Articolo 14 del Codice della protezione civile
Articolo 13Articolo 15
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6 febbraio 2018
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27 febbraio 2020
Art. 14.

Comitato operativo nazionale della protezione civile ( Articolo 10 legge 225/1992 ; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001 , conv. legge 401/2001 )

1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato puo' essere convocato, altresi', anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2020, N. 4))
3. Le modalita' di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
((4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile e' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed e' composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonche' da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'articolo 4.
Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.))
5. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorita' regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonche' soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'articolo 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
6. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.
Entrata in vigore il 27 febbraio 2020
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