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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/11/2024, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 455/2021 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato ex artt. 429 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti
Antonio Belsito e Valerio Antonio Belsito, presso il cui studio in
Bisceglie, alla via Pasubio n. 24, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Maria Giovanna Turi, e con quest'ultima elettivamente domiciliata in Trani, alla Piazza Plebiscito n. 20, presso la sede dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 7 ottobre 2024.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la rivendicazione di differenze retributive collegate al preteso inquadramento in una qualifica superiore rispetto a quella riconosciuta formalmente e in conseguenza dello svolgimento, quindi, di mansioni superiori riconducibili a tale qualifica.
Il fatto
Con ricorso depositato il 25.01.2021 e notificato il 19.02.2021, ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento Parte_1 della sussistenza del diritto al conseguimento della qualifica superiore, con conseguente condanna della società datrice di lavoro al relativo inquadramento e al pagamento delle differenze stipendiali.
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: di lavorare alle dipendenze della società resistente dall'1.01.1986, assunto con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di impiegato tecnico e inquadramento nel livello A1 del CCNL addetti al settore elettrico del 18.02.2013 e successivi rinnovi;
che dal giugno 2014 al marzo 2017 ha svolto mansioni superiori riconducibili al livello Part
cominciando da quella data a svolgere le mansioni precedentemente svolte dal dott. e svolgendo una serie di Per_1 mansioni implicanti anche attività di coordinamento;
che con lettera del 12.08.2014 rivendicava l'inquadramento superiore e le relative differenze retributive;
che da aprile 2017 ha svolto Parte mansioni di livello superiore ulteriore riconducibili al livello come risulta in particolare dalla richiesta di svolgimento di tutta una serie di mansioni superiori pretese dalla società con o.d.s. dell'8.03.2018; che ciò avveniva, in particolare, in virtù del fatto che con tale disposizione, in base alla normativa vigente, CP_1 aveva proceduto alla separazione funzionale delle attività di
2 vendita e distribuzione di energia elettrica procedendo ad assegnarlo alla divisione A-Distribuzione nella sezione Elettricità di e assegnandogli, quindi, una serie di nuove mansioni CP_1 frutto di questa nuova assegnazione;
che, ancora, con ordine di servizio del 18.12.2018 gli era richiesto insieme ad altri dipendenti di creare una task force finalizzata alla risoluzione dell'adempimento prescritto relativo a circa 55 reclami non esitati;
che, inoltre, il 4.03.2019 gli erano attribuite una serie di mansioni ulteriori riconoscendogli espressamente la padronanza e autonomia nello svolgimento di tali mansioni;
che l'insieme di tali circostanze, come documentate da una serie di ordini di servizio e documenti, giustificano l'attribuzione del superiore inquadramento invocato (livello AS da giugno 2014 a marzo 2017 e livello ASS da aprile 2017).
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari lo svolgimento di mansioni riconducibili ai superiori livelli contrattuali invocati e condanni la al relativo CP_1 inquadramento e al pagamento delle differenze retributive, pari ad € 41.508,29 per il periodo dal 2014 al 2020; con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito, CP_1 preliminarmente, la nullità per genericità del ricorso, in particolare per la mancata indicazione degli indici rivelatori della pretesa rivendicazione e la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti alla messa in mora del 30.10.2020.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda, ricostruendo l'iter professionale del ricorrente, con il passaggio dall'ufficio tecnico con mansioni di operaio e relativo inquadramento, al settore amministrativo con qualifica impiegato commerciale dal 27.11.1997. In particolare, ha eccepito che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni sotto la direzione di un superiore gerarchico, ossia il capo ufficio commerciale, senza
3 avere mai alcun potere negoziale e/o di rappresentanza dell'azienda e che, in ogni caso, anche nel nuovo assetto organizzativo della società, non sono stati attributivi compiti aggiuntivi e che, in ogni caso, non risulta allegata e dimostrato lo svolgimento in via prevalente e continuativo di mansioni superiori riconducibili ai livelli di inquadramento invocati.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accolga l'eccezione preliminare di nullità e comunque rigetti nel merito la domanda;
con vittoria di spese.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità per genericità della domanda.
La domanda, infatti, risulta sufficientemente specifica, sia per quanto concerne l'individuazione della causa petendi che del petitum.
Più specificamente, deve osservarsi che, pur non essendo indicata nel ricorso in maniera esplicita la comparazione tra le mansioni riconducibili alle diverse qualifiche professionali previste dal CCNL invocato, l'allegazione delle circostanze di fatto poste alla base della domanda risulta sufficientemente specifica e tale da consentire, quindi, di svolgere un'indagine in concreto su tale comparazione e sulla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale invocato.
Ciò, del resto, trova conferma indiretta nel fatto che la parte resistente si è compiutamente difesa nel merito della domanda e in ordine alle circostanze di fatto poste alla base della stessa.
Il merito
1. Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
4 In primo luogo, deve premettersi che, per quanto concerne il diritto all'inquadramento e alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, com'è noto, occorre, innanzitutto, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez.
L, 27.09.2010, n. 20272).
Del resto, al fine di poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003, n. 11125/2001, n.
2859/2001, n. 7170/98, n. 4200/92).
Più specificamente, sul lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento della qualifica riconducibile alle presunte mansioni superiori esercitate, incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a sostegno della domanda, ossia di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dall'art. 2103 c.c. medesimo, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato
(cfr. Cass. n. 18418/13).
5 2. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che nel corso del giudizio è stata fornita adeguata prova dello svolgimento da parte del ricorrente, con continuità e prevalenza, di mansioni riconducibili al livello AS del CCNL Addetti al settore elettrico del 18.02.2013 e successive modifiche in luogo del livello A1 del medesimo CCNL in cui è stato formalmente inquadrato.
Appare opportuno, a tal fine, prendere le mosse dalle previsioni contenute nel CCNL Elettrici aziende municipalizzate del
18.02.2013 e successivi rinnovi, che all'art. 21, prevede, per quel che rileva in questa sede, le seguenti categorie:
“Categoria A1: Appartengono alla categoria A1 i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello”;
“Categoria A1 superiore: Appartengono alla categoria A1 superiore i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria A1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni”.
“Categoria As: Appartengono alla categoria As i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa dell'Azienda, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello”.
“Categoria As superiore: Appartengono alla categoria As superiore i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria As, hanno un contenuto
6 professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni”.
Dal raffronto tra i diversi livelli di inquadramento contrattuale e in particolare da quello in cui risulta inquadrato il ricorrente
(A1) e quelli il cui riconoscimento mira a conseguire con il ricorso in esame (AS e ASS) emerge che, per un verso, il dato che accumuna tali mansioni è costituito dallo svolgimento di
“mansioni di concetto” e, per altro verso, che le qualifiche superiori rispetto al livello, per così dire, “base” di questo raggruppamento di qualifiche, ossia il livello A1, è costituito dal fatto che tali mansioni si accompagnano allo svolgimento di
“funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti”, o “di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello”.
Questi ultimi sono gli elementi, che in particolare, differenziano la qualifica A1 da quella AS, mentre la differenza tra quest'ultimo e il livello ASS, pure richiesto in questa sede, sembra risiedere in un dato soprattutto quantitativo, tant'è che sono definite come mansioni dal “contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni”.
3. Ciò posto in termini di raffronto generale delle diverse qualifiche, deve ritenersi che nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata, può ritenersi dimostrato da parte del ricorrente lo svolgimento in via continuativa e prevalente di mansioni riconducibili alla categoria
Ciò, in particolare, in considerazione del fatto che è stato Part
7 provato lo svolgimento in concreto da parte del di Pt_1
“mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello”, che costituisce una delle fattispecie alle quali la previsione contenuta nel CCNL di riferimento ricollega l'inquadramento nella categoria AS.
Sia la documentazione prodotta che i testi escussi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha svolto con continuità e prevalenza mansioni caratterizzate certamente da uno spiccato contenuto specialistico e, quindi, di particolare importanza proprio per quest'ultimo, implicanti l'assunzione di responsabilità a ciò conseguenti, responsabilità che devono comunque essere valutate considerando le peculiari caratteristiche del datore di lavoro, che è una società per azioni.
Per quanto concerne la documentazione prodotta, assumono rilievo, in particolare, i seguenti documenti:
- la disposizione di servizio del 31.07.2014 a firma del Capo
Ufficio Commerciale ing. (cfr. all. 2 della Parte_3 produzione di parte ricorrente), in cui si afferma che: “In attesa dell'imminente riorganizzazione degli uffici aziendali, visto il crescente impegno sistematico necessario per la quadratura del bilancio energetico mensile aziendale dovuto alla momentanea carenza di risorse, si dispone che, con effetto dal 01/08/2014 e sino al 23/01/2015, siano affidate al sig. con il coordinamento del Parte_4 sig. le attività mensili necessarie al Parte_1
Settlment dei Servizi Commerciali della Distribuzione, con particolare riferimento a: a) Gestione delle curve orarie dei contatori LA (…) b) Gestione delle curvature orarie dei contatori BM (…) c) Curve orarie di ENEL Distribuzione (…)
d) Generazione dei prospetti per AU e Terna da inviare attraverso i rispettivi portali. e) Elaborazione delle curve di
8 produzione FV (…) f) Elaborazione delle curve orarie di prelievo (…) g) Elaborati statistici mensili/trimestrali (…) h)
Produzione delle fatture mensili per Terna ed ENEL”. Si tratta di una disposizione di servizio particolarmente rilevante perché comprova l'attribuzione al ricorrente di una serie di compiti precedentemente attribuiti al dott.
