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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 4381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4381 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco Pennisi, sostituita l'udienza del 9.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai numeri 5515/2024 e 7524/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], c.f. residente in [...]di Catania Parte_1 C.F._1
(CT) via Etnea n. 202, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Mania e Marco Rizza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Catania via Napoli n. 116, per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS di
Catania, Piazza della Repubblica n. 26, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetana Angela Marchese,
LE AL e IE GI LL, per procura in atti;
Resistente
E CONTRO
, c.f. in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura di Catania, sito presso la sede in via Cifali n. 76/a, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
NI RR per procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.6.2024, introduttivo del giudizio iscritto al n. 5515/2024 RG, Parte_1
ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n. 29320249021078809/000, notificata dall' Controparte_3
in data 21.05.2024, ed ai seguenti sottostanti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito:
[...]
- 29320160059321064000 (solo ruolo , relativa a premi e sanzioni civili per gli anni 2014, CP_2 CP_2 2015 e 2016 per complessivi € 1.858,31; - 29320170023934345000 (solo ruolo , relativa a premi CP_2
e sanzioni civili per gli anni 2015, 2016 e 2017 per complessivi € 2.604,93; - CP_2
29320180010352381000 relativa a premi e sanzioni civili per gli anni 2017 e 2018 per complessivi CP_2
€ 667,35; - 29320180027407874000 relativa a premi e sanzioni civili per l'anno 2018 per € 240,84; CP_2
- 29320190015198573000 relativa a premi e sanzioni civili per l'anno 2018 e per l'anno 2019, per CP_2
complessivi € 680,27; - 29320210009485511000 (solo ruolo relativa a premi e sanzioni CP_2 CP_2
civili per gli anni 2019, 2020 per complessivi € 679,86; - 29320220012752824000 (solo ruolo CP_2
relativa a premi e sanzioni civili per gli anni 2020 e 2021 per complessivi € 787,73; - CP_2
29320220060529045000 relativa a premi e sanzioni civili per gli anni 2021 e 2022 per complessivi CP_2
€ 738,79; - 29320220070512591000 (solo ruolo relativa a premi e sanzioni civili per l'anno CP_2 CP_2
2022 per complessivi € 367,02; - 59320160003421078000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per gli anni 2015 e 2016 per complessivi € 3.323,19; - 59320160007972725000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016 per complessivi € 2.860,03; -
59320170000354384000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016 per complessivi
€ 319,69; - 59320170000974858000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016 e
2017 per complessivi € 337,37; - 59320170001161767000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017 per complessivi € 137,57; - 59320170002205589000 relativo a modello
DM10 e somme aggiuntive per gli anni 2016 e 2017 per complessivi € 137,80; -
59320170003209484000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2016 e 2017 per complessivi € 5.417,07; - 59320170005315635000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017 per complessivi € 578,54; - 59320180003327539000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2018 per complessivi € 4.156,83; - 5932018000521897400 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2010 e 2018 per complessivi € 391,73; -
59320180008927351000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2018 per complessivi € 2.784,69; - 59320190001349349000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per gli anni 2016, 2017 e 2019 per complessivi € 308,92; - 59320210001130559000 relativo a contributi IVS
e somme aggiuntive per gli anni 2019 e 2021 per complessivi € 4.141,63; - 59320210001341833000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2021 per complessivi € 866,87; -
59320220000886520000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2020 e 2022 per complessivi € 4.424,59; - 59320220006048525000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2021 e 2022 per complessivi € 3.285,75. Il tutto per un complessivo debito € 42.097,38. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha rilevato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento;
la prescrizione anche successiva delle pretese creditorie;
la violazione dell'art. 116 comma 12 l.n. 388/2000.
Il ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “- Preliminarmente, dichiarare la legittimità e tempestività della spiegata opposizione;
- In via cautelare, sospendere l'esecutività degli atti impugnati che hanno valore di titolo esecutivo ed intimazione ad adempiere, potendo l'Agente della Riscossione procedere ad espropriazione forzata, e ciò per la palese illegittimità ed infondatezza degli stessi e per il danno grave e irreparabile che comporterebbe l'esecuzione coattiva in corso di causa attesa la rilevanza della pretesa fatta valere da - nel merito, accertare e dichiarare la mancata notifica delle cartelle CP_4
di pagamento e degli avvisi di addebito sottostanti all'intimazione di pagamento da ultimo notificata, nonché l'avvenuta prescrizione, anche successiva ovvero decorrente dall'annualità di riferimento dei contributi e dei premi sino alla notifica dell'eventuale primo atto interruttivo, del diritto di riscuotere le rate premio ed i contributi previdenziali e le relative sanzioni e, per l'effetto, annullare e/o revocare e comunque privare di efficacia gli atti opposti, dichiarando che il ricorrente non è tenuto al pagamento di alcuna somma a qualsivoglia titolo. Con vittoria di spese, onorari e competenze, di cui si chiede la distrazione al sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Con decreto del 28.6.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata la prima udienza per la data del 17.12.2024. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha così concluso: “In via preliminare: - Ritenere e dichiarare inammissibile
l'avverso ricorso per i motivi esposti in narrativa;
In subordine, nel merito: - Ritenere e dichiarare infondato il ricorso e, per l'effetto, rigettarlo;
- In subordine, ritenere e dichiarare comunque dovuti i contributi di cui agli atti opposti, al netto degli sgravi eventualmente intervenuti, e, per l'effetto, condannare Controparte al pagamento degli stessi, maggiorati di interessi e sanzioni;
- In via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' Controparte_3
nell'ipotesi in cui venga dichiarata la prescrizione successiva. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge”.
Si è altresì costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna dell'opponente CP_2
alle spese del giudizio.
