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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg18942 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18942 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. PICCOLO PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia in Somma Vesuviana (NA) al Corso Italia n.3,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP
dall'avv. PICCOLO PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia in Somma Vesuviana (NA) al Corso Italia n.3,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo depositato il 25/10/2024
[...]
e premettendo di aver contratto Parte_1 CP
matrimonio in Ercolano il 25/02/1993 e che dalla loro unione nascevano i figli e , entrambe maggiorenni, Per_1 Persona_2
1 coniugate con prole ed autonome economicamente;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermo restando gli obblighi di legge;
2) la casa coniugale sopra indicata, di proprietà della ricorrente , sarà CP
assegnata alla stessa che vi abiterà;
3) Il sig. resterà nella casa coniugale fino a quando non avrà Parte_1
trovato una diversa sistemazione che provvederà a comunicare alla sig.ra CP
;
[...]
4) i ricorrenti dichiarano di essere indipendenti economicamente.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge
2 nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_2
n.26, parte I, s., reg. Atti Matrimonio anno 1993);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
e) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18942 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. PICCOLO PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia in Somma Vesuviana (NA) al Corso Italia n.3,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP
dall'avv. PICCOLO PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia in Somma Vesuviana (NA) al Corso Italia n.3,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo depositato il 25/10/2024
[...]
e premettendo di aver contratto Parte_1 CP
matrimonio in Ercolano il 25/02/1993 e che dalla loro unione nascevano i figli e , entrambe maggiorenni, Per_1 Persona_2
1 coniugate con prole ed autonome economicamente;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermo restando gli obblighi di legge;
2) la casa coniugale sopra indicata, di proprietà della ricorrente , sarà CP
assegnata alla stessa che vi abiterà;
3) Il sig. resterà nella casa coniugale fino a quando non avrà Parte_1
trovato una diversa sistemazione che provvederà a comunicare alla sig.ra CP
;
[...]
4) i ricorrenti dichiarano di essere indipendenti economicamente.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge
2 nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_2
n.26, parte I, s., reg. Atti Matrimonio anno 1993);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
e) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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