TRIB
Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 966/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in persona del giudice, Marzia Di Bari, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 966 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 3/12/2024 e vertente TRA
Parte_1
, C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, via XX
[...] P.IVA_1
Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv.to Barbara Chiaramonti e rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Mazzuoli, come da procura in atti;
ATTORE E
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Terni, piazza Europa, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Antonio Giannini che, unitamente e disgiuntamente dall'avv.to Paolo Guzzetti, la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3/12/2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 conveniva in giudizio l'istituto di credito
[...] Controparte_1 esponendo:
-che la attrice aveva acceso presso l'istituto di credito Banca OM IT (poi fusa in nell'anno 2001) un conto corrente di corrispondenza portante il Controparte_1 numero 6860418-01-15 (successivamente distinto al n. 2672 a far data dal 1/11/2010 per il trasferimento presso altra filiale), con riferimento al quale disponeva degli estratti dal 12/07/1991 al 9/10/2012, data di estinzione del conto corrente, eccezione fatta per alcune mensilità (ottobre 2003, gennaio 2004, febbraio 2004, aprile 2004 e agosto 2008), con riferimento alle quali, tuttavia, i saldi risultavano dagli estratti conto scalari;
pagina 1 di 12 -che il professionista incaricato aveva accertato che tale conto, deputato dalle poste illegittimamente applicate dalla banca nel corso del rapporto, presentava un saldo a credito del correntista pari ad 1.104.234,01;
-che tale conto di corrispondenza era assistito da una apertura di credito per l'importo di euro 130.000,00, in relazione al quale erano state addebitate, a far data dal mese di dicembre del 1991, sul primo, poste non dovute perché illegittime in misura pari ad euro 340.379,22;
-che, a fronte della richiesta di restituzione di tale importi come da comunicazione a mezzo PEC in data 10/12/2020, la banca aveva negato la debenza di alcuna somma, sostenendo di aver correttamente applicato le pattuizioni contrattuali;
-che il procedimento di mediazione era stato instaurato con esito infruttuoso;
-che la attrice aveva acceso presso l'istituto di credito Controparte_2
(poi fusa in e, quindi, in
[...] Controparte_3 Controparte_1 con decorrenza dal 21/11/2016) un conto corrente di corrispondenza portante il numero 100001053, con riferimento al quale disponeva degli estratti dal 28/01/1992 al 27/07/2018;
-che il professionista incaricato aveva accertato che tale conto, depurato dalle poste illegittimamente applicate dalla banca nel corso del rapporto, presentava un saldo a credito del correntista pari ad 1.431.051,41;
-che tale conto di corrispondenza era assistito da una apertura di credito per l'importo di euro 51.646,00 sin dal mese di giugno 1991, in relazione al quale erano state addebitate, sul primo, poste non dovute perché illegittime in misura pari ad euro 534.156,02;
-che con PEC dell'11/12/2020 parte attrice, a mezzo difensore, aveva richiesto la restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente, come da CTP esperita, trasmessa alla banca;
- che il procedimento di mediazione era stato instaurato con esito infruttuoso. Tanto premesso in fatto, parte attrice lamentava in diritto le seguenti violazioni di legge da parte della convenuta: a) Applicazione interessi ultralegali, commissioni, spese trimestrali, addebiti per servizi senza una specifica pattuizione scritta, atteso che l'art. 7 dei contratti prevedeva “gli interessi dovuti dal correntista alla banca, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”, mentre non prevedevano alcuna disciplina degli ulteriori costi (commissioni, spese e competenze), se non la previsione ad opera di un contratto esclusivamente del tasso di interesse creditore, peraltro disatteso dalla banca;
lamentava, in particolare, che, seppur i contratti fossero stati stipulati in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 154/1992, la clausola di rinvio agli usi piazza era, comunque, nulla e, essendo intervenute tra le parti pattuizioni illegittime successive all'8/07/1992 (incluse le comunicazioni di variazione unilaterale da parte della banca), dovevano in ogni caso trovare applicazione le disposizioni di cui alla predetta L. n. 154/1992, ivi incluse le disposizioni in tema di tassi sostitutivi;
b) Capitalizzazione trimestrale degli interessi illegittima sia in riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR, tenuto conto della previsione di cui all'art. 7 dei relativi contratti (che prevedeva una diversa capitalizzazione degli interessi passivi e attivi, rispettivamente trimestrale e annuale) sia nel periodo successivo, stante l'assenza di una pattuizione scritta.
pagina 2 di 12 Le illegittimità poste in essere nel corso del rapporto determinavano il diritto del cliente a ripetere gli importi non dovuti nel termine di prescrizione decennale, da individuare mediante i principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con decisione del 2/12/2010, n. 24410. Ciò premesso, chiedeva, previo accertamento delle illegittimità poste in essere, la condanna della banca convenuta al pagamento dei saldi effettivi dei c.c. oggetto di causa (pari ad euro 1.104.234,01 quanto al conto numero 6860418-01-15 e pari ad euro 1.431.051,41 quanto al conto numero100001053), oltre interessi legali. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'istituto di credito convenuto eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità, improcedibilità o improponibilità della domanda per intervenuta compensazione, prescrizione e/o decadenza e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, l'istituto di credito deduceva che:
-con riferimento al conto corrente numero 6860418-01-15 (estinto in data 9/10/2012), erano intervenute nel corso del rapporto modifiche unilaterali delle condizioni economiche in conformità dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto;
-con riferimento al conto numero100001053 (estinto in data 27/07/2018), le parti in data 10/03/2010 avevano accettato, con debita sottoscrizione, la modifica consensuale delle condizioni economiche;
-che la domanda di ripetizione rinveniva limite nella prescrizione decennale per il periodo antecedente ai 10 anni dai primi atti interruttivi della prescrizione (ossia dalle diffide a mezzo pec del difensore: 10/12/2020 quanto al conto corrente numero 6860418-01-15 e 11/12/2020 quanto al conto numero 100001053), dovendosi considerare i conti non affidati in mancanza di prova scritta dei relativi contratti di affidamento (stante, per un verso, la mancata produzione di alcun contratto di apertura di credito in relazione al conto n. 100001053 e, per altro verso, la produzione di documentazione insufficiente con riferimento all'altro contratto);
-che, in subordine, per ogni ipotesi di saldo attivo gli addebiti dovevano ritenersi rimesse solutorie e, quindi, prescritte, richiamando gli accertamenti del proprio consulente di parte, il quale aveva accertato un saldo creditore in relazione al conto corrente n. 1000/2672 (già 6860418-01-15) in data 15/10/2010 (in misura pari a euro 267.860,68) e un saldo creditore in relazione al conto corrente n. 100001053 in data 19/11/2010 (in misura pari a euro 90.815,16);
-che la domanda poteva essere esaminata solamente in relazione al periodo successivo all'adeguamento della banca alla delibera CICR del 9/02/2000, con conseguente rigetto di ogni domanda ed eccezione della controparte;
-che, in denegata ipotesi, l'affidamento poteva produrre effetti solamente dal 23/03/2003, non avendo controparte provato l'esistenza di contratti di apertura di credito antecedenti a tale data;
-che parte attrice non aveva assolto il proprio onere probatorio nella misura in cui non aveva prodotto in giudizio gli estratti conto, sia analitici sia scalari, dall'inizio del rapporto con riferimento al conto numero 6860418-01-15 (successivamente distinto al n. 2672), con conseguente inammissibilità della CTU e inattendibilità della quantificazione degli importi, come operate dal perito incaricato dalla controparte;
-che la condotta della banca era legittima in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi a far data dal 9/02/2000, stante l'adeguamento della banca mediante pubblicazione in GU e, comunque, l'azzeramento della capitalizzazione appariva in contrasto con l'art. 117
pagina 3 di 12 Cost. in relazione al diritto al rispetto dei propri beni ex art. 1 del protocollo addizionale alla Cedu in quanto il mutamento giurisprudenziale occorso nel 1999 rappresenta una interferenza sproporzionata nel diritto di proprietà della banca sui crediti e sulle somme incassate in base al legittimo affidamento sulla validità dei contratti stipulati;
-che la banca aveva agito nel rispetto della trasparenza bancaria nella misura in cui aveva inviato gli estratti conto sin dall'apertura del rapporto, contenente le variazioni delle condizioni, aveva inviato annualmente il riepilogo di tutte le condizioni e dei tassi applicati al rapporto, aveva comunicato i tassi e le condizioni mediante pubblicazione in GU;
-che, comunque, la nullità non poteva riguardare i contratti stipulati in data antecedente alla L. n. 154/1992;
-che la disamina della complessa normativa sulla cms comprovava la legittimità dell'onere, con conseguente pretestuosità ed infondatezza della contestazione, che nel caso concreto era stata oggetto di specifica pattuizione nelle modifiche contrattuali relative al conto n. 6860418-01-15 (successivamente distinto al n. 2672) sia nelle modifiche contrattuali relative al conto numero 100001053;
-che le ulteriori contestazioni apparivano generiche ed infondate. Acquisiti i documenti, espletata CTU contabile, le parti all'udienza indicata in epigrafe rassegnavano le rispettive conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.OSSERVAZIONI IN RITO. Giova, preliminarmente, evidenziare ai fini della delimitazione del thema decidendum che la presente decisione investe la valutazione delle illegittimità in tesi compiute dall'istituto di credito convenuto (pacificamente subentrato nella titolarità dei rapporti) in relazione al conto corrente numero 6860418-01-15 (successivamente distinto al n. 2672) acceso in data 11/07/1991 e al conto corrente numero 100001053, acceso in data 28/01/1992, estinti sulla base della stessa allegazione della banca. Ai fini del riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., giova osservare, dunque, che, avendo parte attrice formulato nel presente giudizio una domanda di accertamento negativo del credito ed una domanda di restituzione delle somme in tesi non dovute, in assenza di domanda riconvenzionale della banca, il correntista nella veste di attore è onerato, a monte, di allegare in modo specifico e, a valle, di provare le contestazioni sollevate (Cass., n. 7501/2012; Cass., n. 9201/2015, in motivazione;
Cass., n. 28945/2017, in motivazione;
Cass., n. 500/2017, in motivazione;
Cass., n. 9201/2015, in motivazione). L'onere di allegazione risulta soddisfatto in considerazione degli specifici motivi di doglianza formulati (in sintesi applicazione di oneri in difetto di pattuizione e illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi), mentre con riferimento alle produzioni documentali parte attrice ha prodotto sia i contratti (v. doc. 24 e doc. 61) sia in massima parte gli estratti dei conti correnti dall'apertura dei rapporti (v. estratti nel fascicolo di parte attrice e pag. 5 CTU espletata che dà atto della produzione degli estratti: -quanto al conto corrente numero 100001053 dal 28/01/1992 al 27/07/2018, ossia per oltre 26 anni, con carenza esclusivamente di 4 trimestri, ossia il II° trimestre del 1992, il I° trimestre del 2003, il I° trimestre del 2005, il III° trimestre del 2010; - quanto al conto corrente n. 6860418, dal 12/07/1991 al 09/10/2012, ossia per oltre 21 anni, con carenza esclusivamente di 7 trimestri, ossia il I° trimestre del 2003, il II° trimestre pagina 4 di 12 del 2003, il IV° trimestre del 2003, il I° trimestre del 2004, il II° trimestre del 2004, il III° trimestre del 2006, il III° trimestre del 2008). Al riguardo, si osserva che secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, con impostazione che nella presente sede si condivide, la prova dell'indebito può essere desunta aliunde mediante l'integrazione della prova offerta dal correntista con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, cui il giudice può ricorrere nel caso in cui la prova dei movimenti del conto di cui il correntista è onerato non sia completa (Cass., n. 29190/2020, in motivazione;
Cass., n. 4083/2023). Dunque, il mancato assolvimento dell'onere della prova degli avvenuti pagamenti in mancanza di una valida causa debendi, gravante sul correntista, può avere rilievo esclusivamente per la parte di rapporto non documentata, ma non impedisce l'accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti sulla base della parte documentata del rapporto, ben potendo il giudice, di regola, accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione attorea, poiché risultanti dagli estratti conto depositati in atti
(Cass., n. 35979/2022; nella giurisprudenza di merito, v. Corte di Appello di Perugia, n. 335 del 14/05/2024). In particolare, ai fini della prova dell'andamento del conto ben possono essere utilizzati gli estratti scalari attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio (Cass., n. 1029/2023; Cass., n. 16837/2022, in motivazione). Inoltre, in caso di mancanza di estratti conto intermedi, il giudice ben può utilizzare il saldo iniziale di ciascun periodo successivo a quello relativo agli estratti conto mancanti, depurandolo dalle somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente a quello non documentato (Cass., n. 6474/2023; il CTU ha operato in aderenza a tale criterio: v. pag. 15 delle integrazioni “Al fine di agevolare la verifica delle ricostruzioni operate dalla scrivente, nell'allegato 40 sono riportati i calcoli di verifica dei saldi di ogni periodo intermedio di ogni ipotesi ricostruttiva che comunque non sono i saldi di ripartenza dei periodi successivi in quanto il saldo di partenza del periodo successivo è pari al saldo banca alla stessa data con la depurazione degli indebiti del periodo precedente come sopra specificato”). Ciò chiarito, a fronte di tale allegazione e dei documenti prodotti in atti come sopra richiamati, va escluso che la CTU presenti nel caso di specie carattere esplorativo, dovendosi, al contempo, evidenziare che la necessità di assicurare la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. in coerenza con l'art. 6 CEDU, determina una maggiore rilevanza dello scopo del processo, da individuare non già nella rigida applicazione di regole di ordine formale suscettibili di penalizzare la situazione giuridica azionata ma, piuttosto, nella strumentalità alla adozione della decisione sul merito della controversia, tanto più laddove – come nel caso in esame – vengano in rilievo materie complesse suscettibili di condizionare le indagini in termini di specialità rispetto alla comune consulenza disposta in via ordinaria e di attenuare l'onere di allegazione che compete alle parti (Cass., Sez. Un., n. 6500/2022, in motivazione). Richiamata la possibile funzione percipiente della consulenza tecnica d'ufficio laddove vertente su elementi già allegati dalla parte che possano essere accertati esclusivamente mediante un tecnico in ragione delle conoscenze e dei mezzi di cui dispone (Cass., n. 13736/2020; Cass., n. 3717/2019), preme precisare che il giudice può ricorrere alla consulenza ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze pagina 5 di 12 specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede. Dunque, contrariamente alle deduzioni difensive della parte convenuta, la CTU contabile è stata nel caso di specie legittimamente disposta e fornisce elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016).
Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni delle parti, alla cui lettura si rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento.