Con ulteriore ricorso depositato in data 29.7.2024, introduttivo del giudizio iscritto al n. 7524/2024 RG, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29376202400001756000, fascicolo n. 2024/49663, notificata dall' Controparte_5
in data 15.7.2024, e i sottostanti avvisi di addebito e cartelle di pagamento di seguito indicati: 1) n. 29320160059321064000, limitatamente a premi e sanzioni civili per gli anni 2014, 2015 e 2016 CP_2
per complessivi € 1.858,31; 2) n. 29320170023934345000 limitatamente a premi e sanzioni civili CP_2
per gli anni 2015, 2016 e 2017 per complessivi € 2.604,93; 3) n. 29320180010352381000 limitatamente a premi e sanzioni civili per gli anni 2017 e 2018 per complessivi € 667,35; 4) n. - CP_2
29320180027407874000 limitatamente a premi e sanzioni civili per l'anno 2018 per € 240,84; 5) CP_2
n. 29320190015198573000 limitatamente a premi e sanzioni civili per l'anno 2018 e per l'anno CP_2
2019, per complessivi € 680,27; 6) n. 29320210009485511000 limitatamente a premi e sanzioni CP_2
civili per gli anni 2019, 2020 per complessivi € 679,86; 7) n. 29320220012752824000 limitatamente a premi e sanzioni civili per gli anni 2020 e 2021 per complessivi € 787,73; 8) CP_2
29320220060529045000 limitatamente a premi e sanzioni civili per gli anni 2021 e 2022 per CP_2
complessivi € 738,79; 9) n. 29320220070512591000 limitatamente a premi e sanzioni civili per CP_2
l'anno 2022 per complessivi € 367,02; 10) n. 59320160003421078000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per gli anni 2015 e 2016 per complessivi € 3.323,19; 11) n. 59320160007972725000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016 per complessivi € 2.860,03; 12) n.
59320170000354384000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016 per complessivi
€ 319,69; 13) n. 59320170000974858000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016
e 2017 per complessivi € 337,37; 14) n. 59320170001161767000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017 per complessivi € 137,57; 15) n. 59320170002205589000 relativo a modello
DM10 e somme aggiuntive per gli anni 2016 e 2017 per complessivi € 137,80; 16)
59320170003209484000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2016 e 2017 per complessivi € 5.417,07; 17) n. 59320170005315635000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017 per complessivi € 578,54; 18) n. 59320180003327539000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2018 per complessivi € 4.156,83; 19) n. 5932018000521897400 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2010 e 2018 per complessivi € 391,73; 20) n.
59320180008927351000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2018 per complessivi € 2.784,69; 21) n. 59320190001349349000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per gli anni 2016, 2017 e 2019 per complessivi € 308,92; 22) n. 59320210001130559000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2019 e 2021 per complessivi € 4.141,63; 23) n.
59320210001341833000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2021 per complessivi € 866,87; 24) n. 59320220000886520000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2020 e 2022 per complessivi € 4.424,59; 25) n. 59320220006048525000 relativo a contributi
IVS e somme aggiuntive per gli anni 2021 e 2022 per complessivi € 3.285,75; 26) n. 29320230053882255000 relativa a premi e sanzioni civili per gli anni 2022 e 2023 per complessivi CP_2
€ 352,45; 27) n. 59320230002818572000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2021
e 2022 per complessivi € 4.523,23; 28) n. 59320230003451073000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2017 per complessivi € 1.634,97; 29) n. 59320230003533763000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2018 per complessivi € 8.919,81; pari ad un complessivo debito di € 57.527,84.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto: a) che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta è illegittima per impossibilità di procedere a esecuzione forzata, avendo essa, in parte, ad oggetto cartelle e avvisi di addebito - nello specifico quelli indicati dal n. 1 al n. 25 – già sospesi con decreto del 28.6.2024 emesso nel giudizio iscritto al n. 5515/2024 R.G. avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249021078809/000 notificata il 21.5.2024; b) che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e i sottostanti avvisi di addebito e cartelle di CP_ pagamento opposti sono nulli e/o illegittimi, per omessa notifica da parte dell' e dell' degli CP_2
atti di riscossione quali titoli esecutivi;
c) che, con riferimento alla cartella di pagamento n.
29320230053882255000 e agli avvisi di addebito n. 59320230002818572000, n.
59320230003451073000 e n. 59320230003533763000 non è stata notificata nemmeno l'intimazione ad adempiere, atto prodromico all'esecuzione, in violazione dell'art. 50 comma 2 del DPR n. 602/1973;
d) che è prescritto il diritto di richiedere i contributi previdenziali in questione, posto che in materia di riscossione di contributi di natura previdenziale da pagarsi agli Enti Impositori questa opera con il decorso del termine quinquennale;
e) che gli atti impugnati sono illegittimi in quanto emessi in violazione dell'art.116, comma 12, Legge 388/2000, atteso che sono state richieste delle somme aggiuntive per gli omessi versamenti contributivi.
Parte ricorrente ha quindi così concluso: “Preliminarmente, dichiarare la legittimità e tempestività della spiegata opposizione;
In via cautelare, accertata anche la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati nel procedimento n. 5515/2024 R.G., con Decreto del Tribunale di Catania –
Sezione Lavoro del 28.06.2024, sospendere l'esecutività degli atti impugnati tutti, che costituiscono titolo esecutivo, potendo l'Agente della Riscossione procedere ad espropriazione forzata, e ciò per la palese illegittimità ed infondatezza degli stessi e per il danno grave e irreparabile che comporterebbe
l'esecuzione coattiva in corso di causa ed iscrizione di ipoteca sui beni del ricorrente attesa la rilevanza della pretesa fatta valere da nel merito, accertare e dichiarare la mancata notifica degli atti CP_4
sottostanti al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnati e l'avvenuta prescrizione del diritto di riscuotere i pretesi contributi e la mancata notifica degli atti di riscossione;
per l'effetto, annullare e/o revocare e comunque privare di efficacia tutti gli atti opposti;
dichiarare comunque non dovuti i pretesi contributi in capo al ricorrente”.
Con decreto dell'8.8.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata la prima udienza per la data del 17.12.2024.
