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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/09/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1277/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 4/9/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in San Costantino Calabro, via Umberto, 28, Parte_1
'avv. Marcello Mercatante (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
RESISTENTE e
, Controparte_2
Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_3 senza, via R. Misasi, n. 83, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Adamo (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura Email_4 generale alle liti in atti. RESISTENTE Oggetto: Impugnazione estratto di ruolo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 07/09/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver preso visione della propria situazione debitoria, apprendendo la sussistenza, a suo carico, di alcune poste creditorie. Il ricorrente, pertanto, deduceva la non debenza delle somme portate dagli atti di pagamento aventi n.
1 43920112000210664000; 13920110011828322000; 43920120000436806000; 43920120000039027000; 43920120000651817000; 43920120001069913000; 13920140000317800000; 43920130000658365000, in ragione dell'omessa ricezione della notifica degli atti suddetti e, in ogni caso, in ragione dell'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Previo accertamento della nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 D. lgs. 46/99, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o annullare e/o disapplicare i ruoli iscritti e le cartelle esattoriali di pagamento mai notificate al ricorrente, per i motivi di cui al presente atto.
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale del presunto omesso versamento dei contributi e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace e/o disapplicare i ruoli iscritti e le cartelle di pagamento mai notificate, di cui in atti ordinando altresì la cancellazione del ruolo.
3. Accertare e dichiarare non dovute le somme portate dagli impugnati ruoli e per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace e/o disapplicare le stesse cartelle di pagamento mai notificate al ricorrente.
4. Dichiarare la nullità delle cartelle e dei ruoli in esse riportate, per tutti i motivi indicati in narrativa.
5. Condannare il concessionario e l'Ente impositore al pagamento delle spese e competenze difensive di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_2 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del rico or spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'impugnazione degli estratti di ruolo è preclusa in assenza della successiva coltivazione del credito da parte del . CP_5
3. Non è, infatti, ris in capo al ricorrente, una posizione soggettiva qualificata atta a giustificare l'adizione dell'Autorità giudiziaria, in vista dell'ottenimento di una pronuncia meramente dichiarativa dell'insussistenza della posizione debitoria, in ragione, appunto, della mancata coltivazione, da parte del Concessionario, dei mezzi di esazione.
4. Quanto appena detto, peraltro, è conforme alla statuizione resa dalla Corte Costituzionale, con sent. n. 190/2023, in virtù della quale « L'introdotta possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), scontrandosi con le gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, ha però condotto “[al]l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo”, con “un aumento esponenziale delle cause radicate innanzi alle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse Controparte_6 sotte i vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell'autotutela” (relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021). A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, sola al ricorrere di determinate fattispecie attinente a rapporti con la pubblica amministrazione, ovvero «nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
2 derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura d'appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
5. Per i motivi sopra indicati, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 4.9.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 4/9/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in San Costantino Calabro, via Umberto, 28, Parte_1
'avv. Marcello Mercatante (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
RESISTENTE e
, Controparte_2
Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_3 senza, via R. Misasi, n. 83, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Adamo (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura Email_4 generale alle liti in atti. RESISTENTE Oggetto: Impugnazione estratto di ruolo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 07/09/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver preso visione della propria situazione debitoria, apprendendo la sussistenza, a suo carico, di alcune poste creditorie. Il ricorrente, pertanto, deduceva la non debenza delle somme portate dagli atti di pagamento aventi n.
1 43920112000210664000; 13920110011828322000; 43920120000436806000; 43920120000039027000; 43920120000651817000; 43920120001069913000; 13920140000317800000; 43920130000658365000, in ragione dell'omessa ricezione della notifica degli atti suddetti e, in ogni caso, in ragione dell'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Previo accertamento della nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 D. lgs. 46/99, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o annullare e/o disapplicare i ruoli iscritti e le cartelle esattoriali di pagamento mai notificate al ricorrente, per i motivi di cui al presente atto.
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale del presunto omesso versamento dei contributi e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace e/o disapplicare i ruoli iscritti e le cartelle di pagamento mai notificate, di cui in atti ordinando altresì la cancellazione del ruolo.
3. Accertare e dichiarare non dovute le somme portate dagli impugnati ruoli e per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace e/o disapplicare le stesse cartelle di pagamento mai notificate al ricorrente.
4. Dichiarare la nullità delle cartelle e dei ruoli in esse riportate, per tutti i motivi indicati in narrativa.
5. Condannare il concessionario e l'Ente impositore al pagamento delle spese e competenze difensive di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_2 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del rico or spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'impugnazione degli estratti di ruolo è preclusa in assenza della successiva coltivazione del credito da parte del . CP_5
3. Non è, infatti, ris in capo al ricorrente, una posizione soggettiva qualificata atta a giustificare l'adizione dell'Autorità giudiziaria, in vista dell'ottenimento di una pronuncia meramente dichiarativa dell'insussistenza della posizione debitoria, in ragione, appunto, della mancata coltivazione, da parte del Concessionario, dei mezzi di esazione.
4. Quanto appena detto, peraltro, è conforme alla statuizione resa dalla Corte Costituzionale, con sent. n. 190/2023, in virtù della quale « L'introdotta possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), scontrandosi con le gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, ha però condotto “[al]l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo”, con “un aumento esponenziale delle cause radicate innanzi alle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse Controparte_6 sotte i vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell'autotutela” (relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021). A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, sola al ricorrere di determinate fattispecie attinente a rapporti con la pubblica amministrazione, ovvero «nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
2 derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura d'appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
5. Per i motivi sopra indicati, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 4.9.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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