Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/1988, n. 1747
CASS
Sentenza 19 febbraio 1988

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La domanda del lavoratore intesa ad ottenere una maggiore qualifica in relazione alle mansioni esplicate include implicitamente la richiesta ulteriore e graduata di una qualifica diversa e inferiore rispetto a quella pretesa, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro; pertanto, il giudice può, in accoglimento parziale della domanda del lavoratore, inquadrare le mansioni da questo svolte nella qualifica di spettanza, anche se inferiore a quella rivendicata, sempreché, peraltro, siano state dimostrate la sussistenza della detta qualifica inferiore e la corrispondenza alle relative mansioni dell'attività effettivamente svolta dal lavoratore. ( V 6175/85, mass n 443304; ( V 6082/81, mass n 416870).*

In materia di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto, ai fini dell'avanzamento previsto dall'art. 18 all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, la sussistenza dei requisiti dell'Esercizio delle mansioni superiori e della vacanza del posto va accertata alla stregua della disciplina aziendale che si esprime nella tabella aziendale delle qualifiche e nel regolamento per gli avanzamenti e le promozioni compilati in base alle direttive legislative (art. 15 all. A citato e legge 1 febbraio 1978 n. 30) ed in attuazione delle pattuizioni collettive ai vari livelli. Pertanto, ove non siano dimostrate l'esistenza nella tabella della specifica qualifica di cui l'agente pretende la attribuzione e la vacanza nell'organico del posto al momento in cui l'agente medesimo compie il prescritto periodo (sei mesi in un anno) di effettivo Esercizio di mansioni che si assumono superiori (e che sono state assegnate con comunicazione scritta del direttore dell'azienda), non può farsi luogo ad avanzamento, anche quando si accerti che le dette mansioni implicano, in concreto, maggiore qualificazione di quelle proprie della qualifica rivestita. ( Conf 6175/85, mass n 443304).*

Il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte è assicurato, a norma dell'art. 36 cost., anche all'addetto a pubblici trasporti il quale abbia espletato mansioni superiori senza ordine scritto del direttore dell'azienda, ma il riconoscimento di esso presuppone che il lavoratore abbia dimostrato che la tabella aziendale delle qualifiche redatta ai sensi dell'art. 15 all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e della legge 1 febbraio 1978 n. 30 prevede la superiore qualifica alle cui mansioni sia conforme l'attività in concreto svolta. ( V 6175/85, mass n 443304; ( V 3788/84, mass n 435754).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/1988, n. 1747
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1747
    Data del deposito : 19 febbraio 1988

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