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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/07/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 92/2022 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. DANIELE Bartolomeo
PARTE RICORRENTE contro
– Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e CP_1
coordinamento di , rappresentata e difesa dal prof. avv. Controparte_2
TOSI Paolo e all'avv. CONTI Maria Giovanna
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, dipendenti della società convenuta con la qualifica di macchinista, chiedevano accertare e dichiarare che la retribuzione percepita durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
conseguentemente, dichiarare la nullità e/o la inopponibilità ai ricorrenti, e comunque, la disapplicazione dell'art. 31.5 del Contratto
Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di
€ 12,80; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e
2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della pagina 1 di 6 retribuzione spettante per i periodi di ferie;
degli articoli 31.6 del CCNL 2012 e 30.6 del
CCNL 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi negli stessi indicati;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti l'anno di fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS
2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”); per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società convenuta a corrispondere a € Parte_1
10.890,37 o, in subordine, nei limiti della prescrizione, dall'11.3.2016 € 6.227,42, al ricorrente € 9.560,96 o, in subordine, nei limiti della prescrizione, da Parte_2
marzo 2016 € 6.220,22, al ricorrente € 8.003,53 o, in Parte_3
subordine, nei limiti della prescrizione, da marzo 2016 € 4.950,61, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
condannare la Società resistente a retribuire i giorni di ferie per quanto maturato in favore dei ricorrenti a partire dal mese di dicembre 2021 per i ricorrenti e e dal mese di giugno 2021 Pt_1 Pt_3
per il ricorrente con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati Pt_2
dal giudice in accoglimento della domanda (con riserva di agire con separato ricorso per quanto maturato antecedentemente al 1° settembre 2012);
parte convenuta chiedeva respingere tutte le domande avversarie, in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi pagina 2 di 6 collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie, in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della società agli importi effettivamente dovuti ai ricorrenti nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per i periodi anteriori al all'11.3.2016 (sig.ri e ed Pt_1 Pt_2
al 12.3.2016 (sig. . Pt_3
il ricorso è fondato;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore.”, sent. n. 13425 del 17/05/2019; “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale.”, sent. n.
13932 del 20/05/2024 (in tema di indennità di utilizzazione professionale, di indennità per assenza dalla residenza, di indennità di scorta vetture eccedenti e di premio scoperta irregolarità/provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno); “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo.”, ord. n. 25840 del 27/09/2024.
pagina 3 di 6 Identici princìpi erano stati espressi in relazione ad analogo contenzioso concernente i dipendenti di NO PA (Cass. sent. n. 19716/2023, n. 19663/2023, n. 18160/2023, n.
33803/2023, n. 33793/2023, n. 33779/2023, n. 33713/ 2023, n. 19711/2021);
sia l'indennità di assenza dalla residenza, sia l'indennità di utilizzazione professionale (nella quale erano confluite l'indennità di condotta, attribuita per la guida del treno, e l'indennità di riserva, attribuita per le giornate in cui il macchinista è a disposizione senza servizi assegnati), sono prive del carattere della occasionalità e della funzione di rimborso spese, appaiono intrinsecamente connesse alle mansioni svolte dai macchinisti e sono corrisposte con continuità – “Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società NO (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.
35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.”, Cass. sent. n. 14089 del
21/05/2024;
per ciò che concerne la dedotta inscindibilità delle clausole del CCNL, come affermato in causa analoga dall'intestato Tribunale (giudice dott. Tritta), “la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere anche solo in via presuntiva, né si è offerta di provare per testimoni, che
pagina 4 di 6 proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dai ricorrenti avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità (sul punto si rimanda alla motivazione di cui alla sentenza ex art. 420 bis c.p.c. di questo
Tribunale, 01/03/2023 n. 103, ritenuta “plausibile” dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n.
34088/2024)”;
deve pertanto dichiararsi il diritto dei ricorrenti di percepire, nei giorni di ferie calcolati in misura non superiore alle quattro settimane annue, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, delle indennità oggetto di causa;
in relazione al numero di giorni di ferie annuali da considerare, com'è noto la sentenza CGUE Grande Sezione 19/11/2019 in cause C-609/17 e C-610/17 affermava che la tutela comunitaria era limitata a quattro settimane, senza ulteriori specificazioni.
