Art. 4.
Le Amministrazioni comunali interessate devono assicurare che ai punti di approdo delle navi-cisterna o di altri mezzi di trasporto dell'acqua siano predisposti il personale tecnico e le attrezzature necessarie per un rapido ed idoneo immagazzinamento nei pubblici serbatoi dell'acqua trasportata.
Alle predette Amministrazioni e' fatto obbligo di gestire a proprie spese le opere e le attrezzature predisposte ai punti di approdo e di curarne la manutenzione.
Nei Comuni dove non esiste una rete idrica di distribuzione le Amministrazioni comunali sono tenute a mantenere in efficienza per la distribuzione dell'acqua alla popolazione un adeguato numero di bocche erogatrici di acqua.
Le Amministrazioni comunali interessate devono assicurare che ai punti di approdo delle navi-cisterna o di altri mezzi di trasporto dell'acqua siano predisposti il personale tecnico e le attrezzature necessarie per un rapido ed idoneo immagazzinamento nei pubblici serbatoi dell'acqua trasportata.
Alle predette Amministrazioni e' fatto obbligo di gestire a proprie spese le opere e le attrezzature predisposte ai punti di approdo e di curarne la manutenzione.
Nei Comuni dove non esiste una rete idrica di distribuzione le Amministrazioni comunali sono tenute a mantenere in efficienza per la distribuzione dell'acqua alla popolazione un adeguato numero di bocche erogatrici di acqua.