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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 28 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 900 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
(C.F. Parte_1 C.F._1
(avv. RUSSELLO ORNELLA )
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente
1 domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
(Avv. CARLISI VIVIANA.)
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento requisito sanitario assegno di invalidità civile L.118/71 e di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n.
62/2024) di cui all' art. co. 3 L.104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento,
l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' assegno di invalidità civile di cui alla l.118/71 nonché quello di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) di cui all' art. co. 3 L.104/92
2 negategli entrambe sia in sede amministrativa che in sede di
Accertamento Tecnico Preventivo fin dalla data della domanda amministrativa o in subordine, da altra data successiva. Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della propria tesi esponeva che le conclusioni medico- legali alle quali si era pervenuti in sede di A.T.P. non erano condivisibili avendo il C.T.U. in tale fase sottovalutato le patologie di cui parte ricorrente era affetta meglio dedotte in ricorso. Chiedeva, quindi, disporsi C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti e per l'effetto ottenere il riconoscimento alle relative prestazioni.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa
Gerardi la quale fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l'
[...]
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese del presente giudizio .
La causa istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale, veniva, pertanto, rinviata
3 all'udienza del 30 ottobre 2024 per discussione e decisione.
Cambiato nelle more la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore la causa veniva rinviata all'udienza del 28 aprile 2025 per le medesime attività e sollecitato il ctu al deposito della relazione peritale.
All'odierna udienza del 28 aprile 2025 le parti discutevano la causa come da verbale di udienza ed il Giudice del Lavoro la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza in assenza delle parti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E
DI FATTO DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Con riferimento al requisito di carattere sanitario la L .118/1971 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge
(percentuale superiore al 74% se la richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
L'art. 3 co. 3 della l.104/92 sancisce che 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica
4 o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Nella fattispecie in esame i requisiti di carattere sanitario richiesti dalle norme sopra citate non risultano soddisfatti.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dott.ssa , previo esame della Persona_1
5 perizianda , dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha ritenuto, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, (cfr. CTU in atti), che il “ (…) grado di invalidità complessivo della ricorrente è pari a 57%
(cinquantasette p. cento), (…) Conseguentemente, si conclude che la SI.ra non ha diritto all'assegno mensile di Pt_2
assistenza ed è da ritenere portatrice di handicap ai sensi della
L. 104/92 art. 3 comma 1. “ e pertanto ha accertato che la parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia al fine del riconoscimento delle prestazioni richieste.
Tale conclusione è stata altresì confermata dal nominato CTU anche a seguito delle osservazioni formulate alla bozza della relazione dal procuratore della parte ricorrente.
Ebbene, la C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e, pertanto, viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice.
Inoltre, si rileva che la concorde valutazione di entrambi gli ausiliari tecnici dell'ufficio , fase di A.T.P. e di merito unitamente alla valutazione della Commissione Medica Invalidi
Civili vale a diradare ogni dubbio sulla infondatezza della domanda, che va di conseguenza disattesa.
6 Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Pone ad integrale carico dell' erario le spese di C.T.U., come separatamente liquidate.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso dichiara che la parte ricorrente è invalida civile invalido nella misura del 57% (cinquantasette p. cento), e per l'effetto non ha diritto all'assegno mensile di assistenza ed è da ritenere portatrice di handicap ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 1; spese di lite irripetibili.
Pone ad integrale carico dell' erario le spese di C.T.U., come separatamente liquidate.
Così deciso in Agrigento, all'udienza del 28 aprile 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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