Parte ricorrente affermava trattarsi di 28 giorni, mentre parte convenuta sosteneva trattarsi di soli 20 giorni, quantomeno per i lavoratori con articolazione settimanale da lunedì a venerdì. La prospettazione di parte convenuta non può essere condivisa. La Corte di cassazione nella sentenza n. 20216/2022, resa in fattispecie in cui il CCNL prevedeva
30 giorni di ferie di calendario, numero che si incrementava di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi, affermava il diritto dei lavoratori in relazione a 28 giornate di ferie, evidentemente considerando 7 giorni a settimana;
nel caso di specie i conteggi sono stati effettuati considerando 25 giorni, e quindi al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali;
deve essere respinta l'eccezione di prescrizione, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che nega la decorrenza del termine in corso di rapporto dopo l'entrata in vigore della cd. legge FO (Cass. sent. n. 26246/2022, n. 29831/2022, n.
30957/2022, n. 30958/2022, n. 4186/2023, n. 4321/2023). Possono considerarsi prescritti soltanto i crediti maturati anteriormente a luglio 2007 (ossia nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 92/2012), ma le domande azionate in giudizio decorrono da settembre 2012; pagina 5 di 6 la parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento degli importi riportati in dispositivo, sui quali non vi è contestazione sotto il profilo contabile;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014: alla base del calcolo va posto il compenso da liquidare per la domanda dal valore più elevato, maggiorato del 30% per ogni soggetto oltre il primo (Cass. ord. n. 10367 del 17/04/2024); la sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 429 cpc,
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di
[...]
della somma lorda € 10.890,37, in favore di della Parte_1 Parte_2
somma lorda di € 9.560,96, in favore di della somma Parte_3
lorda di € 8.003,53, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 8.123,20, oltre rimb. 15% spese generali, maggiorazione 30% ex art. 4, comma 1bis, D.M n.
55/2014, Cu, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'Avvocato anticipatario;
sentenza esecutiva.
Così deciso in Torino, il 24 luglio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 92/2022 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. DANIELE Bartolomeo
PARTE RICORRENTE contro
– Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e CP_1
coordinamento di , rappresentata e difesa dal prof. avv. Controparte_2
TOSI Paolo e all'avv. CONTI Maria Giovanna
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, dipendenti della società convenuta con la qualifica di macchinista, chiedevano accertare e dichiarare che la retribuzione percepita durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
conseguentemente, dichiarare la nullità e/o la inopponibilità ai ricorrenti, e comunque, la disapplicazione dell'art. 31.5 del Contratto
Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di
€ 12,80; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e
2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della pagina 1 di 6 retribuzione spettante per i periodi di ferie;
degli articoli 31.6 del CCNL 2012 e 30.6 del
CCNL 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi negli stessi indicati;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti l'anno di fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS
2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”); per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società convenuta a corrispondere a € Parte_1
10.890,37 o, in subordine, nei limiti della prescrizione, dall'11.3.2016 € 6.227,42, al ricorrente € 9.560,96 o, in subordine, nei limiti della prescrizione, da Parte_2
marzo 2016 € 6.220,22, al ricorrente € 8.003,53 o, in Parte_3
subordine, nei limiti della prescrizione, da marzo 2016 € 4.950,61, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
condannare la Società resistente a retribuire i giorni di ferie per quanto maturato in favore dei ricorrenti a partire dal mese di dicembre 2021 per i ricorrenti e e dal mese di giugno 2021 Pt_1 Pt_3
per il ricorrente con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati Pt_2
dal giudice in accoglimento della domanda (con riserva di agire con separato ricorso per quanto maturato antecedentemente al 1° settembre 2012);
parte convenuta chiedeva respingere tutte le domande avversarie, in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi pagina 2 di 6 collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie, in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della società agli importi effettivamente dovuti ai ricorrenti nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per i periodi anteriori al all'11.3.2016 (sig.ri e ed Pt_1 Pt_2
al 12.3.2016 (sig. . Pt_3
il ricorso è fondato;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore.”, sent. n. 13425 del 17/05/2019; “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale.”, sent. n.