Con memoria deposita in data 11.12.2024 si è costituito in giudizio l' il quale, deducendo che CP_2
l'art. 24, comma 7 del D.L. 26.2.99, n. 46 afferma che il ricorrente, nel proporre l'opposizione, deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario, ha eccepito l'omessa prova di tale notifica da parte del ricorrente all' e ha così concluso: “dichiarare la presente opposizione inammissibile CP_4
per violazione dell'art. 24, comma 7 del D.L. n. 46/1999. In subordine riunire il presente giudizio a quello recante il n. di ruolo 5515/24 e rigettare, in ogni caso, la domanda del ricorrente, l'eccezione di prescrizione e considerare valido il credito condannando conseguentemente, il ricorrente al CP_2
pagamento di quanto richiesto nell'atto opposto. Ci si oppone alla chiesta sospensione in quanto il ricorso è infondato in fatto ed in diritto. Condannare la controparte alle spese, compensi ed onorari del presente giudizio”. CP_ Con memoria depositata il 12.12.2024 si è costituito in giudizio l' deducendo: a) che gli avvisi di addebito nn. 59320170003209484000, 59320180003327539000, 59320180005218974000,
59320180008927351000, 59320210001130559000 59320220000886520000,
59320220006048525000, 59320160003421078000, 59320160007972725000,
59320170000354384000, 59320170000974858000, 59320170001161767000,
59320170002205589000, 59320170005315635000, 59320190001349349000 sono stati notificati alla parte ricorrente nelle date specificamente indicate in memoria;
b) che la domanda spiegata da parte ricorrente è tardiva perché proposta oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 comma 5 del d.lgs.
46/1999; c) che nessuna prescrizione è maturata stante la regolare notifica degli avvisi di addebito;
d) che nessuna responsabilità può essere ascritta all'ente previdenziale per la prescrizione successiva e che grava su , su cui incombe l'obbligo dell'esazione dei crediti, l'onere di provare l'esistenza di CP_4
atti interruttivi della prescrizione successivi all'iscrizione a ruolo;
e) che deve tenersi conto della sospensione dei termini disposta con la disciplina dettata per dell'emergenza da covid-19; f) che la lamentata violazione dell'art. 116, comma 12, L. 388/2000 è infondata, perché la norma attiene a ipotesi inconferenti rispetto alla fattispecie oggetto di causa. CP_ L' pertanto, ha così concluso: “in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello antecedente rubricato al n. 5515/24 RG, pendente inter partes avanti allo stesso Ufficio, per connessione oggettiva e soggettiva;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione CP_ agli avvisi di addebito ed alle cartelle esattoriali sottese al preavviso d'iscrizione ipotecaria, in quanto tardiva;
in via principale, rigettare l'opposizione, stante l'esigibilità dei crediti contributivi posti
a fondamento del preavviso d'iscrizione ipotecaria, con vittoria delle spese di lite”.
Con ordinanza del 9.12.2025 è stata disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 5515/2024 e
7524/2024 RG.
L'udienza del 9.12.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Va innanzitutto rilevato che i motivi di opposizione fatti valere – sia sotto il profilo della sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli disposta giudizialmente (e dunque della violazione del principio “nulla executio sine titulo”), che sotto il profilo della prescrizione delle pretese contributive - integrano un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e, al più, di opposizione a ruolo (con riguardo all'eventuale prescrizione antecedente).
Sotto altro profilo, con riferimento alla eccepita violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, per essere stata omessa, in relazione alla cartella di pagamento n. 29320230053882255000 e agli avvisi di addebito n.
59320230002818572000, n. 59320230003451073000 e n. 59320230003533763000, la previa notifica dell'intimazione ad adempiere, si configura un'opposizione agli atti esecutivi.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo deducendo che, in mancanza di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi, il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste, risulta decorso alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione.
Inoltre, il ricorrente ha eccepito la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito e cartelle dedotta nella comunicazione preventiva di ipoteca, in assenza di atti interruttivi intermedi rispetto alla notifica dell'atto qui opposto.
Dall'eccezione di prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999 avendo il ricorrente contestato che gli avvisi di addebito gli siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. n. 29294/2019).
La Suprema Corte ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n.
28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente
l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass.
n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass.
2.9.2020 n.18256).
Tanto precisato in termini di qualificazione della domanda, occorre procedere alla verifica della notifica degli atti sottesi all'atto impugnato - notifica che parte opponente assume essere stata omessa - atteso che, laddove i predetti atti fossero stati ritualmente notificati, resterebbe preclusa ogni contestazione in ordine al merito della pretesa, restando in esame la questione afferente alla prescrizione successiva.
Al riguardo si osservi che, a fronte di quanto eccepito da parte ricorrente in merito all'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, nessuna prova dell'avvenuta notifica è stata prodotta da parte dell' con riferimento agli atti impugnati portanti crediti ad esso facenti capo. CP_2
Dunque, atteso che “I contributi si prescrivono in cinque anni ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 CP_2
del 1995, con inizio della decorrenza, quanto alla prima rata dall'inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi degli artt. 28 e 44 del d.P.R. n. 1124 del 1965, posto che alla suddetta data il datore deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il relativo conguaglio” (Cass. Ordinanza n. 11218 del
26.4.2024), con riferimento alle cartelle recanti nn. 29320160059321064000 (relativa a premi e CP_2
sanzioni civili per gli anni 2014, 2015 e 2016), 29320170023934345000 (relativa a premi e CP_2
sanzioni civili per gli anni 2015, 2016 e 2017) e 29320180010352381000 (relativa a premi per il CP_2
2017) può rilevarsi la maturata prescrizione quinquennale dei crediti da essi portati, in considerazione del fatto che nessun atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato notificato e che il primo atto notificato al ricorrente appare essere l'intimazione di pagamento notificatagli il 21.5.2024, come da questi dedotto in ricorso, anche tenuto conto della sospensione del predetto termine per complessivi 542 giorni prevista dalla normativa emergenziale. Infatti, nel calcolare il termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (v. sentenza n. 292/2023 del Trib. di Catania), pari a complessivi 542 giorni.
