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Ordinanza 22 marzo 2025
Ordinanza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1825 -1/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27/01/2025, premessa la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata in corso di causa da al fine di ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore Parte_1 della moglie (da € 700,00 ad € 350,00) sull'assunto di una intervenuta riduzione delle proprie entrate per la cessazione dell'incarico di consigliere di amministrazione della società Parte_2
e del relativo emolumento;
[...] dato atto che costituendosi nel sub-procedimento, si è opposta alla chiesta Controparte_1 modifica deducendo che la cessazione dell'incarico di consigliere era stata determinata da dimissioni volontarie del sig. non giustificate da cause di forza maggiore, e che tale Pt_1 condotta si inseriva nel quadro dei comportamenti elusivi e distrattivi posti in essere dal marito per occultare le sue effettive disponibilità economiche (come l'apertura di due cassette di sicurezza immediatamente dopo il deposito del presente ricorso per separazione o le dimissioni dalla carica di amministratore delegato della società presentate in concomitanza con la prima crisi Pt_1 coniugale del 2018, poi rientrata, o ancora la sospetta movimentazione bancaria, con giroconti e versamenti in contanti per somme cospicue); considerato che la perdita dell'emolumento quale consigliere di amministrazione risulta essere stata determinata dal comportamento volontario del sig. il quale ha spontaneamente presentato le Pt_1 proprie dimissioni (cfr. verbale di assemblea del 4.7.2023) per una propria scelta personale, assolutamente discrezionale e non necessaria;
rilevato a riguardo che non è stato documentato che gli atti societari prevedano un limite massimo di età per la carica di consigliere e valutato che l'assenza di indicazioni al riguardo nel citato verbale del 4.7.2023 (ove si legge che le dimissioni del sig. sono state presentate Parte_1 per «motivi personali») e l'incongruenza tra il limite di età indicato nell'istanza di modifica (77 anni) e l'età che il sig. aveva alla data delle dimissioni nel luglio 2023 (75 anni, dovendo Pt_1 compierne 76 il successivo 29 settembre), depongono per l'assenza di una siffatta previsione statutaria;
evidenziato che non è stata fornita nessuna prova nemmeno del dedotto peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente Pt_1
ritenuto che la rinuncia volontaria da parte del sig. a un emolumento fisso, in corrispettivo Pt_1 del quale gli era richiesta un'attività saltuaria e poco impegnativa (come riferito da lui stesso nel corso dell'udienza presidenziale del 29.11.2022, ove affermava: «Non ho partecipazioni nella società Sono dipendente dal giorno in cui ho ceduto la mia partecipazione alla Parte_2 famiglia di Parma. Fino a 3-4 anni fa ero dipendente a pieno diritto. Poi mi sono dimesso, Per_1 ma mi hanno chiesto dalla società di rimanere, pur non ricoprendo nessun incarico e non svolgendo nessuna mansione. Non mi reco tutti i giorni in azienda. Mi capita di andarci
Pagina 1 saltuariamente, anche solo per un'ora. Sono sempre reperibile telefonicamente per la soluzione di piccoli problemi logistici.») lascia ragionevolmente presumere, sulla base dei comuni criteri di convenienza, che egli abbia reperito altra entrata di entità analoga o maggiore;
considerato che
il ricorrente non ha depositato gli ultimi estratti del proprio conto corrente bancario
(acquisiti dalla Guardia di finanza fino al 30.6.2023), essendosi limitato a documentare solo le operazioni della prima metà del mese di febbraio 2024, omettendo in tal modo di fornire un quadro completo della sua attuale situazione economica;
ritenuto in conclusione che non possa dirsi provato un significativo peggioramento delle condizioni economiche del sig. Pt_1
P.T.M.
Rigetta l'istanza di modifica.
Si comunichi.
Perugia, 21 marzo 2025
Il giudice
Gaia Muscato
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27/01/2025, premessa la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata in corso di causa da al fine di ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore Parte_1 della moglie (da € 700,00 ad € 350,00) sull'assunto di una intervenuta riduzione delle proprie entrate per la cessazione dell'incarico di consigliere di amministrazione della società Parte_2
e del relativo emolumento;
[...] dato atto che costituendosi nel sub-procedimento, si è opposta alla chiesta Controparte_1 modifica deducendo che la cessazione dell'incarico di consigliere era stata determinata da dimissioni volontarie del sig. non giustificate da cause di forza maggiore, e che tale Pt_1 condotta si inseriva nel quadro dei comportamenti elusivi e distrattivi posti in essere dal marito per occultare le sue effettive disponibilità economiche (come l'apertura di due cassette di sicurezza immediatamente dopo il deposito del presente ricorso per separazione o le dimissioni dalla carica di amministratore delegato della società presentate in concomitanza con la prima crisi Pt_1 coniugale del 2018, poi rientrata, o ancora la sospetta movimentazione bancaria, con giroconti e versamenti in contanti per somme cospicue); considerato che la perdita dell'emolumento quale consigliere di amministrazione risulta essere stata determinata dal comportamento volontario del sig. il quale ha spontaneamente presentato le Pt_1 proprie dimissioni (cfr. verbale di assemblea del 4.7.2023) per una propria scelta personale, assolutamente discrezionale e non necessaria;
rilevato a riguardo che non è stato documentato che gli atti societari prevedano un limite massimo di età per la carica di consigliere e valutato che l'assenza di indicazioni al riguardo nel citato verbale del 4.7.2023 (ove si legge che le dimissioni del sig. sono state presentate Parte_1 per «motivi personali») e l'incongruenza tra il limite di età indicato nell'istanza di modifica (77 anni) e l'età che il sig. aveva alla data delle dimissioni nel luglio 2023 (75 anni, dovendo Pt_1 compierne 76 il successivo 29 settembre), depongono per l'assenza di una siffatta previsione statutaria;
evidenziato che non è stata fornita nessuna prova nemmeno del dedotto peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente Pt_1
ritenuto che la rinuncia volontaria da parte del sig. a un emolumento fisso, in corrispettivo Pt_1 del quale gli era richiesta un'attività saltuaria e poco impegnativa (come riferito da lui stesso nel corso dell'udienza presidenziale del 29.11.2022, ove affermava: «Non ho partecipazioni nella società Sono dipendente dal giorno in cui ho ceduto la mia partecipazione alla Parte_2 famiglia di Parma. Fino a 3-4 anni fa ero dipendente a pieno diritto. Poi mi sono dimesso, Per_1 ma mi hanno chiesto dalla società di rimanere, pur non ricoprendo nessun incarico e non svolgendo nessuna mansione. Non mi reco tutti i giorni in azienda. Mi capita di andarci
Pagina 1 saltuariamente, anche solo per un'ora. Sono sempre reperibile telefonicamente per la soluzione di piccoli problemi logistici.») lascia ragionevolmente presumere, sulla base dei comuni criteri di convenienza, che egli abbia reperito altra entrata di entità analoga o maggiore;
considerato che
il ricorrente non ha depositato gli ultimi estratti del proprio conto corrente bancario
(acquisiti dalla Guardia di finanza fino al 30.6.2023), essendosi limitato a documentare solo le operazioni della prima metà del mese di febbraio 2024, omettendo in tal modo di fornire un quadro completo della sua attuale situazione economica;
ritenuto in conclusione che non possa dirsi provato un significativo peggioramento delle condizioni economiche del sig. Pt_1
P.T.M.
Rigetta l'istanza di modifica.
Si comunichi.
Perugia, 21 marzo 2025
Il giudice
Gaia Muscato
Pagina 2