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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/07/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
1/07/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. FRATINI MARIA
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI, Francesco
CERTOMA', Antonio BRANCACCIO e Rita BATTIATO
- Convenuto –
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21/12/2022 la parte ricorrente espose di aver inutilmente richiesto in sede amministrativa la pensione di vecchiaia in deroga per invalidità e, asserendo di versare nelle condizioni previste dalla legge, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento della stessa, con la decorrenza di CP_1
legge, oltre accessori di legge e rifusione delle spese.
L convenuto si è costituito e ha chiesto rigettarsi la domanda. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda risulta fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso giudiziario per difetto di specifica domanda amministrativa.
Ed invero, per insegnamento della S.C., la domanda amministrativa, salvo specifiche ipotesi di assoluta inidoneità, per la sua indeterminatezza, ad attivare l'iter amministrativo, obbliga l'ente previdenziale alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto, senza opporre formalistiche interpretazioni delle norme, ed avvalendosi, ove necessario, dei chiarimenti dell'istante
(cfr. Cass.
7.7.2020 n. 14114, Cass. 21.11.2019 n. 30419, Cass. 27.5.2019 n. 14412).
Ebbene, nel caso in esame la domanda amministrativa era certamente idonea ad attivare il procedimento amministrativo, ove si consideri da un lato che la pensione anticipata per invalidità di cui all'art. 1 co. 8 d.l.vo 30.12.1992 n. 503 costituisce pur sempre una pensione di vecchiaia ai sensi del precedente co. 1 e dall'altro lato che alla domanda amministrativa era allegato il verbale di invalidità civile, così che l è CP_1
stato posto nelle condizioni di poter valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della suddetta prestazione.
Vieppiù che, proprio nel provvedimento amministrativo di rigetto del 2.10.2022,
l'ente ha motivato anche in ordine al riconoscimento dei presupposti per la pensione anticipata per invalidità di cui all'art. 1 co. 8 d.l.vo 30.12.1992 n. 503, ritenendo che la domanda dovesse essere rigettata per carenza di allegazione del modello SS3.
Quanto all'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso giudiziario per omessa allegazione alla domanda amministrativa del modello SS3, la stessa risulta infondata e deve essere rigettata.
Detta omissione, invero, integra una mera irregolarità formale della domanda, emendabile già in sede amministrativa mediante l'esercizio, da parte dell'istituto, del c.d. “soccorso istruttorio” (consistente nella richiesta all'istante di integrare la documentazione inizialmente allegata), e comunque ininfluente ai fini dell'ammissibilità del ricorso giudiziario, la quale presuppone solo la previa presentazione della domanda amministrativa e non anche la completezza o la regolarità formale della stessa.
Quanto al merito, l deduce la infondatezza del ricorso per difetto di prova del CP_1
requisito sanitario, rivelandosi all'uopo inidoneo il verbale di invalidità civile con il quale si riconosceva la ricorrente invalida in misura pari al 90%.
E tanto sulla base dell'assunto per cui l'invalidità non inferiore all'80%, prescritta genericamente ai fini della pensione di vecchiaia anticipata dall'art 1 comma 8 d.lgs
503/92, deve ritenersi correlata al criterio della riduzione della capacità di lavoro specifica (ovvero in occupazioni confacenti alle proprie attitudini) stabilito dall'art. 1 co. 1 l. 12.6.1984 n. 222 in materia di invalidità ordinaria e non invece al criterio della riduzione della capacità di lavoro generica stabilito dall'art. 13 co. 1 l. 30.3.1971 n.
118 in materia di invalidità civile.
L'assunto non può tuttavia essere condiviso.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha reiteratamente affermato che, ai fini che qui interessano, devono invece utilizzarsi gli stessi criteri previsti dall'art. 13 l.
30.3.1971 in materia di assegno di invalidità civile, dovendo pertanto verificarsi la riduzione permanente della capacità lavorativa generica (in tal senso, cfr. Cass.
15.4.2013 n. 9081 e Cass. 13.9.2003 n. 13495).
Ebbene, la commissione medica di invalidità civile istituita presso l'Asl Taranto, nella seduta del 12.8.2021 – come attestato dal verbale in atti – ha riconosciuto l'istante invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 90% con decorrenza dal 18.6.2021.
Ne consegue che il requisito sanitario deve considerarsi maturato in tale data.
Quanto alla decorrenza della prestazione deve rilevarsi che la stessa non può fissarsi nel 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza amministrativa, bensì dalla successiva data determinata mediante l'applicazione del sistema delle cc.dd. “finestre mobili” (ex art. 12 del d.l. n. 78/2010,), trattandosi di disciplina riferibile anche alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D. Lgs. 503/92.
Sul punto, invero, si ritiene di aderire all'orientamento espresso da 13 CP_2
NOVEMBRE 2018 N° 29191, stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità
(in senso conforme, si veda anche . 3 FEBBRAIO 2020 N° 2382). Controparte_3
Invero, l'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010, dispone in sostanza che i lavoratori dipendenti che acquistano il diritto a pensione di vecchiaia a
65 anni se uomini ed a 60 se donne, devono attendere un anno dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per vedere liquidata la prestazione: si tratta appunto della generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i quali l'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 e la tabella A allegata al medesimo decreto
(sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724/1994), stabiliva un graduale aumento delle età minime per l'accesso alla pensione di vecchiaia divenuto appunto di
65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 (poi modificato, dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 d.l. n.