Tenuto conto di tale sospensione, la prescrizione non risulta invece essere maturata per premi CP_2
relativi all'anno 2018, portati dalle cartelle 29320180027407874000 e 29320190015198573000. Non sono inoltre prescritte le pretese creditorie dell' relative alle successive annualità 2019, 2020, CP_2
2021 e 2022, di cui alle cartelle nn. 29320190015198573000, 29320210009485511000,
29320220012752824000, 29320220060529045000 e 29320220070512591000. CP_ Venendo ora agli avvisi di addebito per crediti facenti capo all' di cui il ricorrente lamenta l'omessa CP_ notifica, dai documenti in atti emerge che: i crediti portati dagli avvisi di addebito
59320160003421078000 (anni 2015 e 2016), 59320160007972725000 (anno 2016) e
59320170000354384000 (anno 2016), sono prescritti, stante l'incompletezza della documentazione prodotta dall' al fine di dimostrare il perfezionamento della notifica, inidonea quindi a provare CP_1
l'interruzione del decorso del termine di prescrizione. CP_ L' ha, invece, prodotto prova delle notifiche (sulla cui regolarità non è stata sollevata alcuna contestazione da parte ricorrente) dei seguenti avvisi di addebito: n. 59320170000974858000, notificato il 13.4.2017; n. 59320170001161767000 notificato il 25.5.2017; n. 59320170002205589000 notificato il 13.9.2017; n. 59320170003209484000 notificato il 10.10.2017; n. 59320170005315635000 notificato l'11.11.2017.
In merito ai predetti avvisi di addebito va rilevata l'intervenuta prescrizione successiva, atteso che non sussistono atti interruttivi antecedenti all'intimazione di pagamento notificata il 21.5.2024, quando il termine quinquennale era ormai decorso, e ciò anche tenuto conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale.
Considerata tale sospensione, invece, non è maturato il termine di prescrizione con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320180003327539000 notificato il 24.8.2018; n. 5932018000521897400
notificato il 6.9.2018; n. 59320180008927351000 notificato il 9.2.2019; n. 59320190001349349000
notificato il 4.6.2019; n. 59320210001130559000 notificati il 7.11.2021; n. 59320210001341833000
notificato il 20.11.2021; n. 59320220000886520000 notificato il 19.7.2022 e 59320220006048525000
notificato il 14.1.2023.
Per quanto riguarda, poi la cartella n. 29320230053882255000 relativa a premi e sanzioni civili CP_2
per gli anni 2022 e 2023 e l'avviso di addebito n. 59320230002818572000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2021 e 2022, rispetto ai quali il ricorrente lamenta che il primo atto con cui gliene sia stato chiesto il pagamento sia costituito dal preavviso di iscrizione ipotecaria opposto, e dei quali alcuna prova di notifica di atti interruttivi antecedenti è stata prodotta dai resistenti, va rilevato che, in ogni caso, nessuna prescrizione quinquennale dei crediti ad essi sottesi è maturata.
Diversamente, con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320230003451073000 relativo a contributi
IVS e somme aggiuntive per l'anno 2017; n. 59320230003533763000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2018, va rilevato il decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data della notifica del primo atto costituito dal preavviso di iscrizione ipotecaria opposto.
Infine, in relazione alla cartella di pagamento n. 29320230053882255000 e agli avvisi di addebito n.
59320230002818572000, n. 59320230003451073000 e n. 59320230003533763000 parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, per essere stata omessa, la previa notifica dell'intimazione ad adempiere.
La censura concernente la violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973 (“1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica”) appare infondata.
Siccome evidenziato dalla condivisa giurisprudenza, infatti, “Il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni mobili registrati” e ugualmente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria “è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente
l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata” (cfr. C. Cass. 26052/2011 e C. Cass. 22018/2017; cfr. altresì Tribunale Roma 544/2015, secondo cui “Il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati non può essere considerato come quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata ma tale atto si riferisce ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, per cui il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50 comma 2 d.P.R. 602/1973, disposizione applicabile solo nell'ambito dell'esecuzione forzata”). Vanno infine rigettati i motivi di opposizione relativi alla violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 12, della legge 23.12.2000 n.388, non trattandosi nella specie di sanzioni amministrative, nonché di illegittimità della comunicazione preventiva notificata dopo la sospensione giudiziale – nel giudizio iscritto al n. 5515/24 RG di questo Tribunale – dell'efficacia esecutiva degli atti sottostanti, non risultando in atti prova di alcuna notifica del provvedimento di sospensione al concessionario, come ratione temporis previsto dall'art. 24 co. 7 d.lgs n. 46/1999.
In definitiva, il ricorso va parzialmente accolto e vanno dichiarati prescritti i crediti per contributi CP_2
e somme aggiuntive portati dalle cartelle di pagamento nn. 29320160059321064000,
29320170023934345000 e 29320180010352381000. CP_ Parimenti vanno dichiarati prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n.
59320160003421078000, n. 59320160007972725000, n. 59320170000354384000,
59320170000974858000, n. 59320170001161767000, n. 59320170002205589000,
59320170003209484000 e n. 59320170005315635000, con conseguente annullamento in parte qua delle opposte intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. I ricorsi vanno rigettati nel resto.
Stante l'accoglimento solamente parziale delle opposizioni, le spese di lite, come liquidate in dispositivo, sono per metà poste a carico dei resistenti e per metà compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti suindicati, in parziale accoglimento dei ricorsi, dichiara l'estinzione per prescrizione del diritto di credito per premi portato dalla cartella di pagamento nn. 29320160059321064000, Controparte_6
29320170023934345000 e 29320180010352381000; CP_ dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito
59320160003421078000, n. 59320160007972725000, n. 59320170000354384000,
59320170000974858000, n. 59320170001161767000, n. 59320170002205589000,
59320170003209484000 e n. 59320170005315635000; per l'effetto, annulla, in parte qua, l'opposta intimazione di pagamento n. 29320249021078809 e l'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 29376202400001756000; rigetta nel resto i ricorsi;
condanna i resistenti a rifondere a , con distrazione in favore dei difensori che si Parte_1
dichiarano antistatari, metà delle spese di lite, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 6.330,00, oltre contributo unificato se dovuto e versato ed oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15 %; compensa le spese processuali tra le parti per la restante metà del predetto importo.
