Sentenza breve 1 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 01/06/2021, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2021
N. 00727/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00394/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, via Fapanni 37;
contro
Ministero dell'Interno – Questura di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- Cat.-OMISSIS-/Uff. Imm. – -OMISSIS-, con il quale viene decretata la revoca del titolo di soggiorno N. -OMISSIS- (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di “lavoro subordinato”)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l’art. 60 del c.p.a.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino del -OMISSIS-, impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS-, previo preavviso, gli ha revocato il premesso UE per soggiornanti di lungo periodo, sulla base di un giudizio di pericolosità sociale.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità della revoca per difetto di istruttoria e di motivazione e per violazione di legge (art. 9, comma 4 e 7 del D.lgs.25.07.1998 n. 286; Legge 27.12.1956 n. 1423, in particolare l’art. 1), contestando, in sostanza, il giudizio di pericolosità sociale operato dalla Questura che sarebbe apoditticamente ricavato dall’unica sentenza penale di condanna a carico del ricorrente riportata in data-OMISSIS- per il reato di cui agli artt. 572 e 610 C.P., per la quale il ricorrente comunque non ha sofferto alcun periodo di custodia carceraria e che riguarderebbe un unico precedente penale, senza aver adeguatamente considerato, invece, che: il ricorrente è in Italia da più di -OMISSIS-, ha avuto un unico problema con la giustizia, all’anno -OMISSIS-, per fatti legati ad un breve periodo nel quale era stato incaricato dalla Comunità di -OMISSIS-di occuparsi quale -OMISSIS- del “-OMISSIS-” dei -OMISSIS-del luogo; in sede penale gli sono state riconosciute le attenuanti generiche; mancherebbe una valutazione di attualità della pericolosità sociale; non sarebbe stata fatta una effettiva valutazione anche in relazione all’inserimento familiare, sociale e lavorativo dello straniero che risiede regolarmente in Italia unitamente alla propria famiglia, composta dalla -OMISSIS- e -OMISSIS- minori, ha sempre svolto attività lavorativa di natura subordinata e sarebbe integrato nel tessuto sociale.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contrastando le avverse pretese.
Alla camera di consiglio del 26 maggio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, sussistendone i relativi presupposti.
I motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati secondo quanto segue.
Secondo costante giurisprudenza, il giudizio di pericolosità sociale ex art. 9 del D.lgs. n.286 del 1998, da effettuare in concreto e tenendo conto di tutti gli elementi di cui al comma 4 del medesimo articolo (durata del soggiorno nel territorio nazionale e inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero) e che comporta il diniego o la revoca del permesso di soggiorno U.E., è demandato ad una valutazione ampiamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza che può trarre giustificazione in comportamenti o situazioni - che in taluni casi possono essere non ancora sanzionati in sede penale - con una valutazione indiziaria della condotta dell'interessato fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale e che è autonoma anche rispetto a quella effettuata in sede penale ai fini dell’esecuzione della pena (cfr., tra le altre, C.d.S. sent. n. 4962 del 2016, che ha ritenuto che “non rilevi, al riguardo, quanto stabilito dal giudice penale in ordine alle modalità di esecuzione della pena in quanto la valutazione del giudice penale non vincola l’Amministrazione, chiamata a giudicare complessivamente la compatibilità della permanenza del cittadino straniero nel territorio nazionale con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici”, e sent. n. 5352 del 2015; cfr. anche Tar Milano, sent. n. 1717 del -OMISSIS-), e tale giudizio di pericolosità sociale può essere sindacato dal giudice amministrativo solo nel caso di manifesta irragionevolezza o illogicità, travisamento dei fatti ed evidente difetto di motivazione.
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire “scudo” o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Piuttosto, in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano -OMISSIS- -OMISSIS-del reo a imminente e serio pregiudizio, l’ordinamento – ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno – offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori. In forza del disposto dell’art. 31, comma 3, del TU immigrazione, infatti “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge” ( cfr. C. Stato, sez. III, 24/08/2020, n.5189; sez. III, 29 novembre -OMISSIS-, n. 8175; sez. III, 4 maggio -OMISSIS-, n. 2654).
Tanto premesso, si rileva che la Questura nel provvedimento impugnato non si è limitata a richiamare la condanna penale ma ha valutato la concreta condotta di cui si è reso responsabile il ricorrente ed è pervenuta ad un giudizio di pericolosità sociale e non integrazione dello stesso, tenendo conto di tutti gli elementi richiamati dal comma 4 dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Nel provvedimento impugnato, infatti, la Questura: ha evidenziato che il ricorrente è stato condannato, a seguito di patteggiamento, alla pena di -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 572 e 610 c.p., per aver maltrattato dal -OMISSIS- al -OMISSIS- -OMISSIS- i -OMISSIS-che frequentavano la -OMISSIS- di cui era l'-OMISSIS-, abusando del suo ruolo di educatore, costringendoli ad imparare a memoria il -OMISSIS-, girando costantemente tra loro con dei -OMISSIS-e facendoli vivere in un clima di -OMISSIS- e -OMISSIS-, e per aver posto in essere nei confronti dei -OMISSIS-atti di -OMISSIS- consistenti in -OMISSIS-, imposizioni -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, e per averli -OMISSIS- con gesti simbolici quali quello del -OMISSIS-; ha evidenziato che il ricorrente era entrato clandestinamente in Italia e poi aveva regolarizzato la propria posizione beneficiando della cosiddetta "sanatoria 2009" ed aveva costituito in Italia il proprio nucleo familiare composto dalla -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-nati rispettivamente nel -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-; ha dato espressamente conto delle osservazioni formulate in sede di memoria difensiva endoprocedimentale in cui, tra l’altro si evidenziava che il ricorrente e la -OMISSIS- svolgono regolare attività lavorativa, hanno -OMISSIS- -OMISSIS-nati in Italia e sarebbero integrati nel territorio nazionale; ha ritenuto di dover esaminare i fatti criminosi di cui il ricorrente si è reso responsabile e li ha valutati; ha ritenuto, alla luce della gravità dei fatti addebitati, che il comportamento violento tenuto dal ricorrente nei confronti dei -OMISSIS-che gli erano stati affidati nella sua qualità di -OMISSIS- affinché li educasse alla -OMISSIS- -OMISSIS-, fosse indice di serio allarme sociale e fosse in totale contrasto con i valori primari della Costituzione italiana e dimostrasse come, nonostante la decennale presenza in Italia, il cittadino straniero non si fosse integrato nel tessuto sociale nazionale, valutando, altresì, che, nel caso di specie, la tutela dell'unità familiare era da considerare recessiva rispetto al superiore interesse al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Considerato il giudizio complessivo operato dalla Questura e la gravità dei sopra evidenziati comportamenti del ricorrente, tenuti a danno di -OMISSIS-affidatigli quale maestro del -OMISSIS-, abusando del suo ruolo di educatore e per un periodo prolungato di tempo, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato il potere discrezionale ad essa attribuito dall’art. 9, commi 4 e 7, del D.Lgs n. 286/1998, potendosi ritenere che, in definitiva, sulla base dei sopra menzionati presupposti, l’Amministrazione abbia espresso, nell’ambito della propria discrezionalità, un giudizio di pericolosità sociale e di non integrazione del ricorrente che non appare inficiato da profili di manifesta illogicità o irragionevolezza ed è da ritenersi immune dal lamentato difetto di istruttoria e di motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti o soggetti citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.