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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2024, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 11588/2023 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Cilea, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Reggio Calabria, via D'Annunzio n. 20/A;
ricorrente contro
, Controparte_1
resistente contumace
Oggetto: altre ipotesi. All'udienza del 08/02/2024, la procuratrice della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande: “accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e di diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui relativo alla c.d. Carta del Docente per l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi prevista dall'Art. 1, comma 121 della
Legge 107/2015;
- Per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del legale CP_1 CP_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della docente Parte_1
degli importi inerenti al riconoscimento della Carta del Docente, ad oggi
[...]
quantificati in Euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente stessa;
- di voler provvedere adottando sentenza esecutiva.
Con vittoria di competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, in ragione anche del chiaro orientamento giurisprudenziale della menzionata giurisprudenziale,
della menzionata sentenza del Consiglio di Stato già fatta propria nel proprio iter logico –
giuridico – motivazionale dalle successive pronunce di merito e dall'atteggiamento di chiusura e totale rifiuto dell'Amministrazione scolastica a rivedere le proprie
2 determinazioni stragiudizialmente, provvedendo all'applicazione della normativa esistente in materia corretta e non discriminante”.
Malgrado la rituale notifica, non si costituiva l'Amministrazione convenuta che rimaneva contumace per l'intera durata del procedimento.
La causa, vertente su nota questione di diritto, è stata discussa e decisa senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto la ricorrente ha esposto di lavorare quale docente precaria, alle dipendenze
Cont del , presso diverse Istituzioni Scolastiche.
In particolare, la docente , attualmente servizio presso Parte_1
l' sito in Milano, negli ultimi anni prestava servizio alle CP_4
dipendenze dell'amministrazione resistente in forza dei seguenti contratti:
A.S. DAL AL TOT SEDE DI
SERVIZIO
19/20 10/10/2019 30/06/2020 265 I.C. Per_1
[...]
20/21 23/10/2020 30/06/2021 251 I.C.
CP_5
TA HACK
21/22 09/09/2021 30/06/2022 295 I.C.
[...]
Per_2
22/23 12/09/2022 30/06/2023 292 I.C. I.
Per_3
23/24 04/09/2023 30/06/2024 301 I.C.
MORANTE
La ricorrente, durante lo svolgimento dei servizi, essendo stata assunta con contratti a tempo determinato, non ha potuto fruire della c.d. “Carta
del Docente”, ossia dell'erogazione della somma pari ad euro 500,00 annui previsti dall'art. 1, comma 121 della Legge 107/2015 e pedissequo D.P.C.M.
del 23.09.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Tale beneficio economico, difatti,
consente al docente l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari,
3 per corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati con il
Controparte_6
, ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo
[...]
determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Sotto diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i . Controparte_7
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
4 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_8
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_9
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
5 , sentite le organizzazioni sindacali Controparte_9
rappresentative di categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali,
sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il CP_10
cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni
scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
6 Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo.
Ciò posto, deve evidenziarsi che sulla dibattuta questione è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con l'attesa pronuncia n. 29961/2023 che ha chiarito in modo definitivo, con esaustiva motivazione i termini per il riconoscimento del bonus docenti negli di docenza precaria: “1) La Carta Docente
di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché
iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro
7 rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente,
stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla compatibilità del bonus con il diritto dell'unione europea, è peraltro recentemente intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
Premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro”, la Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
8 inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022,
n.450).
È pacifico nonché documentale in causa che la ricorrente abbia prestato servizio,
quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, senza usufruire della Carta elettronica in tali periodi.
