Analogamente a carico degli attori soccombenti deve essere definitivamente posto a carico il compenso già liquidato al C.T.U. con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1667 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_1
2. CONDANNA e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00, Controparte_1
oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge;
3. PONE definitivamente a carico di e il compenso Parte_1 Parte_2
liquidato al C.T.U. con separato decreto.
Così deciso in data 26.3.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
10