13932 del 20/05/2024 (in tema di indennità di utilizzazione professionale, di indennità per assenza dalla residenza, di indennità di scorta vetture eccedenti e di premio scoperta irregolarità/provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno); “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo.”, ord. n. 25840 del 27/09/2024.
pagina 3 di 6 Identici princìpi erano stati espressi in relazione ad analogo contenzioso concernente i dipendenti di NO PA (Cass. sent. n. 19716/2023, n. 19663/2023, n. 18160/2023, n.
33803/2023, n. 33793/2023, n. 33779/2023, n. 33713/ 2023, n. 19711/2021);
sia l'indennità di assenza dalla residenza, sia l'indennità di utilizzazione professionale (nella quale erano confluite l'indennità di condotta, attribuita per la guida del treno, e l'indennità di riserva, attribuita per le giornate in cui il macchinista è a disposizione senza servizi assegnati), sono prive del carattere della occasionalità e della funzione di rimborso spese, appaiono intrinsecamente connesse alle mansioni svolte dai macchinisti e sono corrisposte con continuità – “Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società NO (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.
35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.”, Cass. sent. n. 14089 del
21/05/2024;
per ciò che concerne la dedotta inscindibilità delle clausole del CCNL, come affermato in causa analoga dall'intestato Tribunale (giudice dott. Tritta), “la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere anche solo in via presuntiva, né si è offerta di provare per testimoni, che
pagina 4 di 6 proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dai ricorrenti avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità (sul punto si rimanda alla motivazione di cui alla sentenza ex art. 420 bis c.p.c. di questo
Tribunale, 01/03/2023 n. 103, ritenuta “plausibile” dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n.
34088/2024)”;
deve pertanto dichiararsi il diritto dei ricorrenti di percepire, nei giorni di ferie calcolati in misura non superiore alle quattro settimane annue, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, delle indennità oggetto di causa;
in relazione al numero di giorni di ferie annuali da considerare, com'è noto la sentenza CGUE Grande Sezione 19/11/2019 in cause C-609/17 e C-610/17 affermava che la tutela comunitaria era limitata a quattro settimane, senza ulteriori specificazioni.
Parte ricorrente affermava trattarsi di 28 giorni, mentre parte convenuta sosteneva trattarsi di soli 20 giorni, quantomeno per i lavoratori con articolazione settimanale da lunedì a venerdì. La prospettazione di parte convenuta non può essere condivisa. La Corte di cassazione nella sentenza n. 20216/2022, resa in fattispecie in cui il CCNL prevedeva
30 giorni di ferie di calendario, numero che si incrementava di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi, affermava il diritto dei lavoratori in relazione a 28 giornate di ferie, evidentemente considerando 7 giorni a settimana;
nel caso di specie i conteggi sono stati effettuati considerando 25 giorni, e quindi al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali;
deve essere respinta l'eccezione di prescrizione, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che nega la decorrenza del termine in corso di rapporto dopo l'entrata in vigore della cd. legge FO (Cass. sent. n. 26246/2022, n. 29831/2022, n.
30957/2022, n. 30958/2022, n. 4186/2023, n. 4321/2023). Possono considerarsi prescritti soltanto i crediti maturati anteriormente a luglio 2007 (ossia nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 92/2012), ma le domande azionate in giudizio decorrono da settembre 2012; pagina 5 di 6 la parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento degli importi riportati in dispositivo, sui quali non vi è contestazione sotto il profilo contabile;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014: alla base del calcolo va posto il compenso da liquidare per la domanda dal valore più elevato, maggiorato del 30% per ogni soggetto oltre il primo (Cass. ord. n. 10367 del 17/04/2024); la sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 429 cpc,
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di
[...]
della somma lorda € 10.890,37, in favore di della Parte_1 Parte_2
somma lorda di € 9.560,96, in favore di della somma Parte_3
lorda di € 8.003,53, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 8.123,20, oltre rimb. 15% spese generali, maggiorazione 30% ex art. 4, comma 1bis, D.M n.
55/2014, Cu, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'Avvocato anticipatario;
sentenza esecutiva.
Così deciso in Torino, il 24 luglio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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