Articolo 1 della Legge 24 marzo 1942, n. 429
Articolo 2
Versione
11 maggio 1942
Art. 1.

L'art. 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116. e' sostituito dal seguente:

«L'ufficiale, sottufficiale o graduato di truppa, riabilitato con sentenza del giudice ordinario o, se incorso in incapacita' militare, riabilitato a norma dell'articolo precedente, puo' essere reintegrato nel grado perduto a seguito della condanna, previo parere conforme emesso insindacabilmente dal Tribunale Supremo militare nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.

«Il procedimento e' promosso dal procuratore generale militare del Re Imperatore a richiesta del Ministro da cui il militare dipende.

«Alla reintegrazione del grado si provvede con decreto Reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto Ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate.

«Oltre alla reintegrazione nel grado puo' essere disposta, su giudizio insindacabile del Ministro da cui il militare dipende, la riammissione in servizio o il collocamento nella posizione di congedo spettante in base alle disposizioni in vigore.

«Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione degli assegni di pensione dei quali siano eventualmente in possesso.
«Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del predente decreto di perdita del grado, e non da' diritto a corresponsione di assegni arretrati».
Entrata in vigore il 11 maggio 1942