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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2312/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2312/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
- SEDE DI FIRENZE CP_1 RESISTENTE
Oggi 15 luglio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. POGGI DANIELA Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO e l'avv. ZAFFINA ANTONELLO, oggi Controparte_2 sostituiti dall'avv. Paola Forgione
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte.
L'avv. Poggi insiste nella domanda di condanna di al pagamento delle spese processuali, in base CP_1
al principio della soccombenza virtuale, come da nota spese depositata in telematico.
L'avv. Forgione conclude come in atti, anche in punto di spese processuali, chiedendone la compensazione anche parziale.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2312/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POGGI Parte_1 C.F._1 DANIELA e dell'avv. NERI ELISA, con elezione di domicilio in , VIA CAVOUR N. 64, CP_2 presso il difensore avv. NERI ELISA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144
, presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO CP_2 PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 28.06.2024, il trasgressore principale
[...]
ha chiesto all'intestato Tribunale di: “In via pregiudiziale -Fissare apposita udienza e, Parte_1 disporre, anche inaudita altera parte, con ordinanza non impugnabile la sospensione ex art. 5 D. Lgs. CP_ 150/2011 della provvisoria esecuzione dell' ordinanza- ingiunzione di pagamento emessa da sede CP_ di n. O1-001552267 (relativa ad atto di accertamento 3000.21/11/. con la CP_2 P.IVA_2 quale viene ingiunto al ricorrente ( quale ex liquidatore di codice fiscale Parte_2
Partita iva già cancellata dal registro imprese) di Euro 7.700,00 e dell' ordinanza- P.IVA_3
CP_ ingiunzione di pagamento emessa da sede di n. O1-002164419 (relativa ad atto di CP_2
CP_ accertamento 3000.18/01/ 2021.0038920 con la quale viene ingiunto al ricorrente ( quale ex liquidatore di in liquidazione codice fiscale Partita iva Parte_2 P.IVA_3 cancellata dal registro imprese il 28.05.2024) di pagare la somma di Euro 4128, 60 entrambe emesse CP_ da e notificate presso la residenza del sig in data 3 giugno 2024 ricorrendo le Parte_1 ragioni del fumus boni iuris e di un danno grave e irreparabile per le tempistiche della definizione del procedimento come dedotto nel par. E) che precede e nella narrativa del presente atto;
sempre in via
2 preliminare e comunque nel merito, in accoglimento delle eccezioni come tutte esposte in narrativa e di tutti i motivi della presente opposizione, accertata la decadenza e/o la prescrizione, e comunque
l'infondatezza nel merito della pretesa nei confronti del ricorrente, dichiari non dovute le somme ingiunte con conseguente revoca e/o annullamento e/o archiviazione degli atti impugnati segnatamente CP_ dell' ordinanza- ingiunzione di pagamento emessa da sede di n. O1-001552267 (relativa CP_2
CP_ ad atto di accertamento 3000.21/11/. con la quale viene ingiunto al ricorrente ( P.IVA_2 quale ex liquidatore di società codice fiscale Partita iva già Parte_2 P.IVA_3 cancellata dal registro imprese) di Euro 7.700,00 e dell' ordinanza- ingiunzione di pagamento emessa CP_ CP_ da sede di n. O1-002164419 (relativa ad atto di accertamento 3000.18/01/ CP_2
2021.0038920 con la quale viene ingiunto al ricorrente ( quale ex liquidatore della società “
[...]
” codice fiscale Partita iva cancellata dal registro imprese Parte_3 P.IVA_3
CP_ il 28.05.2024) di pagare la somma di Euro 4128, 60 entrambe emesse da e notificate presso la residenza del sig in data 3 giugno 2024 per tutti i motivi come esposti in narrativa. Parte_1
In subordine e denegata ipotesi voglia l'Ecc. mo Giudice rideterminare l'importo della ordinanza- CP_ ingiunzione di pagamento emessa da sede di n. O1-001552267 nella misura di una volta e CP_2 mezza l'omesso versamento contributivo se provato l'accertamento, e comunque nella minor somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, maggiorazione Iva e CPA come per legge”.
L'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione opposte è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.
Si è costituito in giudizio , dando atto e documentando che l'ufficio amministrativo ha annullato CP_1 in autotutela le ordinanze ingiunzione opposte (v. doc. 1 e 2) e chiedendo all'intestato Tribunale di:
“dichiarare la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.”.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte;
parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento delle CP_1 spese processuali, mentre ne ha chiesto la compensazione, quantomeno parziale. CP_1
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno
3 dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha dedotto e documentato (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte resistente) di CP_1 avere provveduto all'annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte.
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Tenuto conto della condotta processuale di parte resistente (che ha provveduto in autotutela all'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte), le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di 1/3, le spese residue seguono la soccombenza (virtuale) di CP_1
e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 e condanna al CP_1 pagamento delle spese residue a favore del ricorrente, queste ultime liquidate in complessivi euro
1.243,34 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 15 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2312/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
- SEDE DI FIRENZE CP_1 RESISTENTE
Oggi 15 luglio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. POGGI DANIELA Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO e l'avv. ZAFFINA ANTONELLO, oggi Controparte_2 sostituiti dall'avv. Paola Forgione
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte.