A fronte di ciò, il convenuto, nel presente giudizio non ha allegato né CP_1
offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Va dunque affermato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 della complessiva somma di € 2.500,00
(€ 500,00 per ciascun anno), oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
9 2) conseguentemente, condanna il ad attribuire alla Controparte_1
ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore della procuratrice antistataria;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 08/02/2024
Il giudice
Francesca Saioni
10
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 11588/2023 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Cilea, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Reggio Calabria, via D'Annunzio n. 20/A;
ricorrente contro
, Controparte_1
resistente contumace
Oggetto: altre ipotesi. All'udienza del 08/02/2024, la procuratrice della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande: “accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e di diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui relativo alla c.d. Carta del Docente per l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi prevista dall'Art. 1, comma 121 della
Legge 107/2015;
- Per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del legale CP_1 CP_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della docente Parte_1
degli importi inerenti al riconoscimento della Carta del Docente, ad oggi
[...]
quantificati in Euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente stessa;
- di voler provvedere adottando sentenza esecutiva.
Con vittoria di competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, in ragione anche del chiaro orientamento giurisprudenziale della menzionata giurisprudenziale,
della menzionata sentenza del Consiglio di Stato già fatta propria nel proprio iter logico –
giuridico – motivazionale dalle successive pronunce di merito e dall'atteggiamento di chiusura e totale rifiuto dell'Amministrazione scolastica a rivedere le proprie
2 determinazioni stragiudizialmente, provvedendo all'applicazione della normativa esistente in materia corretta e non discriminante”.
Malgrado la rituale notifica, non si costituiva l'Amministrazione convenuta che rimaneva contumace per l'intera durata del procedimento.
La causa, vertente su nota questione di diritto, è stata discussa e decisa senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto la ricorrente ha esposto di lavorare quale docente precaria, alle dipendenze
Cont del , presso diverse Istituzioni Scolastiche.
In particolare, la docente , attualmente servizio presso Parte_1
l' sito in Milano, negli ultimi anni prestava servizio alle CP_4
dipendenze dell'amministrazione resistente in forza dei seguenti contratti:
A.S. DAL AL TOT SEDE DI
SERVIZIO
19/20 10/10/2019 30/06/2020 265 I.C. Per_1
[...]
20/21 23/10/2020 30/06/2021 251 I.C.
CP_5
TA HACK
21/22 09/09/2021 30/06/2022 295 I.C.
[...]
Per_2
22/23 12/09/2022 30/06/2023 292 I.C. I.
Per_3
23/24 04/09/2023 30/06/2024 301 I.C.
MORANTE
La ricorrente, durante lo svolgimento dei servizi, essendo stata assunta con contratti a tempo determinato, non ha potuto fruire della c.d. “Carta
del Docente”, ossia dell'erogazione della somma pari ad euro 500,00 annui previsti dall'art. 1, comma 121 della Legge 107/2015 e pedissequo D.P.C.M.
del 23.09.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Tale beneficio economico, difatti,
consente al docente l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari,
3 per corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati con il
Controparte_6
, ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo
[...]
determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Sotto diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i . Controparte_7
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
4 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_8
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_9
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
5 , sentite le organizzazioni sindacali Controparte_9
rappresentative di categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali,
sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il CP_10
cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni
scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
6 Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo.
Ciò posto, deve evidenziarsi che sulla dibattuta questione è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con l'attesa pronuncia n. 29961/2023 che ha chiarito in modo definitivo, con esaustiva motivazione i termini per il riconoscimento del bonus docenti negli di docenza precaria: “1) La Carta Docente
di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché
iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro
7 rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente,
stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla compatibilità del bonus con il diritto dell'unione europea, è peraltro recentemente intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
Premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro”, la Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
8 inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022,
n.450).
È pacifico nonché documentale in causa che la ricorrente abbia prestato servizio,
quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, senza usufruire della Carta elettronica in tali periodi.
A fronte di ciò, il convenuto, nel presente giudizio non ha allegato né CP_1
offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Va dunque affermato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 della complessiva somma di € 2.500,00
(€ 500,00 per ciascun anno), oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
9 2) conseguentemente, condanna il ad attribuire alla Controparte_1
ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore della procuratrice antistataria;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 08/02/2024
Il giudice
Francesca Saioni
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