2.TRATTAZIONE DEL MERITO. Ciò chiarito in rito, con riferimento alla doglianza relativa all'applicazione di interessi debitori ultralegali, vanno svolte le seguenti considerazioni in fatto:
-il conto corrente numero 6860418-01-15 (successivamente distinto al n. 2672) acceso in data 11/07/1991, prevede, al riguardo: “gli interessi dovuti dal correntista alla Banca, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Banche sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura” (v. doc. 24 nel fascicolo di parte attrice);
-il conto corrente numero 100001053, acceso in data 28/01/1992, contiene analoga previsione:
“gli interessi dovuti dal correntista alla Banca, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Banche sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura” (v. doc. 61 nel fascicolo di parte attrice). Tanto rilevato in fatto, va osservato in diritto che il rinvio agli usi su piazza operato dai contratti appare illegittimo. Richiamata la stipula dei contratti in data 11/07/1991 e in data 28/01/1992 ossia in data anteriore al 10/03/1992 (momento di entrata in vigore della L. n. 154/1992), al riguardo appare sufficiente, richiamare l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “in tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza” (Cass., n. 24048/2019).
pagina 6 di 12 Ne consegue che in tema di interessi debitori, deve trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 1284 c.c., posto che l'art. 117, co. VII, TUB -che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di interessi ultralegali- non è retroattiva, ragion per cui la relativa disciplina non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della norma in esame (Cass., n. 34600/2022, in motivazione: “Secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, poi, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302; cfr. pure, più di recente, Cass. 13 giugno 2022, n. 23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED). Sul punto la sentenza va dunque cassata. Il giudice del rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: «La disposizione di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma»). Dunque, condivisibile appare l'operato del CTU nella misura in cui ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 1284 c.c. fino al momento in cui risulta provata una pattuizione scritta specifica del tasso. In particolare, con riferimento al conto corrente numero 100001053, il CTU ha applicato detto tasso “sino alla successiva sottoscrizione di valide condizioni contrattuali” ossia sino alla data del 18/11/2009, tenendo conto delle successive modifiche consensuali comprovate in atti e puntualmente richiamate dall'ausiliario (v. pag. 9 dell'elaborato). Con riferimento al conto corrente numero 6860418-01-15 (successivamente distinto al n. 2672), il CTU correttamente ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 1284 c.c., a fronte della mancanza in atti di pattuizioni successive sottoscritte dalle parti nel corso del rapporto (v. pag. 18 della CTU). Per quanto concerne, poi, la lamentata violazione dell'anatocismo, va premesso in fatto che dalle risultanze documentali acquisite emerge che:
-il conto corrente numero 6860418-01-15 (successivamente distinto al n. 2672) acceso in data 11/07/1991, prevede, al riguardo: “i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente debitori, vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente, e cioè, a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, applicando agli interessi dovuti dal
e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo Parte_3 restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dalla banca e operate le ritenute fiscali di legge” (v. doc. 24 nel fascicolo di parte attrice);
-il conto corrente numero 100001053, acceso in data 28/01/1992, contiene analoga previsione:
“i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente debitori, vengono
pagina 7 di 12 invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente, e cioè, a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, applicando agli interessi dovuti dal e alle competenze di Parte_3 chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dalla banca e operate le ritenute fiscali di legge” (v. doc. 61 nel fascicolo di parte attrice). Tanto premesso in fatto, va richiamato in diritto il principio consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la clausola che prevede l'anatocismo è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., “poiché basata su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba far parte dell'ordinamento giuridico” (Cass. Sez. Un., n. 21095/2004). Né quanto indicato dalla banca in merito all'adeguamento alla reciprocità ed alla pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale consente di addivenire a diverse conclusioni. Al riguardo si osserva che la introduzione di una clausola anatocistica determina un peggioramento delle condizioni contrattuali ragion per cui con riferimento ai rapporti iniziati prima della entrata in vigore della delibera CICR 9/02/2000, come nel caso di specie, è, comunque, necessaria una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Alessandria, 21/02/2015; Tribunale Torino 2/07/2015; Tribunale Piacenza 27/10/2014; Tribunale Teramo 26/07/2016; Tribunale Ferrara 8/06/2017; Tribunale di Terni, 4/02/2020). Difatti, deve ritenersi ai fini della necessaria approvazione per iscritto della clientela ai sensi dell'art. 7 della delibera cit., che, posto che per il periodo precedente al 30/06/2000 è pacifico che la banca non potesse applicare l'anatocismo (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 cit. e la giurisprudenza conforme successiva: da ultimo Cass., n. 20172/2013), l'introduzione di tale meccanismo determina all'evidenza “un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali applicate” (v. sul punto la chiara ricostruzione in motivazione del Tribunale Ferrara cit.; nella giurisprudenza di merito, v. anche Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024 e n. 351 del 21/05/2024; da ultimo, v. Corte d'Appello Perugia, n. 488 del 5/07/2024 che ha chiarito come, in tema di contratti stipulati ante Delibera CICR del 9/02/2000, l'istituto di credito sia tenuto a provare in giudizio di aver provveduto all'espressa pattuizione in rinnovo in adeguamento alle prescrizioni della Delibera CICR del 9/02/2000, risultando insufficiente la comunicazione unilaterale al cliente delle nuove modalità di capitalizzazione e irrilevanti la comunicazione unilaterale delle nuove condizioni, l'applicazione di fatto della pari periodicità e la pubblicazione in GU della comunicazione alla clientela dell'adeguamento). Tale impostazione è, allo stato, fatta propria da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, con impostazione che si condivide, che ha chiarito che, stante la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, non si può negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR con riferimento ai contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, determini un peggioramento delle condizioni contrattuali, con conseguente applicazione del comma III dell'art. 7 della delibera CICR che impone la specifica approvazione della clientela (Cass., n. 26769/2019, in motivazione;
successive conformi: Cass., n. 9140/2020 che espressamente afferma la necessità della espressa pagina 8 di 12 pattuizione e Cass., n. 29420/2020, la quale si esprime in termini di “intenzione” del Collegio
“di dare continuità applicativa … al principio secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche”; da ultimo, v. Cass., n. 35104 del 29/11/2022; per tale ragione, allo stato non viene accolta la diversa impostazione seguita da Cass., n. 5054, 5064 e 8639 del 2024). Al riguardo, va precisato che l'orientamento della Suprema Corte che nella presente sede viene condiviso è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella misura in cui ha espressamente affermato l'intenzione di dare seguito al consolidato orientamento secondo il quale “stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima” (Cass., n. 28215 del 4/11/2024). Dunque, del tutto condivisibile appare l'operato del CTU che con riferimento a entrambi i rapporti contrattuali ha escluso l'anatocismo per l'intera durata del rapporto, dando conto dell'assenza nella copiosa documentazione prodotta di successiva pattuizione dell'anatocismo nel rispetto del principio di reciprocità (v., rispettivamente, pag. 10 e pag. 18 dell'elaborato:
“La scrivente ha provveduto alla ricostruzione del conto corrente eliminando la capitalizzazione degli interessi in quanto in nessuno dei contratti rinvenuti risulta indicata la medesima periodicità di conteggio di interessi creditori e debitori”; “La scrivente ha provveduto alla ricostruzione del conto corrente eliminando la capitalizzazione degli interessi in quanto non essendo rinvenuto alcun contratto valido non può riconoscersi la capitalizzazione degli interessi”). Parimenti, corretta e aderente al quesito formulato appare la ricostruzione operata dal CTU (v. pag. 10 e 11 e pag. 18 e 19) che per entrambi i contratti ha escluso la cms, le modifiche sfavorevoli non comunicate ovvero non aderenti al disposto normativo e le spese non pattuite, non risultando sul punto specifica pattuizione, ad eccezione, quanto al contratto n. numero 100001053 delle cdf ove correttamente pattuite (correttamente pattuita nel contratto del 7/07/2015 e nelle linee di credito dal 31/12/2012 non oggetto di CTU). Per quanto concerne, poi, la prescrizione, devono essere svolte le seguenti preliminari considerazioni in diritto. Va richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale
“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; successiva conforme, Cass., n. 24051/2019). In altri termini, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino indebiti), circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto pagina 9 di 12 in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., cit. in motivazione). Con riferimento alla problematica dell'affidamento di fatto, indubbiamente emergente dalle movimentazioni dei conti corrente (v. CTU, pag. 8, con riferimento al conto corrente numero 100001053: “agli atti, per il c/c di cui sopra non risulta alcuna documentazione che attesi la sottoscrizione di linee di credito. Tuttavia, dall'esame degli estratti conto, il CTU ha riscontrato che la banca nel corso del tempo, ha concesso diverse linee di credito che possono considerarsi, a parere dello scrivente, come concessione di un fido di fatto”; v. CTU, pag. 17, in relazione al conto corrente numero 6860418-01-15-successivamente distinto al n. 2672), si ritiene, in accordo con un orientamento della giurisprudenza di merito, che la nullità dell'apertura di credito per mancato rispetto della forma scritta configuri una nullità di protezione che, dunque, può essere fatta valere esclusivamente dal cliente. Stante la possibilità per il cliente di richiedere l'esecuzione del contratto privo di forma scritta ad substantiam (in ragione della soprarichiamata nullità di protezione), deve ritenersi a maggior ragione ammessa quella di provare l'esistenza del contratto per presunzioni, come avvenuto nel caso di specie (si aderisce, sul punto, all'esaustiva motivazione di Tribunale di Firenze, 22/09/2022; v. anche Tribunale di Napoli, 13/09/2022; da ultimo, Corte di Appello Perugia, sentenza n. 175 del 35/03/2024, alla stregua della quale il cd. fido di fatto è configurabile anche per facta concludentia, venendo in rilievo una nullità di protezione che può essere fatta valere solo dal cliente, con richiamo a Cass., n. 19844/2022 che in motivazione, parimenti, ammette la stipula per facta concludentia). Per quanto concerne, poi, i versamenti operati su un conto attivo, premesso che il giudizio sulla qualificazione del versamento va effettuato sulla base della situazione esistente alla data in cui è eseguito e non di scenari ipotetici, il versamento sul conto attivo è equiparabile al versamento sul conto affidato poiché in entrambi i casi non si verifica la perdita della disponibilità delle somme versate dal lato del cliente, il quale può riutilizzare le medesime somme, ragion per cui non viene in rilievo un pagamento, diversamente dal caso di conto scoperto in cui il versamento riduce l'esposizione debitoria del cliente fino all'azzeramento (in assenza di fido) o fino al limite superiore del fido (in caso di sconfinamento), senza che il cliente possa nuovamente utilizzare le somme versate (si veda nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 8/01/2021; v. anche in motivazione, Cass., n. 1783/2013). Dunque, va esclusa la natura solutoria dei versamenti effettuati su conto attivo. Con riferimento al carattere generico della allegazione della banca, ritiene l'odierno giudicante di dover richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in merito al fatto che l'onere di contestazione gravante sulla parte è proporzionale alla allegazione dei fatti gravante sulla parte attrice ed, in particolare, alle affermazioni contenute nei suoi scritti difensivi (Cass., n. 21075/2016; Cass., n. 22055/2017), di talché nel caso di specie –in cui in primis la difesa attorea in punto di allegazione si caratterizza per la affermazione di principi generali in tema di illegittimità dell'operato degli istituti di credito - l'individuazione dei pagamenti intervenuti nel corso del rapporto da parte del CTU ai fini della decorrenza della prescrizione appare legittima (v. anche Cass., n. 18144/2018, in merito alla esclusione dell'onere in capo alla banca di individuare in maniera specifica le rimesse prescritte ai fini della valida proposizione della eccezione). In particolare, deve essere richiamato il recente orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito
pagina 10 di 12 che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; Cass., n. 7013/2020; Cass., n. 18144/2018). Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime. Difatti, tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca poiché dette risultanze non sono corrette proprio in virtù della applicazione di poste illegittime, di talché vanno respinte le deduzioni difensive dell'istituto di credito ribadite negli scritti conclusionali in merito all'applicazione del saldo banca. Sul punto, appare opportuno richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., n. 7721/2023; precedente conforme: Cass., n. 9141/2020; conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024), criterio cui si è attenuto il consulente nell'integrazione da ultimo depositata (v. pag. 4 delle integrazioni: “la scrivente ha provveduto ad adeguare i propri conteggi in relazione al cosiddetto saldo ricalcolato – rettificato, confrontando i versamenti effettuati dal correntista con il saldo depurato dalle competenze illegittime … La scrivente, alla luce delle precedenti risposte ai quesiti …, ha effettuato dapprima il ricalcolo dell'intero conto corrente, depurandolo pertanto dalle poste illegittime e solo successivamente ha effettuato la verifica della presenza di eventuali rimesse solutorie”), non potendosi sul punto accogliere le doglianze svolte sul punto da parte attrice nella comparsa conclusionale (v. anche risposta alle osservazioni critiche del CTP di cui a pag. 8 e seguenti dell'integrazione). Difatti, il CTU ha utilizzato nel caso di specie il cd. saldo ricalcolato o rettificato provvedendo dapprima a depurare il conto corrente dalle poste illegittime e, quindi, determinando il reale saldo passivo del conto e, andando, poi, a verificare con le originarie operazioni contabili riportate nell'estratto -ferma la depurazione dalle poste illegittime- se i versamenti di volta in volta eseguiti si collochino all'interno del massimale di fido ovvero non determino lo scoperto ovvero se essi siano stati eseguiti per eliminare il superamento del massimale di fido ovvero lo scoperto (Cass, n. 3858/2021; Cass., n. 11815/2022; Cass., n. 12808/2023 e Cass., n. 7721/2023, cit. in motivazione, che ha chiarito come, in applicazione del cd. saldo rettificato, il giudice deve valutare le natura della rimessa -solutoria o ripristinatoria- non ex ante ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute, così da assicurare la corretta valutazione della rimessa nelle ipotesi in cui la stessa – trattata ad esempio dalla banca come pagina 11 di 12 solutoria- risulti, invece, ripristinatoria posto che il superamento del fido deriva dall'addebito di competenze e interessi non dovuti, posto che il conto passivo extra fido può essere soltanto quello che supera il limite del fido dopo che è stato depurato da tutte le competenze illegittime derivanti da nullità originarie). Alla stregua delle considerazioni che precedono deve trovare, quindi, accoglimento l'ipotesi ricostruttiva sub 1-bis della integrazione (esclusione interessi ultralegali e oneri in senso ampio non pattuiti, esclusione dell'anatocismo, esclusione della cms e degli oneri non pattuiti in conformità della disciplina vigente, applicazione della prescrizione con riferimento al decennio anteriore agli atti interruttivi e con rilievo dell'affidamento di fatto), ragion per cui:
-in relazione al conto corrente numero 100001053, acceso in data 28/01/1992, sussiste alla data dell'estinzione (27/07/2018) un saldo a debito del correntista pari a euro 131.248,64 (a fronte del maggior saldo risultante dalla contabilità della banca pari a euro 169.860,53);
