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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8850/2016 R.G.
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Luigi Tozzi, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
attore
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. Luigi Daniello, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 3.11.2024, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate e la causa, all'esito dell'udienza del 23.1.2025, svoltasi in modalità cartolare, è stata trattenuta in decisione con la con- cessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1 I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti di , al fine di sentirlo condannare al pagamento dell'importo di € 15.000, a Controparte_1
titolo di corrispettivo pattuito per la vendita di un gregge di pecore.
L'attore, in particolare – dopo aver dedotto di aver venduto al n. 141 pecore al CP_1 prezzo di € 96,72 a capo oltre IVA per un totale di € 15.000; di aver emesso la fattura n. 4/2016, di aver ricevuto, contestualmente alla consegna dei capi di bestiame, un assegno per l'importo di €
15.000, che, tuttavia, non è riuscito ad incassare perché risultato insoluto – ha agito davanti a questo
Tribunale al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) riconoscere per vero tutto quanto rappresentato in premessa dall'istante e dichiarare tenuto il convenuto a corrispondere in favore dell'istante il prezzo della vendita degli ovini;
2) per l'effetto condannare il sig. , al pagamento in favore dell'istante della somma di € 15.000,00 per l'effettuato Controparte_1 acquisto degli ovini, oltre interessi, nonché a rimborsare all'istante le spese dell'insoluto assegno in € 2,46; 3) condannare il convenuto, al pagamento delle spese e compensi di giudizio in sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.3.2017, si è costituito in giudizio CP_1
contestando integralmente il contenuto dell'atto di citazione ed eccependo, in via
[...]
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo lo stesso rivestito non la qualità di acquirente, ma di mero intermediatore, come evincibile dalla scrittura privata del 2.5.2016 sottoscritta dall'attore, con la quale lo stesso si impegnava a riconoscere al convenuto, per l'attività di intermediazione dallo stesso effettuata, la somma di € 10,00 a capo, sui complessivi € 100,00 pattuiti per la vendita.
Il convenuto ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierno convenuto processuale per i motivi meglio specificati in narrativa;
Nel merito, respingere la domanda di parte attrice così come formulata in ordine ai fatti esposti in premessa, poiché infondata e non corrispondente ai reali accadimenti e, pertanto, del tutto inaccoglibile”.
II. Esperito inutilmente il procedimento di negoziazione assistita, la causa – istruita median- te prove orali e Ctu grafologica – è quindi pervenuta all'udienza del 23.1.2025, svoltasi in modalità cartolare, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche
III.- Secondo l'ordine logico giuridico delle questioni, va prioritariamente scrutinata l'eccezione sollevata dal convenuto sul difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
2 Va a tal proposito rammentato, in conformità all'orientamento ormai consolidato della Su- prema Corte, che la legittimazione ad agire (o attiva) e a contraddire (o passiva) deve essere accer- tata in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il sogget- to che propone la domanda e il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto (ex multis, Cass. SS.UU.
n. 2951/2016, Cass. n. 15952/2011).
Ne consegue che, nel caso di specie, non si pone giuridicamente alcun problema di difetto di legittimazione passiva per la semplice constatazione che l'attore ha agito, quale proprietario dei capi di bestiame compravenduti, nei confronti di colui che reputa essere l'acquirente degli stessi.
Esclusa, dunque, la configurabilità in capo al convenuto di una questione preliminare di di- fetto di legittimazione in senso proprio, va da sé che l'accertamento dell'effettiva titolarità del rap- porto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, inve- stendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Sempre in premessa, deve richiamarsi il pacifico principio in tema di inadempimento con- trattuale, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento (come nella specie), deve provare la fonte – negoziale o legale – del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, integrale o inesatto che sia, della controparte prospettata come inadempiente;
di contro, è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, dovendo dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (così le Sezioni Unite n.
13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ. n. 13685/2019).
In particolare, l'attore deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata, mentre il convenuto ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modifi- cativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore-attore. Siffatto onere va assolto dal creditore in modo ancor più rigoroso allorquando, come nella specie, il debitore con- testi l'esistenza della fonte contrattuale del rapporto.