- che i testi hanno riferito avesse addirittura la Per_1 qualifica di quadro e non di impiegato -, di cui peraltro viene attribuito specificamente al il compito di Pt_1 coordinamento e che si caratterizzano sia per l'elevato numero degli stessi, sia per il carattere spiccatamente tecnico che li contraddistingue (es. elaborazione curve di produzione e orarie di prelievo, redazione di elaborati statistici su base mensile e trimestrale, gestione delle curvature orarie dei contatori). Significativo è il fatto che sin nell'immediatezza dell'attribuzione di tali mansioni, il ricorrente, con nota del 12.08.2014 (cfr. all. 3 della produzione di parte ricorrente) reclami l'inquadramento Part nella categoria
- la nota del 7.12.2017 a firma del capo ufficio commerciale ing. con oggetto “Problematiche del settore e Pt_5 proposte di riorganizzazione” nella quale, nell'elaborare una valutazione, peraltro ampiamente positiva, dell'operato del si suggerisce l'inquadramento dello stesso nella Pt_1 categoria ASS (cfr. all. 4 della produzione di parte ricorrente) e ciò, evidentemente, proprio nel presupposto che egli abbia svolto fino a quel momento una serie di compiti riconducibili a tale qualifica o comunque dal contenuto tecnico specialistico elevato e implicante, quindi, una corrispondente responsabilità;
- l'ordine di servizio dell'8.03.2018 con il quale è disposta l'assegnazione del ricorrente alla sezione A Distribuzione -
9 in conseguenza della suddivisione funzionale interna alla società delle aree “vendita al mercato di tutela” e distribuzione concernente i servizi commerciali di distribuzione, in ottemperanza a unto previsto dalla delibera dell'ARERA n. 296/2015 - alle dirette dipendenze del capo ufficio commerciale e con indicazione dei relativi compiti (cfr. all. 5 della produzione di parte ricorrente); in particolare, nella citata disposizione si prevede l'attribuzione di una serie di attività “che corrispondono a mansioni riconducibili al Suo attuale livello di inquadramento, mantenendo il livello professionale sinora raggiunto in uno alla utilizzazione del Suo patrimonio professionale acquisito”, tra cui “Gestione ODL … monitoraggio pratiche in scadenza ed indennizzi qualità commerciale per la distribuzione … analisi e risoluzione prestazioni fuori standard e contratti bloccati … gestione pratiche dispacciamento … gestione pratiche preventivazione, spostamento linee, allacci fabbricate e verifiche gruppi di misura: analisi, creazione pratica ed ODI, creazione fattura anticipo contributo, accettazione preventivo, riscontro ODI e creazione fattura addebito prestazione;
Allacci straordinari, creazione POD, ODI rapporti con Ufficio Tecnico … Gestione contatti telefonici, rapporti con venditori;
Controllo e bonifiche anagrafiche POD
… analisi e controllo di prefatturazione, volumi totali e per singolo venditore, calcolo analisi e verifica congruità, volumi, importi e tariffa”; aldilà dell'affermazione contenuta nella citata disposizione di mantenimento della qualifica contrattuale pregressa, è evidente che con essa risultano attribuiti al ricorrente, anche nel passaggio al settore distribuzione, una serie di compiti innanzitutto estremamente numerosi e variegati e che, analogamente a
10 quelli svolti in precedenza, presentano, oltre a uno spiccato contenuto tecnico, anche l'attribuzione di una sostanziale responsabilità in capo al ricorrente se solo si considera che, ad esempio, si attribuiscono compiti di “analisi” e
“risoluzione” di prestazione fuori standard e contratti bloccati, l'intera “gestione” di pratiche di “preventivazione, spostamento linee, allacci e verifiche gruppi di misura”, espressioni e termini che, evidentemente, alludono all'attribuzione di autonomia nel compiere questo tipo di attività, così come si prevede l'attribuzione di una serie di compiti di analisi e controllo di prefatturazione oltre che di fatturazione. In questo senso è significativa anche la circostanza che con nota del 18.12.2018 (cfr. all. 6 della produzione di parte ricorrente), si disponga la costituzione di una task force, di cui fa parte il ricorrente, proprio per ottemperare a una specifica delibera emessa dall'ARERA, la n. 169/2016;
- la mail del 4.03.2019 proveniente da ing. e Persona_2 indirizzata a e (cfr. all. 9 Persona_3 Parte_1 della produzione di parte ricorrente) in cui si afferma:
“Viste le esigenze di A-Distribuzione; visto che il sig.
[...] già svolgeva prima della Separazione funzionale le Pt_1 mansioni che seguono;
constatata l'effettiva padronanza ed autonomia, mostrata dal prefato nelle attività di recupero e riallineamento dei dati dal 2016 al gennaio 2019, sentito il
Suo parere favorevole, si attribuiscono al Sig. CP_2 in via definitiva, anche le seguenti attività: a) Bilancio
Energetico e tutte le attività connesse;
b) Fatturazione POD
Interconnessione; c) Aggregazione Misure verso Terna;
d)
Invio Misure non orarie delibera 65/12; e) Bonus Energia e
Sgate; f) Comunicazioni Mensili verso i Venditori;
g) Reclami da Sportello Consumatori di Acquirente unico;
h)
11 Rendicontazione e Raccolte dati verso ARERA;
i) Informativa
TIS”. Anche tale mail è particolarmente significativa perché in essa si fa esplicito riferimento alla “effettiva padronanza ed autonomia” mostrata dal ricorrente nel periodo 2016 -
2019 nell'attività di recupero e riallineamento di dati e gli vengono, quindi, attribuite una serie di attività particolarmente rilevanti come quelle concernenti la predisposizione del “Bilancio energetico”, l'effettuazione di
“Comunicazioni Mensili verso i Venditori” e la
“Rendicontazione e Raccolte dati verso ARERA”, tutte attività, quindi, contraddistinte dall'elevato tasso tecnico e anche da una corrispondente responsabilità, considerato che vi è una esplicita attribuzione di tali incombenze al ricorrente anche in virtù della pregressa esperienza da esso maturata;
- la relazione del 17.09.2019 a firma del dirigente tecnico
(cfr. all. 11 della produzione di parte Persona_4 ricorrente), in cui si afferma che “Sig. Parte_1 attuale inquadramento cat. A1, in aggiunta alle attività precedentemente previste ed a conferma di quelle già espletate prima del passaggio nella struttura del G.I., il prefato è responsabile delle seguenti attività con il rispetto delle scadenze e dei termini di invio e comunicazione dei dati: 1) Bilancio Energetico e tutte le attività connesse;
2)
Modello LA NC … “categoria di inquadramento AS”; chiaro, quindi, è il riferimento contenuto in tale relazione, particolarmente rilevante anche per la qualità del soggetto da cui promana (dirigente tecnico) al fatto che il fosse di fatto “responsabile”, con Pt_1 conseguente garanzia di “rispetto delle scadenze e dei termini di invio e comunicazione dei dati” del “Bilancio
12 Energetico e tutte le attività connesse”, “Modello LA
NC”.
La documentazione richiamata appare particolarmente rilevante sia perché comprova la progressiva attribuzione al a Pt_1 partire dal 2014 di compiti più numerosi e implicanti una sempre più specifica e maggiore competenza tecnica e ciò anche in occasione della suddivisione dell'attività di in due aree CP_1 funzionali con il passaggio del ricorrente all'area commerciale, sia perché evidenzia, in parallelo, l'attribuzione allo stesso di responsabilità in correlazione con l'attribuzione di tali compiti.
4. Quanto emerso dalla documentazione ha trovato sostanziale e significativo riscontro nell'istruttoria espletata.
I testi escussi, infatti, con dichiarazioni sufficientemente specifiche, attendibili, sia intrinsecamente, perché frutto di una cognizione diretta dei fatti di causa, sia estrinsecamente, perché sostanzialmente concordanti, hanno confermato l'attribuzione di una serie di compiti al ricorrente dall'elevato contenuto tecnico e il fatto che esso sia divenuto nel corso del tempo una sorta di punto di riferimento interno all'azienda nel settore di sua competenza, tanto da partecipare e interloquire con le autorità preposte in sede di verifiche ispettive.
Così, in particolare, il teste , indifferente, dopo Persona_4 aver affermato di conoscere il ricorrente per aver lavorato con lui negli ultimi 5 anni e che in occasione della separazione funzionale il ricorrente era spostato all'area della distribuzione commerciale, ha affermato “(…)posso riferire che quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, ho constatato che il aveva Pt_1 delle competenze sui settori tecnico, commerciale nella misura e comunque superiore a quelle assegnategli dal primo ordine di servizio”.
In particolare, il teste ha confermato l'attribuzione al ricorrente dell'importante compito di predisposizione del bilancio
13 energetico, precisando che “posso dire con certezza che il bilancio energetico – prima curato dal ” e precisando Per_1 anche che quest'ultimo era quadro – “è ora predisposto dal che lo controfirma insieme a me”; il teste ha anche Pt_1 dichiarato “Preciso di aver proposto io stesso da aprile 2022 con nota a mia firma inquadramento superiore per il ricorrente, proponendo la categoria AS, perché l'azienda ha varato un nuovo regolamento che consente le progressioni orizzontali;
avevo fatto una analoga proposta già nel 2019”.
Ancora, il teste ha dichiarato “posso dire che da aprile 2018 sono state incrementate le mansioni affidate al come ad Pt_1 esempio la reportistica a terra, il bilancio energetico, il bonus sociale, il sistema indennitario, le dichiarazioni relative al TIV e
TIVDIS propedeutiche alla definizione della perequazione annuale aziendale”.
Ancora, con riferimento all'ispezione del 26.06.2018, il teste ha dichiarato “confermo tale circostanza e preciso che proprio perché tale ispezione era pochi mesi dopo la separazione funzionale ci avvalemmo in sede ispettiva dell'apporto del ricorrente per chiarire alcuni aspetti;
preciso anche che ciò accade di regola nelle ispezioni in cui la società chiede il supporto dei dipendenti competenti nella materia specifica di ispezione”.
Il teste, inoltre, ha confermato le mansioni svolte dal ricorrente come indicate in ricorso, pur precisando che la sua conoscenza dei fatti parte dall'ordine di servizio del marzo 2018 e confermando che tali mansioni sono tuttora svolte dal ricorrente.
Ancora, il teste , che ha riferito di conoscere il Testimone_1 ricorrente in quanto suo superiore in veste di “responsabile commerciale delle unità aziendali presso le quali lo stesso lavorava”, ha confermato che le mansioni svolte in precedenza dal dott. “le prese in carico il con l'aiuto del Per_1 Pt_1
14 sig. che però era sotto il suo coordinamento”, precisando Pt_4 sul punto che “all'interno dell'azienda non vi sarebbero stati altri dipendenti in grado di svolgere le mansioni menzionate al punto
4”.
Il teste ha confermato anche di aver suggerito l'inquadramento del ricorrente nella categoria ASS, precisando “poiché all'epoca le organizzazioni aziendali si erano lamentate dell'inquadramento di alcuni dipendenti, il pres. ex pres. mi chiese di CP_3 CP_1 redigere una relazione sulla capacità dei dipendenti sotto la mia direzione” e ha confermato le mansioni svolte dal ricorrente indicate nei capitoli 15 e 16 del ricorso, dichiarando anche che
“sul ricorrente ricaddero ulteriori mansioni”.
Il teste ha poi riferito di aver proposto personalmente al CdA della società di inserire il in questa task force Pt_1
“finalizzata alla risoluzione dell'adempimento prescritto e riguardante circa 55 reclami non esitati al cliente, all'AU ed all'ARERA” (cfr. capitolo 21 del ricorso) e che in occasione di verifica ispettiva del 26.06.2018 “fu il anche con il Pt_1 coordinamento mio e del a dare tutte le risposte tecniche Per_2 utili ad evadere la verifica”.
Il teste ha anche confermato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di cui ai punti 20, 24 e 28 del ricorso, precisando che l'applicazione delle delibere per BTMT è mansione divenuta ormai automatica (da parte del sistema informatico) a partire dal 2018 e chiarando, però, che alcune delle mansioni di cui alla lettera z) del ricorso, prima “non erano svolte da nessuno poiché non esistenti perché nate con l'avanzamento del piano della filiera elettrica secondo quando previsto da Arera”.
Il teste ha poi precisato che la rappresentanza legale dell'azienda è sempre stata in capo al Presidente, affermando che però il partecipava ad importanti riunioni. Pt_1
15 Si tratta di una precisazione particolarmente rilevante perché è evidente che il riferimento all'attribuzione al ricorrente di responsabilità correlate alle mansioni dallo spiccato contenuto tecnico, alcuni delle quali di particolare complessità e rilevanza, come la predisposizione del bilancio energetico, non va inteso nel senso di attribuzione di responsabilità all'esterno della società, rispetto alla quale non può che rilevare esclusivamente la posizione del presidente e legale rappresentante della stessa, ma all'interno, ossia in correlazione con l'organizzazione interna alla società, senza che ciò implichi, quindi, il venir meno della responsabilità.
Anche il teste , che ha riferito di conoscere i fatti Persona_3 di causa in quanto capo ufficio del ricorrente dal marzo 2018, ossia da quando c'è stata la separazione funzionale, ha sostanzialmente confermato le mansioni svolte dal ricorrente in linea con le deposizioni degli altri testi e con le risultanze documentali.
Il teste, in particolare, ha riferito “posso dire che nel marzo 2018 ho potuto verificare le mansioni che svolgeva il che poi Pt_1 sono state ulteriormente ampliate con il passaggio nell'area commerciale. (…) Ricordo in particolare di una ispezione dell'ARERA, in cui io chiamai il per la competenza da Pt_1 questi maturata anche in precedenza e nell'attualità”.
Il teste ha poi esplicitamente confermato che “in occasioni di alcune riunioni abbiamo proposto inquadramento superiore del ricorrente nel livello AS, per le maggiori responsabilità da lui assunte. Da ultimo ad aprile 2022, c'è stata una proposta fatta dal e da me confermata di progressione nel livello AS in Per_2 relazione alle mansioni svolte anche in precedenza al 2018 e per le ulteriori mansioni assunte dopo il marzo 2018”.
Si tratta di una dichiarazione particolarmente rilevante perché è in linea con quanto riferito dal teste sulla proposta di Per_2
16 Part attribuzione al ricorrente della qualifica e perché è particolarmente significativo che i diretti superiori del soggetti riconducibili alla società resistente e Pt_1 certamente dotati di competenze tecniche adeguate, proprio in considerazione di quanto verificato da essi in concreto sulle mansioni svolte nel corso del tempo dal medesimo e Pt_1 sulle conseguenti maggiori responsabilità, ne abbiano proposto Part l'inquadramento nella qualifica superiore
Il teste ha poi confermato l'attribuzione al ricorrente dell'attività di perequazione, riferendo sul punto che “c'è stata recentemente una ispezione in cui ha partecipato il ricorrente e non io perché è un'attività che segue lui”, nonché l'attività di redazione del bilancio energetico, precedentemente svolta dal dott. , Per_1 poi dimissionario e inquadrato come quadro.
5. Quanto emerso sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni testimoniali rese consente di ritenere dimostrato che il ricorrente abbia svolto, a partire dal
31.07.2014, - data del primo ordine di servizio in atti con il quale erano attribuite al ricorrente una serie di mansioni precedentemente attribuite al dott. all'epoca Persona_5 dimissionario e inquadrato come quadro, e il cui svolgimento da parte del ricorrente è stato confermato sia dagli altri documenti innanzi richiamati sia dai testi escussi -, con continuità e prevalenza – desumibili sia dalla reiterazione nel corso del tempo delle stesse come confermano la documentazione prodotta che è relativa ad anni diversi e le stesse dichiarazioni testimoniali sia dalla rilevanza e dal numero e dalla complessità dei compiti attribuiti, che inducono a escludere che altre incombenze di minor importanza possano essere state svolte dal ricorrente se non in via del tutto residuale - mansioni riconducibili al superiore livello AS fino all'introduzione del giudizio.
17 Sul punto, deve ritenersi che non possa invece attribuirsi la superiore qualifica ASS richiesta in ricorso da aprile 2017, perché, pur essendo emersi dagli elementi fin qui richiamati l'attribuzione e lo svolgimento di mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello, in linea con la previsione Part relativa alla qualifica non può ritenersi dimostrato in concreto la ricorrenza dell'ulteriore condizione richiesta, invece, ai fini dell'inquadramento nel livello ulteriormente superiore ASS che, come si evince dalla previsione contenuta nel CCNL, presuppone la presenza di un “più elevato grado di … facoltà di rappresentanza attribuita dall'Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni”. Non sono emersi, infatti, elementi sufficienti per ritenere che in concreto le mansioni siano state svolte con le caratteristiche e le modalità richieste ai fini dell'inquadramento nel livello ASS.
La soluzione seguita in questa sede, del resto, appare in linea anche con la stessa proposta formulata da e Persona_4
come confermata dagli stessi in sede Persona_3 testimoniale, di attribuire al ricorrente la qualifica AS.
6. Occorre, a questo punto, stabilire se da tale premessa discenda il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello superiore, tenuto conto della totale partecipazione pubblica della società resistente.
Con riferimento a tale questione appare condivisibile la soluzione affermata dalla recente decisione resa dai Giudici di
Legittimità in materia n. 35421 dell'1.12.2022 (e sostanzialmente confermata dalla più recente decisione n.
25590/2023), secondo cui “Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n.
165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria
18 speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati;
ne consegue che l'art. 18 del d.l.
n. 112 del 2008, conv. con modif, dalla l. n. 133 del 2008, e la legislazione della Regione Sicilia che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale, imponendo il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 c.c.”.
Appare opportuno, per ragioni di chiarezza espositiva, riportare di seguito alcuni passi della motivazione della citata decisione:
“(…) 6.1. Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019,
Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U.
n. 26591/2016). L'orientamento espresso, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stat. Ad. Plen. n.
10/2011), è stato fatto proprio dal legislatore che già con l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».
19 Il sistema delle fonti così delineato è stato ribadito dal d.lgs. n.
175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che
«salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società
a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo
II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1).
(…)
Si tratta di un percorso argomentativo, sviluppato in continuità con quello seguito, sia pure in diversa fattispecie, da Cass. S.U.
n. 4685/2015, sul quale non si può fare leva per estendere ai rapporti di lavoro validamente instaurati con la società partecipata la nullità dell'assegnazione di fatto a mansioni superiori sancita, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede anche il correlato divieto di attribuzione della qualifica superiore, per effetto dello svolgimento di fatto di mansioni diverse da quelle corrispondenti al livello di inquadramento attribuito al momento dell'assunzione.
In relazione ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del richiamato d.lgs. n. 165 del
2001, l'art. 52, per il suo carattere speciale, impedisce, tenuto conto del sistema delle fonti delineato dall'art. 3, comma 2,
l'applicazione della disciplina generale delle mansioni dettata dall'art. 2103 cod. civ., non compatibile con l'impiego pubblico,
20 sia pure contrattualizzato, non solo per l'incidenza che su detta disciplina ha il principio della necessaria concorsualità dell'assunzione (incidenza che, come si vedrà, giustificherebbe il divieto solo nel caso di svolgimento di mansioni riferibili ad un'area diversa da quella di inquadramento), ma anche e soprattutto perché la normativa privatistica non si concilia con le regole e con i principi ai quali le amministrazioni pubbliche, non i soggetti privati, devono attenersi nell'organizzazione degli uffici, nella determinazione del fabbisogno di personale, nella correlata e necessaria previsione della spesa.
7.1. Un'analoga disposizione derogatoria della disciplina dettata dall'art. 2103 cod. civ. non si rinviene per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica, giacché il richiamato art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, disciplina il reclutamento del personale e, quanto alla gestione dei rapporti costituiti, si limita a prevedere, al comma 2 bis, che «le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.».
Anche l'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 (ratione temporis non applicabile alla fattispecie), dopo avere enunciato il principio generale dell'applicazione ai dipendenti delle società a controllo pubblico delle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle imprese private, limita la nullità testuale prevista dal comma 4 ai soli «contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2» e, quanto alla gestione dei rapporti, prevede unicamente il potere del socio pubblico di fissare «con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul
21 complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera ».
(….)
7.3. Escluso, quindi, che l'attribuzione definitiva della qualifica superiore possa essere impedita dalle disposizioni di leggi, statali e regionali, che onerano gli amministratori delle società controllate di perseguire nella gestione del personale politiche di contenimento dei costi, va parimenti escluso che l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ. si ponga in contrasto con gli obblighi imposti in tema di reclutamento alle società a controllo pubblico.
È risalente nel tempo, ma ancora attuale, l'orientamento espresso da questa Corte secondo cui nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché l'art. 2103 cod. civ., in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevedendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione di una diversa qualifica comporti l'applicazione di una diversa normativa collettiva o il passaggio ad altra categoria (cfr. Cass. n. 11/1988,
Cass. n. 186/1984, Cass. n. 1055/1975).
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, pertanto,
l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione
22 di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione.
Alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall'art. 18 del d.l.
n. 112 del 2008 e poi dall'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera.
(…)
L'equiparazione alla costituzione del rapporto di impiego del passaggio fra aree diverse, non si presta, però, ad essere applicata alle società controllate né può costituire un argomento per estendere all'assegnazione di fatto di mansioni superiori la nullità virtuale derivante dalla previsione dell'art. 18 del d.l. n.
112 del 2008 o quella testuale prevista dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016. Quanto al primo aspetto va detto che la contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle società controllate non è quella disciplinata dal d.lgs. n. 165 del 2001 che, in relazione alla classificazione del personale, tiene conto della distinzione fra area di inquadramento e livello o posizione economica all'interno dell'area.
D'altro canto, e questo argomento potrebbe essere assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'orientamento che riconosce un'efficacia novativa al passaggio di area ha ragionato su rapporti di impiego pubblico che richiedono, nella normalità, il superamento di una procedura concorsuale in senso stretto, attuativa del precetto dell'art. 97 Cost., procedura alla quale la stessa Corte Costituzionale ha escluso che possa essere equiparata quella prevista dai richiamati artt. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e 19 del d.lgs. n. 175 del 2016. In particolare, ha sottolineato la Corte che «con l'art. 18 del decretolegge 25 giugno
23 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, e poi con il citato art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, sono stati introdotti criteri di selezione ai fini delle assunzioni del personale in questione, ma è anche vero che non si è mutata la natura strettamente privatistica del rapporto, né si è imposta una procedura propriamente concorsuale. Rimane dunque fra questo personale e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni una barriera tuttora insuperabile, che trova la sua giustificazione anzitutto sul piano delle scelte discrezionali compiute dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile ...» (Corte Cost. n. 227/2020).
7.5. In altri termini, fermo restando che le procedure di reclutamento imposte dalle disposizioni inderogabili più volte richiamate costituiscono formalità necessarie per l'instaurazione del rapporto alle dipendenze delle società controllate, rapporto del quale condizionano la validità, sulla previsione delle stesse non si può fare leva per ritenere derogata, in assenza di un'espressa previsione normativa, la disciplina delle mansioni del rapporto già costituito, sia perché alle società partecipate non possono essere estesi né l'art 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 né i principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di concorsi pubblici interni, sia in quanto la nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, cod. civ., richiede che la norma proibitiva si riferisca al contratto o all'atto del quale si vuole porre in discussione la validità.
7.6. Non avvalora la tesi della nullità virtuale, come si è detto non predicabile, l'ipotizzare un uso distorto della disciplina delle mansioni per ottenere un risultato finale contrastante con i principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità che stanno alla
24 base della norma sul reclutamento. In quel caso, infatti, alla responsabilità civilistica ed erariale nei confronti della società e del socio pubblico dell'amministratore che detto uso distorto abbia realizzato, sul piano contrattuale si può affiancare, sempre che ne ricorrano i presupposti, il rimedio civilistico tratto dalla disciplina della frode alla legge, ravvisabile nei casi in cui nonostante la liceità del mezzo impiegato, sia illecito il risultato ottenuto.
(…)
In via conclusiva meritano accoglimento il secondo ed il terzo motivo di ricorso;
la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto che, sulla base degli argomenti esposti nei punti che precedono, di seguito si enuncia: «Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l.
n. 112 del 2008 e la legislazione della Regione Sicilia, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della
Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art 2103 cod. civ.»”.
La ricostruzione operata dalla Suprema Corte appare pienamente condivisibile, perché frutto di un'attenta analisi della disciplina in materia di pubblico impiego privatizzato e, al contempo, ispirata alla necessità di considerare le dovute e ragionevoli differenze tra i rapporti di lavoro alle dipendenze di P.A. ed enti pubblici e alle dipendenze di società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria, in virtù delle quali, quindi, non può esservi una totale equiparazione.
25 E ciò anche in considerazione della necessità di tenere distinta nettamente la disciplina del reclutamento da quella delle mansioni superiori che, secondo la condivisibile elaborazione della Corte, in quanto disciplina di carattere generale, non può essere derogata sulla base di previsioni speciali derogatorie.
Da ciò consegue, quindi, che la domanda sul punto può essere accolta e, per l'effetto, va accertato e dichiarato che Pt_1
dal 31.07.2014 all'introduzione del giudizio (ricorso
[...] notificato il 19.02.2021) ha svolto mansioni riconducibili al livello AS del CCNL addetti al settore elettrico del 18.02.2013 e successive modifiche con condanna della in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a inquadrarlo nel suddetto livello AS.
7. Per quanto concerne la quantificazione degli importi dovuti al ricorrente a titolo di differenze retributive, deve osservarsi che la resistente ha tempestivamente eccepito la prescrizione quinquennale all'atto della costituzione in giudizio.
Sul punto assume particolare rilievo la recente decisione della
Corte di Cassazione n. 26246 del 06.09.2022 (confermata dalla decisione n. 18008/2024) che, nell'affrontare la questione concernente la individuazione del momento di decorrenza della prescrizione per i rapporti di lavoro alla luce delle modifiche intervenute sulla disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro, ha affermato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
26 Si tratta di un principio particolarmente rilevante perché individua nel momento dell'entrata in vigore della legge n. 92 del
2012 il momento al quale riferimento, nel senso che per i diritti che a tale data non siano ancora prescritti sarà possibile considerare come dies a quo della prescrizione il momento di cessazione del rapporto di lavoro, il che comporta, quindi, che per tali diritti non decorre la prescrizione fino al momento della relativa cessazione del rapporto;
diversamente, invece, deve ritenersi che la prescrizione operi in costanza di rapporto per i diritti che siano sorti dopo l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.
Nel caso di specie, poiché le rivendicazioni economiche del ricorrente decorrono dal 2014 e si è accertato il diritto all'inquadramento dal 2019, deve ritenersi che la prescrizione quinquennale abbia cominciato a decorrere in costanza di rapporto.
Sul punto parte ricorrente ha controdedotto di aver inviato il
18.07.2019 pec di costituzione in mora della società che avrebbe interrotto la prescrizione: in realtà tale costituzione in mora, prodotta sub all. 10 della produzione di parte ricorrente, così come quella del 30.10.2020, prodotta sub all. 14 della produzione di parte ricorrente, non risultano corredati dal relativo avviso di ricevimento o meglio dalle pec comprovanti l'effettivo invio e, soprattutto, la recezione da parte della società resistente.
Ne consegue, quindi, che l'eccezione di prescrizione sollevata da appare fondata e devono ritenersi prescritti i crediti CP_1 per le differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e maturati fino al 18.02.2016, ossia cinque anni antecedenti rispetto alla notifica del ricorso avvenuta il
19.02.2021.
27 8. Ciò posto, ai fini del calcolo in concreto degli importi dovuti al ricorrente, va osservato che è stata disposta ed espletata una c.t.u. contabile, redatta dalla dott.ssa che ha Persona_6 elaborato diverse ipotesi di calcolo, sia non considerando, sia considerando l'eccezione di prescrizione.
Alla luce dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, deve essere utilizzata la terza ipotesi di calcolo elaborata dal c.t.u., peraltro elaborata in linea a quanto espressamente previsto nell'ordinanza del 25.09.2023 di nomina e conferimento incarico al c.t.u. al punto 2).
Sul punto la c.t.u. ha osservato “Ciò posto, applicando lo stesso criterio di calcolo dei precedenti elaborati (I Ipotesi di calcolo e II
Ipotesi di calcolo) ha quantificato le differenze spettanti al ricorrente nel livello di inquadramento AS del CCNL Elettrici per il periodo dal 19/02/2016 al 19/02/2021. La sottoscritta CTU ha proceduto a quantificare la differenza sull'indennità di rischio al
4%, moltiplicando la percentuale del 4% sul totale delle differenze spettanti (Retribuzione mensile, 13^ mensilità e 14^ mensilità) pari ad €16.71,18, ottenendo una differenza di € 668,53 a titolo di differenza indennità di rischio. Il ricorrente vanterebbe un credito complessivo di € 23.035,74”.
Le conclusioni raggiunte dalla consulente d'ufficio con tale ipotesi di calcolo appaiono pienamente condivisibili perché in linea con la documentazione in atti - tant'è che la consulente ha puntualmente elaborato le tabelle di calcolo raffrontando le singole voci contenute nelle buste paga relative al rapporto di lavoro e rielaborandole sulla base del diverso inquadramento – e del CCNL di riferimento.
Sul punto va inoltre osservato che possono essere riconosciute le differenze retributive anche relativamente alle voci “indennità di rischio 4%” e “str. diurno 50%”, trattandosi di voci già presenti in busta paga, quindi documentate, e di cui, pertanto, la
28 consulente d'ufficio ha solo rielaborato il corrispondente importo in virtù del nuovo inquadramento spettante al ricorrente ed escludendo quanto già percepito dallo stesso sulla base delle medesime buste paga.
Alla luce di ciò, la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento in favore di di € 23.035,74 a titolo di differenze Parte_1 retributive per il diverso inquadramento dovuto per il periodo dal 19.02.2016 al 19.02.2021, con esclusione, quindi, del periodo coperto da prescrizione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione al saldo.
Spese processuali
Le spese processuali - comprensive di quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto - seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum (fino ad € 26.000,00), considerato che l'accoglimento della domanda per un importo inferiore a quello richiesto implica l'applicazione di un diverso scaglione, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della attività processuale svolta.
Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Antonio Belsito e Valerio Antonio Belsito che ne hanno fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 455/2021 come innanzi proposta, così provvede:
1.accerta e dichiara che dal 31.07.2014 al Parte_1
19.02.2021 ha svolto mansioni riconducibili al livello AS del
CCNL addetti al settore elettrico del 18.02.2013 e successive
29 modifiche con condanna della in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, a inquadrarlo nel suddetto livello AS;
2.condanna la in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento in favore di di € Parte_1
23.035,74 a titolo di differenze retributive per il diverso inquadramento dovuto per il periodo dal 19.02.2016 al
19.02.2021, escluso, quindi, il periodo coperto da prescrizione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione al saldo;
3.condanna la in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in € 259,00 per spese vive ed € Parte_1
5.388,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Antonio Belsito e
Valerio Antonio Belsito;
4.pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di CP_1
Trani, 5.11.2024
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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