-in relazione al conto corrente numero 6860418-01-15 (successivamente distinto al n. 2672) acceso in data 11/07/1991, sussiste alla data dell'estinzione (9/10/2012) un saldo a credito del correntista pari a euro 76.738,25 (a fronte del minor saldo a credito riconosciuto dalla banca di euro 465,58). Dunque, anche all'esito dell'accertamento delle illegittimità dedotte da parte attrice, nel complesso residua una esposizione debitoria di parte attrice pari a euro 54.510,39 (rispetto alla maggiore esposizione debitoria risultante dalla originaria contabilità della banca pari a euro 169.394,95, con riconoscimento di somme non dovute da parte del correntista pari a euro 114.884,56), ragion per cui la domanda di ripetizione deve essere respinta. L'esito della lite, ossia l'accertamento di una esposizione debitoria residua notevolmente inferiore a quella risultante alla banca in virtù dell'applicazione di poste illegittime, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà e la sopportazione degli esborsi della CTU espletata a carico solidale delle parti in via definitiva. La restante metà viene liquidata in favore della banca convenuta, stante, comunque, l'accertamento di una esposizione debitoria in suo favore, nella misura indicata in dispositivo sulla base della somma accertata all'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accerta l'esposizione debitoria residua della società attrice in misura pari a euro 54.510,39 e, per l'effetto, respinge le domande di ripetizione;
-pone gli esborsi della CTU espletata definitivamente a carico solidale delle parti;
-compensa le spese di lite nella misura della metà (euro 7.000,00);
-condanna parte attrice al rimborso della restante metà delle spese di lite in favore della banca convenuta, liquidando le stesse in euro 7.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso in data 23/03/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice Marzia Di Bari
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in persona del giudice, Marzia Di Bari, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 966 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 3/12/2024 e vertente TRA
Parte_1
, C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, via XX
[...] P.IVA_1
Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv.to Barbara Chiaramonti e rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Mazzuoli, come da procura in atti;
ATTORE E
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Terni, piazza Europa, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Antonio Giannini che, unitamente e disgiuntamente dall'avv.to Paolo Guzzetti, la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3/12/2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 conveniva in giudizio l'istituto di credito
[...] Controparte_1 esponendo:
-che la attrice aveva acceso presso l'istituto di credito Banca OM IT (poi fusa in nell'anno 2001) un conto corrente di corrispondenza portante il Controparte_1 numero 6860418-01-15 (successivamente distinto al n. 2672 a far data dal 1/11/2010 per il trasferimento presso altra filiale), con riferimento al quale disponeva degli estratti dal 12/07/1991 al 9/10/2012, data di estinzione del conto corrente, eccezione fatta per alcune mensilità (ottobre 2003, gennaio 2004, febbraio 2004, aprile 2004 e agosto 2008), con riferimento alle quali, tuttavia, i saldi risultavano dagli estratti conto scalari;
pagina 1 di 12 -che il professionista incaricato aveva accertato che tale conto, deputato dalle poste illegittimamente applicate dalla banca nel corso del rapporto, presentava un saldo a credito del correntista pari ad 1.104.234,01;
-che tale conto di corrispondenza era assistito da una apertura di credito per l'importo di euro 130.000,00, in relazione al quale erano state addebitate, a far data dal mese di dicembre del 1991, sul primo, poste non dovute perché illegittime in misura pari ad euro 340.379,22;
-che, a fronte della richiesta di restituzione di tale importi come da comunicazione a mezzo PEC in data 10/12/2020, la banca aveva negato la debenza di alcuna somma, sostenendo di aver correttamente applicato le pattuizioni contrattuali;
-che il procedimento di mediazione era stato instaurato con esito infruttuoso;
-che la attrice aveva acceso presso l'istituto di credito Controparte_2
(poi fusa in e, quindi, in
[...] Controparte_3 Controparte_1 con decorrenza dal 21/11/2016) un conto corrente di corrispondenza portante il numero 100001053, con riferimento al quale disponeva degli estratti dal 28/01/1992 al 27/07/2018;
-che il professionista incaricato aveva accertato che tale conto, depurato dalle poste illegittimamente applicate dalla banca nel corso del rapporto, presentava un saldo a credito del correntista pari ad 1.431.051,41;
-che tale conto di corrispondenza era assistito da una apertura di credito per l'importo di euro 51.646,00 sin dal mese di giugno 1991, in relazione al quale erano state addebitate, sul primo, poste non dovute perché illegittime in misura pari ad euro 534.156,02;
-che con PEC dell'11/12/2020 parte attrice, a mezzo difensore, aveva richiesto la restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente, come da CTP esperita, trasmessa alla banca;
- che il procedimento di mediazione era stato instaurato con esito infruttuoso. Tanto premesso in fatto, parte attrice lamentava in diritto le seguenti violazioni di legge da parte della convenuta: a) Applicazione interessi ultralegali, commissioni, spese trimestrali, addebiti per servizi senza una specifica pattuizione scritta, atteso che l'art. 7 dei contratti prevedeva “gli interessi dovuti dal correntista alla banca, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”, mentre non prevedevano alcuna disciplina degli ulteriori costi (commissioni, spese e competenze), se non la previsione ad opera di un contratto esclusivamente del tasso di interesse creditore, peraltro disatteso dalla banca;
lamentava, in particolare, che, seppur i contratti fossero stati stipulati in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 154/1992, la clausola di rinvio agli usi piazza era, comunque, nulla e, essendo intervenute tra le parti pattuizioni illegittime successive all'8/07/1992 (incluse le comunicazioni di variazione unilaterale da parte della banca), dovevano in ogni caso trovare applicazione le disposizioni di cui alla predetta L. n. 154/1992, ivi incluse le disposizioni in tema di tassi sostitutivi;
b) Capitalizzazione trimestrale degli interessi illegittima sia in riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR, tenuto conto della previsione di cui all'art. 7 dei relativi contratti (che prevedeva una diversa capitalizzazione degli interessi passivi e attivi, rispettivamente trimestrale e annuale) sia nel periodo successivo, stante l'assenza di una pattuizione scritta.
pagina 2 di 12 Le illegittimità poste in essere nel corso del rapporto determinavano il diritto del cliente a ripetere gli importi non dovuti nel termine di prescrizione decennale, da individuare mediante i principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con decisione del 2/12/2010, n. 24410. Ciò premesso, chiedeva, previo accertamento delle illegittimità poste in essere, la condanna della banca convenuta al pagamento dei saldi effettivi dei c.c. oggetto di causa (pari ad euro 1.104.234,01 quanto al conto numero 6860418-01-15 e pari ad euro 1.431.051,41 quanto al conto numero100001053), oltre interessi legali. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'istituto di credito convenuto eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità, improcedibilità o improponibilità della domanda per intervenuta compensazione, prescrizione e/o decadenza e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, l'istituto di credito deduceva che:
-con riferimento al conto corrente numero 6860418-01-15 (estinto in data 9/10/2012), erano intervenute nel corso del rapporto modifiche unilaterali delle condizioni economiche in conformità dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto;
-con riferimento al conto numero100001053 (estinto in data 27/07/2018), le parti in data 10/03/2010 avevano accettato, con debita sottoscrizione, la modifica consensuale delle condizioni economiche;
-che la domanda di ripetizione rinveniva limite nella prescrizione decennale per il periodo antecedente ai 10 anni dai primi atti interruttivi della prescrizione (ossia dalle diffide a mezzo pec del difensore: 10/12/2020 quanto al conto corrente numero 6860418-01-15 e 11/12/2020 quanto al conto numero 100001053), dovendosi considerare i conti non affidati in mancanza di prova scritta dei relativi contratti di affidamento (stante, per un verso, la mancata produzione di alcun contratto di apertura di credito in relazione al conto n. 100001053 e, per altro verso, la produzione di documentazione insufficiente con riferimento all'altro contratto);
-che, in subordine, per ogni ipotesi di saldo attivo gli addebiti dovevano ritenersi rimesse solutorie e, quindi, prescritte, richiamando gli accertamenti del proprio consulente di parte, il quale aveva accertato un saldo creditore in relazione al conto corrente n. 1000/2672 (già 6860418-01-15) in data 15/10/2010 (in misura pari a euro 267.860,68) e un saldo creditore in relazione al conto corrente n. 100001053 in data 19/11/2010 (in misura pari a euro 90.815,16);