L'avv. Poggi insiste nella domanda di condanna di al pagamento delle spese processuali, in base CP_1
al principio della soccombenza virtuale, come da nota spese depositata in telematico.
L'avv. Forgione conclude come in atti, anche in punto di spese processuali, chiedendone la compensazione anche parziale.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2312/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POGGI Parte_1 C.F._1 DANIELA e dell'avv. NERI ELISA, con elezione di domicilio in , VIA CAVOUR N. 64, CP_2 presso il difensore avv. NERI ELISA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144
, presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO CP_2 PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 28.06.2024, il trasgressore principale
[...]
ha chiesto all'intestato Tribunale di: “In via pregiudiziale -Fissare apposita udienza e, Parte_1 disporre, anche inaudita altera parte, con ordinanza non impugnabile la sospensione ex art. 5 D. Lgs. CP_ 150/2011 della provvisoria esecuzione dell' ordinanza- ingiunzione di pagamento emessa da sede CP_ di n. O1-001552267 (relativa ad atto di accertamento 3000.21/11/. con la CP_2 P.IVA_2 quale viene ingiunto al ricorrente ( quale ex liquidatore di codice fiscale Parte_2
Partita iva già cancellata dal registro imprese) di Euro 7.700,00 e dell' ordinanza- P.IVA_3
CP_ ingiunzione di pagamento emessa da sede di n. O1-002164419 (relativa ad atto di CP_2
CP_ accertamento 3000.18/01/ 2021.0038920 con la quale viene ingiunto al ricorrente ( quale ex liquidatore di in liquidazione codice fiscale Partita iva Parte_2 P.IVA_3 cancellata dal registro imprese il 28.05.2024) di pagare la somma di Euro 4128, 60 entrambe emesse CP_ da e notificate presso la residenza del sig in data 3 giugno 2024 ricorrendo le Parte_1 ragioni del fumus boni iuris e di un danno grave e irreparabile per le tempistiche della definizione del procedimento come dedotto nel par. E) che precede e nella narrativa del presente atto;
sempre in via
2 preliminare e comunque nel merito, in accoglimento delle eccezioni come tutte esposte in narrativa e di tutti i motivi della presente opposizione, accertata la decadenza e/o la prescrizione, e comunque
l'infondatezza nel merito della pretesa nei confronti del ricorrente, dichiari non dovute le somme ingiunte con conseguente revoca e/o annullamento e/o archiviazione degli atti impugnati segnatamente CP_ dell' ordinanza- ingiunzione di pagamento emessa da sede di n. O1-001552267 (relativa CP_2
CP_ ad atto di accertamento 3000.21/11/. con la quale viene ingiunto al ricorrente ( P.IVA_2 quale ex liquidatore di società codice fiscale Partita iva già Parte_2 P.IVA_3 cancellata dal registro imprese) di Euro 7.700,00 e dell' ordinanza- ingiunzione di pagamento emessa CP_ CP_ da sede di n. O1-002164419 (relativa ad atto di accertamento 3000.18/01/ CP_2
2021.0038920 con la quale viene ingiunto al ricorrente ( quale ex liquidatore della società “
[...]
” codice fiscale Partita iva cancellata dal registro imprese Parte_3 P.IVA_3
CP_ il 28.05.2024) di pagare la somma di Euro 4128, 60 entrambe emesse da e notificate presso la residenza del sig in data 3 giugno 2024 per tutti i motivi come esposti in narrativa. Parte_1
In subordine e denegata ipotesi voglia l'Ecc. mo Giudice rideterminare l'importo della ordinanza- CP_ ingiunzione di pagamento emessa da sede di n. O1-001552267 nella misura di una volta e CP_2 mezza l'omesso versamento contributivo se provato l'accertamento, e comunque nella minor somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, maggiorazione Iva e CPA come per legge”.
L'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione opposte è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.
Si è costituito in giudizio , dando atto e documentando che l'ufficio amministrativo ha annullato CP_1 in autotutela le ordinanze ingiunzione opposte (v. doc. 1 e 2) e chiedendo all'intestato Tribunale di:
“dichiarare la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.”.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte;
parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento delle CP_1 spese processuali, mentre ne ha chiesto la compensazione, quantomeno parziale. CP_1
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno
3 dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha dedotto e documentato (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte resistente) di CP_1 avere provveduto all'annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte.
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Tenuto conto della condotta processuale di parte resistente (che ha provveduto in autotutela all'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte), le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di 1/3, le spese residue seguono la soccombenza (virtuale) di CP_1
e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 e condanna al CP_1 pagamento delle spese residue a favore del ricorrente, queste ultime liquidate in complessivi euro
1.243,34 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 15 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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