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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 305/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TANIA ROSSI, giusta delega in atti e
(C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE MASIELLO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 05/03/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 22/02/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'udienza del 05/03/2025, i coniugi comparivano personalmente e dichiaravano di voler divorziare alle condizioni di cui all'accordo acquisito telematicamente in data 11/02/2025, sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti. E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/04/1991 nel Comune di Pignataro Maggiore (CE), alle condizioni di cui all'accordo depositato in data
11/02/2025, prevedendo quale condizione essenziale per il divorzio congiunto il trasferimento immobiliare ivi disposto. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pignataro Maggiore (CE), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 5, Parte II, Serie A, dell'anno
1991); compensa le spese di causa
Latina, 07/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TANIA ROSSI, giusta delega in atti e
(C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE MASIELLO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 05/03/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 22/02/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'udienza del 05/03/2025, i coniugi comparivano personalmente e dichiaravano di voler divorziare alle condizioni di cui all'accordo acquisito telematicamente in data 11/02/2025, sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti. E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/04/1991 nel Comune di Pignataro Maggiore (CE), alle condizioni di cui all'accordo depositato in data
11/02/2025, prevedendo quale condizione essenziale per il divorzio congiunto il trasferimento immobiliare ivi disposto. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pignataro Maggiore (CE), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 5, Parte II, Serie A, dell'anno
1991); compensa le spese di causa
Latina, 07/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti