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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2405/2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AR EN e con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, VIA DANTE, 12;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vigevano, in data 30/04/2016, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 20, dell'anno 2016; separati consensualmente con verbale in data 25/09/2020 e relativo decreto di omologa del
06/10/2020;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile che e Parte_1
hanno contratto in data 30.4.2016 in Vigevano con atto Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n.20, Parte I,
Serie A, Anno 2016 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere agli adempimenti di legge.
2) la figlia minore continuerà a essere affidata ai genitori in via Persona_1
condivisa con stabile abitazione presso il padre, con facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con il padre e in ogni caso compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche, nutrizionali e ludiche della minore stessa.
3) ogni decisione di quotidiana e ordinaria amministrazione continuerà a essere assunta in via autonoma dal genitore con cui la minore si verrà a trovare nel momento in cui insorge la necessità della decisione stessa.
4) i genitori confermano di non provvedere allo stato attuale alcun contributo di concorso al mantenimento per la figlia – né di natura ordinaria né per spese extra assegno – a carico della madre.
5) i genitori dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art.473bis.12 c.p.c..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
07/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 06/10/2020 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 25/09/2020. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Pag. 2 di 3 L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
n Vigevano il giorno 30/04/2016 (atto n. 20, parte I, anno 2016); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2405/2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AR EN e con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, VIA DANTE, 12;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vigevano, in data 30/04/2016, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 20, dell'anno 2016; separati consensualmente con verbale in data 25/09/2020 e relativo decreto di omologa del
06/10/2020;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile che e Parte_1
hanno contratto in data 30.4.2016 in Vigevano con atto Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n.20, Parte I,
Serie A, Anno 2016 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere agli adempimenti di legge.
2) la figlia minore continuerà a essere affidata ai genitori in via Persona_1
condivisa con stabile abitazione presso il padre, con facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con il padre e in ogni caso compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche, nutrizionali e ludiche della minore stessa.
3) ogni decisione di quotidiana e ordinaria amministrazione continuerà a essere assunta in via autonoma dal genitore con cui la minore si verrà a trovare nel momento in cui insorge la necessità della decisione stessa.
4) i genitori confermano di non provvedere allo stato attuale alcun contributo di concorso al mantenimento per la figlia – né di natura ordinaria né per spese extra assegno – a carico della madre.
5) i genitori dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art.473bis.12 c.p.c..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
07/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 06/10/2020 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 25/09/2020. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Pag. 2 di 3 L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
n Vigevano il giorno 30/04/2016 (atto n. 20, parte I, anno 2016); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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