201/2011, conv. in l. n. 214/2011).
Deve tuttavia rilevarsi che l'art. 12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato (e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia).
Dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993.
Ed infatti, la pensione anticipata in discorso va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%: tant'è che CASS. N.
11750/2015 ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (... diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984".
Ad avviso della SUPREMA CORTE, dunque, non è corretto sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall'art. 1 comma 5 della legge 247/2007).
Va poi considerato che nemmeno vengono in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare scelte normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale.
E si deve altresì precisare che: « La posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, va calcolata in relazione alla previsione di cui all'art. 6 della l. n. 155 del
1981, e, dunque, tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa» (sic CASS. LAV.
13 GIUGNO 2023 N° 16829). Ed ancora, 27 NOVEMBRE 2019 N° 31001 ha CP_2
rimarcato che: «La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla
l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità».
Quanto agli ulteriori requisiti costitutivi, risultano ex actis - né sono stati espressamente contestati, essendosi limitato il convenuto ad una generica affermazione di insussistenza - sia quello anagrafico sia quello contributivo: con particolare riguardo a quest'ultimo, si osserva altresì che parte ricorrente ha depositato, in seguito ad ordinanza del 5.6.2025 un estratto conto contributivo, senza che parte convenuta abbia formulato alcuna specifica contestazione.
Inoltre l'istante, essendo nato il [...], ha conseguito il requisito anagrafico in deroga, consistente nel compimento del 61° anno di età, il 22.6.1958.
In definitiva l deve essere condannato a corrispondere a parte ricorrente la CP_1
pensione di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92 con la decorrenza di legge – in applicazione dell'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010 - e nella misura dovuta, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' , quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in CP_1
giudizio.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55
(e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta: sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla CP_2
applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso
D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna
(sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, CASS. SEZ. VI-
LAV., 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, riconosciuto il diritto della parte ricorrente al conseguimento della pensione di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D.
Lgs. n° 503/92, condanna il convenuto a corrisponderne i relativi importi con la decorrenza di legge – in riferimento alla data dell'istanza amministrativa ma con applicazione dell'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010 (cioè con differimento di dodici mesi rispetto al perfezionamento di tutti i requisiti di legge) - e nella misura dovuta, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1
competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.900,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Maria Fratini, dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 3 luglio 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
1/07/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. FRATINI MARIA
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI, Francesco
CERTOMA', Antonio BRANCACCIO e Rita BATTIATO
- Convenuto –
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21/12/2022 la parte ricorrente espose di aver inutilmente richiesto in sede amministrativa la pensione di vecchiaia in deroga per invalidità e, asserendo di versare nelle condizioni previste dalla legge, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento della stessa, con la decorrenza di CP_1
legge, oltre accessori di legge e rifusione delle spese.
L convenuto si è costituito e ha chiesto rigettarsi la domanda. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda risulta fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso giudiziario per difetto di specifica domanda amministrativa.
Ed invero, per insegnamento della S.C., la domanda amministrativa, salvo specifiche ipotesi di assoluta inidoneità, per la sua indeterminatezza, ad attivare l'iter amministrativo, obbliga l'ente previdenziale alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto, senza opporre formalistiche interpretazioni delle norme, ed avvalendosi, ove necessario, dei chiarimenti dell'istante
(cfr. Cass.
7.7.2020 n. 14114, Cass. 21.11.2019 n. 30419, Cass. 27.5.2019 n. 14412).
Ebbene, nel caso in esame la domanda amministrativa era certamente idonea ad attivare il procedimento amministrativo, ove si consideri da un lato che la pensione anticipata per invalidità di cui all'art. 1 co. 8 d.l.vo 30.12.1992 n. 503 costituisce pur sempre una pensione di vecchiaia ai sensi del precedente co. 1 e dall'altro lato che alla domanda amministrativa era allegato il verbale di invalidità civile, così che l è CP_1
stato posto nelle condizioni di poter valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della suddetta prestazione.
Vieppiù che, proprio nel provvedimento amministrativo di rigetto del 2.10.2022,
l'ente ha motivato anche in ordine al riconoscimento dei presupposti per la pensione anticipata per invalidità di cui all'art. 1 co. 8 d.l.vo 30.12.1992 n. 503, ritenendo che la domanda dovesse essere rigettata per carenza di allegazione del modello SS3.
Quanto all'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso giudiziario per omessa allegazione alla domanda amministrativa del modello SS3, la stessa risulta infondata e deve essere rigettata.
Detta omissione, invero, integra una mera irregolarità formale della domanda, emendabile già in sede amministrativa mediante l'esercizio, da parte dell'istituto, del c.d. “soccorso istruttorio” (consistente nella richiesta all'istante di integrare la documentazione inizialmente allegata), e comunque ininfluente ai fini dell'ammissibilità del ricorso giudiziario, la quale presuppone solo la previa presentazione della domanda amministrativa e non anche la completezza o la regolarità formale della stessa.
Quanto al merito, l deduce la infondatezza del ricorso per difetto di prova del CP_1
requisito sanitario, rivelandosi all'uopo inidoneo il verbale di invalidità civile con il quale si riconosceva la ricorrente invalida in misura pari al 90%.
E tanto sulla base dell'assunto per cui l'invalidità non inferiore all'80%, prescritta genericamente ai fini della pensione di vecchiaia anticipata dall'art 1 comma 8 d.lgs
503/92, deve ritenersi correlata al criterio della riduzione della capacità di lavoro specifica (ovvero in occupazioni confacenti alle proprie attitudini) stabilito dall'art. 1 co. 1 l. 12.6.1984 n. 222 in materia di invalidità ordinaria e non invece al criterio della riduzione della capacità di lavoro generica stabilito dall'art. 13 co. 1 l. 30.3.1971 n.
118 in materia di invalidità civile.
L'assunto non può tuttavia essere condiviso.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha reiteratamente affermato che, ai fini che qui interessano, devono invece utilizzarsi gli stessi criteri previsti dall'art. 13 l.
30.3.1971 in materia di assegno di invalidità civile, dovendo pertanto verificarsi la riduzione permanente della capacità lavorativa generica (in tal senso, cfr. Cass.
15.4.2013 n. 9081 e Cass. 13.9.2003 n. 13495).
Ebbene, la commissione medica di invalidità civile istituita presso l'Asl Taranto, nella seduta del 12.8.2021 – come attestato dal verbale in atti – ha riconosciuto l'istante invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 90% con decorrenza dal 18.6.2021.
Ne consegue che il requisito sanitario deve considerarsi maturato in tale data.
Quanto alla decorrenza della prestazione deve rilevarsi che la stessa non può fissarsi nel 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza amministrativa, bensì dalla successiva data determinata mediante l'applicazione del sistema delle cc.dd. “finestre mobili” (ex art. 12 del d.l. n. 78/2010,), trattandosi di disciplina riferibile anche alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D. Lgs. 503/92.
Sul punto, invero, si ritiene di aderire all'orientamento espresso da 13 CP_2
NOVEMBRE 2018 N° 29191, stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità
(in senso conforme, si veda anche . 3 FEBBRAIO 2020 N° 2382). Controparte_3
Invero, l'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010, dispone in sostanza che i lavoratori dipendenti che acquistano il diritto a pensione di vecchiaia a
65 anni se uomini ed a 60 se donne, devono attendere un anno dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per vedere liquidata la prestazione: si tratta appunto della generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i quali l'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 e la tabella A allegata al medesimo decreto
(sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724/1994), stabiliva un graduale aumento delle età minime per l'accesso alla pensione di vecchiaia divenuto appunto di
65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 (poi modificato, dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 d.l. n.
201/2011, conv. in l. n. 214/2011).
Deve tuttavia rilevarsi che l'art. 12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato (e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia).
Dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993.
Ed infatti, la pensione anticipata in discorso va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%: tant'è che CASS. N.
11750/2015 ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (... diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984".
Ad avviso della SUPREMA CORTE, dunque, non è corretto sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall'art. 1 comma 5 della legge 247/2007).
Va poi considerato che nemmeno vengono in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare scelte normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale.
E si deve altresì precisare che: « La posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, va calcolata in relazione alla previsione di cui all'art. 6 della l. n. 155 del
1981, e, dunque, tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa» (sic CASS. LAV.
13 GIUGNO 2023 N° 16829). Ed ancora, 27 NOVEMBRE 2019 N° 31001 ha CP_2
rimarcato che: «La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla
l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità».
Quanto agli ulteriori requisiti costitutivi, risultano ex actis - né sono stati espressamente contestati, essendosi limitato il convenuto ad una generica affermazione di insussistenza - sia quello anagrafico sia quello contributivo: con particolare riguardo a quest'ultimo, si osserva altresì che parte ricorrente ha depositato, in seguito ad ordinanza del 5.6.2025 un estratto conto contributivo, senza che parte convenuta abbia formulato alcuna specifica contestazione.
Inoltre l'istante, essendo nato il [...], ha conseguito il requisito anagrafico in deroga, consistente nel compimento del 61° anno di età, il 22.6.1958.
In definitiva l deve essere condannato a corrispondere a parte ricorrente la CP_1
pensione di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92 con la decorrenza di legge – in applicazione dell'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010 - e nella misura dovuta, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' , quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in CP_1
giudizio.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55
(e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta: sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla CP_2
applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso
D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna
(sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, CASS. SEZ. VI-
LAV., 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, riconosciuto il diritto della parte ricorrente al conseguimento della pensione di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D.
Lgs. n° 503/92, condanna il convenuto a corrisponderne i relativi importi con la decorrenza di legge – in riferimento alla data dell'istanza amministrativa ma con applicazione dell'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010 (cioè con differimento di dodici mesi rispetto al perfezionamento di tutti i requisiti di legge) - e nella misura dovuta, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1
competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.900,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Maria Fratini, dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 3 luglio 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)