Quanto alla prova della fonte negoziale, deve ulteriormente osservarsi che il contratto di compravendita non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem, con la conseguenza
3 che la conclusione del contratto può essere fatta anche verbalmente o per fatti concludenti e la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni.
Quanto detto, tuttavia, non fa venire meno l'onere della prova del fatto costitutivo in capo all'attore in senso sostanziale, il quale, quindi, pur non dovendo fornire la prova della sottoscrizione per iscritto del contratto, deve comunque provare l'esistenza del rapporto contrattuale inter partes.
Nel caso di specie, il – a fronte della contestazione da parte del dell'esistenza Pt_1 CP_1
del rapporto contrattuale e della prova contraria da questi fornita rappresentata dalla scrittura privata del 2.5.2016 – si è limitato a produrre in giudizio la fattura n. 4/2016 e un assegno bancario dell'importo di € 15.000 del 10.5.2016 sottoscritto da un soggetto diverso dall'odierno convenuto.
La fattura commerciale, però, non può assurgere a prova del contratto, ma al più può rappre- sentare mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicatavi (Cass.
Civ., n. 34831/2024; Cass. Civ. n. 11343/2003), sicché contro il contenuto della stessa è ammessa prova contraria anche testimoniale.
Invero, condividendo le conclusioni della Corte, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto relativamente alla sua esistenza.
Nel caso di specie, il convenuto ha assolto all'onere della prova contraria, mediante la pro- duzione della scrittura privata unilaterale del 2.5.2016, la cui sottoscrizione è stata infondatamente disconosciuta dall'attore.
Soccorre, a tal proposito, l'esito del mezzo di istruzione esperito in corso di causa, ossia la consulenza grafologica depositata in data 9.4.2019, a firma del C.T.U. , di cui è Persona_1
sufficiente richiamare le conclusioni, in quanto tratte da approfondite, esaustive e logicamente coe- renti indagini.
Il C.T.U. ha concluso il proprio elaborato sostenendo che “L'analisi grafologica ha consen- tito innanzitutto di accertare che la firma in verifica presenta i requisiti di naturalezza e spontanei- tà. …
Dal confronto, poi, tra la firma in verifica e la produzione autografa del sig. sono Pt_1
emerse importanti analogie, non solo in tutte le categorie grafologiche, ma soprattutto nelle conno- tazioni altamente individualizzanti (ritmo, gesti tipo, gesti fuggitivi), sicché non vi è dubbio che la sottoscrizione contestata sia riferibile alla mano del sig. … Pt_1
4 Nel caso di specie, infatti, non sono stati trovati segni di interruzione del movimento, non ci sono segmentazioni e rigidezza dei tratti né altri elementi che possano dimostrare tale tipo di falsi- ficazione. …
La sottoscritta ha replicato ai suddetti rilievi (cfr. controdeduzioni a pag. 27 del presente elaborato), dimostrando l'assoluta infondatezza e pretestuosità della tesi di falsità sostenuta dall'Avv. Tozzi e comprovando, ancor di più, che il gesto grafico espresso nella firma apposta sulla scrittura privata in questione, non solo è naturale e spontaneo, ma pienamente compatibile con quello del sig. . Pt_1
Nel confermare le proprie conclusioni, quindi, il CTU ha ribadito con certezza che la sottoscrizione a nome di ”, apposta in calce al documento disconosciuto, è attribuibile con asso- Parte_1 luta certezza all'attore (vedi pag. 40 e 41 della relazione peritale).
L'elaborato peritale appare coerente e tecnicamente motivato, anche in risposta alle osserva- zioni critiche formulate dal ctp di parte attrice, da qui intendersi integralmente richiamate e fatte proprie da questo Tribunale (cfr. pagg. 27 ss. della relazione). Deve, quindi, essere dichiarata l'autenticità della firma apposta sulla scrittura del 2.5.2016 da . Parte_1
In sostanza, il parte onerata in via principale della prova dei fatti costitutivi della Pt_1
pretesa fatta valere in giudizio, non ha dimostrato la fondatezza del credito preteso a titolo di prezzo per la vendita dei capi di bestiame in favore del CP_1
Dalle complessive risultanze istruttorie è, infatti, che:
- la firma apposta in calce alla scrittura privata del 2.5.2016 è stata dichiarata autentica;
- le deposizioni testimoniali rese dai testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 13.92018 non sono idonee a superare la prova contraria offerta da controparte: i testi, infatti, si sono limitati a dire di aver visto il concordare con il il prezzo di CP_1 Pt_1
vendita di ogni capo e di aver visto il consegnare al un assegno in pagamento, CP_1 Pt_1 ma ciascun teste ha dichiarato un prezzo di vendita diverso (nella specie € 80/85 per capo) da quello dichiarato dall'attore (€ 96,72 per capo) e, in secondo luogo, l'assegno consegnato dal reca la sottoscrizione di un terzo, ciò a conferma della tesi sostenuta dal convenuto, se- CP_1
condo cui lo stesso avrebbe ricoperto il ruolo di mero mediatore nelle operazioni di vendita.
A ciò deve aggiungersi che l'assegno bancario depositato in atti da parte attrice, a sostegno della propria pretesa di pagamento, risulta sottoscritto da un terzo estraneo al giudizio e, pertanto, oltre a non poter valere come ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., conferma ulteriormente la tesi sostenuta dal convenuto, secondo cui lo stesso avrebbe ricoperto il ruolo di mero mediatore nel- la vendita dei capi di bestiame;
di talché, onerato al pagamento del prezzo convenuto per la com-
5 pravendita dovrebbe essere il soggetto che ha emesso l'assegno rimasto insoluto e non l'odierno convenuto.
Per converso, non può negarsi che il convenuto sia riuscito a offrire la prova contraria, atteso che i mezzi dallo stesso prodotti, chiesti ed espletati hanno corroborato le sue eccezioni di merito, in quanto:
- la scrittura privata del 2.5.2016 ha confermato il conferimento da parte dell'attore, in favore del convenuto, dell'incarico di mediatore nella vendita dei capi di bestiame per cui è causa, così confermando il ruolo di “intermediario” del e non di acquirente;
CP_1
- i testi (verbale di udienza del 13.9.2018) e (verbale di udienza Testimone_4 Testimone_5 dell'8.11.2018), rendendo dichiarazioni coerenti e sostanzialmente concordi, hanno specifica- mente confermato di aver assistito al conferimento dell'incarico di mediatore al per la CP_1 vendita di un gregge di pecore, avvenuto presso l'abitazione di quest'ultimo e, altresì, al riem- pimento e alla sottoscrizione della scrittura del 2.5.2016, contenente il prezzo pattuito per la mediazione.
In conclusione, alla luce del compendio probatorio in atti, stante la valida prova contraria offerta dal convenuto, la domanda attorea va rigettata perché non provata.
IV.- Il contegno processuale tenuto dalle parti, connotato dalla immediata accettazione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. da parte dell'attore, in uno alla mancata accettazione, sostanzialmente ingiustificata, da parte del convenuto, che ha insistito nella definizione del procedimento con sentenza al fine di ottenere la condanna alle spese di lite, così di fatto determinando un significativo allungamento dei tempi processuali di oltre tre anni, in uno alla formulazione di eccezioni palesemente infondate (cfr. eccezione sul difetto di legittimazione passi- va), giustifica una compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite nella misura di 1/2, che per la restante metà si pongono a carico di parte attrice per il principio di soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi – d'ufficio – ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. 13.08.2022 n. 147, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €
26.000,00, applicando i valori minimi per tutte le fasi, stante la natura della causa e la non particola- re difficoltà delle questioni affrontate.
IV.- Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste – nei rapporti tra le par- ti – definitivamente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA la domanda attorea;
2. CONDANNA alla rifusione, in favore di , di 1/2 Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidando tale parte nella somma di € 1.270, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte vittoriosa, avv. Luigi Daniello, dichiaratosi antistatario; COMPENSA tra le parti per la restante metà;
3. PONE le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attri- ce.
Foggia, 17.4.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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