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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2811/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Bordo Giuseppe e Dascillo Aida Giuliana, giusta procura in atti e
, nata ad [...] l'[...] (c.f. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Bifulco Rosa, giusta procura in atti C.F._2
-ricorrenti-
Con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art 127 ter c.p.c. con scadenza al 16.12.2025 le parti si riportavano al ricorso introduttivo.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2025 i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Somma Vesuviana (NA) il giorno 05.07.1992, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 82, parte II, serie A, anno 1992), che dalla loro unione nasceva la figlia , a FA (NA) il 22.09.1993, ormai maggiorenne e a sua volta Persona_1 coniugata, assumevano che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità caratteriali;
chiedevano quindi che venisse pronunciata la separazione consensuale secondo gli accordi riportati in ricorso.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti con note in sostituzione di udienza ritualmente depositate, si riportavano al ricorso, dichiaravano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Preliminarmente dichiarare la separazione dei coniugi e autorizzare gli stessi a vivere separatamente, con l'obbligo del rispetto reciproco e con l'onere di comunicarsi gli eventuali cambi di domicilio e recapiti telefonici;
2) la sig.ra manterrà la attuale residenza nell'abitazione in Somma Vesuviana (NA) alla Parte_2
Via Colle n. 29, dove continuerà a vivere;
tutti gli arredi ed le suppellettili rimarranno nella casa;
la sig.ra Parte_2 continuerà a pagare le spese ordinarie e straordinarie del cespite e le utenze (acqua, luce, gas) provvedendo
[...] ad effettuarne la voltura a suo nome ove necessario;
quanto, invece, alle tasse comunali (Tari-Tarsu-TEFA) le stesse cederanno ad integrale carico della sig.ra , a far tempo dall'anno 2023 ove ella non vi abbia Parte_2 già provveduto;
3) il sig. verserà alla moglie, attualmente priva di occupazione, un assegno di mantenimento pari Parte_1 ad € 250,00 (duecento-cinquanta,00) mensili entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo verrà aggiornato di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
4) il sig. , si impegna, altresì, a trasferire a titolo gratuito alla figlia il terreno Parte_1 Persona_1 ubicato in Somma Vesuviana (NA) identificato al foglio 13 particella 1435; le spese tutte relative al trasferimento dell'intero terreno, sia quelle notarili che per la registrazione dell'atto e, comunque, conseguenziali, saranno sostenute esclusivamente dalla sig.ra ; Parte_2
5) ciascuno dei coniugi consente a prestare la dichiarazione di assenso per il rilascio o rinnovo del proprio passaporto ove richiesto dalla legge.”
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale pone a carico del sig. il Parte_1 contributo al mantenimento a favore della sig.ra pari ad € 250,00 da Parte_2 corrispondere alla stessa, mediante bonifico o Postepay, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat.
Si precisa che alcuna disposizione viene emessa in relazione all'assegnazione della casa familiare al capo 2) in quanto non sono state adottate nel caso di specie statuizioni relative a figli minori o maggiorenni non autonomi;
questa resta nella disponibilità della sig.ra Parte_2 secondo il di lei titolo di legittimazione reale. Il Tribunale prende atto delle ulteriori disposizioni vincolanti tra le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c. il Pubblico in sede è stato informato del Parte_3 giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass.
n. 11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Pronunzia a tutti gli effetti di legge la separazione consensuale tra , nato Parte_1
a Napoli il 27.03.1965 (c.f. ) ed , nata ad C.F._1 Parte_2
OT (NA) l'11.06.1964 (c.f. , che hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario il giorno 05.07.1992 in Somma Vesuviana (NA), con atto trascritto nei registri di
Stato Civile del predetto Comune (n. 82, parte II, serie A, anno 1992);
2) Pone a carico del sig. il contributo al mantenimento a favore della sig.ra Parte_1
pari ad € 250,00 da corrispondere alla stessa, mediante bonifico o Parte_2
Postepay, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
4) Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 16.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca