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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 10/11/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2069 del Ruolo Generale per l'anno 2022, assunta in decisione all'udienza del 18.06.2025 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) residente a [...] C.F._1
MO Marconi 10, rapp.ta e difesa dall'avv. Carmelita Cosentino del Foro di Perugia (c.f.
) con studio in Città di Castello (PG) via Pier della Francesca n. 19/bis ove C.F._2 domiciliano
Attrice
CONTRO
con sede legale in Conegliano (TV) - Via Vittorio Alfieri 1, C.F. e P. IVA Controparte_1
, rappresentata - giusta procura speciale del 05/06/2018 a rogito Notaio P.IVA_1 [...]
di Milano, rep. 61382/racc. 11769 - da con sede in Per_1 Controparte_2
Milano - Via Valtellina 15/17 C.F. e P. IVA qui a sua volta rappresentata (con atto P.IVA_2
a firma autenticata del 09/05/2019 dal Notaio in Milano 140484/35372), Persona_2 registrato in data 20/05/2019 in Milano 2 alla serie 1T 25331 (all. 2) - da Controparte_3 con sede legale in Milano - Via Valtellina 15/17 C.F. e P. IVA , in persona del
[...] P.IVA_3 procuratore speciale Dott.ssa , nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._3
- rappresentata, assistita e difesa ( dall'Avv. Francesco Fera
[...] Controparte_3 del Foro di Genova (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del CodiceFiscale_4 medesimo in Milano - Corso Monforte 15.
- Convenuti -
1 Oggetto: giudizio di merito a seguito di opposizione ex art 615 cpc
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE DI MERITO
- ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte attrice, improcedibile la domanda ex adverso azionata per violazione del dettato normativo previsto dall'art. 58 TUB giuste le causali sopra esposte;
IN VIA PRELIMINARE E DI MERITO
- ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte opponente, inesistente il preteso credito azionato da parte procedente opposta per omesso rispetto della procedura dedotta in narrativa Controparte_1 preordinata all'incasso delle somme;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
- ACCERTARE E DICHIARARE, in favore attrice in opposizione, estinto il preteso credito ed averso azionato per avvenuta estinzione della posizione debitoria come esposto in parte motiva giusta la documentazione allegata;
e, conseguentemente
- DICHIARARE ESTINTA la procedura per estinzione del debito.
IN OGNI CASO
ACCERTARE E DICHIARARE l'esecuzione di cui in epigrafe improcedibile poiché la perizia è stata svolta su una parte di immobile non soggetta ad esecuzione forzata ed il preteso credito risulta calcolato sulla base di interessi usurari.
Vinte le spese tutte di lite, sentenza esecutiva come per legge".
Per la convenuta rigettare integralmente le avverse domande, perché infondate in fatto ed in diritto, incluse le istanze di CTU, palesemente esplorative, con condanna di parte attrice alle spese del presente procedimento, anche ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c..
Motivi della decisione
La sig.ra proponeva opposizione ex art 615 II co. cpc nel giudizio di esecuzione Parte_1
N.R.G. 71/2021; il G.E. nel sub procedimento 71-1/2021 con ordinanza del 4.10.2022 rigettava l'opposizione con condanna alla lite temeraria ex art 96 co.3 cpc.
La debitrice esecutata introduceva il presente giudizio di merito, ove resisteva Controparte_1 come sopra rappresentata e difesa.
L'attrice-opponente esordiva nel presente giudizio di merito testualmente affermando “…occorre, inoltre, svolgere verifiche ed accertamenti in merito alla liquidità delle somme da parte dell'ente che si è dichiarato erogatore, poiché, non risultano effettuate transazioni di somme di denaro
2 dall'emittente al beneficiario”, aggiungendo che “Risulta carente, dalla documentazione agli atti, la contabile bancaria che deve offrire la dimostrazione dell'avvenuta transazione con la veicolazione del denaro. In sintesi manca la tracciabilità dell'operazione commerciale.”
Nel contempo, chiedendo che “la voglia acquisire tutta la documentazione contabile CP_4 essenziale per comprendere, tramite operazioni algebriche, qual è l'effettivo del valore del denaro che l'istituto emittente ritiene di aver erogato”.
Tale richiesta -benché non qualificata sotto il profilo processuale- astrattamente potrebbe rientrare nell'ipotesi disciplinata dall'art 210 cpc. Tuttavia, una siffatta richiesta non può trovare ingresso nella fattispecie sia per la sua genericità, sia perché l'opponente non ha documentato (ma nemmeno dedotto) di aver inviato la preventiva richiesta scritta;
com'è noto il potere ufficioso del giudice non può supplire alla inerzia probatoria della parte. A margine vi è da rilevare che la finalità dell'ostensione degli atti resta irrilevante ai fini della decisione.
Aggiunge l'opponente che il mutuo sarebbe stato cartolarizzato per tre volte ed aveva in origine un valore nettamente inferiore rispetto a quello che “è stato poi indicato come debito per la signora
”. Parte_1
L'attrice assumeva di subire un'esecuzione illegittima sia in merito all'an che al quantum debeatur
e chiedeva nominarsi un CTU contabile. Tuttavia, tale richiesta non può trovare accoglimento in quanto, al di là delle enunciazioni di principio, non viene specificato in cosa si sostanzierebbe la pretesa lesione giuridicamente apprezzabile (è omessa ogni specifica sugli importi addebitati e ritenuti non dovuti, su eventuali spese accollate ingiustamente;
è omesso il conteggio da cui si evincerebbe il superamento del tasso soglia di usura, ecc.). Sotto altro profilo l'attrice contesta anche l'an ovvero l'insorgenza dell'obbligazione, non confrontandosi con la documentazione in atti e con le difese della convenuta che ha adeguatamente specificato e documentato l'insorgenza del credito (ovvero un mutuo stipulato in data 28.12.2010 per atto repertorio 60166 del Notaio Per_3
e la quietanza di ricevimento della somma mutuata con accredito sul suo conto corrente.
[...]
Dunque, l'invocata consulenza se disposta ex officio avrebbe un carattere meramente esplorativo, stante la carenza delle allegazioni di parte. Come è noto la CTU non è mezzo istruttorio in senso proprio, ma ha la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
non è destinata a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati o a supplire alla carenza delle offerte di prova. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in
3 particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (cfr.
Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048.)
L'opposizione a seguire solleva il seguente motivo di diritto: “IL PRINCIPIO
DELL'AUTODETERMINAZIONE”, deducendo che la stessa ricorrente viene a conoscenza dell'esistenza di OPPT e UCC nell'anno 2018. Successivamente ad una accurata ed attenta analisi con studio della materia, ha compreso che l'essere umano può, agendo con i principi di onore, amore, pace, lealtà, nel rispetto della legge, anche naturale, autodeterminarsi. Aggiungendo che Se il mutuo della signora "all'epoca della stipula dello stesso, Parte_1 trust " non è stato iscritto nei registri della UCC risulta di fatto Parte_1
INESISTENTE. In sintesi, l'UCC è l'equivalente della Camera di Commercio dove sono iscritti tutti
i trust e tutte le corporation (ossia, la persona con finzione giuridica, e gli stati\società definiti corporation) le leggi dell'UCC sono le leggi che governano i rapporti tra tutti i soggetti iscritti nel registro in questione.”
In sostanza l'attrice deduce che i contratti da cui sarebbe sorto il suo debito sono giuridicamente inesistenti poiché non sarebbero stati iscritti nei registri dell'UCC (Uniform Commercial Code).
L'assunto è privo di pregio giuridico e non trova spazio nel nostro ordinamento. In disparte che la tesi dell'individuo nato libero da debiti non significa che nel corso della sua esistenza non possa accedere al credito (con le dovute garanzie) ma con l'impegno, rectius l'obbligo, di restituirlo secondo il piano rateale accordato, vero che l'individuo si autodetermina, ma qui la ricorrente si è determinata illo tempore a richiedere il credito, che le è stato concesso, le è stato erogato ed ella ha per corrispettività l'obbligo di restituirlo. In altri termini la stessa ha beneficiato delle somme concesse a titolo di mutuo e non si vede come possa esimersi dal restituirlo. Irrilevanti e senza alcun fondamento giuridico le restanti asserzioni, laddove l'UCC, ovvero Controparte_5
Stati Uniti d'America, tutt'al più regolerebbe esclusivamente i rapporti commerciali tra
[...] soggetti operanti negli Stati Uniti;
dunque, la mancata iscrizione nei “Registri dell'UCC” è del tutto irrilevante.