-che la domanda poteva essere esaminata solamente in relazione al periodo successivo all'adeguamento della banca alla delibera CICR del 9/02/2000, con conseguente rigetto di ogni domanda ed eccezione della controparte;
-che, in denegata ipotesi, l'affidamento poteva produrre effetti solamente dal 23/03/2003, non avendo controparte provato l'esistenza di contratti di apertura di credito antecedenti a tale data;
-che parte attrice non aveva assolto il proprio onere probatorio nella misura in cui non aveva prodotto in giudizio gli estratti conto, sia analitici sia scalari, dall'inizio del rapporto con riferimento al conto numero 6860418-01-15 (successivamente distinto al n. 2672), con conseguente inammissibilità della CTU e inattendibilità della quantificazione degli importi, come operate dal perito incaricato dalla controparte;
-che la condotta della banca era legittima in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi a far data dal 9/02/2000, stante l'adeguamento della banca mediante pubblicazione in GU e, comunque, l'azzeramento della capitalizzazione appariva in contrasto con l'art. 117
pagina 3 di 12 Cost. in relazione al diritto al rispetto dei propri beni ex art. 1 del protocollo addizionale alla Cedu in quanto il mutamento giurisprudenziale occorso nel 1999 rappresenta una interferenza sproporzionata nel diritto di proprietà della banca sui crediti e sulle somme incassate in base al legittimo affidamento sulla validità dei contratti stipulati;
-che la banca aveva agito nel rispetto della trasparenza bancaria nella misura in cui aveva inviato gli estratti conto sin dall'apertura del rapporto, contenente le variazioni delle condizioni, aveva inviato annualmente il riepilogo di tutte le condizioni e dei tassi applicati al rapporto, aveva comunicato i tassi e le condizioni mediante pubblicazione in GU;
-che, comunque, la nullità non poteva riguardare i contratti stipulati in data antecedente alla L. n. 154/1992;
-che la disamina della complessa normativa sulla cms comprovava la legittimità dell'onere, con conseguente pretestuosità ed infondatezza della contestazione, che nel caso concreto era stata oggetto di specifica pattuizione nelle modifiche contrattuali relative al conto n. 6860418-01-15 (successivamente distinto al n. 2672) sia nelle modifiche contrattuali relative al conto numero 100001053;
-che le ulteriori contestazioni apparivano generiche ed infondate. Acquisiti i documenti, espletata CTU contabile, le parti all'udienza indicata in epigrafe rassegnavano le rispettive conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.OSSERVAZIONI IN RITO. Giova, preliminarmente, evidenziare ai fini della delimitazione del thema decidendum che la presente decisione investe la valutazione delle illegittimità in tesi compiute dall'istituto di credito convenuto (pacificamente subentrato nella titolarità dei rapporti) in relazione al conto corrente numero 6860418-01-15 (successivamente distinto al n. 2672) acceso in data 11/07/1991 e al conto corrente numero 100001053, acceso in data 28/01/1992, estinti sulla base della stessa allegazione della banca. Ai fini del riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., giova osservare, dunque, che, avendo parte attrice formulato nel presente giudizio una domanda di accertamento negativo del credito ed una domanda di restituzione delle somme in tesi non dovute, in assenza di domanda riconvenzionale della banca, il correntista nella veste di attore è onerato, a monte, di allegare in modo specifico e, a valle, di provare le contestazioni sollevate (Cass., n. 7501/2012; Cass., n. 9201/2015, in motivazione;
Cass., n. 28945/2017, in motivazione;
Cass., n. 500/2017, in motivazione;
Cass., n. 9201/2015, in motivazione). L'onere di allegazione risulta soddisfatto in considerazione degli specifici motivi di doglianza formulati (in sintesi applicazione di oneri in difetto di pattuizione e illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi), mentre con riferimento alle produzioni documentali parte attrice ha prodotto sia i contratti (v. doc. 24 e doc. 61) sia in massima parte gli estratti dei conti correnti dall'apertura dei rapporti (v. estratti nel fascicolo di parte attrice e pag. 5 CTU espletata che dà atto della produzione degli estratti: -quanto al conto corrente numero 100001053 dal 28/01/1992 al 27/07/2018, ossia per oltre 26 anni, con carenza esclusivamente di 4 trimestri, ossia il II° trimestre del 1992, il I° trimestre del 2003, il I° trimestre del 2005, il III° trimestre del 2010; - quanto al conto corrente n. 6860418, dal 12/07/1991 al 09/10/2012, ossia per oltre 21 anni, con carenza esclusivamente di 7 trimestri, ossia il I° trimestre del 2003, il II° trimestre pagina 4 di 12 del 2003, il IV° trimestre del 2003, il I° trimestre del 2004, il II° trimestre del 2004, il III° trimestre del 2006, il III° trimestre del 2008). Al riguardo, si osserva che secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, con impostazione che nella presente sede si condivide, la prova dell'indebito può essere desunta aliunde mediante l'integrazione della prova offerta dal correntista con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, cui il giudice può ricorrere nel caso in cui la prova dei movimenti del conto di cui il correntista è onerato non sia completa (Cass., n. 29190/2020, in motivazione;
Cass., n. 4083/2023). Dunque, il mancato assolvimento dell'onere della prova degli avvenuti pagamenti in mancanza di una valida causa debendi, gravante sul correntista, può avere rilievo esclusivamente per la parte di rapporto non documentata, ma non impedisce l'accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti sulla base della parte documentata del rapporto, ben potendo il giudice, di regola, accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione attorea, poiché risultanti dagli estratti conto depositati in atti
(Cass., n. 35979/2022; nella giurisprudenza di merito, v. Corte di Appello di Perugia, n. 335 del 14/05/2024). In particolare, ai fini della prova dell'andamento del conto ben possono essere utilizzati gli estratti scalari attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio (Cass., n. 1029/2023; Cass., n. 16837/2022, in motivazione). Inoltre, in caso di mancanza di estratti conto intermedi, il giudice ben può utilizzare il saldo iniziale di ciascun periodo successivo a quello relativo agli estratti conto mancanti, depurandolo dalle somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente a quello non documentato (Cass., n. 6474/2023; il CTU ha operato in aderenza a tale criterio: v. pag. 15 delle integrazioni “Al fine di agevolare la verifica delle ricostruzioni operate dalla scrivente, nell'allegato 40 sono riportati i calcoli di verifica dei saldi di ogni periodo intermedio di ogni ipotesi ricostruttiva che comunque non sono i saldi di ripartenza dei periodi successivi in quanto il saldo di partenza del periodo successivo è pari al saldo banca alla stessa data con la depurazione degli indebiti del periodo precedente come sopra specificato”). Ciò chiarito, a fronte di tale allegazione e dei documenti prodotti in atti come sopra richiamati, va escluso che la CTU presenti nel caso di specie carattere esplorativo, dovendosi, al contempo, evidenziare che la necessità di assicurare la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. in coerenza con l'art. 6 CEDU, determina una maggiore rilevanza dello scopo del processo, da individuare non già nella rigida applicazione di regole di ordine formale suscettibili di penalizzare la situazione giuridica azionata ma, piuttosto, nella strumentalità alla adozione della decisione sul merito della controversia, tanto più laddove – come nel caso in esame – vengano in rilievo materie complesse suscettibili di condizionare le indagini in termini di specialità rispetto alla comune consulenza disposta in via ordinaria e di attenuare l'onere di allegazione che compete alle parti (Cass., Sez. Un., n. 6500/2022, in motivazione). Richiamata la possibile funzione percipiente della consulenza tecnica d'ufficio laddove vertente su elementi già allegati dalla parte che possano essere accertati esclusivamente mediante un tecnico in ragione delle conoscenze e dei mezzi di cui dispone (Cass., n. 13736/2020; Cass., n. 3717/2019), preme precisare che il giudice può ricorrere alla consulenza ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze pagina 5 di 12 specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede. Dunque, contrariamente alle deduzioni difensive della parte convenuta, la CTU contabile è stata nel caso di specie legittimamente disposta e fornisce elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016).
Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni delle parti, alla cui lettura si rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento.