Catania, 9.12.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco Pennisi, sostituita l'udienza del 9.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai numeri 5515/2024 e 7524/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], c.f. residente in [...]di Catania Parte_1 C.F._1
(CT) via Etnea n. 202, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Mania e Marco Rizza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Catania via Napoli n. 116, per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS di
Catania, Piazza della Repubblica n. 26, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetana Angela Marchese,
LE AL e IE GI LL, per procura in atti;
Resistente
E CONTRO
, c.f. in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura di Catania, sito presso la sede in via Cifali n. 76/a, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
NI RR per procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.6.2024, introduttivo del giudizio iscritto al n. 5515/2024 RG, Parte_1
ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n. 29320249021078809/000, notificata dall' Controparte_3
in data 21.05.2024, ed ai seguenti sottostanti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito:
[...]
- 29320160059321064000 (solo ruolo , relativa a premi e sanzioni civili per gli anni 2014, CP_2 CP_2 2015 e 2016 per complessivi € 1.858,31; - 29320170023934345000 (solo ruolo , relativa a premi CP_2
e sanzioni civili per gli anni 2015, 2016 e 2017 per complessivi € 2.604,93; - CP_2
29320180010352381000 relativa a premi e sanzioni civili per gli anni 2017 e 2018 per complessivi CP_2
€ 667,35; - 29320180027407874000 relativa a premi e sanzioni civili per l'anno 2018 per € 240,84; CP_2
- 29320190015198573000 relativa a premi e sanzioni civili per l'anno 2018 e per l'anno 2019, per CP_2
complessivi € 680,27; - 29320210009485511000 (solo ruolo relativa a premi e sanzioni CP_2 CP_2
civili per gli anni 2019, 2020 per complessivi € 679,86; - 29320220012752824000 (solo ruolo CP_2
relativa a premi e sanzioni civili per gli anni 2020 e 2021 per complessivi € 787,73; - CP_2
29320220060529045000 relativa a premi e sanzioni civili per gli anni 2021 e 2022 per complessivi CP_2
€ 738,79; - 29320220070512591000 (solo ruolo relativa a premi e sanzioni civili per l'anno CP_2 CP_2
2022 per complessivi € 367,02; - 59320160003421078000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per gli anni 2015 e 2016 per complessivi € 3.323,19; - 59320160007972725000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016 per complessivi € 2.860,03; -
59320170000354384000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016 per complessivi
€ 319,69; - 59320170000974858000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016 e
2017 per complessivi € 337,37; - 59320170001161767000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017 per complessivi € 137,57; - 59320170002205589000 relativo a modello
DM10 e somme aggiuntive per gli anni 2016 e 2017 per complessivi € 137,80; -
59320170003209484000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2016 e 2017 per complessivi € 5.417,07; - 59320170005315635000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017 per complessivi € 578,54; - 59320180003327539000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2018 per complessivi € 4.156,83; - 5932018000521897400 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2010 e 2018 per complessivi € 391,73; -
59320180008927351000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2018 per complessivi € 2.784,69; - 59320190001349349000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per gli anni 2016, 2017 e 2019 per complessivi € 308,92; - 59320210001130559000 relativo a contributi IVS
e somme aggiuntive per gli anni 2019 e 2021 per complessivi € 4.141,63; - 59320210001341833000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2021 per complessivi € 866,87; -
59320220000886520000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2020 e 2022 per complessivi € 4.424,59; - 59320220006048525000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2021 e 2022 per complessivi € 3.285,75. Il tutto per un complessivo debito € 42.097,38. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha rilevato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento;
la prescrizione anche successiva delle pretese creditorie;
la violazione dell'art. 116 comma 12 l.n. 388/2000.
Il ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “- Preliminarmente, dichiarare la legittimità e tempestività della spiegata opposizione;
- In via cautelare, sospendere l'esecutività degli atti impugnati che hanno valore di titolo esecutivo ed intimazione ad adempiere, potendo l'Agente della Riscossione procedere ad espropriazione forzata, e ciò per la palese illegittimità ed infondatezza degli stessi e per il danno grave e irreparabile che comporterebbe l'esecuzione coattiva in corso di causa attesa la rilevanza della pretesa fatta valere da - nel merito, accertare e dichiarare la mancata notifica delle cartelle CP_4
di pagamento e degli avvisi di addebito sottostanti all'intimazione di pagamento da ultimo notificata, nonché l'avvenuta prescrizione, anche successiva ovvero decorrente dall'annualità di riferimento dei contributi e dei premi sino alla notifica dell'eventuale primo atto interruttivo, del diritto di riscuotere le rate premio ed i contributi previdenziali e le relative sanzioni e, per l'effetto, annullare e/o revocare e comunque privare di efficacia gli atti opposti, dichiarando che il ricorrente non è tenuto al pagamento di alcuna somma a qualsivoglia titolo. Con vittoria di spese, onorari e competenze, di cui si chiede la distrazione al sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Con decreto del 28.6.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata la prima udienza per la data del 17.12.2024. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha così concluso: “In via preliminare: - Ritenere e dichiarare inammissibile
l'avverso ricorso per i motivi esposti in narrativa;
In subordine, nel merito: - Ritenere e dichiarare infondato il ricorso e, per l'effetto, rigettarlo;
- In subordine, ritenere e dichiarare comunque dovuti i contributi di cui agli atti opposti, al netto degli sgravi eventualmente intervenuti, e, per l'effetto, condannare Controparte al pagamento degli stessi, maggiorati di interessi e sanzioni;
- In via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' Controparte_3
nell'ipotesi in cui venga dichiarata la prescrizione successiva. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge”.
Si è altresì costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna dell'opponente CP_2
alle spese del giudizio.