A seguire la ricorrente deduce “IL PRINCIPIO DELLA CREAZIONE DELLA MONETA
SCRITTURALE” e LA E LA ESTINZIONE DEL DEBITO Controparte_6
4 Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni logico sistematiche, ad ogni modo anch'essi sono privi di pregio giuridico. L'assunto dell'opponente della possibilità di estinzione del debito attraverso l'emissione di moneta scritturale ad opera della “GST©Virtual
BANK” non ha alcun fondamento tecnico-giuridico: si rileva che l'ordinamento riserva l'attività di erogazione del credito esclusivamente agli istituti di credito a ciò abilitati ex art. 10 D.Lgs. n.
385/1993 e non è dato comprendere come la sig.ra possa aver estinto il suo debito Parte_1 avvalendosi della creazione di moneta scritturale mediante un ente non abilitato a svolgere i servizi bancari in Italia e per di più con mezzi di adempimento dell'obbligazione non previsti al precipuo scopo di estinzione del debito.
Dunque, differentemente da quanto adduce la ricorrente, il credito non risulta saldato secondo le norme del nostro ordinamento giuridico.
In merito all'ultima doglianza sollevata, ovvero che la PERIZIA sarebbe STATA ELABORATA
ANCHE SU UNA PARTE DI IMMOBILE NON SOTTOPOSTA AD ESECUZIONE la stessa è inammissibile, laddove si evidenzia che la procedura prevede delle scansioni ben determinate, nella specie il rilievo doveva essere fatto valere mediante opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc nel termine di legge di 20 giorni.
A ciò aggiungasi che l'attrice non si è confrontata con il rilievo della resistente in ordine al fatto che i dati catastali erano variati dopo la stipula del mutuo e che il cespite corrisponderebbe a quello oggetto di iscrizione ipotecaria. Appare evidente che la modifica successiva delle risultanze catastali realizzata dal debitore non incide sulla pignorabilità del bene, onde evitare la pretestuosa paralisi delle azioni immobiliari con delle modifiche dei dati catastali effettuate ad hoc.
In conclusione, le domande formulate nel presente giudizio di merito sono infondate.
Sulle spese di lite
La giurisprudenza di legittimità in materia di spese di lite ha affermato che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del disputatum, ed in base a tale criterio, il valore della causa è pari per il primo grado, alla somma domandata con
l'atto introduttivo se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se viene accolta
(Cass civ, ord. 15857 del 12.6.2019).
Rilevato che in sede dichiarazione di valore nell'atto introduttivo l'opponente dichiarava il valore della causa “inferiore ad euro 5.200,00”; per contro la domanda attorea era volta anche alla declaratoria dell'inesistenza del credito azionato, senonché il relativo credito azionato è pari ad euro
5 121.572,03 (cfr. atto di precetto), dunque è in relazione a tale valore che va inquadrato lo scaglione di riferimento.
Rilevato che le spese vanno regolate in base ai parametri di cui al DM 55/14, come modificati dal
DM 147/22, e secondo la tariffa media -applicando lo scaglione di riferimento della causa – e dunque si liquidano in favore della convenuta-opposta nella misura di € 14.103,00 oltre spese generali ed oneri fiscali se dovuti.
Considerata altresì la manifesta infondatezza delle tesi giuridiche dell'attrice si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della ricorrente per l'instaurazione di una c.d. “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c. co. 3 con condanna nella misura equitativamente determinata nella metà delle spese di lite sopra liquidate, dunque nella misura di euro 7.051,50.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente domanda, istanza ed eccezione assorbita o disattesa, il Tribunale così provvede:
- Rigetta le domande di formulate con l'opposizione ex art 615 Parte_1 cpc.
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
(rappresentata da qui a sua volta CP_1 Controparte_2 rappresentata da che si liquidano in € 14.103,00 per Controparte_3 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
- condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. al pagamento in favore di Parte_1
(rappresentata da qui a sua volta Controparte_1 Controparte_2 rappresentata da della somma pari ad € 7.051,50. Controparte_3
Imperia, 10.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
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