2.TRATTAZIONE DEL MERITO. Ciò chiarito in rito, con riferimento alla doglianza relativa all'applicazione di interessi debitori ultralegali, vanno svolte le seguenti considerazioni in fatto:
-il conto corrente numero 6860418-01-15 (successivamente distinto al n. 2672) acceso in data 11/07/1991, prevede, al riguardo: “gli interessi dovuti dal correntista alla Banca, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Banche sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura” (v. doc. 24 nel fascicolo di parte attrice);
-il conto corrente numero 100001053, acceso in data 28/01/1992, contiene analoga previsione:
“gli interessi dovuti dal correntista alla Banca, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Banche sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura” (v. doc. 61 nel fascicolo di parte attrice). Tanto rilevato in fatto, va osservato in diritto che il rinvio agli usi su piazza operato dai contratti appare illegittimo. Richiamata la stipula dei contratti in data 11/07/1991 e in data 28/01/1992 ossia in data anteriore al 10/03/1992 (momento di entrata in vigore della L. n. 154/1992), al riguardo appare sufficiente, richiamare l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “in tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza” (Cass., n. 24048/2019).
pagina 6 di 12 Ne consegue che in tema di interessi debitori, deve trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 1284 c.c., posto che l'art. 117, co. VII, TUB -che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di interessi ultralegali- non è retroattiva, ragion per cui la relativa disciplina non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della norma in esame (Cass., n. 34600/2022, in motivazione: “Secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, poi, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302; cfr. pure, più di recente, Cass. 13 giugno 2022, n. 23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED). Sul punto la sentenza va dunque cassata. Il giudice del rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: «La disposizione di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma»). Dunque, condivisibile appare l'operato del CTU nella misura in cui ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 1284 c.c. fino al momento in cui risulta provata una pattuizione scritta specifica del tasso. In particolare, con riferimento al conto corrente numero 100001053, il CTU ha applicato detto tasso “sino alla successiva sottoscrizione di valide condizioni contrattuali” ossia sino alla data del 18/11/2009, tenendo conto delle successive modifiche consensuali comprovate in atti e puntualmente richiamate dall'ausiliario (v. pag. 9 dell'elaborato). Con riferimento al conto corrente numero 6860418-01-15 (successivamente distinto al n. 2672), il CTU correttamente ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 1284 c.c., a fronte della mancanza in atti di pattuizioni successive sottoscritte dalle parti nel corso del rapporto (v. pag. 18 della CTU). Per quanto concerne, poi, la lamentata violazione dell'anatocismo, va premesso in fatto che dalle risultanze documentali acquisite emerge che:
-il conto corrente numero 6860418-01-15 (successivamente distinto al n. 2672) acceso in data 11/07/1991, prevede, al riguardo: “i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente debitori, vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente, e cioè, a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, applicando agli interessi dovuti dal
e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo Parte_3 restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dalla banca e operate le ritenute fiscali di legge” (v. doc. 24 nel fascicolo di parte attrice);
-il conto corrente numero 100001053, acceso in data 28/01/1992, contiene analoga previsione:
“i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente debitori, vengono
pagina 7 di 12 invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente, e cioè, a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, applicando agli interessi dovuti dal e alle competenze di Parte_3 chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dalla banca e operate le ritenute fiscali di legge” (v. doc. 61 nel fascicolo di parte attrice). Tanto premesso in fatto, va richiamato in diritto il principio consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la clausola che prevede l'anatocismo è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., “poiché basata su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba far parte dell'ordinamento giuridico” (Cass. Sez. Un., n. 21095/2004). Né quanto indicato dalla banca in merito all'adeguamento alla reciprocità ed alla pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale consente di addivenire a diverse conclusioni. Al riguardo si osserva che la introduzione di una clausola anatocistica determina un peggioramento delle condizioni contrattuali ragion per cui con riferimento ai rapporti iniziati prima della entrata in vigore della delibera CICR 9/02/2000, come nel caso di specie, è, comunque, necessaria una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Alessandria, 21/02/2015; Tribunale Torino 2/07/2015; Tribunale Piacenza 27/10/2014; Tribunale Teramo 26/07/2016; Tribunale Ferrara 8/06/2017; Tribunale di Terni, 4/02/2020). Difatti, deve ritenersi ai fini della necessaria approvazione per iscritto della clientela ai sensi dell'art. 7 della delibera cit., che, posto che per il periodo precedente al 30/06/2000 è pacifico che la banca non potesse applicare l'anatocismo (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 cit. e la giurisprudenza conforme successiva: da ultimo Cass., n. 20172/2013), l'introduzione di tale meccanismo determina all'evidenza “un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali applicate” (v. sul punto la chiara ricostruzione in motivazione del Tribunale Ferrara cit.; nella giurisprudenza di merito, v. anche Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024 e n. 351 del 21/05/2024; da ultimo, v. Corte d'Appello Perugia, n. 488 del 5/07/2024 che ha chiarito come, in tema di contratti stipulati ante Delibera CICR del 9/02/2000, l'istituto di credito sia tenuto a provare in giudizio di aver provveduto all'espressa pattuizione in rinnovo in adeguamento alle prescrizioni della Delibera CICR del 9/02/2000, risultando insufficiente la comunicazione unilaterale al cliente delle nuove modalità di capitalizzazione e irrilevanti la comunicazione unilaterale delle nuove condizioni, l'applicazione di fatto della pari periodicità e la pubblicazione in GU della comunicazione alla clientela dell'adeguamento). Tale impostazione è, allo stato, fatta propria da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, con impostazione che si condivide, che ha chiarito che, stante la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, non si può negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR con riferimento ai contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, determini un peggioramento delle condizioni contrattuali, con conseguente applicazione del comma III dell'art. 7 della delibera CICR che impone la specifica approvazione della clientela (Cass., n. 26769/2019, in motivazione;
successive conformi: Cass., n. 9140/2020 che espressamente afferma la necessità della espressa pagina 8 di 12 pattuizione e Cass., n. 29420/2020, la quale si esprime in termini di “intenzione” del Collegio
“di dare continuità applicativa … al principio secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche”; da ultimo, v. Cass., n. 35104 del 29/11/2022; per tale ragione, allo stato non viene accolta la diversa impostazione seguita da Cass., n. 5054, 5064 e 8639 del 2024). Al riguardo, va precisato che l'orientamento della Suprema Corte che nella presente sede viene condiviso è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella misura in cui ha espressamente affermato l'intenzione di dare seguito al consolidato orientamento secondo il quale “stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima” (Cass., n. 28215 del 4/11/2024). Dunque, del tutto condivisibile appare l'operato del CTU che con riferimento a entrambi i rapporti contrattuali ha escluso l'anatocismo per l'intera durata del rapporto, dando conto dell'assenza nella copiosa documentazione prodotta di successiva pattuizione dell'anatocismo nel rispetto del principio di reciprocità (v., rispettivamente, pag. 10 e pag. 18 dell'elaborato:
“La scrivente ha provveduto alla ricostruzione del conto corrente eliminando la capitalizzazione degli interessi in quanto in nessuno dei contratti rinvenuti risulta indicata la medesima periodicità di conteggio di interessi creditori e debitori”; “La scrivente ha provveduto alla ricostruzione del conto corrente eliminando la capitalizzazione degli interessi in quanto non essendo rinvenuto alcun contratto valido non può riconoscersi la capitalizzazione degli interessi”). Parimenti, corretta e aderente al quesito formulato appare la ricostruzione operata dal CTU (v. pag. 10 e 11 e pag. 18 e 19) che per entrambi i contratti ha escluso la cms, le modifiche sfavorevoli non comunicate ovvero non aderenti al disposto normativo e le spese non pattuite, non risultando sul punto specifica pattuizione, ad eccezione, quanto al contratto n. numero 100001053 delle cdf ove correttamente pattuite (correttamente pattuita nel contratto del 7/07/2015 e nelle linee di credito dal 31/12/2012 non oggetto di CTU). Per quanto concerne, poi, la prescrizione, devono essere svolte le seguenti preliminari considerazioni in diritto. Va richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale
“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; successiva conforme, Cass., n. 24051/2019). In altri termini, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino indebiti), circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto pagina 9 di 12 in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., cit. in motivazione). Con riferimento alla problematica dell'affidamento di fatto, indubbiamente emergente dalle movimentazioni dei conti corrente (v. CTU, pag. 8, con riferimento al conto corrente numero 100001053: “agli atti, per il c/c di cui sopra non risulta alcuna documentazione che attesi la sottoscrizione di linee di credito. Tuttavia, dall'esame degli estratti conto, il CTU ha riscontrato che la banca nel corso del tempo, ha concesso diverse linee di credito che possono considerarsi, a parere dello scrivente, come concessione di un fido di fatto”; v. CTU, pag. 17, in relazione al conto corrente numero 6860418-01-15-successivamente distinto al n. 2672), si ritiene, in accordo con un orientamento della giurisprudenza di merito, che la nullità dell'apertura di credito per mancato rispetto della forma scritta configuri una nullità di protezione che, dunque, può essere fatta valere esclusivamente dal cliente. Stante la possibilità per il cliente di richiedere l'esecuzione del contratto privo di forma scritta ad substantiam (in ragione della soprarichiamata nullità di protezione), deve ritenersi a maggior ragione ammessa quella di provare l'esistenza del contratto per presunzioni, come avvenuto nel caso di specie (si aderisce, sul punto, all'esaustiva motivazione di Tribunale di Firenze, 22/09/2022; v. anche Tribunale di Napoli, 13/09/2022; da ultimo, Corte di Appello Perugia, sentenza n. 175 del 35/03/2024, alla stregua della quale il cd. fido di fatto è configurabile anche per facta concludentia, venendo in rilievo una nullità di protezione che può essere fatta valere solo dal cliente, con richiamo a Cass., n. 19844/2022 che in motivazione, parimenti, ammette la stipula per facta concludentia). Per quanto concerne, poi, i versamenti operati su un conto attivo, premesso che il giudizio sulla qualificazione del versamento va effettuato sulla base della situazione esistente alla data in cui è eseguito e non di scenari ipotetici, il versamento sul conto attivo è equiparabile al versamento sul conto affidato poiché in entrambi i casi non si verifica la perdita della disponibilità delle somme versate dal lato del cliente, il quale può riutilizzare le medesime somme, ragion per cui non viene in rilievo un pagamento, diversamente dal caso di conto scoperto in cui il versamento riduce l'esposizione debitoria del cliente fino all'azzeramento (in assenza di fido) o fino al limite superiore del fido (in caso di sconfinamento), senza che il cliente possa nuovamente utilizzare le somme versate (si veda nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 8/01/2021; v. anche in motivazione, Cass., n. 1783/2013). Dunque, va esclusa la natura solutoria dei versamenti effettuati su conto attivo. Con riferimento al carattere generico della allegazione della banca, ritiene l'odierno giudicante di dover richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in merito al fatto che l'onere di contestazione gravante sulla parte è proporzionale alla allegazione dei fatti gravante sulla parte attrice ed, in particolare, alle affermazioni contenute nei suoi scritti difensivi (Cass., n. 21075/2016; Cass., n. 22055/2017), di talché nel caso di specie –in cui in primis la difesa attorea in punto di allegazione si caratterizza per la affermazione di principi generali in tema di illegittimità dell'operato degli istituti di credito - l'individuazione dei pagamenti intervenuti nel corso del rapporto da parte del CTU ai fini della decorrenza della prescrizione appare legittima (v. anche Cass., n. 18144/2018, in merito alla esclusione dell'onere in capo alla banca di individuare in maniera specifica le rimesse prescritte ai fini della valida proposizione della eccezione). In particolare, deve essere richiamato il recente orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito
pagina 10 di 12 che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; Cass., n. 7013/2020; Cass., n. 18144/2018). Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime. Difatti, tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca poiché dette risultanze non sono corrette proprio in virtù della applicazione di poste illegittime, di talché vanno respinte le deduzioni difensive dell'istituto di credito ribadite negli scritti conclusionali in merito all'applicazione del saldo banca. Sul punto, appare opportuno richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., n. 7721/2023; precedente conforme: Cass., n. 9141/2020; conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024), criterio cui si è attenuto il consulente nell'integrazione da ultimo depositata (v. pag. 4 delle integrazioni: “la scrivente ha provveduto ad adeguare i propri conteggi in relazione al cosiddetto saldo ricalcolato – rettificato, confrontando i versamenti effettuati dal correntista con il saldo depurato dalle competenze illegittime … La scrivente, alla luce delle precedenti risposte ai quesiti …, ha effettuato dapprima il ricalcolo dell'intero conto corrente, depurandolo pertanto dalle poste illegittime e solo successivamente ha effettuato la verifica della presenza di eventuali rimesse solutorie”), non potendosi sul punto accogliere le doglianze svolte sul punto da parte attrice nella comparsa conclusionale (v. anche risposta alle osservazioni critiche del CTP di cui a pag. 8 e seguenti dell'integrazione). Difatti, il CTU ha utilizzato nel caso di specie il cd. saldo ricalcolato o rettificato provvedendo dapprima a depurare il conto corrente dalle poste illegittime e, quindi, determinando il reale saldo passivo del conto e, andando, poi, a verificare con le originarie operazioni contabili riportate nell'estratto -ferma la depurazione dalle poste illegittime- se i versamenti di volta in volta eseguiti si collochino all'interno del massimale di fido ovvero non determino lo scoperto ovvero se essi siano stati eseguiti per eliminare il superamento del massimale di fido ovvero lo scoperto (Cass, n. 3858/2021; Cass., n. 11815/2022; Cass., n. 12808/2023 e Cass., n. 7721/2023, cit. in motivazione, che ha chiarito come, in applicazione del cd. saldo rettificato, il giudice deve valutare le natura della rimessa -solutoria o ripristinatoria- non ex ante ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute, così da assicurare la corretta valutazione della rimessa nelle ipotesi in cui la stessa – trattata ad esempio dalla banca come pagina 11 di 12 solutoria- risulti, invece, ripristinatoria posto che il superamento del fido deriva dall'addebito di competenze e interessi non dovuti, posto che il conto passivo extra fido può essere soltanto quello che supera il limite del fido dopo che è stato depurato da tutte le competenze illegittime derivanti da nullità originarie). Alla stregua delle considerazioni che precedono deve trovare, quindi, accoglimento l'ipotesi ricostruttiva sub 1-bis della integrazione (esclusione interessi ultralegali e oneri in senso ampio non pattuiti, esclusione dell'anatocismo, esclusione della cms e degli oneri non pattuiti in conformità della disciplina vigente, applicazione della prescrizione con riferimento al decennio anteriore agli atti interruttivi e con rilievo dell'affidamento di fatto), ragion per cui:
-in relazione al conto corrente numero 100001053, acceso in data 28/01/1992, sussiste alla data dell'estinzione (27/07/2018) un saldo a debito del correntista pari a euro 131.248,64 (a fronte del maggior saldo risultante dalla contabilità della banca pari a euro 169.860,53);
-in relazione al conto corrente numero 6860418-01-15 (successivamente distinto al n. 2672) acceso in data 11/07/1991, sussiste alla data dell'estinzione (9/10/2012) un saldo a credito del correntista pari a euro 76.738,25 (a fronte del minor saldo a credito riconosciuto dalla banca di euro 465,58). Dunque, anche all'esito dell'accertamento delle illegittimità dedotte da parte attrice, nel complesso residua una esposizione debitoria di parte attrice pari a euro 54.510,39 (rispetto alla maggiore esposizione debitoria risultante dalla originaria contabilità della banca pari a euro 169.394,95, con riconoscimento di somme non dovute da parte del correntista pari a euro 114.884,56), ragion per cui la domanda di ripetizione deve essere respinta. L'esito della lite, ossia l'accertamento di una esposizione debitoria residua notevolmente inferiore a quella risultante alla banca in virtù dell'applicazione di poste illegittime, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà e la sopportazione degli esborsi della CTU espletata a carico solidale delle parti in via definitiva. La restante metà viene liquidata in favore della banca convenuta, stante, comunque, l'accertamento di una esposizione debitoria in suo favore, nella misura indicata in dispositivo sulla base della somma accertata all'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accerta l'esposizione debitoria residua della società attrice in misura pari a euro 54.510,39 e, per l'effetto, respinge le domande di ripetizione;
-pone gli esborsi della CTU espletata definitivamente a carico solidale delle parti;
-compensa le spese di lite nella misura della metà (euro 7.000,00);
-condanna parte attrice al rimborso della restante metà delle spese di lite in favore della banca convenuta, liquidando le stesse in euro 7.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso in data 23/03/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice Marzia Di Bari
pagina 12 di 12