Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia ed il Sudan per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Khartoum il 19 ottobre 1968.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia ed il Sudan per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Khartoum il 19 ottobre 1968.