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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 804/2024
Il giorno 11/03/2025, alle ore 10.15, innanzi alla dott.ssa Cristina Nicolò, sono comparsi:
- l'avv. ELENA PELLEGRINI per CP_1
- l'avv. SERENA IAZZETTA per Controparte_2
L'avv. Pellegrini si riporta alla memoria ex art. 171 ter n 1 c.p.c. e nel merito si riporta alle difese svolte nell'atto introduttivo.
L'avv. Iazzetta preliminarmente insiste affinché il Tribunale dichiari l'estinzione ai sensi dell'art 307 c.p.c., riportandosi alla propria istanza di estinzione e memoria ex art 171 ter c.p.c. e nel merito si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta. L'avv. Iazzetta, Con inoltre, rappresenta che nel giudizio di opposizione a giudizio rubricato al n. 2100/2023) avente ad oggetto i medesimi documenti prodotti nel presente giudizio, è stata svolta una CTU nell'ambito della quale è stata verificata la falsità delle sottoscrizioni per cui è stata richiesta nel presente giudizio la querela di falso. Chiede, quindi ove necessario l'acquisizione della predetta CTU.
L'avv. Pellegrini rappresenta che la CTU richiamata da controparte è stata oggetto di note di replica da parte attrice. Chiede quindi nell'ipotesi di acquisizione della CTU anche delle note di parte.
Il giudice dato atto di quanto sopra;
valutata la complessità della lite;
ritenuto che
in ragione delle domande formulate dalle parti e dalle difese svolte ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies c.p.c.: ritenuta la causa matura per la decisione anche in riferimento all'eccezione di estinzione del presente giudizio come formulata dal convenuto CP_2
P.Q.M.
dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato;
visti gli arti. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.; invita le parti a discutere la causa. I procuratori ai propri scritti, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolo' REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 804/2024, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Della CP_1 C.F._1
Pace n. 76, presso lo studio dell'Avv. ELENA PELLEGRINI che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione proposto nel procedimento esecutivo 577/2023 R.G.E.M;
ATTORE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Controparte_2 C.F._2
Piave n. 42 58100, presso lo studio dell'avv. SERENA IAZZETTA che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di pignoramento;
e
(C.F. ,), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Ceschi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Grosseto, Piazza Rosselli n. 9, presso la Filiale
di di Grosseto;
CP_4
CONVENUTI
nonché
; Controparte_5
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nella procedura R.G.E. n. 577/2023 R.G.E.; Conclusioni: come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotto da CP_1
all'esito dell'ordinanza emessa in data 6/02/2024, con la quale il GE ha rigettato l'istanza di
[...]
sospensione dalla stessa formulata unitamente al ricorso in opposizione. In particolare, parte attrice ha chiesto accogliersi l'opposizione, deducendo:
- L'inesigibilità del credito azionato dall'odierno convenuto in forza del decreto ingiuntivo n.
248/2023 in ragione della pendenza del giudizio di opposizione (r.g. n. 1553/2023);
- Il mancato perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo per cause di forza maggiore;
- La sussistenza di un controcredito della stessa nei confronti del creditore opposto.
Parte attrice, dunque, precisava così le conclusioni “Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile
declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria
ed incidentale, accertare e dichiarare che la sig.ra nulla deve al sig. per il CP_1 Controparte_2
decreto Ingiuntivo azionato, in quanto tale credito non è liquido ed esigibile ex art. 634 c.p.c., e
conseguentemente dichiarare l'inefficacia dell'Atto di pignoramento presso terzi;
In via subordinata operare la
compensazione giudiziaria tra il credito del sig. medesimo e quello della sig.ra di cui al d.i. nr. CP_2 CP_1
504/2023. Con vittoria delle spese di lite in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore
antistatario, anche della fase dinanzi al Giudice dell'esecuzione”.
Si costituiva contestando in fatto e diritto quanto dedotto ed eccepito Controparte_2
dall'opponente e i documenti depositati e chiedendo “previa ammissione della querela di falso proposta,
rigetti le domande avversarie confermando la validità del titolo azionato (D.I. n. 248/2023 emesso dal
Tribunale di Grosseto), del credito portato dallo stesso e l'efficacia del pignoramento per tutte le causali di cui
sopra. Rigetti la domanda di compensazione giudiziale tra il credito del e quello della portato CP_2 CP_1
dal D.I. n 504/2023 perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le causali di cui sopra”.
Con decreto del 6.8.2024 veniva concesso termine perentorio di giorni 30 a parte attrice per integrare il contraddittorio nei confronti della . Controparte_5
In data 10.10.2024 si costituiva chiedendo accertarsi la legittimità del proprio Controparte_4
operato, nonché l'estromissione dal giudizio. Con note dell'11.10.2024 parte convenuta chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 307
c.p.c. in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.
Con decreto del 21.11.2024 emesso ex art. 171-bis c.p.c., veniva confermata l'udienza di comparizione delle parti e veniva rilevata la questione di estinzione del giudizio.
Con memoria ex art 171 ter c.p.c. parte convenuta reiterava l'istanza di estinzione del presente giudizio.
Con memoria ex art.171 ter n.1 c.p.c. parte attrice chiedeva rigettarsi l'istanza di estinzione del giudizio in ragione della regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto del 6.8.2024 nei confronti del terzo pignorato.
All'udienza del 28.1.2025 veniva disposto un rinvio della causa per impedimento del procuratore di parte attrice.
La causa, all'esito della trasformazione del rito e della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., precisate le conclusioni, viene oggi in decisione.
******
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. per la mancata integrazione del contraddittorio, da parte dell'attore, nei confronti del litisconsorte necessario nel termine concesso da questo giudicante come eccepito da parte convenuta con note dell'11.10.2024.
Non può, tuttavia, procedersi alla declaratoria di estinzione ex art. 307 c.p.c. mediante ordinanza e con applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c. in quanto è sorta controversia in ordine all'estinzione del processo (contestata da parte attrice). Tale controversia deve, dunque, essere decisa con sentenza.
Occorre premettere che, il terzo pignorato per consolidata giurisprudenza di legittimità assume la veste di litisconsorte necessario nei giudizi di merito dell'opposizione (cfr. da ultimo Cass. n.
540/2023 che ha affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva
si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”).
Conseguentemente, qualora nel giudizio manchi l'evocazione di tale parte necessaria, è necessario,
in applicazione della regola generale dettata dall'art. 102 cod. proc. civ., provvedere all'integrazione del contraddittorio nei riguardi del litisconsorte pretermesso. Ciò detto, deve rilevarsi che nel caso di specie è stato emesso provvedimento di integrazione del contraddittorio in data 6.8.2024 e che parte attrice ha provveduto a notificare alla
[...]
l'originario atto di citazione con il quale sono stati convenuti Controparte_5 Controparte_2
e e il decreto emesso dal giudice (cfr. doc. allegata alle note del 12.9.2024). Controparte_4
Ebbene, devesi rilevarsi che, salva la costituzione spontanea del pretermesso, la sanatoria del vizio di instaurazione del litisconsorzio richiede il compimento di attività identica a quella in origine omessa, ovvero la notificazione di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto – forma prescritti dall'art. 163 c.p.c.
Occorre, invero, dare continuità al principio affermato dalla Suprema Corte a tenore del quale “l'atto
di citazione, così come quello di rinnovazione, è diretto ad una parte non ancora assistita dal difensore, che ha
diritto di sentirsi indicare chiaramente quale è l'udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi
tempestivamente, pena le decadenze previste;
chiarezza che manca - evidentemente- laddove la parte si veda
notificare una citazione che indica l'udienza di prima comparizione per una data già trascorsa e una ordinanza
(verbale di udienza) che non chiarisce che la data di rinvio deve considerarsi come nuova data di prima
comparizione; né può pretendersi dal comune cittadino una conoscenza dei meccanismi processuali che lo
induca ad identificare senz'altro nell'udienza di rinvio quella di nuova prima udienza” (cfr. Cass. n.
30722/2023).
Da ciò deriva, dunque, la nullità della citazione come notificata alla Controparte_5
poiché attuata mediante la combinazione del primigenio atto di citazione con il provvedimento
[...]
di fissazione della nuova udienza.
Ciò detto, parte attrice ha chiesto in ipotesi disporsi la rinnovazione del termine per la notifica al terzo pignorato.
Al riguardo, deve rilevarsi che il termine fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. “ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai
sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del
litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291,
terzo comma, e 307, terzo comma, c.p.c. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo,
anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento
che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di
una parte necessaria” (ex multis, Cass., Sez. III, 13.9.2019, n.22866). Ne deriva, dunque, l'estinzione ex art 307 c.p.c. del presente giudizio.
Quanto al profilo delle spese di lite, trovano applicazione principi di cui agli artt. 91 e 92 cpc e,
dunque, le stesse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai valori minimi, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta dalle parti, limitatamente,
però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione non potendo, detti principi, estendersi anche alla fase processuale precedente al verificarsi dell'estinzione stessa (Cass.
10173/93 e Cass. 13736/05).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) condanna parte attrice a rifondere in favore delle parti convenute le spese di lite che liquida in favore di in € 4.962,00 oltre iva, cpa e spese generali e di Controparte_2 Controparte_4
in € 2.835,00 oltre iva, cpa e spese generali.
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Grosseto, lì 11/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
Il giorno 11/03/2025, alle ore 10.15, innanzi alla dott.ssa Cristina Nicolò, sono comparsi:
- l'avv. ELENA PELLEGRINI per CP_1
- l'avv. SERENA IAZZETTA per Controparte_2
L'avv. Pellegrini si riporta alla memoria ex art. 171 ter n 1 c.p.c. e nel merito si riporta alle difese svolte nell'atto introduttivo.
L'avv. Iazzetta preliminarmente insiste affinché il Tribunale dichiari l'estinzione ai sensi dell'art 307 c.p.c., riportandosi alla propria istanza di estinzione e memoria ex art 171 ter c.p.c. e nel merito si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta. L'avv. Iazzetta, Con inoltre, rappresenta che nel giudizio di opposizione a giudizio rubricato al n. 2100/2023) avente ad oggetto i medesimi documenti prodotti nel presente giudizio, è stata svolta una CTU nell'ambito della quale è stata verificata la falsità delle sottoscrizioni per cui è stata richiesta nel presente giudizio la querela di falso. Chiede, quindi ove necessario l'acquisizione della predetta CTU.
L'avv. Pellegrini rappresenta che la CTU richiamata da controparte è stata oggetto di note di replica da parte attrice. Chiede quindi nell'ipotesi di acquisizione della CTU anche delle note di parte.
Il giudice dato atto di quanto sopra;
valutata la complessità della lite;
ritenuto che
in ragione delle domande formulate dalle parti e dalle difese svolte ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies c.p.c.: ritenuta la causa matura per la decisione anche in riferimento all'eccezione di estinzione del presente giudizio come formulata dal convenuto CP_2
P.Q.M.
dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato;
visti gli arti. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.; invita le parti a discutere la causa. I procuratori ai propri scritti, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolo' REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 804/2024, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Della CP_1 C.F._1
Pace n. 76, presso lo studio dell'Avv. ELENA PELLEGRINI che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione proposto nel procedimento esecutivo 577/2023 R.G.E.M;
ATTORE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Controparte_2 C.F._2
Piave n. 42 58100, presso lo studio dell'avv. SERENA IAZZETTA che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di pignoramento;
e
(C.F. ,), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Ceschi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Grosseto, Piazza Rosselli n. 9, presso la Filiale
di di Grosseto;
CP_4
CONVENUTI
nonché
; Controparte_5
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nella procedura R.G.E. n. 577/2023 R.G.E.; Conclusioni: come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotto da CP_1
all'esito dell'ordinanza emessa in data 6/02/2024, con la quale il GE ha rigettato l'istanza di
[...]
sospensione dalla stessa formulata unitamente al ricorso in opposizione. In particolare, parte attrice ha chiesto accogliersi l'opposizione, deducendo:
- L'inesigibilità del credito azionato dall'odierno convenuto in forza del decreto ingiuntivo n.
248/2023 in ragione della pendenza del giudizio di opposizione (r.g. n. 1553/2023);
- Il mancato perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo per cause di forza maggiore;
- La sussistenza di un controcredito della stessa nei confronti del creditore opposto.
Parte attrice, dunque, precisava così le conclusioni “Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile
declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria
ed incidentale, accertare e dichiarare che la sig.ra nulla deve al sig. per il CP_1 Controparte_2
decreto Ingiuntivo azionato, in quanto tale credito non è liquido ed esigibile ex art. 634 c.p.c., e
conseguentemente dichiarare l'inefficacia dell'Atto di pignoramento presso terzi;
In via subordinata operare la
compensazione giudiziaria tra il credito del sig. medesimo e quello della sig.ra di cui al d.i. nr. CP_2 CP_1
504/2023. Con vittoria delle spese di lite in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore
antistatario, anche della fase dinanzi al Giudice dell'esecuzione”.
Si costituiva contestando in fatto e diritto quanto dedotto ed eccepito Controparte_2
dall'opponente e i documenti depositati e chiedendo “previa ammissione della querela di falso proposta,
rigetti le domande avversarie confermando la validità del titolo azionato (D.I. n. 248/2023 emesso dal
Tribunale di Grosseto), del credito portato dallo stesso e l'efficacia del pignoramento per tutte le causali di cui
sopra. Rigetti la domanda di compensazione giudiziale tra il credito del e quello della portato CP_2 CP_1
dal D.I. n 504/2023 perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le causali di cui sopra”.
Con decreto del 6.8.2024 veniva concesso termine perentorio di giorni 30 a parte attrice per integrare il contraddittorio nei confronti della . Controparte_5
In data 10.10.2024 si costituiva chiedendo accertarsi la legittimità del proprio Controparte_4
operato, nonché l'estromissione dal giudizio. Con note dell'11.10.2024 parte convenuta chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 307
c.p.c. in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.
