Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 7 marzo 2025, iscritta al n. 594 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Anguillara Sabazia (RM), alla Via Romana n. 22, presso lo studio dell'Avv. Silvana Merenda che li rappresenta e difende per procura rilasciata con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 24 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 30 agosto 2003 presso il Comune di Suceava, in
Romania e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bassano Romano
(VT), parte II, serie C, n. 66.
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli , Persona_1
a MA (RM) il 23 dicembre 2005, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e a Genzano di Roma (RM) il 27 agosto 2007, Persona_2
minorenne; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Viterbo in data 6 marzo 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
2. Il figlio di anni diciassette e prossimo alla maggiore età viene Persona_2
affidato congiuntamente ad ambedue i coniugi con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare sita in Bassano Romano (Vt), viale IV Novembre
n 12 interno 3, dove attualmente risiede. Entrambi i coniugi concordano sull'ampia facoltà di visita per il genitore non collocatario, previo accordo telefonico e/o quando il minore ormai prossimo alla maggiore età desidererà e vorrà vedere il padre.
3. La casa coniugale, sita in Bassano Romano (VT), viale IV Novembre n 12
Interno 3, di proprietà indivisa dei coniugi, resta assegnata alla sig.ra
[...]
nell'esclusivo interesse dei figli con tutto il suo contenuto, Parte_1
dando atto del fatto che il sig. si trasferirà presso diversa Parte_2
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abitazione, portando con sé parte dei propri effetti personali, ed il restante verrà recuperato per intero entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
4. Il mutuo ipotecario che grava sulla casa coniugale, la cui rata mensile ammonta ad oggi ad euro € 780,05 (settecentoottanta/05), oltre € 69,00 una tantum a titolo di assicurazione, sarà pagato mensilmente dal sig nella misura del Parte_2
50% e pari ad € 390,025 (trecentonovanta/025) mensili oltre euro 34,5
(trentaquattro/5) una tantum con versamento unitamente al rateo di dicembre di ogni anno. Il sig si impegna a versare la quota pari ad € 390,025 Parte_2
(trecentonovanta/025) della rata di mutuo a proprio carico effettuando un bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese nel conto corrente sul quale, fin dalla stipula del contratto di mutuo, è stata sempre prelevata dall'Istituto erogante la rata mensile relativa. Il sig si impegna a versare la quota pari a euro Parte_2
34,5 (trentaquattro/5) una tantum entro il giorno 15 del mese di dicembre di ogni anno nel conto corrente sul quale, fin dalla stipula del contratto di mutuo, è stata sempre prelevata dall'Istituto erogante la rata mensile relativa.
5. Tutte le spese di straordinaria amministrazione che verranno affrontate per la dimora familiare saranno pagate dal sig nella misura del 50%. Parte_2
6. Il sig continuerà a corrispondere alla sig.r Parte_2 Parte_1
quale contributo a favore dei figli la somma complessiva di euro 250,00
[...]
(duecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, entro il 5 di ogni mese, e con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso. Tale importo dovrà essere versato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.r e le cui coordinate Parte_1
verranno comunicate al sig in separata sede. Rimarrà immutata Pt_2 Parte_2
la presa a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, delle spese mediche non rimborsate dal servizio sanitario nazionale, sportive, scolastiche e parascolastiche sostenute per i figli (inclusi i costi di iscrizione a scuola, acquisto libri, materiale didattico e buoni pasto, gite scolastiche, viaggi d'istruzione e spese per attività sportive) e di tutte quelle spese qualificabili come straordinarie, che
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dovranno comunque essere oggetto di preventivo accordo tra i genitori nonché successivamente documentate, e rimborsate al genitore che le ha anticipate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. I coniugi concordano comunque di applicare il
Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli attualmente vigente presso il Tribunale di Viterbo.
7. La potestà sul figlio minore, fino al raggiungimento della maggiore età, verrà esercitata da ciascun genitore separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggiore interesse dei minori (relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute) dovranno essere adottate di comune accordo fra entrambi i genitori.
8. I ricorrenti si scambiano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, salvo per ciò che concerne l'espatrio dei figli minori per i quali ciascuno di essi dovrà dare il proprio specifico consenso”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva, innanzi tutto, che i ricorrenti sono entrambi cittadini romeni e che hanno contratto matrimonio in Romania.
Ai sensi dell'art. 31 della legge 31 maggio 1995, n. 218 – nel testo modificato dal d.lgs. n. 149/2022 applicabile ratione temporis al caso in esame – “la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni”. Il regolamento n.
2010/1259/UE del Consiglio, a sua volta, dispone che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale”, purché si tratti di una di quelle espressamente indicate (art. 5), e che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono
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disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale” (art. 8).
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno operato alcuna scelta della legge applicabile;
essi, tuttavia, sono residenti stabilmente in Italia, sicché, in applicazione della previsione dell'art. 8, lett. a), del regolamento n. 2010/1259/UE, può trovare applicazione la legge italiana.
3.- Ciò posto, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile alla stregua della legge italiana, il collegio rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Bassano
Romano (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
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Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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