Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Benedetta TT HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 5550/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 10.2.2024
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Francesco De Liberato e Arturo
Salerni che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
E
( CF. ) Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 18427/2024 della
Corte di Cassazione ( adeguamento retributivo e risarcimento del danno in relazione alle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76) -
1
Con atto di citazione ritualmente notificato , laureato in medicina Parte_1
e chirurgia e specializzato in Chirurgia Generale nel 1986 a seguito di un corso di specializzazione della durata legale di 4 anni iniziato nell'A.A. 1981/1982, ricorreva, unitamente ad altri medici, innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accertamento del diritto a una remunerazione adeguata, e in subordine il risarcimento del danno per omesso o tardivo recepimento delle Direttive comunitarie nei confronti della e del Controparte_1 Controparte_2
.
[...]
Il Tribunale adito con sentenza n. 13662/2014 rigettava la domanda ritenendo che la normativa europea sulla formazione medica si applicasse solo ai soggetti immatricolati ai corsi di specializzazione a decorrere dall'A.A. 1983/1984, dovendosi escludere la natura auto-esecutiva di detta normativa.
Avverso detta sentenza proponeva appello . Parte_1
La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3527/2021 rigettava il gravame modificando la motivazione fornita dal Tribunale di Roma e ritenendo che il risarcimento non potesse essere riconosciuto a coloro che si fossero iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982.
Tale pronuncia era impugnata da . Parte_1
Con ordinanza n. 18427/2024, pubblicata il cinque luglio 2024 la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, riteneva assorbito il secondo e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
In particolare era affermato testualmente : “La Corte di giustizia dell'unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima. Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una
2 remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1 riassumeva il giudizio nei confronti della per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Roma, in funzione di Giudice di rinvio in appello, applicando i principi enunciati dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.18427/2024 sopra indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, in riforma dell'impugnato capo 2) della sentenza del Tribunale di Roma n.13662/2014, resa nel giudizio di primo grado
R.G. n.608/2012, da confermarsi nel resto, accogliere l'appello proposto, così provvedendo a seguito del rinvio: accertare e dichiarare il danno subito dal Dott. per le Pt_1 ragioni esposte nel presente atto ed in particolare per il mancato recepimento e/o per la non corretta applicazione della normativa comunitaria sopra citata da parte dello
Stato italiano, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al risarcimento del danno subito a partire dall'1/1/1983 per tutti gli anni frequentati di formazione specialistica fino alla sua conclusione avvenuta nell'a. a. 1985/1986, così come indicato nel corpo del presente atto, in attuazione di quanto stabilito dalla richiamata ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione;
per l'effetto, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., a corrispondere in favore del predetto appellante la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di specializzazione, e pertanto la somma di euro 25.177,29 (considerando la sola frazione dell'a. a. 1982/1983 a partire dall'1/1/1983), salvo errori od omissioni;
ovvero eventuali altre somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia ad esito del presente giudizio anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al dì dell'effettivo soddisfo, con conseguente diritto dello stesso a percepire a detto titolo le predette somme. Si richiamano, per completezza difensiva, le istanze istruttorie come richieste e formulate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado e nella memoria ex art.183, comma VI, n.2, c.p.c., che si producono, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte. Per completezza difensiva si precisa che nelle Note di Trattazione Scritta del 27/1/2021, depositate nel giudizio d'appello R.G. n.866/2015 e inserite nel relativo fascicolo (oggi all. n.5), per il Dott. si è formulata l'istanza di dichiarare inammissibile, e Pt_1
3 comunque di stralciare dal giudizio, l'eccezione dell'appellata sull'inammissibilità/infondatezza della domanda del medico in quanto iscritto alla specializzazione prima del 29/1/1982, per i motivi di cui alle pagg.13-14 del presente atto. In ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto enunciati dalla richiamata ordinanza di rinvio, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, onorari e diritti di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente.”
La seppur ritualmente evocata nel presente Controparte_1 giudizio in riassunzione, non si costituiva.
La Corte all'esito dell'udienza del dieci febbraio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro dicembre 2024, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia della non Controparte_1 costituita nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo del presente grado.
Nel merito.
Il Collegio rileva che, quanto al diritto ad una adeguata remunerazione per la frequenza ai corsi di specializzazione medica, la Corte di Cassazione aveva inizialmente affermato il principio della insussistenza del predetto diritto per i medici che avessero frequentato i corsi di specializzazione antecedentemente all'anno 1983 in considerazione del carattere unitario e non frazionabile del periodo di formazione specialistica (ex multis, Cass. 15198/15).
Tale orientamento è stato, però, superato a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-
617/16, ha stabilito che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/ CEE, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione, a partire dall'1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Ad essa ha fatto seguito la sentenza delle SS.UU. n. 20348/2018, la quale ha pertanto affermato il diritto come spettante anche per l'anno accademico
4 1982-1983, ma a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
L'orientamento è stato poi nuovamente modificato in senso ampliativo.
In particolare, con ordinanza del 22.9.2020, la Corte di Cassazione ha nuovamente richiesto, mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, una pronuncia della Corte di Giustizia europea su seguente quesito «Se l'art. 189, comma 3, del
Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno
1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1 gennaio 1983».
Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data
1 gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dall'1 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata,
a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati,
o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE.
La Corte di Giustizia, richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza del
2018, ha ribadito che le formazioni dei medici specializzandi devono essere oggetto di remunerazione adeguata, alle condizioni previste dal diritto europeo, spettando al giudice interno verificarne la loro sussistenza. A tal fine, vengono indicate le tre seguenti condizioni: i) che la norma giuridica violata abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli il cui contenuto può essere identificato;
ii) che la violazione sia
5 sufficientemente qualificata;
iii) che sussista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato e il danno subito dalle persone lese.
Per quanto attiene ai periodi di formazione iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva, e proseguiti dopo la scadenza del termine di trasposizione, la Corte di
Giustizia ha ritenuto che anche questi rientrino nell'ambio di applicazione ratione temporis della direttiva stessa.
Secondo la Corte, infatti, in base al suo costante orientamento giurisprudenziale, una norma giuridica nuova si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce, e - pur non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativa precedente - essa disciplina gli effetti futuri di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove, ad eccezione dei casi particolari in cui disposizioni specifiche ne determinino speciali condizioni di applicazione nel tempo. All'esito di tale affermazione, la Corte ha sancito che per le iscrizioni ad una scuola di specializzazione antecedenti all'entrata in vigore (29 gennaio
1982) della direttiva 82/76, la formazione si è svolta in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili.
In tal senso, l'iscrizione effettuata in un momento antecedente ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente all'entrata in vigore di detta direttiva. In linea con quanto già affermato nel 2018, si è ribadito che soltanto alla scadenza del termine di trasposizione (1 gennaio 1983) la Direttiva 82/76 ha fatto entrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione gli effetti di un'iscrizione effettuata prima dell'entrata in vigore della direttiva in parola.
Pertanto, per i periodi di formazione cosiddetti “a cavallo”, quali quelli iniziati prima ma proseguiti dopo il 1° gennaio 1983, l'iscrizione ha continuato a produrre i suoi effetti per tutta la durata delle formazioni stesse.
In conclusione, la situazione di un medico iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della Direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima.
A tale pronuncia della CGUE ha fatto seguito la sentenza n. 20278 del 23.6.2022 delle
SS.UU. della Corte di Cassazione che, facendo propri i principi sopra enunciati, ha affermato che “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee,
6 spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dall'1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE”.
A tale nuovo orientamento giurisprudenziale il Collegio ritiene di doversi adeguare, in linea con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di annullamento con rinvio che ha dato origine al presente grado di giudizio con la conseguenza che, nel caso in esame, sussiste il diritto di al risarcimento del danno, Parte_1 con limitazione dello stesso a partire dal primo gennaio 1983 e fino al conseguimento del diploma di specializzazione.
Ai fini della liquidazione viene utilizzando il parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre 1999 n. 370, ossia per ogni anno di specializzazione Euro 6.713,94 (somma equivalente all'importo in Lire 13.000), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
La Corte specifica che, dovendo il calcolo partire dal primo gennaio 1983, la somma dovuta per l'A.A. 1982-1983 viene decurtata di un quarto in considerazione del trimestre per cui non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno;
il relativo importo per l'A.A. 1982-1983 viene dunque quantificato in Euro 5.035,45.
Ne consegue che vanno riconosciuti a , per il corso di Parte_1 specializzazione in Chirurgia generale della durata legale di 4 anni dall'anno accademico 1982 al 26.3.1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1985-
1986, per un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Tenuto conto del recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia, in particolare successivo alla sentenza annullata le spese di tutti i gradi di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio proposto da , ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così Parte_1 provvede:
dichiara la contumacia della;
Controparte_1
7 condanna la al pagamento di Euro 25.177,27 in favore di Controparte_1
, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1
compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Roma camera di consiglio del dieci febbraio 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta TT HE de Courtelary
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