Con ulteriore ricorso depositato in data 29.7.2024, introduttivo del giudizio iscritto al n. 7524/2024 RG, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29376202400001756000, fascicolo n. 2024/49663, notificata dall' Controparte_5
in data 15.7.2024, e i sottostanti avvisi di addebito e cartelle di pagamento di seguito indicati: 1) n. 29320160059321064000, limitatamente a premi e sanzioni civili per gli anni 2014, 2015 e 2016 CP_2
per complessivi € 1.858,31; 2) n. 29320170023934345000 limitatamente a premi e sanzioni civili CP_2
per gli anni 2015, 2016 e 2017 per complessivi € 2.604,93; 3) n. 29320180010352381000 limitatamente a premi e sanzioni civili per gli anni 2017 e 2018 per complessivi € 667,35; 4) n. - CP_2
29320180027407874000 limitatamente a premi e sanzioni civili per l'anno 2018 per € 240,84; 5) CP_2
n. 29320190015198573000 limitatamente a premi e sanzioni civili per l'anno 2018 e per l'anno CP_2
2019, per complessivi € 680,27; 6) n. 29320210009485511000 limitatamente a premi e sanzioni CP_2
civili per gli anni 2019, 2020 per complessivi € 679,86; 7) n. 29320220012752824000 limitatamente a premi e sanzioni civili per gli anni 2020 e 2021 per complessivi € 787,73; 8) CP_2
29320220060529045000 limitatamente a premi e sanzioni civili per gli anni 2021 e 2022 per CP_2
complessivi € 738,79; 9) n. 29320220070512591000 limitatamente a premi e sanzioni civili per CP_2
l'anno 2022 per complessivi € 367,02; 10) n. 59320160003421078000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per gli anni 2015 e 2016 per complessivi € 3.323,19; 11) n. 59320160007972725000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016 per complessivi € 2.860,03; 12) n.
59320170000354384000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016 per complessivi
€ 319,69; 13) n. 59320170000974858000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016
e 2017 per complessivi € 337,37; 14) n. 59320170001161767000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017 per complessivi € 137,57; 15) n. 59320170002205589000 relativo a modello
DM10 e somme aggiuntive per gli anni 2016 e 2017 per complessivi € 137,80; 16)
59320170003209484000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2016 e 2017 per complessivi € 5.417,07; 17) n. 59320170005315635000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017 per complessivi € 578,54; 18) n. 59320180003327539000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2018 per complessivi € 4.156,83; 19) n. 5932018000521897400 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2010 e 2018 per complessivi € 391,73; 20) n.
59320180008927351000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2018 per complessivi € 2.784,69; 21) n. 59320190001349349000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per gli anni 2016, 2017 e 2019 per complessivi € 308,92; 22) n. 59320210001130559000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2019 e 2021 per complessivi € 4.141,63; 23) n.
59320210001341833000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2021 per complessivi € 866,87; 24) n. 59320220000886520000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2020 e 2022 per complessivi € 4.424,59; 25) n. 59320220006048525000 relativo a contributi
IVS e somme aggiuntive per gli anni 2021 e 2022 per complessivi € 3.285,75; 26) n. 29320230053882255000 relativa a premi e sanzioni civili per gli anni 2022 e 2023 per complessivi CP_2
€ 352,45; 27) n. 59320230002818572000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2021
e 2022 per complessivi € 4.523,23; 28) n. 59320230003451073000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2017 per complessivi € 1.634,97; 29) n. 59320230003533763000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2018 per complessivi € 8.919,81; pari ad un complessivo debito di € 57.527,84.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto: a) che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta è illegittima per impossibilità di procedere a esecuzione forzata, avendo essa, in parte, ad oggetto cartelle e avvisi di addebito - nello specifico quelli indicati dal n. 1 al n. 25 – già sospesi con decreto del 28.6.2024 emesso nel giudizio iscritto al n. 5515/2024 R.G. avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249021078809/000 notificata il 21.5.2024; b) che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e i sottostanti avvisi di addebito e cartelle di CP_ pagamento opposti sono nulli e/o illegittimi, per omessa notifica da parte dell' e dell' degli CP_2
atti di riscossione quali titoli esecutivi;
c) che, con riferimento alla cartella di pagamento n.
29320230053882255000 e agli avvisi di addebito n. 59320230002818572000, n.
59320230003451073000 e n. 59320230003533763000 non è stata notificata nemmeno l'intimazione ad adempiere, atto prodromico all'esecuzione, in violazione dell'art. 50 comma 2 del DPR n. 602/1973;
d) che è prescritto il diritto di richiedere i contributi previdenziali in questione, posto che in materia di riscossione di contributi di natura previdenziale da pagarsi agli Enti Impositori questa opera con il decorso del termine quinquennale;
e) che gli atti impugnati sono illegittimi in quanto emessi in violazione dell'art.116, comma 12, Legge 388/2000, atteso che sono state richieste delle somme aggiuntive per gli omessi versamenti contributivi.
Parte ricorrente ha quindi così concluso: “Preliminarmente, dichiarare la legittimità e tempestività della spiegata opposizione;
In via cautelare, accertata anche la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati nel procedimento n. 5515/2024 R.G., con Decreto del Tribunale di Catania –
Sezione Lavoro del 28.06.2024, sospendere l'esecutività degli atti impugnati tutti, che costituiscono titolo esecutivo, potendo l'Agente della Riscossione procedere ad espropriazione forzata, e ciò per la palese illegittimità ed infondatezza degli stessi e per il danno grave e irreparabile che comporterebbe
l'esecuzione coattiva in corso di causa ed iscrizione di ipoteca sui beni del ricorrente attesa la rilevanza della pretesa fatta valere da nel merito, accertare e dichiarare la mancata notifica degli atti CP_4
sottostanti al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnati e l'avvenuta prescrizione del diritto di riscuotere i pretesi contributi e la mancata notifica degli atti di riscossione;
per l'effetto, annullare e/o revocare e comunque privare di efficacia tutti gli atti opposti;
dichiarare comunque non dovuti i pretesi contributi in capo al ricorrente”.
Con decreto dell'8.8.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata la prima udienza per la data del 17.12.2024.