Con decreto del 21.11.2024 emesso ex art. 171-bis c.p.c., veniva confermata l'udienza di comparizione delle parti e veniva rilevata la questione di estinzione del giudizio.
Con memoria ex art 171 ter c.p.c. parte convenuta reiterava l'istanza di estinzione del presente giudizio.
Con memoria ex art.171 ter n.1 c.p.c. parte attrice chiedeva rigettarsi l'istanza di estinzione del giudizio in ragione della regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto del 6.8.2024 nei confronti del terzo pignorato.
All'udienza del 28.1.2025 veniva disposto un rinvio della causa per impedimento del procuratore di parte attrice.
La causa, all'esito della trasformazione del rito e della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., precisate le conclusioni, viene oggi in decisione.
******
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. per la mancata integrazione del contraddittorio, da parte dell'attore, nei confronti del litisconsorte necessario nel termine concesso da questo giudicante come eccepito da parte convenuta con note dell'11.10.2024.
Non può, tuttavia, procedersi alla declaratoria di estinzione ex art. 307 c.p.c. mediante ordinanza e con applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c. in quanto è sorta controversia in ordine all'estinzione del processo (contestata da parte attrice). Tale controversia deve, dunque, essere decisa con sentenza.
Occorre premettere che, il terzo pignorato per consolidata giurisprudenza di legittimità assume la veste di litisconsorte necessario nei giudizi di merito dell'opposizione (cfr. da ultimo Cass. n.
540/2023 che ha affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva
si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”).
Conseguentemente, qualora nel giudizio manchi l'evocazione di tale parte necessaria, è necessario,
in applicazione della regola generale dettata dall'art. 102 cod. proc. civ., provvedere all'integrazione del contraddittorio nei riguardi del litisconsorte pretermesso. Ciò detto, deve rilevarsi che nel caso di specie è stato emesso provvedimento di integrazione del contraddittorio in data 6.8.2024 e che parte attrice ha provveduto a notificare alla
[...]
l'originario atto di citazione con il quale sono stati convenuti Controparte_5 Controparte_2
e e il decreto emesso dal giudice (cfr. doc. allegata alle note del 12.9.2024). Controparte_4
Ebbene, devesi rilevarsi che, salva la costituzione spontanea del pretermesso, la sanatoria del vizio di instaurazione del litisconsorzio richiede il compimento di attività identica a quella in origine omessa, ovvero la notificazione di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto – forma prescritti dall'art. 163 c.p.c.
Occorre, invero, dare continuità al principio affermato dalla Suprema Corte a tenore del quale “l'atto
di citazione, così come quello di rinnovazione, è diretto ad una parte non ancora assistita dal difensore, che ha
diritto di sentirsi indicare chiaramente quale è l'udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi
tempestivamente, pena le decadenze previste;
chiarezza che manca - evidentemente- laddove la parte si veda
notificare una citazione che indica l'udienza di prima comparizione per una data già trascorsa e una ordinanza
(verbale di udienza) che non chiarisce che la data di rinvio deve considerarsi come nuova data di prima
comparizione; né può pretendersi dal comune cittadino una conoscenza dei meccanismi processuali che lo
induca ad identificare senz'altro nell'udienza di rinvio quella di nuova prima udienza” (cfr. Cass. n.
30722/2023).
Da ciò deriva, dunque, la nullità della citazione come notificata alla Controparte_5
poiché attuata mediante la combinazione del primigenio atto di citazione con il provvedimento
[...]
di fissazione della nuova udienza.
Ciò detto, parte attrice ha chiesto in ipotesi disporsi la rinnovazione del termine per la notifica al terzo pignorato.
Al riguardo, deve rilevarsi che il termine fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. “ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai
sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del
litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291,
terzo comma, e 307, terzo comma, c.p.c. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo,
anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento
che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di
una parte necessaria” (ex multis, Cass., Sez. III, 13.9.2019, n.22866). Ne deriva, dunque, l'estinzione ex art 307 c.p.c. del presente giudizio.
Quanto al profilo delle spese di lite, trovano applicazione principi di cui agli artt. 91 e 92 cpc e,
dunque, le stesse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai valori minimi, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta dalle parti, limitatamente,
però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione non potendo, detti principi, estendersi anche alla fase processuale precedente al verificarsi dell'estinzione stessa (Cass.
10173/93 e Cass. 13736/05).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) condanna parte attrice a rifondere in favore delle parti convenute le spese di lite che liquida in favore di in € 4.962,00 oltre iva, cpa e spese generali e di Controparte_2 Controparte_4
in € 2.835,00 oltre iva, cpa e spese generali.
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Grosseto, lì 11/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò