Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14594/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano, il 17.07.1967
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Mosseri presso la quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Controparte_1
Nato a Rho (MI), il 20.01.1966 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luigi Maravita presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, il 27.02.1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano anno 1999 atto n. 163, Rep. 01, parte II, serie A
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...], il [...], cittadina italiana, Persona_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e nato a [...] il Persona_2
6.10.2001, cittadino italiano, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente
FATTO pagina 1 di 6
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., autorizzando i coniugi a vivere separati, con Controparte_1
l'obbligo del mutuo rispetto;
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese legali;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) la casa coniugale sita in Milano, Via Maroncelli, 15, di proprietà esclusiva della Sig.ra sarà assegnata alla stessa con i mobili, arredi e corredi ivi presenti, ad eccezione Parte_1 degli effetti e beni personali del Sig. che lo stesso ha già Controparte_1 provveduto ad asportare integralmente alla data del deposito del presente ricorso, avendo peraltro lasciato la casa coniugale dallo scorso 1° febbraio 2024, trasferendo altrove la propria residenza;
Per_ 2) il Sig.
ritenuto che
la figlia è maggiorenne ma Controparte_1 solo parzialmente autonoma e il figlio è maggiorenne ma non autonomo e che entrambi vivono Per_2 con la madre, che provvede a loro mantenendoli, a titolo di proprio contributo nel mantenimento dei due figli verserà a decorrere dal mese di dicembre 2024, entro il giorno 5 di ciascun mese, per dodici Per_ mensilità l'anno: a) direttamente a , per bonifico bancario alle coordinate bancarie note (o che la figlia gli fornirà tempestivamente), l'importo mensile di € 100,00 (cento/00=), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2025); b) direttamente a , Per_2 per bonifico bancario alle coordinate bancarie note (o che il figlio gli fornirà tempestivamente),
l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00=), rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat (prima rivalutazione dicembre 2025);
3) Il Sig. sempre a titolo di proprio contributo nel Controparte_1 mantenimento dei figli, sosterrà per pagamento diretto ovvero per rifusione, le spese dentistiche Per_ (odontoiatriche ed odontotecniche) di , prestate dal professionista di fiducia o scelto dalla figlia, nonché le eventuali ulteriori spese di natura straordinaria se previamente concordate, nella misura del
30%, nonché le spese per di natura straordinaria, come meglio individuate e regolamentate Per_2 dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di
Milano in data 14.11.2017 (da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto) nella misura del
30%, restando a carico della madre il residuo 70%, fatta eccezione per le spese mediche per cui la
Sig.ra sosterrà al 100% quelle coperte dalla assicurazione medica dalla stessa sostenuta Parte_1 anche per i due figli, restando per il residuo non coperto e per quelle non coperte dalla assicurazione, la suddivisione tra i due genitori per la quota del 30% a carico del padre e per la quota del 70% a carico della madre.
- Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
4) Il Sig. si impegna, entro il termine di quarantacinque Controparte_1 Per_ giorni dal deposito del presente ricorso, a intestare ai due figli e , nella misura del 50% Per_2 ciascuno, la nuda proprietà, mantenendo in capo a sé l'usufrutto, della seguente unità immobiliare di cui è intestatario: unità abitativa sita in Via Carlo Farini, 37, piano S1- 3-5, contraddistinto al NCEU di Milano con i seguenti dati catastali: Foglio 223, Particella, 200, Subalterno 87, Zona censuaria 2; pagina 2 di 6 cat. A/3, cl. 3, vani 3,5, 49 mq, rendita catastale € 406,71. Spese per l'atto a carico dei due genitori, nella misura del 50% ciascuno.
5) In relazione al box intestato al Sig. sito in Milano, Via Controparte_1
Maurizio Quadrio, 16, piano S2, (contraddistinto al NCEU di Milano con i seguenti dati catastali,
Foglio 265, Particella 338, subalterno 69, Zona censuaria 2, Cat. C/6, classe 6, 13 mq, rendita catastale € 109,44), attualmente utilizzato dai figli per ricoverare le auto dagli stessi utilizzate, i coniugi convengono quanto segue:
a) la Sig.ra consegnerà al Sig. le chiavi Parte_1 Controparte_1 del predetto box entro venti giorni dalla richiesta di riconsegna da parte del Sig. Controparte_1 restando sin da ora inteso che il Sig. formalizzerà la predetta richiesta solo una Controparte_1 volta che sarà stata installata la presa, con interruttore di sicurezza, idonea per l'alimentazione delle auto elettriche, analoga a quella presente nel box di proprietà del medesimo sig. nel Controparte_1 box di proprietà della Sig.ra sito in Milano, Via Maurizio Quadrio, 16, piano S2 Parte_1
(contraddistinto al NCEU di Milano con i seguenti dati catastali: Foglio 265, Particella 338,
Subalterno 40, Zona censuaria 2, Cat. C/6, cl. 6, 21mq, rendita catastale € 176,78). Le spese per la realizzazione della predetta presa saranno a carico dei due coniugi nella misura del 50% ciascuno e sarà realizzata a cura del Sig. Controparte_1
b) Il Sig. provvederà, prima della richiesta di restituzione delle chiavi, allo Controparte_1 sgombero del box di proprietà della Sig.ra Parte_1
d) Il Sig. si obbliga a corrispondere a ciascuno dei due figli Controparte_1
l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00=) al momento in cui dovesse vendere il box di cui alla presente regolamentazione.
6) Con riferimento ai due conti correnti cointestati i coniugi convengono quanto segue:
a) i Sigg.ri e provvederanno, entro il Parte_1 Controparte_1 termine di sessanta giorni dal deposito del presente ricorso, alla chiusura del conto corrente tra loro cointestato n. 00054/0000030597641, intrattenuto presso Credit Agricole, con intesa sin da ora che il residuo a saldo, al netto delle spese di chiusura, sarà di esclusiva competenza della Sig.ra
[...]
Parte_1
b) i Sigg.ri e provvederanno alla chiusura Parte_1 Controparte_1 del conto corrente n. 00054/0000030681810 allo spirare dell'ultima rata del finanziamento n.
04000540118189700000 erogato da Credit Agricole il 14/01/2019 – a scadenza il 14/01/2029, con intesa sin da ora che il residuo a saldo al netto delle spese di chiusura sarà di esclusiva competenza della Sig.ra dando atto che ad oggi a far data dal mese di febbraio 2024 il Sig. Parte_1 non ha più operato sul predetto conto corrente e si impegna a non Controparte_1 operare per il futuro;
7) In relazione alla casa in comproprietà tra i Sigg.ri e Parte_1 [...] sita in Ponte di EG (BS), Viale Venezia, 36, Piano 4, contraddistinta al NCT sez. Controparte_1 urb. Di Ponte di EG (BS) con i seguenti dati catastali: Foglio 56, Particella 89, Subalterno 56, Cat.
A/2, cl. 2, 5,5, vani, 95 mq, rendita catastale € 340,86 e relativo box sito in Viale Venezia, 36, piano T, contraddistinto al NCT sez. urb. Di Ponte di EG (BS) con i seguenti dati catastali: Foglio 56,
Particella 89, Subalterno 27, Cat. C/6, cl. 2, 12 mq, rendita catastale € 80,57, gli stessi convengono che saranno utilizzate da entrambi secondo le seguenti modalità:
pagina 3 di 6 a) le unità immobiliari saranno utilizzate a mesi alterni dai Sigg.ri e Parte_1
a far data dal settembre 2024, seguendo lo schema che prevede i mesi di settembre Controparte_1
2024, novembre 2024, gennaio 2025, marzo 2025, maggio 2025, prima metà di luglio 2025 di spettanza della Sig.ra e i mesi di ottobre 2024, dicembre 2024, febbraio 2025, aprile Parte_1
2025, giugno 2025 e seconda metà di luglio 2025 di spettanza del Sig. mese di Controparte_1 agosto 2025 a reddito;
mese di settembre 2025, novembre 2025, gennaio 2026, marzo 2026, maggio
2026, prima metà di luglio 2026 di spettanza del Sig. e i mesi di ottobre 2025, Controparte_1 dicembre 2025, febbraio 2026, aprile 2026, giugno 2026, seconda metà di luglio 2026 di spettanza della Sig.ra agosto 2026 a reddito;
e per gli anni successivi nel rispetto del principio di Parte_1 alternanza a far data dal mese di settembre di ciascun anno.
b) I Sigg.ri e si impegnano a consegnare l'uno all'altra alla fine Parte_1 Controparte_1 di ciascun mese di proprio utilizzo la casa in perfetto stato anche di funzionamento, pulita, con i letti con biancheria pulita, immondizia smaltita, ecc. e segnalando eventuali problematiche in modo da risolverle di concerto.
c) Tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie della casa (compreso il relativo box), nonché le spese di manutenzione e le spese di utenze saranno divise tra i Sigg.ri e Parte_1 al 50%, impegnandosi a dare avviso degli intervenuti pagamenti, salvo conguaglio Controparte_1 eventuale a fine gestione quanto alle spese condominiali (ordinarie e straordinarie) ed eventuali di utenze.
d) Fermo restando l'impegno dei due comproprietari di, al termine del primo anno e comunque alla fine di ogni annualità, all'occorrenza, rivedere la turnazione e comunque la regolamentazione per l'utilizzo della casa, per concordare un criterio diverso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla
Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. pagina 4 di 6 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Milano il 27.02.1999; Controparte_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 19.2.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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