Con memoria deposita in data 11.12.2024 si è costituito in giudizio l' il quale, deducendo che CP_2
l'art. 24, comma 7 del D.L. 26.2.99, n. 46 afferma che il ricorrente, nel proporre l'opposizione, deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario, ha eccepito l'omessa prova di tale notifica da parte del ricorrente all' e ha così concluso: “dichiarare la presente opposizione inammissibile CP_4
per violazione dell'art. 24, comma 7 del D.L. n. 46/1999. In subordine riunire il presente giudizio a quello recante il n. di ruolo 5515/24 e rigettare, in ogni caso, la domanda del ricorrente, l'eccezione di prescrizione e considerare valido il credito condannando conseguentemente, il ricorrente al CP_2
pagamento di quanto richiesto nell'atto opposto. Ci si oppone alla chiesta sospensione in quanto il ricorso è infondato in fatto ed in diritto. Condannare la controparte alle spese, compensi ed onorari del presente giudizio”. CP_ Con memoria depositata il 12.12.2024 si è costituito in giudizio l' deducendo: a) che gli avvisi di addebito nn. 59320170003209484000, 59320180003327539000, 59320180005218974000,
59320180008927351000, 59320210001130559000 59320220000886520000,
59320220006048525000, 59320160003421078000, 59320160007972725000,
59320170000354384000, 59320170000974858000, 59320170001161767000,
59320170002205589000, 59320170005315635000, 59320190001349349000 sono stati notificati alla parte ricorrente nelle date specificamente indicate in memoria;
b) che la domanda spiegata da parte ricorrente è tardiva perché proposta oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 comma 5 del d.lgs.
46/1999; c) che nessuna prescrizione è maturata stante la regolare notifica degli avvisi di addebito;
d) che nessuna responsabilità può essere ascritta all'ente previdenziale per la prescrizione successiva e che grava su , su cui incombe l'obbligo dell'esazione dei crediti, l'onere di provare l'esistenza di CP_4
atti interruttivi della prescrizione successivi all'iscrizione a ruolo;
e) che deve tenersi conto della sospensione dei termini disposta con la disciplina dettata per dell'emergenza da covid-19; f) che la lamentata violazione dell'art. 116, comma 12, L. 388/2000 è infondata, perché la norma attiene a ipotesi inconferenti rispetto alla fattispecie oggetto di causa. CP_ L' pertanto, ha così concluso: “in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello antecedente rubricato al n. 5515/24 RG, pendente inter partes avanti allo stesso Ufficio, per connessione oggettiva e soggettiva;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione CP_ agli avvisi di addebito ed alle cartelle esattoriali sottese al preavviso d'iscrizione ipotecaria, in quanto tardiva;
in via principale, rigettare l'opposizione, stante l'esigibilità dei crediti contributivi posti
a fondamento del preavviso d'iscrizione ipotecaria, con vittoria delle spese di lite”.
Con ordinanza del 9.12.2025 è stata disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 5515/2024 e
7524/2024 RG.
L'udienza del 9.12.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Va innanzitutto rilevato che i motivi di opposizione fatti valere – sia sotto il profilo della sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli disposta giudizialmente (e dunque della violazione del principio “nulla executio sine titulo”), che sotto il profilo della prescrizione delle pretese contributive - integrano un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e, al più, di opposizione a ruolo (con riguardo all'eventuale prescrizione antecedente).
Sotto altro profilo, con riferimento alla eccepita violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, per essere stata omessa, in relazione alla cartella di pagamento n. 29320230053882255000 e agli avvisi di addebito n.
59320230002818572000, n. 59320230003451073000 e n. 59320230003533763000, la previa notifica dell'intimazione ad adempiere, si configura un'opposizione agli atti esecutivi.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo deducendo che, in mancanza di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi, il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste, risulta decorso alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione.
Inoltre, il ricorrente ha eccepito la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito e cartelle dedotta nella comunicazione preventiva di ipoteca, in assenza di atti interruttivi intermedi rispetto alla notifica dell'atto qui opposto.
Dall'eccezione di prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999 avendo il ricorrente contestato che gli avvisi di addebito gli siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. n. 29294/2019).
La Suprema Corte ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n.
28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente
l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass.
n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass.
2.9.2020 n.18256).
Tanto precisato in termini di qualificazione della domanda, occorre procedere alla verifica della notifica degli atti sottesi all'atto impugnato - notifica che parte opponente assume essere stata omessa - atteso che, laddove i predetti atti fossero stati ritualmente notificati, resterebbe preclusa ogni contestazione in ordine al merito della pretesa, restando in esame la questione afferente alla prescrizione successiva.
Al riguardo si osservi che, a fronte di quanto eccepito da parte ricorrente in merito all'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, nessuna prova dell'avvenuta notifica è stata prodotta da parte dell' con riferimento agli atti impugnati portanti crediti ad esso facenti capo. CP_2
Dunque, atteso che “I contributi si prescrivono in cinque anni ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 CP_2
del 1995, con inizio della decorrenza, quanto alla prima rata dall'inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi degli artt. 28 e 44 del d.P.R. n. 1124 del 1965, posto che alla suddetta data il datore deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il relativo conguaglio” (Cass. Ordinanza n. 11218 del
26.4.2024), con riferimento alle cartelle recanti nn. 29320160059321064000 (relativa a premi e CP_2
sanzioni civili per gli anni 2014, 2015 e 2016), 29320170023934345000 (relativa a premi e CP_2
sanzioni civili per gli anni 2015, 2016 e 2017) e 29320180010352381000 (relativa a premi per il CP_2
2017) può rilevarsi la maturata prescrizione quinquennale dei crediti da essi portati, in considerazione del fatto che nessun atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato notificato e che il primo atto notificato al ricorrente appare essere l'intimazione di pagamento notificatagli il 21.5.2024, come da questi dedotto in ricorso, anche tenuto conto della sospensione del predetto termine per complessivi 542 giorni prevista dalla normativa emergenziale. Infatti, nel calcolare il termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (v. sentenza n. 292/2023 del Trib. di Catania), pari a complessivi 542 giorni.
