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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. DE BLASI SANTO
Ricorrente contro
CP_1 con l'avv. IERO LUCA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato utile all'ottenimento della pensione di inabilità o, in subordine, alla concessione dell'assegno di invalidità assumendo di essere invalida in misura quanto meno pari o superiore al 74% (ex L. n. 118/71).
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tali prestazioni, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetta l'odierna opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura inferiore al 74%.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso. Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta, insistendo per il rigetto.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di
Cassazione (sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale. La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta". Conseguentemente, il presente giudizio puo' concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario (nello stesso senso, cfr. ex plurimis,
Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
Parimenti infondata appare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per non aver il ricorrente censurato le conclusioni del ctu nella fase sommaria. Nei casi in cui le parti contestino le conclusioni del consulente tecnico di ufficio devono, a pena d'inammissibilità, specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso, ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio. E ciò in quanto - in assenza di interlocuzioni con il giudice o con la controparte, non previste legislativamente in questo tipo di procedimento, - «è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione suddetta, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione» (Cass. n. 12332/2015, richiamata da Cass. civ. Sez. VI
- Lavoro, n. 14880/2018). Ed ancora, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel prosieguo del procedimento (Cass. n.
18657/2020, n. 28114/2019, n. 14880/2018; Cass. 31/10/2019, n. 28114, in motivazione). Alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez. Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi. Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
CP_ Di conseguenza le doglianze di sul punto sono prive di fondamento alcuno e vanno rigettate.
Di contro, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta per le ragioni di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott. Per_1
, alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dopo una dettagliata analisi delle
[...]
condizioni di parte ricorrente, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano il riconoscimento, per la ricorrente, di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'81% a decorrere data della domanda amministrativa (14.02.2022).
Ed invero, lo stesso consulente ha effettuato le sue valutazioni cliniche così, in parte, argomentando: “In considerazione della fibromatosi uterina e della familiarità -madre deceduta all'età di 65 anni per un carcinoma ovarico metastatizzato - la ricorrente è stata sottoposta ad istero-annessiectomia bilaterale. La privazione delle gonadi ha concorso alla riduzione della massa minerale ossea ed al deterioramento della struttura delle ossa, causando un aumento del rischio di frattura della ricorrente. La carenza ormonale dovuta all'istero-annessiectomia bilaterale aveva concorso all'osteoporosi minando la resistenza ossea della dodicesima vertebra dorsale. È stato sufficiente il trauma della caduta accidentale in ambiente domestico a procurare la grave ed instabile frattura della dodicesima vertebra dorsale, che ha necessitato dell'impianto dell'invalidante stabilizzazione dorso-lombare. L'impianto della stabilizzazione vertebrale dorso-lombare è un sistema metallico rigido che tutela la vertebra D12 escludendola dalle sollecitazioni meccaniche, blocca rigidamente qualsiasi movimento di cinque vertebre, tre dorsali e due lombari. L'impianto metallico della stabilizzazione ha un modulo di elasticità diverso rispetto ai metameri vertebrali adiacenti, causa un grave sovraccarico biomeccanico nel tratto vertebrale distale ad L2. Il suddetto sovraccarico meccanico procura dolore vertebrale e limitazione funzionale del rachide. L'osteoporosi fratturativa della ricorrente causa dolore, limitazione funzionale del rachide, induce una progressiva mobilizzazione dell'impianto di stabilizzazione, ulteriore causa di dolore e limitazione funzionale del rachide, che concorre a determinare rigidità rachidea, insieme all'impianto di stabilizzazione che blocca C.F._1
L1-L2 ed al sovraccarico meccanico nel tratto vertebrale distale ad L2.” Infine, lo stesso consulente ha così concluso: “Alla luce dell'esame clinico peritale, esaminata la documentazione prodotta, si conclude che la ricorrente è affetta dalle seguenti condizioni che incidono sulla capacità lavorativa:
A. Esiti in anchilosi totale del rachide in esiti di osteoporosi fratturativa di D12 trattata con fissazione percutanea di D10-D11 e L1-L2 (codice 7001); i suddetti esiti sono la condizione che maggiormente incide sulla capacità lavorativa della ricorrente e determina una riduzione della capacità lavorativa generica in misura del 75 %;
B. Sindrome depressiva reattiva incide sulla capacità lavorativa generica in misura del 25 %
(codice 2205).
Applicando la formula a scalare tra le suddette infermità, che sono tra di loro coesistenti, risulta che la percentuale di invalidità della ricorrente è pari all'81%, superiore a quanto previsto per
l'ottenimento dell'assegno di invalidità.
La data d'insorgenza del suddetto stato psico-fisico, riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'81% è la data della domanda amministrativa.”
Ebbene avverso tali risultanze, inoltrate in bozza alle parti in data 09.02.2025, nessuna di esse avanzava note critiche e/o osservazioni, sicché il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente nei limiti e nei termini di cui alla perizia espletata, da intendersi qui interamente riportata, riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità (ex art. 13 l. 118/1971), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
14.02.2022. Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento antecedente a quello dell'introduzione del presente giudizio (coincidente con quello della CP_ domanda amministrativa), devono esser poste a carico di soccombente.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è invalida nella misura dell'81% e che la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, con decorrenza dal
14.02.2022;
CP_ b)- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 2.600,00 oltre accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;
CP_ c)- Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 15.04.2025
IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)