Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01169/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6052 del 2025, proposto da
IO LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno IO Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati IO Andreottola, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento della illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza presentata al Comune di Napoli in data 27 novembre 2024, finalizzata alla fiscalizzazione dell'illecito edilizio, ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.p.r. 380/01;
e per la declaratoria dell’obbligo del Comune di fornire riscontro alla predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa TA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Napoli sulla istanza con la quale, in data 27 novembre 2024, il ricorrente ha chiesto disporsi la c.d fiscalizzazione, ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/01, per opere realizzate presso il fabbricato ad uso abitativo sito in Napoli, al quartiere Piscinola, avente ingresso da via Vincenzo Ianfolla, n. 427. Chiede, altresì, nominarsi un Commissario ad acta che provveda in luogo del Comune in caso di suo perdurante inadempimento.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio eccependo che gli artt. 33 e 34 del D.P.R. n. 380/01 non sono pertinenti né applicabili al caso in esame; la fiscalizzazione avrebbe, infatti, natura eccezionale e derogatoria e potrebbe essere valutata solo nella fase esecutiva di un’ordinanza di demolizione, mai adottata nel caso di specie. Ad ogni modo, non sussisterebbe alcun obbligo a provvedere in capo al Comune, trattandosi di una istanza generica.
Con memorie di replica, il ricorrente ha insistito per l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere, anche laddove l’istanza di fiscalizzazione fosse infondata. In ogni caso, l’istanza sarebbe meritevole di accoglimento in quanto successiva alla adozione dell’ordine demolitorio e anche tenendo conto delle modifiche introdotte nel Testo unico dell'edilizia dalla legge n. 105/2024 (c.d. legge “Salva Casa”) in punto di criteri, parametri e condizioni per la sanabilità, la conservazione e la fiscalizzazione, appunto, delle opere edilizie. Infine, l’istanza prodotta dal ricorrente era ben circostanziata e ben motivata.
Pervenuta alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorrente ha presentato una istanza di fiscalizzazione degli abusi edilizi ai sensi degli artt. 33 e 34 T. U. Edilizia. L'istanza, più specificamente, aveva ad oggetto “ la demolizione di un vecchio soppenno a copertura sovrastante l’androne del portale principale e trasformazione in un piano in sopraelevazione adibito a civile abitazione insistente sul predetto androne ".
Tale istanza, difformemente da quanto eccepito dal Comune, presentata un contenuto sufficientemente dettagliato, avendo specificamente riguardo ad opere relative al fabbricato sito in Napoli, via Vincenzo Ianfolla n. 427, descritte nei termini di demolizione di un vecchio soppenno a copertura sovrastante l’androne del portale principale e trasformazione in un piano in sopraelevazione adibito a civile abitazione insistente sul predetto androne; l’istanza fa, altresì, specifico rinvio al relativo procedimento di fiscalizzazione
È acclarato, quindi, che il Comune di Napoli non ha adottato alcun provvedimento espresso in risposta alla suindicata istanza. Tale non può essere considerata la nota istruttoria del Servizio comunale Antiabusivismo n. 1214812, del 29.12.2025, prodotta in atti che, pur evidenziando diffusamente le ragioni per cui la fiscalizzazione non potrebbe operare nel caso di specie, non assurge a valore provvedimentale.
Per quanto evidenziato, il ricorso merita accoglimento.
La giurisprudenza ha, invero, precisato che l’esistenza dell’obbligo di provvedere non deve necessariamente essere previsto espressamente dalla legge, ma può essere desunto anche dai principi dell’attività amministrativa, e in particolare dal quelli di imparzialità, legalità e buon andamento. L’obbligo di provvedere corrisponde, infatti, “ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento, rinvenibile anche al di là di un’espressa disposizione normativa che preveda la facoltà del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione”.
Esigenze di giustizia sostanziale impongono, quindi, la conclusione del procedimento ex art.2 della l. 241/90, in ossequio anche al dovere di correttezza e buona amministrazione.
Va pertanto dichiarato l'obbligo del Comune di Napoli di concludere il procedimento avviato su domanda della parte ricorrente con l’istanza predetta, nel termine perentorio, ritenuto congruo, di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza, con un provvedimento espresso e motivato.
In caso di persistente inadempienza nel termine suindicato, si nomina, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di delega ad idoneo Funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, che vi provvederà, in luogo ed a spese della resistente Amministrazione, a semplice domanda di parte ricorrente, una volta decorso inutilmente il termine di cui sopra, e che all’esito delle operazioni svolte, rimetterà al Tribunale una relazione sulle attività poste in essere in esecuzione dell’incarico di commissario ad acta, ed il cui eventuale compenso, da liquidarsi al termine dell’attività, si pone sin d’ora a carico del Comune di Napoli.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente, nei termini di cui in motivazione.
Nomina sin d'ora, per il caso di persistente inadempienza nel termine su indicato, quale Commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di delega ad idoneo Funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, che vi provvederà, in luogo ed a spese della resistente Amministrazione, a semplice domanda di parte ricorrente, una volta decorso inutilmente il termine di cui sopra, e che all’esito delle operazioni svolte, rimetterà al Tribunale una relazione sulle attività poste in essere in esecuzione dell’incarico di commissario ad acta, ed il cui eventuale compenso, da liquidarsi al termine dell’attività, si pone sin d’ora a carico del Comune di Napoli.
Condanna il Comune di Napoli alla refusione delle spese di lite e competenze di lite, che si liquidano in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge, e rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, con attribuzione a favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA IN, Presidente
TA CE, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA CE | PA IN |
IL SEGRETARIO