Ordinanza cautelare 7 dicembre 2017
Sentenza 17 dicembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/12/2021, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01521/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Petroni e Marzio Eccli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trento, via Manci 54;
contro
-OMISSIS- – e-OMISSIS-, non costituitisi in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- del decreto della-OMISSIS- n. -OMISSIS-;
- del decreto della -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone di essere stato titolare della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e del certificato di maneggio delle armi dal -OMISSIS-.
Con il ricorso in epigrafe impugna il decreto del -OMISSIS-, con cui gli è stata revocata la licenza di porto di fucile, e il decreto del -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Entrambi i provvedimenti si fondano su un giudizio prognostico non favorevole circa il rischio di abuso delle armi motivato con riferimento al contenuto di alcune missive inviate nel -OMISSIS- dal ricorrente unitamente ad altre persone ad alcune Istituzioni, in cui si dichiara il rifiuto di assoggettarsi alle leggi dello Stato, non riconoscendone l’ordinamento, ed in relazione alla segnalazione a suo carico rivolta al -OMISSIS-per i reati di cospirazione politica mediante associazione, resistenza a pubblico ufficiale, istigazione a disobbedire le leggi, arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali.
In ragione del rifiuto di assoggettarsi alle leggi, ribadito anche nelle memorie procedimentali prodotte dal ricorrente a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, l’Amministrazione, posto che il porto d’armi presuppone non solo una condotta irreprensibile, ma anche l’adesione ai principi ed agli istituti giuridici dell’ordinamento, si è determinata nel senso di vietare la detenzione delle armi e di revocare la licenza di porto di fucile.
Il ricorrente impugna tali provvedimenti lamentando la violazione degli articoli 10, 11, 39 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, perché non sussiste nessuna delle ipotesi previste dalle norme menzionate che giustifichi l’adozione dei provvedimenti impugnati, in quanto il medesimo non ha subito condanne penali e non è assoggettato a procedimenti penali, dato che la segnalazione di cui è fatta menzione nel provvedimento, per la sua risalenza deve ritenersi ormai archiviata, mentre il giudizio prognostico non favorevole si basa essenzialmente su delle missive il cui contenuto tuttavia non contiene minacce, e può essere considerato libera e pacifica espressione del pensiero che gode di tutela costituzionale, in quanto tale priva di rilievo laddove non si traduca in atti che costituiscano violazioni dell’ordinamento.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio replicando puntualmente alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2021, la causa è stratta trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere respinto.
Come è noto nell’ordinamento vigente non sussiste un diritto al porto d'armi, che rappresenta un’eccezione al normale divieto di portare armi sancito dall'art. 699, cod. pen. e dall'art. 4, comma 1, della legge n. 110 del 1975. Tale eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa il “buon uso” delle armi, in modo tale da evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.
Sulla base di tali premesse, si richiede che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, con la conseguenza che la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità all'uso delle stesse (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III , 13 luglio 2021, n. 5306; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 13 marzo 2020, n.45).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, non viene in rilievo la libertà di manifestazione del pensiero del ricorrente, che costituisce un diritto costituzionalmente garantito, dato che nessuno gli ha rivolto un invito a non esprimere le proprie convinzioni, né ha promosso un’attività di tipo repressivo o sanzionatorio in relazione alle idee espresse.
L’Amministrazione, preso atto del contenuto delle dichiarazioni rese, in cui è espresso in modo categorico e con espressioni solenni l’assoluto rifiuto di assoggettarsi alle leggi dello Stato, non riconoscendone l’ordinamento, nell’esercizio della doverosa attività di vigilanza in materia di armi, ha ritenuto tale volontà non compatibile con il possesso di un titolo abilitativo all’uso delle armi, che presuppone invece una condotta di vita improntata al puntuale rispetto delle norme e delle comuni regole di buona convivenza civile. La circostanza che a tali dichiarazioni non siano seguite delle condotte illecite, non ha rilievo, perché anche nel diritto penale la regola del cogitationis poenam nemo patitur , di cui è espressione l’art. 115 c.p., impedisce la configurabilità di un reato, ma non esclude l’applicazione di misure di sicurezza ove ne sussistano i presupposti. L’Amministrazione di pubblica sicurezza, che nell’esercizio dell’attività di prevenzione del possibile abuso delle armi non formula un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di usi impropri dell’arma, deve pertanto ritenersi abilitata a valorizzare le dichiarazioni espresse dall’interessato al fine di valutare se siano sintomatiche di una non piena affidabilità nell’uso delle armi, anche qualora di per sé non costituiscano un reato, o non siano seguite da delle condotte giuridicamente rilevanti.
Nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui è titolare l’Amministrazione, gli elementi considerati, unitamente alla segnalazione al -OMISSIS-per diverse fattispecie penali, appaiono idonei ad ingenerare nell'Autorità di Pubblica sicurezza il ragionevole dubbio che il detentore delle armi possa in futuro abusarne.
I provvedimenti impugnati si sottraggono pertanto alle censure proposte ed il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità della controversia, ferme restando le somme già liquidate in sede cautelare, giustifica la compensazione delle spese dell’ulteriore fase giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.