Tenuto conto di tale sospensione, la prescrizione non risulta invece essere maturata per premi CP_2
relativi all'anno 2018, portati dalle cartelle 29320180027407874000 e 29320190015198573000. Non sono inoltre prescritte le pretese creditorie dell' relative alle successive annualità 2019, 2020, CP_2
2021 e 2022, di cui alle cartelle nn. 29320190015198573000, 29320210009485511000,
29320220012752824000, 29320220060529045000 e 29320220070512591000. CP_ Venendo ora agli avvisi di addebito per crediti facenti capo all' di cui il ricorrente lamenta l'omessa CP_ notifica, dai documenti in atti emerge che: i crediti portati dagli avvisi di addebito
59320160003421078000 (anni 2015 e 2016), 59320160007972725000 (anno 2016) e
59320170000354384000 (anno 2016), sono prescritti, stante l'incompletezza della documentazione prodotta dall' al fine di dimostrare il perfezionamento della notifica, inidonea quindi a provare CP_1
l'interruzione del decorso del termine di prescrizione. CP_ L' ha, invece, prodotto prova delle notifiche (sulla cui regolarità non è stata sollevata alcuna contestazione da parte ricorrente) dei seguenti avvisi di addebito: n. 59320170000974858000, notificato il 13.4.2017; n. 59320170001161767000 notificato il 25.5.2017; n. 59320170002205589000 notificato il 13.9.2017; n. 59320170003209484000 notificato il 10.10.2017; n. 59320170005315635000 notificato l'11.11.2017.
In merito ai predetti avvisi di addebito va rilevata l'intervenuta prescrizione successiva, atteso che non sussistono atti interruttivi antecedenti all'intimazione di pagamento notificata il 21.5.2024, quando il termine quinquennale era ormai decorso, e ciò anche tenuto conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale.
Considerata tale sospensione, invece, non è maturato il termine di prescrizione con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320180003327539000 notificato il 24.8.2018; n. 5932018000521897400
notificato il 6.9.2018; n. 59320180008927351000 notificato il 9.2.2019; n. 59320190001349349000
notificato il 4.6.2019; n. 59320210001130559000 notificati il 7.11.2021; n. 59320210001341833000
notificato il 20.11.2021; n. 59320220000886520000 notificato il 19.7.2022 e 59320220006048525000
notificato il 14.1.2023.
Per quanto riguarda, poi la cartella n. 29320230053882255000 relativa a premi e sanzioni civili CP_2
per gli anni 2022 e 2023 e l'avviso di addebito n. 59320230002818572000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2021 e 2022, rispetto ai quali il ricorrente lamenta che il primo atto con cui gliene sia stato chiesto il pagamento sia costituito dal preavviso di iscrizione ipotecaria opposto, e dei quali alcuna prova di notifica di atti interruttivi antecedenti è stata prodotta dai resistenti, va rilevato che, in ogni caso, nessuna prescrizione quinquennale dei crediti ad essi sottesi è maturata.
Diversamente, con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320230003451073000 relativo a contributi
IVS e somme aggiuntive per l'anno 2017; n. 59320230003533763000 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2018, va rilevato il decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data della notifica del primo atto costituito dal preavviso di iscrizione ipotecaria opposto.
Infine, in relazione alla cartella di pagamento n. 29320230053882255000 e agli avvisi di addebito n.
59320230002818572000, n. 59320230003451073000 e n. 59320230003533763000 parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, per essere stata omessa, la previa notifica dell'intimazione ad adempiere.
La censura concernente la violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973 (“1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica”) appare infondata.
Siccome evidenziato dalla condivisa giurisprudenza, infatti, “Il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni mobili registrati” e ugualmente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria “è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente
l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata” (cfr. C. Cass. 26052/2011 e C. Cass. 22018/2017; cfr. altresì Tribunale Roma 544/2015, secondo cui “Il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati non può essere considerato come quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata ma tale atto si riferisce ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, per cui il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50 comma 2 d.P.R. 602/1973, disposizione applicabile solo nell'ambito dell'esecuzione forzata”). Vanno infine rigettati i motivi di opposizione relativi alla violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 12, della legge 23.12.2000 n.388, non trattandosi nella specie di sanzioni amministrative, nonché di illegittimità della comunicazione preventiva notificata dopo la sospensione giudiziale – nel giudizio iscritto al n. 5515/24 RG di questo Tribunale – dell'efficacia esecutiva degli atti sottostanti, non risultando in atti prova di alcuna notifica del provvedimento di sospensione al concessionario, come ratione temporis previsto dall'art. 24 co. 7 d.lgs n. 46/1999.
In definitiva, il ricorso va parzialmente accolto e vanno dichiarati prescritti i crediti per contributi CP_2
e somme aggiuntive portati dalle cartelle di pagamento nn. 29320160059321064000,
29320170023934345000 e 29320180010352381000. CP_ Parimenti vanno dichiarati prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n.
59320160003421078000, n. 59320160007972725000, n. 59320170000354384000,
59320170000974858000, n. 59320170001161767000, n. 59320170002205589000,
59320170003209484000 e n. 59320170005315635000, con conseguente annullamento in parte qua delle opposte intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. I ricorsi vanno rigettati nel resto.
Stante l'accoglimento solamente parziale delle opposizioni, le spese di lite, come liquidate in dispositivo, sono per metà poste a carico dei resistenti e per metà compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti suindicati, in parziale accoglimento dei ricorsi, dichiara l'estinzione per prescrizione del diritto di credito per premi portato dalla cartella di pagamento nn. 29320160059321064000, Controparte_6
29320170023934345000 e 29320180010352381000; CP_ dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito
59320160003421078000, n. 59320160007972725000, n. 59320170000354384000,
59320170000974858000, n. 59320170001161767000, n. 59320170002205589000,
59320170003209484000 e n. 59320170005315635000; per l'effetto, annulla, in parte qua, l'opposta intimazione di pagamento n. 29320249021078809 e l'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 29376202400001756000; rigetta nel resto i ricorsi;
condanna i resistenti a rifondere a , con distrazione in favore dei difensori che si Parte_1
dichiarano antistatari, metà delle spese di lite, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 6.330,00, oltre contributo unificato se dovuto e versato ed oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15 %; compensa le spese processuali tra le parti per la restante metà del predetto importo.
Catania, 9.12.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi